L'istituto della messa alla prova nei Comitati CRI MINORI A RISCHIO, DISAGIO, DEVIANZA, COME SI PONE CROCE ROSSA? Roma, 17 marzo 2012 Dott. Pierluigi Rosetti.

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L'istituto della messa alla prova nei Comitati CRI MINORI A RISCHIO, DISAGIO, DEVIANZA, COME SI PONE CROCE ROSSA? Roma, 17 marzo 2012 Dott. Pierluigi Rosetti

Costituzione Italiana e legislazione penale e processuale minorile Art. 31. “La Repubblica (comma 2°) protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” Sul piano normativo questi principi costituzionali si realizzano attraverso due direttrici : – una disciplina specifica per i minori che dà vita ad istituti a loro esclusivamente riservati – un insieme di deroghe a istituti previsti anche per gli adulti e di adattamenti di tali istituti Corte Costituzionale sent. 28 aprile 1994, n. 168 – incostituzionalità della pena dell’ergastolo nei confronti dei minori

Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e differenziazione del diritto penale minorile Attenzione dovuta alla specificità della condizione minorile attraverso la specializzazione: – di organi dell’Amministrazione dello Stato – degli Organi Giurisdizionali La maturità viene intesa in senso biologico, psicologico e sociale, si acquisisce attraverso un processo, un percorso di crescita progressivo, variabile dal punto di vista soggettivo e condizionato da fattori esterni quali l’educazione e l’ambiente economico e sociale in cui il soggetto vive Adolescenza come epoca di transito

Il Tribunale per i Minorenni Regio Decreto del 20 luglio 1934 n istituisce il Tribunale per i Minorenni presso ogni distretto di Corte d’Appello – sistema giudiziario ordinario riconosciuto come inadeguato a farsi carico del settore minorile Legge n del 1956, previsione che uno due giudici non togati sia di sesso femminile: espressione di competenze e di sensibilità integrate Il Regio Decreto n del 1934 ha subito profonde modifiche con l’entrata in vigore del DPR 616/1977 secondo il quale le competenze di natura amministrativa e civile riferite ai minorenni sono trasferite dai servizi della giustizia alle Regioni e quindi ai servizi sociali del territorio

Competenze del Tribunale per i Minorenni Competenza di natura amministrativa – affidamento al servizio sociale territoriale dei Comuni (con Decreto Motivato del T.M.) – collocamento in strutture residenziali (comunità educative pubbliche o convenzionate con gli Enti Locali) Competenza di natura civile – interventi di tutela e protezione del minore disciplinati dal Codice Civile (adozioni; tutela; ecc.) Competenza di natura penale – (DPR 448/1988) per tutti i procedimenti penali per i reati commessi dai minorenni di anni 18 che, secondo le leggi vigenti, sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria (art. 3, comma 1, DPR 448/1988)

Imputabilità Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore occorre che questi sia imputabile, cioè sia capace d’intendere e di volere, quale presupposto per la colpevolezza Ai minori di 14 anni (non imputabili) o ai minori di età tra i 14 e i 18 ma dichiarati incapaci di intendere e di volere, che si siano resi responsabili di un reato, possono essere applicate: – misure amministrative: affidamento a Servizio Sociale Territoriale; collocamento in struttura residenziale (comunità educativa) – misure di sicurezza: LIBERTA’ VIGILATA – natura non detentiva – si esegue nella forma delle PRESCRIZIONI o della PERMANENZA IN CASA RIFORMATORIO GIUDIZIARIO (dopo il DPR 448/88 – collocamento in comunità) – natura detentiva (art. 23 DPR 448/1988)

I Servizi Minorili: orientamenti L’organo giudiziario (T.M.) ha bisogno per esercitare le proprie funzioni di un supporto organizzativo complesso – azione integrata con l’organizzazione periferica dei servizi della Giustizia minorile Sin dal momento della ricezione della notizia di reato al PM si attivano verifiche ed indagini sulla personalità del minorenne svolte dai Servizi Sociali minorili Evoluzione normativa dagli anni ‘60: – Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, afferma che: “Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica” – Risoluzione del 29 novembre Regole minime delle Nazioni Unite per la giustizia minorile del 1986 (Regole di Pechino) – Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989

Il Nuovo Codice di Procedura Penale per i Minori La Legge delega del n. 81, riguardante l’emanazione di un nuovo codice di procedura penale, all’art. 3 destina un’apposita norma al processo penale minorile: – IL DPR 448/1988 in 41 articoli ne sancisce la realizzazione con una serie di “Disposizioni” riferite al processo penale minorile – Il 24 ottobre 1989 entra in vigore in nuovo codice di procedura penale per i minorenni Art. 1 – le disposizioni di legge vanno applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore Tra i principi ispiratori: la possibilità di sospendere il processo e di mettere alla prova il ragazzo

Altre opportunità di uscita veloce dal circuito penale per i minori L’IRRILEVANZA DEL FATTO – Si evita di instaurare il processo penale – per fatti che pur costituendo reati, non rappresentano fattori di allarme sociale – reati BAGATELLARI – SEDE naturale di proscioglimento è la fase delle “indagini preliminari”, ma può essere applicata in qualsiasi grado di giudizio – Due presupposti: il fatto commesso è tenue il fatto è il frutto di una condotta occasionale PERDONO GIUDIZIALE (art. 169 c.p.) – E’ una causa di ESTINZIONE DEL REATO, applicabile dal giudice quando il ragazzo, alla sua prima esperienza penale e responsabile di un reato per il quale è prevista una pena DETENTIVA NON SUPERIORE A 2 ANNI, si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati – E’ applicabile una sola volta

La sospensione del processo e la messa alla prova Artt. 28 e 29 – DPR 448/1988 Art. 28 – Il Giudice, sentite le parti, può disporre con Ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dovere valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta ai sensi del comma 2°…. Con l'Ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenne ai Servizi minorili dell'Amministrazione delle Giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i Servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno Art. 29 – Decorso il periodo di sospensione, il Giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede ai sensi degli artt. 32 e 33 (riavvio del processo)

Origini della messa alla prova 1841 (Boston) - un calzolaio, in un’aula giudiziaria, sentì dichiarare un ubriacone che, se avesse trovato una persona amica, sarebbe stato capace di cambiare. Si dice che quel calzolaio si sia dichiarato disponibile all’aiuto, ottenendo dal giudice sulla base del suo impegno che l’ubriacone non venisse condannato Nasce così l'istituto della“probation”, sistema speciale preventivo che offre al colpevole l’opportunità di dimostrare che, con successivo impegno in esperienze positive, la pena non è più necessaria

“messa alla prova” - Caratteristiche DURATA – non superiore ad un anno, per delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore a 12 anni – estensibile fino a tre anni per i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni Possibilità di natura strettamente penale e non clemenziale Periodo di verifica empirica del cambiamento della personalità del minore Misura specialpreventiva per definizione (comparabile alla libertà controllata per gli adulti) Con l’Ordinanza di sospensione il Giudice affida il ragazzo ai Servizi della Giustizia Minorile (USSM) che, in collaborazione con Servizi Sociali Territoriali, svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno

“messa alla prova” - Caratteristiche Assieme alla sospensione del procedimento il Giudice può impartire delle “prescrizioni” volte alla riparazione delle conseguenze del reato e alla riconciliazione con la persona offesa dal reato: MEDIAZIONE La sospensione può essere concessa per tutti i reati, anche i più gravi Può essere revocata in caso di gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte Decorso il periodo di sospensione (messa alla prova) il Giudice (art. 29 DPR 448/1988) fissa una nuova udienza dove dichiara, con sentenza: – estinto il reato, se si ritiene che la prova abbia avuto esito positivo – dispone la prosecuzione del processo penale, in caso contrario

Il progetto d'intervento Il Progetto d’intervento è predisposto dal Servizio Sociale, cioè dall’Ufficio Servizio Sociale per i minorenni Il Progetto elaborato dal Servizio Sociale è nella titolarità dell’Assistente Sociale referente del caso Il Progetto elaborato deve contenere le seguenti caratteristiche: – CONSENSUALITA’ (Il progetto ha natura “pattizia”) – ADEGUATEZZA (Il contenuto del progetto deve corrispondere alla personalità del ragazzo) – FATTIBILITA’ (Il progetto deve privilegiare la dimensione pragmatica dell’intervento) – FLESSIBILITA’ (Possibilità di ridefinizione di obiettivi, in base all’andamento delle azioni e delle verifiche intermedie)

Il ruolo del servizio sociale L’assistente sociale entra in campo già nel momento in cui il PM – ai sensi dell’art. 9 DPR 448/1988 – chiede accertamento sulla personalità del minore. Prima dell’attivazione della misura della messa alla prova l’assistente sociale ha il compito di elaborare il “progetto educativo”, esaminando i seguenti aspetti: – la storia individuale del ragazzo – Il contesto familiare – l’ambiente Durante lo svolgimento della messa alla prova, al Servizio Sociale spettano le seguenti funzioni: – funzione di osservazione, trattamento e sostegno – funzione di raccordo Modalità applicative della misura della “messa alla prova” – rischio di eccessivo ricorso a questo strumento per reati “bagatella” – permanenza nel circuito penale dl ragazzo (alternative: dichiarazione dell’irrilevanza del fatto; il perdono giudiziale) Valutazione finale del progetto L’attività sociale nel percorso della “messa alla prova” si conclude con la fase di controllo e valutazione dell’efficacia dell’intervento

La mediazione (art. 28, comma 2, DPR 448/1988) Non è un istituto autonomo nel sistema penale minorile, ma è una delle possibili Art. 28, comma 2°: “il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato” Attività di riparazione del danno e di riconciliazione con la parte offesa “mediazione giudiziaria” Principio della “giustizia ripartiva” La “mediazione” quale elemento del progetto educativo può avere due piani di sviluppo: – MEDIAZIONE DIRETTA: prevale la valenza pedagogica attribuita alla dimensione della relazionalità tra le parti – MEDIAZIONE INDIRETTA: prevale la dimensione della solidarietà verso la collettività. In questo caso, l’inserimento del ragazzo in attività di volontariato, offre a questi la possibilità di entrare in contatto con esperienze significative di solidarietà sociale

Considerazioni sulla “messa alla prova” Istituto applicato in modo ancora non diffuso: circa il 13% Rischio di un prolungamento dell’esposizione del minore nel circuito penale minorile Importanza del progetto educativo (giustizia ripartiva) Strumento che si applica quando il ragazzo è ancora IMPUTATO La messa alla prova è un modo indotto per far fare esperienze positive a ragazzi che da soli non le inizierebbero “messa alla prova” quale strumento di risposta penale allo stesso tempo responsabilizzante e adeguato alle esigenze dell’individuo in età evolutiva Nel nuovo processo penale si passa dall’analisi da “quali sono le cause della devianza” a “quali sono i significati, le ragioni, i sistemi di un comportamento deviante” L’efficacia dell’intervento è determinata dalla capacità di cogliere nell’adolescente capacità/abilità che possono svolgere una funzione protettiva rispetto ai rischi di devianza, a fine di sviluppare competenze cognitive, relazionali, emotive di legami amicali e dell’altruismo in senso solidaristico e pro-sociale

Interventi per specifiche tipologie di utenza Il sistema penale minorile disegnato dal DPR 448/19988 è pensato per la devianza minorile presente negli anni ’80 Nei decenni successivi il fenomeno della devianza ha riguardato sempre più categorie di: – minori stranieri non accompagnati, spesso ragazzi abbandonati, di seconda generazione – minori senza una rete familiare – ROM, SINTI – rischio di sperequazione in funzione dell'appartenenza ad una classe sociale: – ai meno garantiti si rischia di dare una risposta più restrittiva in fase di esecuzione penale – difficoltà ad esempio nel valutare il grado di istruzione maturato in Paesi stranieri

Accordo di cooperazione strategica tra CRI e Dipartimento per la Giustizia Minorile 27 marzo 2006 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa nazionale tra il Dipartimento di Giustizia Minorile e la C.R.I. 11 gennaio 2011 Nuovo accordo di programmazione strategica: – Accordi stipulati tra i Comitati regionali della C.R.I. e le Direzioni dei Centri per la giustizia minorile territorialmente competenti – Destinatari (minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale con restrizione della libertà individuale; in particolar modo per i soggetti a misure non detentive; minori e/o giovani adulti sottoposti a misure alternative e sostitutive al carcere; popolazione giovanile a rischio di esclusione sociale e/o di devianza) – Aspetti organizzativi – Il Progetto operativo – Risultati attesi

Un Comitato CRI che si “mette alla prova” Fondamentale il rapporto tra il referente del Comitato CRI e l'Assistente sociale referente del caso Condivisione del progetto d'intervento in funzione delle attività CRI in essere Presenza di un Gruppo di Giovani CRI strutturato e con attività educative concretamente operative in modo permanente Modalità d'ingresso del minore “messo alla prova” nel Gruppo Giovani (riservatezza e rischio di stigmatizzazione) Informativa generale circa la possibile “attività di messa alla prova” per i genitori dei ragazzi minorenni presenti nel Gruppo Individuazione di un TUTOR Redazione delle relazioni sull'attività svolta all'USSM

L'esperienza della CRI di FORLI' N. 3 “messa alla prova” dal 2006 – due inferiori ad un anno e una pari ad un anno - tutte con esito positivo Danneggiamento ad edifici pubblici – furto – violazione Legge stupefacenti Ruolo centrale dell'Ispettore Provinciale (Davide Gudenzi) e dei Tutor: Enrico Di Lena – Agnese Farolfi (Ravenna) Vice Ispettori Gruppo Forlì Rigidità per l'ingresso determinato dal “corso di accesso” Attività ordinarie del Gruppo dei Giovani d Forlì: – attività settimanali con ragazzi diversamente abili (attività Socio Assistenziali) – attività di animazione in case di riposo – attività di educazione alla sessualità e alle malattie sessualmente trasmissibili Uscite presso discoteche e luoghi di divertimento per attività di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili ed uso poco consapevole di sostanze psicoattive Attività di promozione dell’immagine

Aree di sviluppo a livello locale Protocollo d'Intesa tra Prefettura di Forlì-Cesena; Comitato Provinciale CRI di Forlì-Cesena; Forze dell'Ordina; SERT di Forlì e di Cesena; Servizi Sociali del Comune di Forlì settore della sicurezza stradale “azioni di prevenzione e di informazione a contrasto dell'uso poco consapevole di sostanze psicoattive”- calendario estivo di uscite con operatori professionali dei SERT Inserimento delle attività citate nel “Piano di Zona per il benessere e la salute” del Distretto di Forlì (applicazione della Legge 328/ “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) Contrasto alla dispersione scolastica – acquisto libri di testo e materiale didattico (Comitato Nazionale Femminile CRI di Forlì)

“messa alla prova” – anno ,2% nell’anno ,1% anno 2010 corrispondenti a “messe alla prova” 84,8% disposto dal GUP – 14,7% T.M. Dibattimento – 0,5% Corte d’Appello nel 2010, le “messe alla prova” (corrispondenti a n minori) corrispondono (per tipologie di reati): – n. 799 reati contro la persona – n reati contro il patrimonio – n. 625 violazione legge stupefacenti – n. 123 altri reati ESITI DELLA PROVA – ANNO 2010 – 83,94% estinzione del reato per esito positivo – 8,4% sentenza di condanna – 3,7% rinvio a giudizio – 1,1% proscioglimento – 6,2% altro 7% ragazze 13% minorenni stranieri

Il progetto associativo dei giovani della CRI O.C. 108 del 07 marzo 2012 “educare per partecipare, partecipare per agire, agire per migliorare” Spazio associativo che permette ai giovani di crescere responsabilmente relazionandosi con i collettivi più indifesi, cogliendone i bisogni e le aspettative e partecipando allo sviluppo di una efficace azione di solidarietà Metodologia della “peer education” Area Salute – stimolando la riflessione sui comportamenti considerati “a rischio” Area Pace – analisi dei conflitti quotidiani interpersonali – mediazione e riconciliazione dei conflitti Area Servizio nella Comunità – l’attività sociale rivolta alla comunità è considerata un processo: continuo; dinamico; di prevenzione Area Partecipazione – effetti positivi per i Giovani CRI coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento del progetto della “messa alla prova”

Grazie per l’attenzione….