111 La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE,

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111 La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) Gabriele Tabacco UNIVERSITA DI PISA Seminario Informativo sulle principali novità introdotte dal Regolamento per lAmministrazione, la Finanza e la Contabilità (Martedì 14 ottobre 2008)

2 Direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche) Regolamento di ateneo per lamministrazione, la finanza e la contabilità Direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche) Regolamento di ateneo per lamministrazione, la finanza e la contabilità ATTIVITA NEGOZIALE (Normativa di riferimento)

3 (Art. 50 Reg. A.F.C.) Soppressione della competenza del C.d.A. in materia di alienazione e permuta di beni mobili; -Limitazione della competenza del C.d.A. ai casi di contratti di locazione e uso di beni immobili di durata superiore a un anno -Aumento limite di importo a Euro per competenza C.d.A. in materia di affidamento di lavori, comprese le manutenzioni; -Fuori dai casi in cui la competenza a deliberare è del CdA, la deliberazione a contrattare è adottata dai Responsabili centri di spesa o dai responsabili dei centri di responsabilità o dai titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita con apposito provvedimento del responsabile del centro di spesa, e dai responsabili delle unità di spesa, nellambito degli indirizzi stabiliti dagli organi. I consigli delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono stabilire di riservare a sé la deliberazione con riferimento a tipi di contratto o a contratti singoli. (Art. 50 Reg. A.F.C.) Soppressione della competenza del C.d.A. in materia di alienazione e permuta di beni mobili; -Limitazione della competenza del C.d.A. ai casi di contratti di locazione e uso di beni immobili di durata superiore a un anno -Aumento limite di importo a Euro per competenza C.d.A. in materia di affidamento di lavori, comprese le manutenzioni; -Fuori dai casi in cui la competenza a deliberare è del CdA, la deliberazione a contrattare è adottata dai Responsabili centri di spesa o dai responsabili dei centri di responsabilità o dai titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita con apposito provvedimento del responsabile del centro di spesa, e dai responsabili delle unità di spesa, nellambito degli indirizzi stabiliti dagli organi. I consigli delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono stabilire di riservare a sé la deliberazione con riferimento a tipi di contratto o a contratti singoli. ATTIVITA NEGOZIALE Determinazioni in materia contrattuale

4 (Artt. 51 e 52 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. rinvia, per quanto riguarda le procedure di affidamento, al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), alle norme legislative che fanno riferimento all Università e, limitatamente ad alcuni aspetti, come previsto dallo stesso Codice, al suo Regolamento attuativo (non ancora emanato), nonchè, residualmente, alle disposizioni del medesimo Regolamento di Ateneo. Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si rinvia anche alle disposizioni comunitarie direttamente applicabili. Le leggi della Regione Toscana si applicano secondo le competenze ed entro i limiti per esse previsti dalla Costituzione e dalle leggi statali. (Artt. 51 e 52 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. rinvia, per quanto riguarda le procedure di affidamento, al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), alle norme legislative che fanno riferimento all Università e, limitatamente ad alcuni aspetti, come previsto dallo stesso Codice, al suo Regolamento attuativo (non ancora emanato), nonchè, residualmente, alle disposizioni del medesimo Regolamento di Ateneo. Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si rinvia anche alle disposizioni comunitarie direttamente applicabili. Le leggi della Regione Toscana si applicano secondo le competenze ed entro i limiti per esse previsti dalla Costituzione e dalle leggi statali. ATTIVITA NEGOZIALE Procedure di affidamento per contratti di importo superiore, pari o inferiore alla soglia comunitaria

5 (Art. 57 Reg. A.F.C.) In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. prevede, anche per i contratti pubblici di servizi e forniture, listituzione della figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell affidamento e dellesecuzione, già prevista per i lavori pubblici. Per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, il responsabile del procedimento è individuato, di regola, nel segretario amministrativo. Si prevede anche la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare autonomamente spese acquisto di beni e servizi fino a 150 Euro (art. 58, comma 5, Reg. A.F.C.). (Art. 57 Reg. A.F.C.) In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. prevede, anche per i contratti pubblici di servizi e forniture, listituzione della figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell affidamento e dellesecuzione, già prevista per i lavori pubblici. Per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, il responsabile del procedimento è individuato, di regola, nel segretario amministrativo. Si prevede anche la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare autonomamente spese acquisto di beni e servizi fino a 150 Euro (art. 58, comma 5, Reg. A.F.C.). ATTIVITA NEGOZIALE Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi

6 (Art. 59 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. è già stato modificato, prevedendo, per motivi di semplificazione e per contenere i costi degli organi collegiali dellAteneo, di limitare i pareri obbligatori della C.T.A. alla congruità: -di prezzi dei contratti di acquisto, permuta, vendita e locazione (se di durata superiore a un anno e se di importo superiore a Euro annui) di immobili; -dei prezzi dei contratti per appalti di lavori di importo pari o superiore a ,90 Euro. La C.T.A. esprime altresì parere obbligatorio sull opportunità dell accettazione delle donazioni, eredità o legati aventi come oggetto beni immobili. (Art. 59 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. è già stato modificato, prevedendo, per motivi di semplificazione e per contenere i costi degli organi collegiali dellAteneo, di limitare i pareri obbligatori della C.T.A. alla congruità: -di prezzi dei contratti di acquisto, permuta, vendita e locazione (se di durata superiore a un anno e se di importo superiore a Euro annui) di immobili; -dei prezzi dei contratti per appalti di lavori di importo pari o superiore a ,90 Euro. La C.T.A. esprime altresì parere obbligatorio sull opportunità dell accettazione delle donazioni, eredità o legati aventi come oggetto beni immobili. ATTIVITA NEGOZIALE Commissione tecnico-amministrativa

7 (Art. 61 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C., in ottemperanza alle linee guida, esclude la competenza del C.d.A. per lindividuazione del collaudatore, che è di competenza, su proposta del responsabile del procedimento, del responsabile del Centro di spesa o del responsabile del centro di responsabilità o del titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita. Per le unità di spesa dell Amministrazione Centrale la competenza è del responsabile dell unità di spesa e, per quanto riguarda i lavori la cui determina a contrattare compete al Consiglio di Amministrazione, del direttore amministrativo. (Art. 61 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C., in ottemperanza alle linee guida, esclude la competenza del C.d.A. per lindividuazione del collaudatore, che è di competenza, su proposta del responsabile del procedimento, del responsabile del Centro di spesa o del responsabile del centro di responsabilità o del titolare del fondo, ove tale competenza sia loro attribuita. Per le unità di spesa dell Amministrazione Centrale la competenza è del responsabile dell unità di spesa e, per quanto riguarda i lavori la cui determina a contrattare compete al Consiglio di Amministrazione, del direttore amministrativo. ATTIVITA NEGOZIALE Collaudi e verifiche dei lavori, delle forniture e dei servizi

8 (Art. 64 Reg. A.F.C.) Per quanto riguarda laffidamento di beni e servizi in economia, il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. rinvia all art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e alle ulteriori disposizioni contenute nel Manuale di Amministrazione (attualmente si fa riferimento alle disposizioni approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione). (Art. 64 Reg. A.F.C.) Per quanto riguarda laffidamento di beni e servizi in economia, il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. rinvia all art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e alle ulteriori disposizioni contenute nel Manuale di Amministrazione (attualmente si fa riferimento alle disposizioni approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione). ATTIVITA NEGOZIALE Provviste di beni e servizi in economia

9 (Artt. 68, 69 e 70 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. prevede espressamente (anche se, in assenza di divieto, ciò è già stato autorizzato in alcuni casi dal C.d.A.), che gli atti per la procedura di vendita di beni immobili possono prevedere un diritto di prelazione per i locatari o assegnatari degli immobili che siano in regola con la corresponsione dei canoni e che abbiano idoneo titolo per la detenzione dell immobile. Viene elevata a Euro la soglia per ricorrere alla procedura aperta per l alienazione di beni mobili. Viene prevista una disciplina residuale per i contratti attivi non disciplinati da altre disposizioni di legge o dal medesimo Regolamento di Ateneo per l A.F.C. (Artt. 68, 69 e 70 Reg. A.F.C.) Il Regolamento di Ateneo per l A.F.C. prevede espressamente (anche se, in assenza di divieto, ciò è già stato autorizzato in alcuni casi dal C.d.A.), che gli atti per la procedura di vendita di beni immobili possono prevedere un diritto di prelazione per i locatari o assegnatari degli immobili che siano in regola con la corresponsione dei canoni e che abbiano idoneo titolo per la detenzione dell immobile. Viene elevata a Euro la soglia per ricorrere alla procedura aperta per l alienazione di beni mobili. Viene prevista una disciplina residuale per i contratti attivi non disciplinati da altre disposizioni di legge o dal medesimo Regolamento di Ateneo per l A.F.C. ATTIVITA NEGOZIALE Alienazioni, permute e locazioni – Altri contratti attivi

10 (Art. 72 Reg. A.F.C.) Si ritiene che linteresse generale dellUniversità, che determina la competenza del Rettore a stipulare le convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali o contratti associativi per la costituzione o l acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sia una clausola generale che necessita di volta in volta di una valutazione. Si è preferito non definire in astratto l interesse generale dell Università, ma identificare chiaramente l organo (il rettore) cui compete la valutazione al riguardo. (Art. 72 Reg. A.F.C.) Si ritiene che linteresse generale dellUniversità, che determina la competenza del Rettore a stipulare le convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali o contratti associativi per la costituzione o l acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sia una clausola generale che necessita di volta in volta di una valutazione. Si è preferito non definire in astratto l interesse generale dell Università, ma identificare chiaramente l organo (il rettore) cui compete la valutazione al riguardo. ATTIVITA NEGOZIALE Convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali