DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO P REVALLE, 3 MARZO 2011, A CURA DI GIANCARLO O NGER I NUMERI.

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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO P REVALLE, 3 MARZO 2011, A CURA DI GIANCARLO O NGER I NUMERI

QUANTI SONO L A SITUAZIONE IN REGIONE L OMBARDIA (2008) Alunni con disturbi specifici individuati dalla scuola Totale alunni iscritti negli Istituti che hanno risposto Alunni con disturbi specifici di apprendimento individuati dalla scuola di cui maschi femmine (61%) ,6%62,9% 37,1% Alunni in possesso di diagnosi (sul totale dei DSA individuati dalla scuola) GeneraleTotale alunni con diagnosi6.195 % sui disturbi individuati (10.299) 60,2%

Totale alunni iscritti Alunni con DSA individuati dalla scuola Alunni con diagnosi di DSA (61%) ,6 %0,95 % Dati regionali lombardi 2008

P ROVINCIA DI B RESCIA (A PRILE 2009) Consistenza numerica DSA certificati presenti nella scuola bresciana 816 alunni certificati (515 M e 301F) su un totale di alunni, pari allo 0,55% 616 Dislessia (75%) 262 Disortografia (32%) 257 Discalculia (31%) 192 Disgrafia (23%) 36 Visuospaziale (4%) 19 Disprassia (2%)

Siamo di fronte a problemi della scuola di ogni giorno, dellordinaria quotidianità. Non cè bisogno di aprire la stagione dei saldi e degli sconti. Né di preparare macchine di guerra per difendersi. Cè bisogno di pensare alla personalizzazione per tutti e per ciascuno, giusto come prevede la legge. CHE FARE?

Leducazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una speciale categoria. R. Medeghini, W. Fornasa, M. Maviglia, G. Onger, Linclusione scolastica. Processi e strumenti di autoanalisi per la qualità inclusiva, Vannini, Brescia, 2009, p. 12 La scuola inclusiva: una definizione.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LA NORMATIVA

DPR 22 giugno 2009, art. 10 Legge Regione Lombardia, 2 febbraio 2010, n. 4 Legge 18 ottobre 2010, n. 170

LA NORMATIVA DPR 22 giugno 2009, art. 10 Art. 10. Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu'idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

DEFINIZIONE E FINALITÀ DSA – LA NORMATIVA

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 2 FEBBRAIO 2010, N. 4 Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 (ENTRATA IN VIGORE IL 2 NOVEMBRE 2010) Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 ( ENTRATA IN VIGORE IL 2 NOVEMBRE 2010) Art. 2 Finalita' 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita': a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata epromuovere lo sviluppo delle potenzialita'; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate allenecessita' formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori neiconfronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione trafamiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzionee di formazione; h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' inambito sociale e professionale.

DIAGNOSI DSA – LA NORMATIVA

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 Art. 3 Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola diappartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 2 FEBBRAIO 2010, N. 4 Art. 5 (Interventi in ambito sanitario) 1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso: a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione; b) la identificazione di centri di riferimento per la diagnosi ed il trattamento dei soggetti con DSA, presso le unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA) delle strutture pubbliche e private accreditate; c) la previsione in ogni UONPIA di operatori specializzati nei DSA; d) la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA.

FORMAZIONE DSA – LA NORMATIVA

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 Art. 4 Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 2 FEBBRAIO 2010, N. 4 Art. 3 (Interventi per la formazione del personale docente) 1. Nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 7, la Regione prevede, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA.

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO DSA – LA NORMATIVA

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 ART 5 MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO 1.Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita'didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c)per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE DSA – LA NORMATIVA

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 2 FEBBRAIO 2010, N. 4 Art. 4 (Contributi) 1. La Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 Art. 6 Misure per i familiari 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita'scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DSA – LA NORMATIVA

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 Art. 7 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, ENTRO QUATTRO MESI dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare LINEE GUIDA per la predisposizione di PROTOCOLLI REGIONALI, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE di cui all'articolo 3, comma 3.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Comitato tecnico- scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

L EGGE 18 OTTOBRE 2010, N. 170 Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.