CONSULTABILITA’ DOCUMENTI LUCIA RONCHETTI
Normativa di riferimento - DPR 1409/1963 “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato” artt. 21 e 22 - D. Lgvo 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” artt. 107, 108 e 110 - D. Lgvo 281/1999 “Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica art. 8 - Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (provvedimento 14.03.2001 del Garante per la protezione dei dati personali, in GU Serie Generale del 05.04.2001 n. 80) - Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel 1996 dal Consiglio Internazionale degli Archivi di Pechino - D.Lgvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DPR 1409/1963 Libera consultabilità dei documenti L’art. 21 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 stabilisce che: i documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili
DPR 1409/1963 Limitazioni I documenti sono consultabili con le seguenti eccezioni: - documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, consultabili dopo 50 anni dopo la loro data - documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone consultabili dopo 70 anni - i processi penali consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento
DPR 1409/1963 I documenti depositati, venduti o donati agli Archivi di Stato I documenti depositati, venduti o donati agli Archivi di Stato seguono queste disposizioni, ma “ i depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli Archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. […] La limitazione è inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti gli oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per titolo d’acquisto”.
DPR 1409/1963 Estensione delle norme dell’art. 21 Art. 22 DPR 1409/1963 stabilisce che “Le disposizioni dell’articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari: a) Agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato; b) Agli archivi degli enti pubblici”.
DLGVO 490/1999 Art. 107 Accesso agli Archivi di Stato Ribadisce i contenuti dell’art. 21 DPR 1409/1963 - documenti riservati relativi alla politica estera o interna dello Stato consultabili 50 anni dopo la loro data - documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone consultabili 70 dopo la loro data - i processi penali consultabili 70 anni dopo la data di conclusione del procedimento
DLGVO 281/1999 Il decreto è del luglio 1999, quindi successivo al decreto 490/1999, che è di ottobre. Il testo unico però non recepisce i contenuti del DLgvo 281/1999, perché, come chiarito nell’art. 166, nel testo unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31.10.1998.
DLGVO 281/1999 Art. 8, comma 2 Stabilisce che nell’art. 21, comma 1, del DPR 1409/1963 le parole “di quelli riservati relativi a situazioni puramente private” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “e di quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge 31.12.1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare”
DLGVO 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali Abroga il DLgvo 281/1999 ad eccezione di - art. 8, comma 1, in merito alla costituzione della commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio riservati. - art. 11 Disposizioni sul Sistema statistico nazionale - art. 12 Modifiche a disposizioni vigenti
La normativa attualmente in vigore è - D. Lgvo 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” artt. 107 e segg. - D.Lgvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (provvedimento 14.03.2001 del Garante per la protezione dei dati personali, in GU Serie Generale del 05.04.2001 n. 80)
Per cui “I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell’articolo 110 [con declaratoria di riservatezza del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali] relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento”.
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici PREMESSE L’osservanza del codice è condizione di liceità del trattamento dei dati Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate (Centro di documentazione ebraica, Ministero per i beni e le attività culturali, Associazione nazionale archivistica italiana…) Il codice si ispira al codice internazionale degli archivi approvato a Pechino nel 1996
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici Art. 1 Ambito di applicazione Le disposizioni del codice si riferiscono ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici Il Codice è rivolto: - agli archivisti (regole di correttezza e non discriminazione nei confronti degli utenti, impegno di riservatezza) - agli utenti (cautele per raccolta, utilizzazione e diffusione)
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici In particolare l’art. 10 “Accesso agli archivi pubblici” stabilisce che l’accesso agli archivi pubblici è libero. Fanno eccezione - i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili 50 anni dopo la loro data - quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996 che divengono consultabili 40 anni dopo la loro data - il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici Per quanto riguarda la diffusione l’utente (art. 11) - si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali - rispetta la sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche, nel caso in cui le notizie non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica - può diffondere dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e riservatezza delle persone
Autorizzazione alla consultazione di documenti riservati Dlgvo 490/1999 art. 107 comma 2 “Il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero [per i beni e le attività culturali] può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti dal comma 1” L’ufficio competente è Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Ispettorato Generale di Amministrazione Ispettorato Centrale per i Servizi Archivistici, Commissione Consultiva per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati.