Procedimento ordinanza sospensione del giudizio principale parti Governo notifica alle parti e al Governo comunicazione ai Presidenti delle Camere trasmissione.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

La funzione legislativa del Parlamento
Il Parlamento Sistema bicamerale perfetto
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
LE ANTINOMIE NORMATIVE
IL GOVERNO.
Funzioni del Parlamento
PARLAMENTO PARLAMENTO.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
La condizione di parlamentare Requisiti: Non occorrono particolari requisiti né titoli di studio.
Funzioni del Parlamento
FONTI DEL DIRITTO.
IL GOVERNO DELLO STATO.
Il processo tributario
Il processo civile telematico
Il Governo Che cos’è il Governo La formazione del Governo
IL PARLAMENTO L’ ITER LEGIS.
GLI ORGANI COSTITUZIONALI: IL GOVERNO
Liniziativa di legge Palazzo Montecitorio A cura di Fabiano Annamaria.
La incidenza della riforma costituzionale sul procedimento di formazione della legge Qualche necessaria premessa: 1) Le trasformazioni del sistema bicamerale:
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Le fonti del diritto.
Effetti della sentenza di accoglimento
Procedimenti legislativi: fase deliberativa
Il Presidente della Repubblica
Organizzazione dei lavori: programma Art. 23 Reg. Camera: metodo della programmazione programma dei lavori 1. La Camera organizza i propri lavori secondo.
Come nasce una legge.
PARLAMENTO PARLAMENTO.
Maggioranze (nelle elezioni)
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Art. 121 (1948) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Il parlamento e la formazione delle leggi
Iter legislativo: fasi
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
La Riforma della Parte Seconda della Costituzione Prima lettura conclusa il 23 marzo 2004 BICAMERALISMO PREMIERATO DEVOLUTION CAPO DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE.
RAPPORTI CON IL GOVERNO. 2 3 LA MOZIONE DI FIDUCIA (art. 94, comma 1, Cost.) Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es.(2001):
FONTI DEL DIRITTO.
Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - 6 Il referendum M. LI VOLTI
IL GOVERNO.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Parlamento Funzioni
PARLAMENTO PARLAMENTO.
Il procedimento legislativo
Iter legislativi e commissioni
Approfondimento diritto
Le Fonti del diritto pubblico italiano
la Corte costituzionale
5. PARLAMENTO.
Regolamenti. Tipologie di regolamenti Comunitari Parlamentari Condominali Governativi Ministeriali Interministeriali.
Le Fonti del diritto pubblico italiano Le fonti statali.
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
L’amministrazione della giustizia
IL GOVERNO.
IL PARLAMENTO.
IL PARLAMENTO.
Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Diritto pubblico L-Z Prof. Davide Galliani.
La Costituzione (struttura)
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
La formazione delle leggi
Formazione delle leggi Come nasce una legge Rielaborazione di un progetto sulla Costituzione a cura di due classi seconde dell'istituto tecnico e del Liceo.
La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana E’ un organo di garanzia costituzionale che ha il compito di giudicare la legittimità degli atti dello.
Funzioni Sindacato di costituzionalità su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni Conflitti di attribuzione Accuse contro il Capo dello.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse.
PARLAMENTO E GOVERNO ORGANI COSTITUZIONALI. PALAZZO MADAMA.
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
Transcript della presentazione:

procedimento ordinanza sospensione del giudizio principale parti Governo notifica alle parti e al Governo comunicazione ai Presidenti delle Camere trasmissione alla cancelleria della Corte pubblicazione in GU Presidente della Corte costituzionale nomina giudice relatore convocazione della Corte: Camera di consiglio parti Udienza pubblica (parti)

procedimento ordinanza sospensione del giudizio principale parti Governo notifica alle parti e al Governo comunicazione ai Presidenti delle Camere trasmissione alla cancelleria della Corte pubblicazione in GU Presidente della Corte costituzionale nomina giudice relatore convocazione della Corte: Camera di consiglio parti Udienza pubblica (parti) Art. 16 Norme integrative 1. All’udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa. 2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. 3. Il Presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi.

procedimento riassunzione del giudizio principale Presidente della Corte costituzionale Art. 17 Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze 1.Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa. 2.Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. 3.Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. 4.Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici… 6. Le ordinanze e le sentenze, il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente e dal Giudice redattore. sentenza/ ordinanza pubblicazione in GU comunicazione alle Camere/Consigli regionali