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COMUNE DI CASAVATORE AREA STC Ufficio Comunale di Censimento Il Sindaco informa Cari Concittadini, finalmente ci siamo!. tra qualche giorno avrà inizio il XV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Il primo censimento che interessa la nostra Repubblica risale al 1861, anno di unificazione del Regno. Da allora, si è susseguito ogni dieci anni, fatta eccezione per il 1891, per le difficoltà finanziarie cui versava il Paese, del 1941, a causa della guerra, e quello del 1936, svolto a soli 5 anni dal precedente perché una riforma legislativa del 1930 ne aveva modificata la periodicità ad ogni cinque anni, ma subito dopo, riportata a cadenza decennale, è rimasta invariata fino ad oggi. Acquisire informazioni è divenuto, per vari aspetti, così importante da indurre i Governi ad adottare norme che rendano obbligatorio rispondere ai censimenti e infliggano, a tutti coloro che si sottraggano, un’ammenda variabile nella misura minima di € 206,00 a € 2065,00, per le violazioni commesse da persone fisiche, e da € 516,00 a € 5164,00 per le violazioni commesse da enti e società. Nel corso degli anni il metodo di rilevazione ha sempre subito trasformazioni in relazione ai progressi culturali,sociali e tecnologici di una collettività. Molte le innovazioni introdotte nelle operazioni censuarie attuali.

Si cambia a partire dal metodo di consegna del questionario che alla maggior parte di noi è stato o sarà consegnato,nei tempi utili, attraverso il servizio postale. Alla restante minima parte, sarà consegnato a mezzo dei rilevatori comunali, attraverso i quali, sarà anche possibile gestire, grazie agli strumenti tecnologici forniti dall’ISTAT un meticoloso monitoraggio di tutti i questionari distribuiti nella rete di rilevazione. L’Istat ha personalizzato i modelli sulla scorta di liste anagrafiche preventivamente elaborate dagli uffici anagrafici in base all’ordinaria gestione dell’APR (anagrafe della popolazione residente) per cui, coloro che dimorano abitualmente nel Comune ma non sono iscritti in anagrafe, non riceveranno il modello,nell’immediatezza, perché non essendo stati compresi nelle LAC (liste anagrafiche comunali), l’Istat non ha potuto indirizzarlo, o, se lo ha fatto, lo ha inviato al domicilio del Comune di ultima residenza. Per questa tipologia di persone, il modello non potrà essere consegnato che a operazione censuarie già avviate, per mezzo dei nostri rilevatori. Coloro che dovessero trovarsi in tale situazione, possono ridurre i tempi di attesa della consegna, telefonando ad uno dei nn° 081/ – sarà cura dell’ufficio, far recapitare, al più presto, il modello. Nel plico, che vi è stato inviato o vi sarà consegnato, troverete la lettera del presidente dell’ISTAT, il questionario, le istruzioni per la compilazione, una busta già affrancata per la riconsegna del questionario ad un ufficio postale o centro di raccolta comunale e le credenziali per poter accedere a SGR, sistema telematico messo a punto dall’Istat, per la compilazione online del questionario.

La gestione online del modello CP1 è una delle innovazioni di questa tornata censuaria destinata a rivoluzionare il rapporto tra l’Istituto e il rispondente, a rendere accessibili i dati in tempo reale, a dar conto alla Comunità Europea nei termini cadenzati dei risultati censuari, ad assicurare il rispondente sulla congruità delle risposte date e di esoneralo dall’onere di dover restituire il questionario. Per coloro che dovessero riscontrare difficoltà nella compilazione online, o perché magari non dispongono degli applicativi necessari, possono contattare il nostro Ufficio Comunale di Censimento ai numeri telefonici accennati poc’anzi ove un operatore, provvederà ad indirizzarVi alla struttura comunale più vicina alle vostre abitazioni, che vi metterà a disposizione le tecnologie dell’Ente o vi invierà, se lo preferirete, un Rilevatore presso l’ abitazione per aiutarVI ad usare il VS computer. Per coloro che intendessero rispondere al questionario nel modo tradizionale, l’UCC ha provveduto ad organizzare due centri di raccolta comunali uno presso la sezione anagrafe del parco acacie e l’altro presso la sede dei servizi anagrafici di piazza XXX Luglio. Il questionario potrà anche essere ritirato dal Rilevatore del Comune che si recherà presso la propria abitazione. In quest’ultimo caso, il ritiro potrà anche essere concordato telefonicamente chiamando ad uno dei numeri telefonici di cui sopra.

L’Ufficio Comunale di Censimento monitorerà tutte le operazioni censuarie attraverso SGR e vi assicurerà la massima assistenza dal , data a cui bisognerà far riferimento per il censimento, al , dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 19:00, per il sabato che precede la data del 09/10/2011, ovvero l’ 8/ottobre/2011, l’Ufficio Comunale di Censimento si renderà disponibile presso la biblioteca comunale, dalle ore 09:30 alle 12:30 per qualsiasi informazione circa la compilazione e le modalità di consegna del questionario. Analogamente, per i due sabati e domeniche successivi al 09/10/2011, ovvero il /ottobre/2011 uffici demografici di P.zza XXX luglio e via Segrè resteranno aperti, dalle ore 09:30 alle 12:00 per prestare aiuto a tutti coloro che avessero riscontrato qualche difficoltà. Colgo l’occasione per porgerVi un cordiale saluto e buon censimento a tutti. Pasquale Sollo

XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ECCO I RILEVATORI DEL COMUNE DI CASAVATORE ECCO I RILEVATORI DEL COMUNE DI CASAVATORE

CAIAZZO FRANCESCO

COLELLA CARLO

D’AGOSTINO GIUSEPPE

IAVARONE MARIA LUIGIA

MAISTO GENNARO

MAROTTA BIAGIO

OREFICE GIUSEPPE

RECCIA ARCANGELO

ROCCHI PIERANGELA

SALIERNO LUIGI

SOMMA GIUSEPPE

ZAMPARELLI ANTONIO

COSA FARE NEL CASO CHE UN CITTADINO HA L’ESIGENZA DI DOVER CONTATTARE IL PROPRIO RILEVATORE : Il cittadino che dovesse avvertire la necessità di dover contattare il proprio rilevatore potrà comunicarlo, a far data dal 09/10/2011, all’ Ufficio Comunale di Censimento ai numeri telefonici : 081/ – 081/ – 081/ – dalle 08:30 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ;Il cittadino che dovesse avvertire la necessità di dover contattare il proprio rilevatore potrà comunicarlo, a far data dal 09/10/2011, all’ Ufficio Comunale di Censimento ai numeri telefonici : 081/ – 081/ – 081/ – dalle 08:30 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì ; Lascerà: nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza;Lascerà: nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza; Sarà cura dell’ UCC programmare la visita, laddove sarà possibile, concordare anche l’ora e il giorno che il rispondente riterrà più comodo alle sue esigenze per ricevere il rilevatore ;Sarà cura dell’ UCC programmare la visita, laddove sarà possibile, concordare anche l’ora e il giorno che il rispondente riterrà più comodo alle sue esigenze per ricevere il rilevatore ; Particolare attenzione e priorità sarà fornita alle persone anziane, inferme, o impossibilitate a far recapitare il modello del censimento ad uno dei centri di raccolta.Particolare attenzione e priorità sarà fornita alle persone anziane, inferme, o impossibilitate a far recapitare il modello del censimento ad uno dei centri di raccolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni è disciplinato da fonti normative comunitarie e nazionali: - Normative comunitarie – REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) N. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni. - Normative nazionali – art. 15, comma 1, lett. b) del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistema statistico nazionale art. 50 del DECRETO LEGGE 31 maggio 2010 N. 78 convertito con modificazioni in LEGGE 30 LUGLIO 2010, n. 122 (Legge di indizione e finanziamento

Atti e documenti tecnico-organizzativi Completano il quadro delle “regole”censuarie: - il PROTOCOLLO DI INTESA Istat – Regioni e Province Autonome per la realizzazione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (16 dicembre 2010) - il PIANO GENERALE DI CENSIMENTO (PGC) adottato con delibera del Presidente dell’Istat (Deliberazione n. 6/Pres. del )

Disciplina del trattamento dei dati censuari : Il trattamento dei dati personali Sistan effettuato nell’ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – come tutti i trattamenti di dati personali a scopi statistici dei soggetti del Sistan – è disciplinato da: DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistan (in particolare artt. 6-bis e 9) DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (all. A. 3 al Codice in materia di protezione dei dati personali)

Principali compiti dei rilevatori I rilevatori, nella fase di raccolta dei dati, sono tenuti a: Rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati;   Fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di rispondere in modo consapevole e adeguato evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni e provvedere tempestivamente alla correzione degli errori;   Assicurare che i rispondenti ricevano un’adeguata informativa sulle finalità del censimento e sulle caratteristiche del trattamento dei dati richiesti con particolare riguardo a: eventuali quesiti relativi a dati sensibili; vincoli di riservatezza imposti dalla disciplina in materia di segreto statistico; modalità di accesso e rettifica delle informazioni;   In caso di rifiuto: informare il rispondente dell’obbligo di risposta, e della possibilità di sanzioni in caso di sua violazione; riferire al Responsabile UCC della mancata/erronea risposta al fine dell’avvio del procedimento sanzionatorio.

I rilevatori e i coordinatori, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 326 del codice penale

Obbligo di fornire i dati statistici Nell’ordinamento italiano l’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra - amministrazioni, enti, organismi pubblici da un lato; - soggetti privati dall’altro

Amministrazioni, enti e organismi pubblici Ai sensi dell’art 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici sono obbligati a fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 7

Soggetti privati Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati (imprese e famiglie) ma solo per quelle rilevazioni del Programma statistico nazionale espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei Ministri, emanata con decreto del Presidente della Repubblica. I titolari delle rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale devono indicare nella scheda identificativa la previsione dell’obbligo di risposta per i soggetti privati

Elenco indagini con obbligo di risposta L’Istat predispone l’elenco delle indagini con obbligo di risposta per i privati e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’approvazione del Consiglio dei Ministri e l’adozione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale e rientra tra le rilevazioni per le quali è previsto l’obbligo di risposta

Unità di rilevazione e obbligo di risposta Dall’art. 7 del decreto Legislativo n. 322/89 scaturisce la necessità di una corretta individuazione delle unità di rilevazione tenute all’obbligo di risposta in sede di progettazione dell’indagine e di una corretta compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma statistico nazionale Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni le unità di rilevazione soggette all’obbligo di risposta sono le famiglie le convivenze le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti (Par. 5 PGC)

Soggetti all’obbligo di risposta Le unità di rilevazione soggette all’obbligo di risposta devono fornire tutti i dati che vengono loro richiesti in modo completo e veritiero (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 322/1989), fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Le famiglie, le convivenze e le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti sono obbligate a fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione I soggetti obbligati a fornire i dati sono (Par. 5 PGC) - l’intestatario del foglio di famiglia (Foglio di Famiglia) - la persona che dirige la convivenza (Foglio di Convivenza)

Limiti all’obbligo di risposta Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati “sensibili” e “giudiziari” (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) Nell’ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni I dati sensibili sono quelli rilevati attraverso i quesiti da 8.1 a 8.4 della Sez. II “Difficoltà nelle attività della vita quotidiana” del Foglio di famiglia in versione completa (Mod. Istat CP.1) Non sono trattati dati giudiziari

Informativa ai rispondenti La versione completa del Foglio di famiglia (Mod. Istat CP.1), alla sezione II presenta quesiti inerenti dati sensibili. Il rilevatore, o altro operatore della rete di rilevazione, laddove il rispondente richieda ausilio alla compilazione, è tenuto a far presente la facoltatività della risposta in relazione ai quesiti indicati come sensibili (quesiti da 8.1 a 8.4), ai sensi degli artt. 20 e 22 del dlgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

APPLICABILITA’ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A NON RISPONDENTI PER RIFIUTO L’applicazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione dell’obbligo di risposta è disciplinata dagli articoli 7 e 11 del d.lgs n. 322/89 Secondo il testo originario dell’art. 7 (modificato dall’art.3, comma 74 della LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244 – finanziaria 2008), in presenza dell’obbligo di risposta, erano soggetti a sanzione tutti i mancati conferimenti di dati. In base al testo attualmente vigente la situazione è profondamente cambiata

Riferimenti normativi La LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244 ha fatto venir meno l’automatismo previsto dal legislatore del Ai sensi del testo vigente solo per particolari rilevazioni, comprese nel Programma statistico nazionale e contenute in un apposito elenco, l’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11 del d.lgs n. 322/89.

Elenco indagini con obbligo di risposta sanzionabile Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale e rientra tra le rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati o la fornitura scientemente errata o incompleta configura violazione sanzionabile dell’obbligo di risposta.

Accertamento della violazione Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni l'accertamento della violazione viene effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento conformemente alle istruzioni che l’ISTAT impartirà agli organi di censimento con specifica circolare

Accertamento della violazione – disciplina generale Ai sensi dell’art.11 comma 2 del dlg.n.322/1989 l’accertamento delle violazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie, è effettuato dagli Uffici di Statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, che siano venuti a conoscenza della violazione.

Fasi della procedura - Redazione e invio dell’atto di diffida : il Responsabile dell’UCC sulla base di una relazione del rilevatore, che documenta i tentativi esperiti per ottenere la risposta, invia al rispondente una diffida ad adempiere intimando la compilazione entro e non oltre il termine indicato con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, sarà avviata la procedura per l’irrogazione della sanzione - Redazione e invio del verbale di omessa compilazione decorso il termine indicato nell’atto di diffida il responsabile dell’UCC redige un verbale di omessa compilazione del questionario e lo trasmette all’Istat insieme alla documentazione necessaria per la redazione del verbale di contestazione (ex art. 14 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689)

Irrogazione della sanzione applicazione : Verbale di contestazione : Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui è stata accertata la violazione, l’Istat notifica al trasgressore la contestazione dell’infrazione secondo il procedimento di cui alla LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689 indicando l’ammontare della sanzione e avvertendo che il trasgressore può definire la violazione mediante il pagamento in misura ridotta Ordinanza-ingiunzione: Nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta l’Istat redige un rapporto in ordine alla violazione e lo trasmette al Prefetto ai fini dell’emanazione dell’ordinanza - d’ingiunzione.

Importo della sanzione A seguito della conversione in euro (art. 51 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213), gli importi delle sanzioni sono stabiliti: - nella misura minima € 206,00 e massima di € 2065,00 per le violazioni commesse da persone fisiche; - - nella misura minima di € 516,00 e massima di € 5164,00 per le violazioni commesse da enti e società. - - ********************************************** Per la segnalazione di eventuali disservizi si segnalano i nominativi dei dipendenti, di seguito indicati, che potranno essere contattati ai nn° telefonici: 081/ – Responsabile dell’ UCC - Sig. D’Allocco Raffaele; Responsabile dei Procedimenti dell’ UCC - Sig. Marino Antonio Salvatore -