TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE E il momento di scegliere A cura della Struttura di Comparto Scuola non statale
Dal 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le nuove norme su TFR e Previdenza Complementare. Da ora in avanti ogni lavoratore e lavoratrice dipendente deve decidere cosa fare del proprio TFR e se avviare la costruzione di una pensione complementare investendovi il TFR stesso. Si tratta di scelte importanti e non facili, che richiedono una informazione completa e corretta.
DESTINARE IL TFR
COSE IL TFR? Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come liquidazione) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente Il TFR si costituisce accantonando per ogni anno di lavoro ratei che corrispondono al 6,91% della retribuzione lorda (o, ugualmente, sommando i ratei ottenuti dividendo per 13,5 la retribuzione lorda globale di ogni anno di lavoro). Gli importi accantonati sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno nella misura fissa dell1,5% + il 75% dellaumento dei prezzi al consumo ISTAT.
Cosa è cambiato con le nuove norme? Il TFR può essere utilizzato in modi diversi, definiti dalla legge. Il lavoratore decide se: Lasciare in azienda il TFR che accantonerà dal 1° gennaio 2007 in poi Destinare il medesimo TFR ad un fondo di previdenza complementare Il TFR accantonato fino al 31 dicembre 2006 non subisce nessuna modifica o intervento.
Il lavoratore può: Esprimere esplicitamente la propria scelta Non esprimere alcuna scelta (c.d. silenzio/assenso). N.B. In questo secondo caso, il TFR viene comunque destinato alla previdenza complementare secondo i criteri previsti dalla legge.
IL TEMPO PER DECIDERE 6 MESI Per chi è già in servizio: dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 Per chi è assunto dopo il 1° gennaio 2007: entro 6 mesi dalla data dellassunzione.
CHI RIGUARDA LA RIFORMA? Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici COME DEVE ESSERE ESPRESSA LA SCELTA? Attraverso la compilazione dei moduli forniti dal Ministero del Lavoro n.b. Modulo TFR1: lavoratori assunti entro il 31/12/2006 Modulo TFR2: lavoratori assunti dopo il 31/12/2006
I moduli devono essere messi a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo contenente lespressione di volontà del dipendente, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta. Sono esclusi dalla compilazione del modulo solo i lavoratori che al 31/12/2006 hanno già scelto di aderire ad un fondo di previdenza complementare al quale già versano integralmente il TFR.
Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria prima del non iscritto al a forme pensionistiche complementari SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI: (c.d. modalità esplicita) NON ESPRIME UNA SCELTA (c.d. silenzio-assenso) Mantenere il TFR maturato in azienda. Se lazienda ha almeno 50 dipendenti il datore di lavoro deve trasferirlo nel Fondo dello Stato gestito dallINPS Trasferire il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare nella misura prevista dal CCNL o da accordi collettivi o, in assenza di criteri collettivi, in una quota non inferiore al 50% Il DATORE DI LAVORO deve trasferire il TFR maturando a 1) fondo negoziale previsto dal CCNL 2) fondo con il maggior numero di adesion i in azienda 3) FONDINPS LE SCELTE
Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il non iscritto al a forme pensionistiche complementari SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI: (c.d. modalità esplicita) NON ESPRIME UNA SCELTA (c.d. silenzio-assenso) Mantenere il TFR maturato in azienda. Se lazienda ha almeno 50 dipendenti il datore di lavoro deve trasferirlo nel Fondo dello Stato gestito dallINPS Trasferire tutto il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare Il DATORE DI LAVORO deve trasferire il TFR maturando a 1) fondo negozial e previsto dal CCNL 2) fondo con il maggior numero di adesion i in azienda 3) FONDINPS LE SCELTE
Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria Prima del già iscritto al ad una forma pensionistica complementare alla quale già versa una quota del TFR SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI: (c.d. modalità esplicita) NON ESPRIME UNA SCELTA (c.d. silenzio-assenso) CONFERMARE la scelta già fatta mantenendo il versamento in quota (il TFR residuo verrà gestito con la modalità azienda) CONFERIRE al fondo già scelto anche il resto del TFR maturando Il TFR maturando verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare cui il lavoratore ha già aderito e cui versa già una quota del TFR. LE SCELTE
COSA E Il Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile? è un fondo della Tesoreria dello Stato, istituito dal 1° gennaio 2007 e gestito dallINPS, cui ogni datore di lavoro che occupa almeno 50 addetti deve versare mensilmente tutto il TFR non destinato alla previdenza complementare; Le risorse reperite vanno a finanziare investimenti di pubblica utilità.
COSA SIGNIFICA ALMENO 50 ADDETTI? ART. 1 c. 757 L. 296/2006; art. 1 c. 7 D.M. 30 gennaio 2007 Tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dallorario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui allart del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2006.
QUINDI DEVONO ESSERE COMPUTATI: Gli assunti a tempo indeterminato; Gli apprendisti; Gli assunti con contratto di inserimento; Gli assunti con contratto intermittente; Gli occupati in regime di telelavoro; Gli assunti con contratto ripartito; Gli assunti part-time I lavoratori a domicilio (anche se il TFR non viene loro accantonato) Gli assunti a tempo determinato.
NON DEVONO ESSERE COMPUTATI: i lavoratori somministrati; I co.co.co. e i co.co.pro.; I tirocinanti e gli stagisti.
Il limite minimo delle 50 unità è riferito al datore di lavoro nel complesso dellimpresa e non rispetto al dato occupazionale della singola attività produttiva.
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE SE IL TFR VIENE VERSATO A QUESTO FONDO? Nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continuano ad essere erogati con le stesse disposizioni normative e contrattuali. Tutte le prestazioni relative al TFR devono essere richieste al datore di lavoro ed erogate da lui stesso. Qualunque sia la data della scelta fatta dal lavoratore, il datore versa tutto limporto a partire dal 1° gennaio 2007.
COSA E FONDINPS? E un fondo di previdenza complementare costituito presso lINPS. Il TFR maturando vi confluisce solo in assenza di qualunque scelta esplicita del lavoratore entro i 6 mesi e in mancanza di una forma pensionistica collettiva utilizzabile.
La decisione di mantenere il TFR in azienda non dovrà essere rinnovata successivamente ma potrà essere revocata in qualsiasi momento. Invece lopzione per il fondo pensione è irrevocabile; trascorsi due anni dalliscrizione è però possibile trasferire lintera posizione ad un altro fondo.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LA PENSIONE INTEGRATIVA La legge prevede che il lavoratore dipendente del settore privato o il lavoratore autonomo possa aderire ad un fondo pensione complementare nel quale, come si è visto, può essere trasferito ed investito anche il TFR. I fondi per la previdenza complementare sono finalizzati allintegrazione, tramite le prestazioni pensionistiche, della pensione di base erogata dagli Enti di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, ecc.) che, in particolare per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, potrebbe essere sensibilmente inferiore allultima retribuzione.
LE NORME DI RIFERIMENTO D. Lgs. 124/93 (Previdenza complementare) D. Lgs. 252/2006 D. Lgs. 279/2006 L. 296/2006 art. 1 c. 755 ss. (legge finanziaria 2007)
I Fondi pensione sono sottoposti alla vigilanza della Co.vi.p. (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e costituiscono un sistema nato in Italia nel 1993 con il D. Lgs. 124/93 cui vanno ad aggiungersi le recenti norme di riforma. I Fondi pensione complementari sono di 3 tipi: Fondi pensione negoziali (o chiusi) di categoria Fondi pensione aperti Polizze individuali (Pip, Fip)
I FONDI NEGOZIALI Sono istituiti dalle parti (OO.SS/datori di lavoro) con un accordo e sono destinati solo ai lavoratori di quella categoria. Le parti stabiliscono le modalità di adesione e lattribuzione delle risorse raccolte ad un gestore esterno. Le funzioni sono rigidamente distinte e separate: IL FONDO: il C.D.A. decide il tipo di investimenti e controlla la gestione; IL GESTORE FINANZIARIO: attua le scelte di investimento LA BANCA DEPOSITARIA: ha in deposito e gestione le risorse.
Il Fondo dispone di tre organismi, composti pariteticamente dalle Parti: LAssemblea; Il Consiglio di amministrazione; Il Collegio dei revisori contabili.
I FONDI APERTI Sono fondi istituiti e gestiti direttamente da compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, banche ecc. ma hanno piena autonomia patrimoniale, esclusivamente destinata allerogazione delle prestazioni previdenziali. Mentre la gestione è nelle mani della società o banca che istituisce il fondo, i capitali devono essere depositati presso una banca esterna e diversa. Ladesione a questi fondi può essere individuale ma anche collettiva, in quanto sindacati, lavoratori e datori di lavoro possono concordare di aderire ad uno di questi fondi invece di istituire un fondo chiuso.
LE POLIZZE INDIVIDUALI Sono forme previdenziali realizzate attraverso specifiche tipologie di assicurazione sulla vita. Vengono anche individuate con le sigle FIP o PIP
La pensione integrativa si costruisce con le risorse che vengono da due fonti principali: i contributi di lavoratori e datori di lavoro; Il TFR. Per aderire ad un fondo pensione si può anche versare soltanto la quota di TFR. Se però il lavoratore versa ad un fondo collettivo anche il contributo a proprio carico, il datore di lavoro deve fare altrettanto con le modalità previste dal fondo stesso. Se invece si sceglie un fondo diverso da quello negoziale previsto per il proprio comparto o azienda, non si ha diritto al contributo del datore di lavoro, che può comunque scegliere di versarlo.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI Sarà possibile dedurre interamente dal reddito IRPEF tutti i contributi versati alla previdenza complementare (ad esclusione del TFR), fino al massimo di Euro 5.164,67 allanno In funzione dellapplicazione del limite massimo di deducibilità, verranno conteggiati anche i contributi versati dal datore di lavoro. i rendimenti saranno sottoposti allimposta sostitutiva dell11%, che è più bassa di quella applicata alle altre forme di investimento finanziario (12,50%)
La tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche complementari è più vantaggiosa di quella applicata al TFR. Il TFR è tassato con laliquota media di tassazione del lavoratore e quindi ad oggi essa non potrà essere inferiore alla più bassa, cioè al 23%. La parte imponibile delle prestazioni previdenziali sarà invece tassata al massimo fino al 15% sui montanti delle prestazioni a partire dal 1/1/2007, per scendere poi in determinate condizioni fino al 6%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. In tutti i casi, nella determinazione dellanzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. Le anticipazioni percepite per altre esigenze del lavoratore saranno invece tassate nella misura fissa del 23%.
LA RENDITA Si ha diritto alla pensione complementare dopo la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria e con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare stessa. Le due condizioni devono sussistere insieme. Se non si hanno i requisiti per la pensione pubblica, non si può chiedere la complementare; Il lavoratore che abbia raggiunto tutti i requisiti può scegliere che la prestazione pensionistica sia erogata o interamente in rendita, come pensione complementare, o parte in rendita e parte, al massimo il 50%, in capitale.
E possibile anticipare le prestazioni pensionistiche complementari prima della pensione pubblica, con un anticipo di 5 anni rispetto allaccesso al regime obbligatorio, solo in due casi particolari: Cessazione dellattività lavorativa e inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
LE ANTICIPAZIONI: come per il TFR Liscritto alla previdenza complementare può ottenere lanticipazione della sua posizione individuale (ossia del capitale versato e relativi rendimenti) fino al 75% del maturato. E possibile ottenere tre tipi di anticipazioni dal fondo: In qualsiasi momento: fino ad un massimo del 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie a seguito di situazioni gravissime per sé, per il coniuge e per i figli; dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino ad un massimo del 75% e per lacquisto della prima casa per sé e per i propri figli; dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino ad un massimo del 30% e per ulteriori esigenze delliscritto
Per la determinazione dellanzianità di iscrizione al Fondo, sono conteggiabili e utili tutti i periodi di partecipazione maturati per i quali non è stato esercitato il riscatto totale
SE CAMBIO LAVORO O IL LAVORO SI INTERROMPE? I lavoratori che si trovano a non avere più i requisiti per partecipare al fondo previdenziale cui hanno aderito possono: In caso di cambio del comparto lavorativo, trasferire la propria posizione al fondo pensione della nuova categoria. Mantenere la posizione individuale accantonata nel primo fondo, anche in assenza di contribuzione. Chiedere, se ricorrono le condizioni previste, il riscatto della posizione individuale.
IL RISCATTO Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima della maturazione della pensione integrativa, il lavoratore può riscattare la sua posizione nel fondo pensione nelle seguenti misure: Fino al 50% in caso di non occupazione per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi o nel caso di procedure di mobilità o cassa integrazione. Tassazione pari al 15% Fino al 100% in caso di non occupazione per un periodo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo. Tassazione pari al 15%.
I COSTI DI GESTIONE Per quanto riguarda i costi di gestione e delle commissioni risulta accertato che i fondi negoziali sono i più convenienti. I fondi aperti e soprattutto le polizze continuano ad avere i costi più alti senza tuttavia assicurare i rendimenti migliori.
Costi medi annui di gestione riferiti al 2005 (fonte: COVIP) FONDI NEGOZIALI: 0,45% FONDI APERTI: costi medi annui di gestione a 3 anni 1,80% 10 anni 1,40% 35 anni 1,30% FIP costi medi annui di gestione a 3 anni 8,10% 10 anni 3,20% 35 anni 2,30%