CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DI NEW YORK 30 MARZO 1961

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CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DI NEW YORK 30 MARZO 1961 RATIFICATA DALL’ITALIA CON LEGGE 5/6/1974, N. 412: P R E A M B O L O "LE PARTI (...) RICONOSCENDO CHE L'USO MEDICO DEGLI STUPEFACENTI È INDISPENSABILE AL FINE DI ALLEVIARE IL DOLORE E CHE LE MISURE DOVUTE DEVONO ESSERE PRESE AL FINE DI ASSICURARE CHE GLI STUPEFACENTI SIANO DISPONIBILI A TALE SCOPO (...)  

CONVENZIONE NEW YORK DEL 1961 P R E A M B O L O [LE PARTI] DESIDEROSE DI CONCLUDERE UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE ACCETTABILE DA TUTTI, DIRETTA A SOSTITUIRE LA MAGGIOR PARTE DEI TRATTATI ESISTENTI RELATIVI AGLI STUPEFACENTI, LIMITANDO L'USO DEGLI STUPEFACENTI A FINI MEDICI E SCIENTIFICI E STABILENDO UNA COSTANTE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER RENDERE OPERANTI TALI PRINCIPI E RAGGIUNGERE TALI FINI…

CONVENZIONE DI NEW YORK 1961 ARTICOLO 4   "LE PARTI ADOTTERANNO LE MISURE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE CHE SI RENDERANNO NECESSARIE: (...) C) SALVO LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, PER LIMITARE ESCLUSIVAMENTE A FINI MEDICI E SCIENTIFICI LA PRODUZIONE, LA FABBRICAZIONE, L'ESPORTAZIONE, L'IMPORTAZIONE, LA DISTRIBUZIONE, IL COMMERCIO, L'USO E LA DETENZIONE DI STUPEFACENTI".         

C O N V E N Z I O N E D I N E W Y O R K 1 9 6 1   A R T I C O L O 2 8, c o m m a 1: SE UNA PARTE AUTORIZZA LA COLTIVAZIONE DELLA PIANTA DI CANNABIS PER LA PRODUZIONE DI CANNABIS O DELLA RESINA DELLA CANNABIS DOVRÀ APPLICARE IL REGIME DI CONTROLLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 23 PER QUEL CHE È DISPOSTO PER IL CONTROLLO DEL PAPAVERO DA OPPIO".

SULLE SOSTANZE PSICOTROPE DEL 21 / 2 / 1971, CONVENZIONE DI VIENNA SULLE SOSTANZE PSICOTROPE DEL 21 / 2 / 1971, RATIFICATA DALL’ITALIA CON LEGGE 25 / 7 / 1981, N. 385 P R E A M B O L O "LE PARTI, ... RICONOSCENDO CHE L'USO DELLE SOSTANZE PSICOTROPE A FINI MEDICI E SCIENTIFICI È INDISPENSABILE E CHE LA POSSIBILITÀ DI PROCURARSI DELLE SOSTANZE A TALI FINI NON DOVREBBE ESSERE OGGETTO DI ALCUNA RESTRIZIONE INGIUSTIFICATA (...)".

ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) : CONVENZIONE DI VIENNA 1971 ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) :   IN MERITO ALLE SOSTANZE DELLA TABELLA I, LE PARTI DOVRANNO: A) PROIBIRE QUALUNQUE UTILIZZAZIONE DI TALI SOSTANZE, SALVO A FINI SCIENTIFICI O MEDICI MOLTO LIMITATI DA PARTE DI SOGGETTI DEBITAMENTE AUTORIZZATI CHE OPERANO IN ENTI MEDICI O SCIENTIFICI DIPENDENTI DIRETTAMENTE DAI LORO GOVERNI O ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DAGLI STESSI; (...)". LA “TABELLA I, NUMERO 10”: I " TETRAIDROCANNABINOLI, TUTTI GLI ISOMERI"

"E' CONSENTITO L'USO TERAPEUTICO DI PREPARATI MEDICINALI A BASE DI TESTO UNICO STUPEFACENTI 309/90 ART. 72, COMMA 2,:   "E' CONSENTITO L'USO TERAPEUTICO DI PREPARATI MEDICINALI A BASE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE, DEBITAMENTE PRESCRITTI SECONDO LE NECESSITÀ DI CURA IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE DEL SOGGETTO".

L'ARTICOLO 43 DEL TESTO UNICO 309/90 PREVEDE CHE I MEDICI POSSANO PRESCRIVERE, FRA L'ALTRO, SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE I, (CHE AL NUMERO 6 COMPRENDE I TETRAIDROCANNABINOLI E I LORO ANALOGHI), E II (CANNABIS INDICA E SUE PREPARAZIONI) PREVISTE DALL'ARTICOLO 14 ED ELENCA LE RELATIVE MODALITÀ.

FOGLIE E INFLUORESCENZE FARMACOPEA UFFICIALE XI° EDIZIONE TABELLA 7 - TABELLA II CANNABIS INDICA NELLA FORMA DI:   FOGLIE E INFLUORESCENZE OLIO RESINA    

PROPOSTA DI LEGGE DELLA ASSOCIAZIONE CANNABIS TERAPEUTICA

PROMUOVE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO PER LA ARTICOLO 1 PROMUOVE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA, UNA SPECIFICA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, RIVOLTA AGLI OPERATORI SANITARI, CON L’OBIETTIVO DI FAR CONOSCERE L’IMPIEGO APPROPRIATO DEI MEDICINALI CONTENENTI I PRINCIPI ATTIVI DELLA PIANTA CANNABIS INDICA, NEL CONTEMPO MODIFICA LE MODALITÀ DI PRESCRIZIONE DEI FARMACI CONTENENTI I DERIVATI NATURALI E SINTETICI DELLA PIANTA ESTENDENDO LA PRESCRIVIBILITÀ DAGLI ATTUALI OTTO A TRENTA GIORNI E RENDENDO PIÙ SEMPLICE LA COMPILAZIONE DEL RICETTARIO SPECIALE. (QUESTE DISPOSIZIONI REPLICANO QUELLE INTRODOTTE DALLA RECENTE LEGGE 8 FEBBRAIO 2001, N. 12 INTITOLATA "NORME PER AGEVOLARE L’IMPIEGO DEI FARMACI ANALGESICI OPPIACEI NELLA TERAPIA DEL DOLORE");

ABROGA IL REATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 83 (PRESCRIZIONI ABUSIVE) DEL CITATO TESTO UNICO.   (ART. 83 “PRESCRIZIONI ABUSIVE”: LE PENE PREVISTE DALL’ART. 73, COMMI 1, 4 E 5, SI APPLICANO ALTRESI’ A CARICO DEL MEDICO CHIRURGO O DEL MEDICO VETERINARIO CHE RILASCIA LE PRESCRIZIONI DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE IVI INDICATE PER USO NON TERAPEUTICO)

INTENDE RENDERE CONCRETAMENTE DISPONIBILI A R T I C O L O 3 INTENDE RENDERE CONCRETAMENTE DISPONIBILI PREPARAZIONI MEDICINALI A BASE DI "CANNABIS INDICA" PER I SOGGETTI CHE NECESSITANO DI ESSA ATTRAVERSO UN REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE NORME SULLA COSTITUZIONE DI AREE COLTIVABILI PER FARE FRONTE AL FABBISOGNO NAZIONALE.

ISTITUISCE UNA COMMISSIONE DI ESPERTI A R T I C O L O 4 ISTITUISCE UNA COMMISSIONE DI ESPERTI (ITALIANI E STRANIERI) CHE DOVRÀ REDIGERE UN RAPPORTO SULLO STATO DELLE CONOSCENZE MEDICO-SCIENTIFICHE RELATIVE AI CANNABINOIDI NATURALI E DI SINTESI.

INTENDE SANCIRE IL PRINCIPIO DELLO “ STATO DI NECESSITÀ MEDICA" ARTICOLO 5 INTENDE SANCIRE IL PRINCIPIO DELLO “ STATO DI NECESSITÀ MEDICA" SECONDO CUI UN SOGGETTO CHE SI È PROCURATO DELLA "CANNABIS INDICA" PER ESCLUSIVO USO TERAPEUTICO NON PUÒ ESSERE SOGGETTO A SANZIONI.

INSERISCE NELLA VIGENTE "FARMACOPEA UFFICIALE" DELLA ARTICOLO 6 INSERISCE NELLA VIGENTE "FARMACOPEA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA ITALIANA I DERIVATI DELLA "CANNABIS INDICA“ "DRONABINOL" E "NABILONE" CONTENUTI IN FARMACI ACQUISTABILI IN PAESI EUROPEI ED EXTRA-EUROPEI.