Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/8/CE Unità Fiscale dell Università di Pisa 1
Premessa Dopo le prime slides nelle quali sarà usato un linguaggio corretto si intenderà – per brevità - per articoli 7 – 7-bis- 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, 7-sexies, 7-septies, 30-bis, 38-bis1, 38-bis2, 38-ter le norme del DPR 633/72 modificate dallo schema legislativo di recepimento delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE 2008/117/CE, e con le dizioni art. XY Dir. 2008/8/CE le norme della direttiva 2006/112/CE risultanti dalla modifica. 2
Il soggetto passivo Art. 7 comma 1 lettera d) dello schema di D.lgs: modificativo del DP 633/72 in recepimento della direttiva 2008/8/CE : d) per soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito domicilio allestero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. 3
Art 7 -bis Disciplina il presupposto territoriale delle cessioni di beni lasciando invariate le disposizioni già contenute nel preesistente articolo 7. In generale le cessioni di beni sono territoriali se hanno per oggetto beni, mobili o immobili, nazionali, comunitari, vincolati al regime della temporanea esportazione, esistenti nel territorio dello Stato o beni spediti da altro Stato membro installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato da parte del fornitore. 4
Una precisazione sui beni installati, montati o assemblati in Italia per conto del fornitore UE Queste operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari (art. 38 c. 5 lett. b) Dl 331/93) Rilevano invece come fornitura di beni allinterno dello Stato: lIVA va assolta dal cessionario soggetto di imposta con reverse-charge o idenitificazione diretta/rappresentante fiscale del fornitore UE Ai fini INTRA solo parte statistica Se il fornitore è EXTRA UE avremo una importazione e successiva prestazione di servizi 5
Art. 7 ter - (1) Recepisce le disposizioni dellart. 44 della 2008/8/CE: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a. quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nello Stato b. quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato 6
Art. 7 – ter (2) 2. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a. i soggetti esercenti attività dimpresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nellesercizio di tali attività b. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui allarticolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole c. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dellimposta sul valore aggiunto 7
La relazione illustrativa sul punto..gli enti che svolgono anche attività non commerciali, nonché quelli che non svolgono alcuna attività commerciale ma che risultano comunque identificati ai fini dellIVA sono da considerarsi soggetti passivi quando acquistano servizi, indipendentemente dalla circostanza che li utlizzino per lo svolgimento di attività istituzionali o commerciali; si rileva che le disposizioni comunitarie sono state riviste in tal senso nel recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentanza 6 Novembre 2008 causa C-291/07 8
Gli enti pubblici sono quindi soggetti passivi quando ricevono servizi dallestero nei seguenti casi: a) nel caso che svolgano sia attività commerciali che istituzionali b) nel caso che svolgano solo attività istituzionali ma risultino identificati ai fini dell IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia fissata in euro dallarticolo 38, comma 5, lettera c) del decreto – legge 30 Agosto 1993 n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, soglia così innalzata dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008) 9
Modifiche alla fatturazione Lintroduzione generalizzata del principio del committente per localizzare la territorialità dellimposta ha imposto anche una modifica dellarticolo 21 riguardante la fatturazione in quanto, in aggiunta alla fatturazione di cessioni di beni non imponibili è ora prevista lemissione di fattura anche per le operazioni a norma dellarticolo 7-bis comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della comunità, non soggette allimposta ai sensi dellarticolo 7-ter. (art. 1 D.lgs. Di recepimento) 10
Art. 7 – quater 1 comma lett a) Recepisce integralmente la norma dellart. 47 della 8/2008/CE prevedendo che le prestazioni relative a beni immobili nellampia dizione usata dalla norma comunitaria (compresa quindi la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando limmobile è situato nel territorio dello Stato sia se rese a soggetti passivi sia se rese a privati. 11
Art. 7 – quater 1 comma lett b) Il trasporto di passeggeri è localizzato ai fini IVA in Italia in funzione delle distanze percorse, reso sia a soggetti passivi che a privati Piena conformità con lart. 48 della 2008/8/CE. 12
Art. 7 – quater 1 comma lett c) Le prestazioni di ristorazione e di catering (escluse quelle fornite su nave, aereo, treno) si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi materialmente eseguite rese sia a soggetti passivi sia a privati. Riferimento art. 55 Direttiva 8/2008/CE 13
Art. 7 – quater 1 comma lett d) I servizi di ristorazione e catering se svolti a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità, sono rilevanti territorialmente in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato, resi sia a soggetti passivi di imposta che a privati. Riferimento: articolo 57 della Direttiva 8/2008/CE 14
Definizione di parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità E specificata dallart. 7 c. 1 lettera e) come parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri Riferimento al comma 2 dellart. 57 della Direttiva 2008/8/CE secondo cui è parte di un trasporto di passeggeri effettuata allinterno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza ed il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri. 15
Art. 7 – quater 1 comma lett e) Le prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto (definizione illustrata nellart. 7 comma 1 lettera g) come il possesso o luso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni o novanta per i natanti), resi sia a soggetti passivi che a privati, si considerano effettuata in Italia quando i mezzi sono messi a disposizione in Italia ed utilizzati nel territorio della comunità. Le prestazioni relative a questi mezzi se messi a disposizione in paesi extra UE ed utlizzati in Italia sono territoriali in Italia, rese sia a soggetti passivi sia a privati. 16
Nel caso di locazione a breve termine riappare il criterio dell utilizzo La Relazione illustrativa così si esprime sul punto: Sul piano sostanziale delle norme si deve rilevare labbandono, salvo specifiche fattispecie, del criterio di utilizzo del servizio, tenuto conto dei numerosi problemi applicativi che le norme attualmente vigenti che lo prevedevano hanno dato in passato. 17
Art. 7 – quinquies Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte sia se rese a soggetti passivi dimposta sia a privati fino ai Stesso regime applicabile all accesso alle medesime prestazioni. Riferimento: art. 53 della direttiva 2008/8/CE in vigore fino al
Art 7 – quinquies a partire dal 2011 Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Nel i committenti soggetti passivi di imposta il luogo di imposizione IVA è quello del committente. 19
Possibile contrasto nel 2011 con la Direttiva Dal 2011 la legge di recepimento prevede che le prestazioni di servizi per laccesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie sia territoriale nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi svolte (o equivalente quando ivi si svolgono le manifestazioni) sia per i soggetti passivi che per i non soggetti passivi. La Direttiva 2008/8/CE, invece, prevede che la territorialità si radichi nel luogo dove le manifestazioni si svolgono solo per i soggetti passivi mentre per i privati doveva applicarsi il principio generale del luogo del prestatore. 20
Art. 7 – sexies comma 1 lett. a) Le prestazioni di intermediazione rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nello Stato se le operazioni oggetto di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Rese a soggetti passivi si considerano territoriali nel paese del committente Riferimento: art. 46 della direttiva 2008/8/CE 21
Art. 7 – sexies comma 1 lett. b) Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nello Stato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio. La definizione di trasporto intracomunitario si trova nellart 7 1^ comma lett. f) laddove si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Se resi a soggetti IVA vale la regola della territorialità nel paese del committente. Riferimento: art. 49 della Direttiva 2008/8/CE 22
Art. 7 – sexies comma 1 lett. c) Invece le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a soggetti non passivi di imposta quando la relativa esecuzione ha avuto inizio nel territorio dello Stato. Le prestazioni di trasporto di beni (sia allinterno che fuori dellUnione Europea ) rese nei confronti di soggetti passivi saranno imponibili nel paese del committente Riferimento. Articoli 50 – 51 – 52 della Direttiva 2008/8/CE 23
Art. 7 – sexies comma 1 lett. d) Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simil i si considerano territoriali in Italia se ivi svolte. Le prestazioni in oggetto rese nei confronti di soggetti passivi saranno imponibili nel paese del committente Riferimento: articolo 54 della Direttiva 2008/8/CE 24
Esempio Il Sole24 Ore di domenica Novembre 2009 proponeva un esempio su come cambierà radicalmente il regime delle lavorazioni: Società francese effettua in Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana ed al termine il macchinario resta in Germania. Fino al loperazione è territorialmente rilevante in Germania (luogo dove si trova il bene) e per assolvere limposta la società francese o italiana doveva identificarsi. Con le nuove regole lIVA andrà assolta in Italia, paese del committente, con il meccanismo del reverse charge, indipendentemente dal luogo dove si trova il bene. La società italiana dovrà inoltre adempiere agli obblighi Intrastat-servizi per la prestazione ricevuta. 25
Ulteriore esempio prestazioni di lavorazione Una società italiana X effettua servizi di manutenzione su macchinari installati in Svizzera per conto della società italiana Y. Fino al la prestazione è fuori campo IVA poiché il lavoro viene eseguito fuori del territorio italiano. Dal 1^ gennaio 2010 la prestazione sarà assoggettata ad IVA in Italia in quanto rileva esclusivamente la residenza del committente. Il prestatore X emetterà fattura con IVA al 20% al cliente Società Italiana Y. 26
Art. 7 – sexies comma 1 lett. e) Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano territoriali in Italia se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e utilizzate nella comunità. Se rese da soggetti passivi stabiliti fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi utilizzate. Se rese a committenti soggetti passivi di imposta la territorialità si radica nel luogo di stabilimento del committente. 27
Epiù chiara la relazione illustrativa… In particolare, per i servizi non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto..è previsto che: – Nellipotesi che siano resi da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, e quindi secondo la regola generale rileverebbero ai fini dellIVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dellimposta se utilizzati fuori dal territorio della Comunità – Nel caso che essi siano resi da soggetto stabilito fuori della Comunità, e quindi secondo il criterio generale sarebbero irrilevanti ai fini dellIVA, rientrano nel campo di applicazione dellimposta se utilizzati nel territorio dello Stato. – VIENE QUINDI UTILIZZATA LA FACOLTA PREVISTA DALLARTICOLO 59 –BIS DELLA DIRETTIVA 2008/8/ce 28
Art. 7 - sexies comma 1 lettera e) dal 2013 Se rese a soggetti non passivi di imposta sono territoriali in Italia le prestazioni di noleggio, locazione finanziaria e simili a lungo termine se utilizzate nellambito della Comunità qualunque sia il prestatore sempre che il soggetto non passivo sia domiciliato nel territorio dello Stato e – se non domiciliato – le usi comunque nel territorio dello Stato. Per le imbarcazioni da diporto vi è territorialità in Italia se limbarcazione è messa a disposizione in italia da prestatori italiani ed utilizzata nella Comunità. Se è messa a disposizione in uno Stato extra – UE ed il prestatore è stabilito in quello Stato si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Quando l imbarcazione è messa a disposizione in uno stato diverso da quello di stabilimento del prestatore si applica il primo capoverso. 29
Anche qui è più chiara la relazione illustrativa… Con il primo periodo della lettera e) si prevede che le prestazioni di servizi non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese ad un committente che non riveste la qualità di soggetto passivo, le quali, con la norma in vigore nel 2010 sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore dal primo gennaio 2013 sono rilevanti ai fini IVA in Italia se ivi è residente o domiciliato il committente del servizio sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità 30
Art. 7 – sexies comma 1 lettera f) Le prestazioni di servizi elettronici resi a soggetti non passivi di imposta da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità sono territoriali in Italia quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio allestero Conferma dellattuale criterio dellart. 7 comma 1 lettera f-ter) del DPR633/72 Se rese a soggetti passivi di imposta residenti nello Stato queste prestazioni saranno territoriali parimenti in Italia per il criterio generale. Riferimento: art. 58 della Direttiva 2008/8/CE 31
Art. 7 – sexies comma 1 lettera g) Se rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utlizzate nel territorio della Comunità. Se rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi utilizzate. 32
Ci viene in aiuto ancora la circolare illustrativa Il ricorso al criterio dellutilizzo nella tassazione dei servizi di telecomunicazione ha prodotto una disciplina più complessa in quanto: Nellipotesi in cui siano resi da soggetto stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di committenti comunitari (compresi quelli residenti o domiciliati nel territorio dello Stato), e pertanto rileverebbero agli effetti dellIVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dellimposta se utilizzati fuori dal territorio della Comunità Nel caso in cui i medesimi siano resi da prestatore stabilito in Italia a committente residente e domiciliato fuori dal territorio della Comunità, che sarebbero irrilevanti ai fini dellIVA in Italia in applicazione del particolare criterio indicato dallarticolo 59 della Direttiva 2008/8/CE, ai sensi del successivo articolo 7 septies rientrano nel campo di applicazione dellimposta se utilizzati nel territorio dello Stato; analoga imposizione ad Iva si avrà anche nella specifica ipotesi in cui detti servizi siano resi ad un commitente extracomunitario da un soggetto prestatore stabilito in un paese terzo o in un altro Stato membro della comunità semprechè, naturalmente siano utilizzati nel territorio dello Stato Infine, nel caso in cui i servizi in questione siano resi da un soggetto stabilito fuori della Comunità, e dovrebbero quindi essere irrilevanti ai fini dellIVA in Italia, rientrano nel campo dellallicazione dell imposta se utilizzati nel territorio dello Stato. 33
Articolo 7-septies Le prestazioni di: cessioni e concessioni di diritti dautore di cui allart. 3,secondo comma, numero 2 b. prestazioni pubblicitarie c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonché elaborazione di dati e fornitura dinformazioni d. obblighi di astenersi interamente o parzialmente dallesercitare unattività professionale o un diritto di cui al presente articolo e. operazioni bancarie, finanziarie, e assicurative, ccomprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti f. messa a disposizione del personale g..locazione di bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto h. fornitura dellaccesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati I.servizi di telecomunicazione J.servizi di teleradiodiffusione K. Servizi prestati per via elettronica, le prestazioni di servizi inerenti allobbligo di non esercitare interamente unattività o un diritto di cui alle lettere precedenti RESE A PRIVATI EXTRACOMUNITARI NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO Riferimento: articolo 59 della direttiva 2008/8/CE 34
35 Servizi forniti elettronicamente da Un prestatore fuori UE Luogo dove il Cliente (Ue/nonUe) è stabilito Servizi forniti elettronicamente da un Prestatore UE Cliente non UE Luogo dove il Cliente è stabilito Cliente Ue Luogo dove il prestatore è stabilito Dal :- Cliente Ue o non UE: luogo dove è stabilito il cliente REGOLE DI TERRITORIALITA DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Il nuovo articolo 17 del D.P.R. 633/72 Con il nuovo provvedimento ogni cessione di beni o prestazione di servizi resa in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi gli enti pubblici e non commerciali indicati allarticolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c) dovrà essere adempiuta dal cessionario (colui che riceve il bene) o dal committente (colui che riceve il servizio) con il sistema del reverse charge, linversione contabile. 36
In pratica il reverse charge in attività commerciale Il prestatore non residente emette una fattura per il bene ceduto od il servizio prestato senza addebito di IVA. Il cessionario o committente integrerà al ricevimento la fattura provvedendo al versamento dell IVA con annotazione sul registro di cui all art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse) per contabilizzare limposta a debito e sul registro di cui allarticolo 25 (registro degli acquisti) per leventuale esercizio del diritto di detrazione 37
Operazioni residue Nellipotesi che il cessionario o committente non possa attivare il reverse charge (come nel caso di prestazioni a privati oppure di operazioni verso committenti situati fuori dal territorio dello Stato) allora il 2^ terzo comma dellarticolo 17 del DPR 633/72 – nello schema di decreto legislativo – prevede lidentificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale da parte del soggetto non residente. 38
La realizzazione del reverse charge nei confronti degli enti identificati IVA che però acquistano beni e servizi nellambito dellattività istituzionale Lo schema di decreto legislativo recepisce quello che la prassi dell Agenzia delle Entrate, a seguito delle problematiche emerse dopo la sentenza della Corte Europea del 6 Novembre 2008, causa C-291/07 TRR, già aveva suggerito (vedi interpello reso allUniversità di Padova). Lart 30-bis dello schema di decreto legislativo infatti prevede gli oneri di annotazione della relativa fattura nel registro vero e proprio degli acquisti intracomunitari (fino ad oggi si usava un registro a parte) nel mese successivo al ricevimento ai sensi dellarticolo 47 comma 3 del DL 331/1993 dichiarando limposta nel modello INTRA 12 da presentare allAgenzia delle Entrate entro la fine del mese ai sensi dellarticolo 49 del medesimo DL dopo averla versata con modello F24 codice
Modifiche apportate al DPR 633/72 dalla direttiva 2008/117/CE Lo schema di decreto legislativo – allarticolo 2 – introduce l obbligo dell INTRASTAT per i servizi modificando larticolo 50 comma 6 del DL 331/1996 I contribuenti presentano in via telematica all Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articolo 7-quater e 7-quinquis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n.633, rese nei confronti di soggetti passivi in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui allart. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, presentano lelenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter,ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.Gli elenchi ripelogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta limposta nello Stato membro in cui è stabilito il beneficiario. Previste ulteriori specifiche con DM del Ministro dellEconomia di concerto con lISTAT e del Direttore dellAgenzia delle Dogane di concerto con quello delle Entrate e con lISTAT. 40
I rimborsi dell IVA ai non residenti (solo cenni) Lapplicazione generalizzata del meccanismo del reverse – charge porterà ad una situazione di credito di molti operatori non residenti che effettuano operazioni in Italia. Per questo la direttiva 2008/9/CE ha riformulato e snellito le procedure di rimborso che avvengono ora dietro richiesta con sistemi telematici e in un periodo ordinario di quattro mesi estendibile al massimo fino ad otto. Lo schema di decreto legislativo prevede quindi : Lart. 38 bis-1 per il rimborso IVA di operatori italiani che hanno effettuato acquisti assolvendo lIVA in altri paesi della comunità Lart. 38-bis 2 per gli operatori di altri paesi membri della Comunità che hanno effettuato acquisti con IVA detraibile in Italia - lart. 38-ter per i rimborsi ai non residenti extra UE che non sono toccati dalle disposizioni della 2008/9/CE 41
Dichiarazioni INTRA:com è –come sarà 1/2 Com è : gli elenchi riepilogativi comprendono le informazioni relative agli acquisti e/o alle cessioni di beni in ambito comunitario. Dal 1 gennaio 2010: gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario a partire dal 01/01/2010. Com è : Cartaceo supporto magnetico (floppy) telematico Dal 1 gennaio 201 0: Telematico Questo adempimento è affidato all Amministrazione Centrale
Dichiarazioni INTRA :com è –come sarà 2/2 Com è : mensil e: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento trimestral e: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento annual e: entro la fine di gennaio dell anno successivo a quello di riferimento Dal 1 gennaio 2010 : mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mensile di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010) trimestral e: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010) Noi saremo contribuenti mensili: la data del 19 è oggetto di discussione
I nuovi modelli prevedono Frontespizio unico per beni e servizi Intra1 (Cessioni di beni e servizi resi) Intra2 (Acquisti di beni e Servizi ricevuti) SEZIONE 1 E SEZIONE 2: BENI Intra1Bis (cessioni di beni nel periodo di riferimento) Intra2Bis (acquisti di beni nel periodo di riferimento)..continua…
I nuovi modelli prevedono SEZIONE 3 E SEZIONE 4: SERVIZI Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento) Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento) Intra 1 Quinquies (Rettifiche a servizi resi in periodi precedenti) Intra 2 Quinquies (Rettifiche a servizi ricevuti in periodi precedenti)