Contratto di rete Distacco Codatorialità
Distacco 2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso»; Se c’è un “contratto di rete” è possibile utilizzare l’istituto del Distacco Ammessa la “codatorialità” DL 76/2013
Art.30 del D.Lgs 276/2003 (Distacco) 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore é adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (D.Lgs 251/2004). 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
1° comma Concetto di «interesse del distaccante» Secondo il ML non può coincidere con la mera fornitura di personale Secondo giurisprudenza sussiste di norma tra le imprese facenti parte di un gruppo Dubbi se si possa invocare in presenza di sospensione per CIG- CIGS se non si è parte di un gruppo (i CCNL dell’edilizia lo prevedono) Temporaneità non significa brevità Scissione del potere gerarchico: - il potere direttivo si trasferisce al distaccatario - quello disciplinare resta al distaccante L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Art.30
2° comma - Il trattamento lo eroga il distaccante o comunque ne è responsabile - I contributi vanno versati dal distaccante - Il premio Inail va versato in base al tasso previsto per l’attività svolta dal distaccatario - Non è prevista esplicitamente una responsabilità solidale del distaccatario - Il fatto che il trattamento sia erogato dal distaccante non ha alcuna rilevanza ai fini della genuinità del distacco (Cass. SS.UU. n.1751/1989) In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Art.30
3° comma (primo periodo) Mutamento di mansioni - Necessario consenso del lavoratore - Il Ministero del lavoro sostiene che il consenso del lavoratore vale a ratificare che c’è equivalenza di mansioni (Circ. n.3/2004) Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. ……………………..Omissis Art.30 Interpretazione non condivisibile
Segue: 3° comma (secondo periodo) Distacco > 50 Km Ci vogliono le ragioni (causalone) Non basta l’ «interesse» Ciò significa che il requisito dell’interesse è più “blando” delle Ragioni Tec. Prg. Prod.Sost. Omissis………………… Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore é adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive Interesse del distaccante Art.30
4° comma Distacco quale misura alternativa al licenziamento collettivo Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 Art.30
4° comma bis Tutela per il lavoratore in caso di distacco illecito Soggetta a termini di decadenza ex art.32/183: 60 gg gg. per il ricorso Sono però previste anche sanzioni (penali) per il distaccante ed il distaccatario Ammenda di 50 euro al gg. e per ogni giorno di distacco. 5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. (50 Tutela anche per il distaccatario ex art.27 comma 2 D.Lgs 276/2003 Scomputo contributi versati dal distaccante Sono validi gli adempimenti posti in essere dal distaccante (es. UNILAV, lettera di assunzione, LUL, ecc) 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In ogni caso non si tratta di lavoro nero Interpello ML n.27/ bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (D.Lgs 251/2004). Art.30
4° comma ter Distacco legittimo in caso di imprese firmatarie di un contratto di rete “l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete” Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. (*) Art.30 Ma se il distacco supera i 50 Km dalla sede di lavoro, visto che la legge non chiede più l’interesse, bensì le Ragioni T.O.P.S., come la mettiamo ? (*) Comma introdotto dal D.Lgs 76/2013 E poi: cos’è questa CODATORIALITA ?
DISTACCO DEFINIZIONE DISTACCO NAZIONALE Art.30 D.Lgs 276/2003 TRASNAZIONALE Direttiva 96/71 DISCIPLINA “PREVIDENZIALE” CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE REG.CE 883/2004 REG. CE 987/2009
DEFINIZIONI (DIVERSE) DI DISTACCO Norma nazionale Art.30 D.Lgs 276/2003 Norma comunitaria Direttiva 96/71 Norma comunitaria previdenziale Reg.CE 883/2004 (Art.12) La fattispecie del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa Ai fini della presente direttiva, per lavoratore distaccato si intende il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente. Nello specifico: a) distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purchè durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia; o b) distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo, purchè durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia; o c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purchè durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che lo cede temporaneamente. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.
Contratto di rete Definizione Art.3, comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/ ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete, che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.
Art. 31. Gruppi di impresa 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. 2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro. 3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. (97) (97) 3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. (97) (97) 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. (97) (98) (97) (98) 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter. (97) (97) (97) (97) Comma aggiunto dall’ art. 9, comma 11, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. (98) (98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2014.
Distacco Vs. Codatorialità TESI DELLA DISTINZIONE Nel distacco solo il potere direttivo viene trasferito al distaccatario; il termine “codatorialità” è generico e sembra assegnare ai soggetti interessati tutti i poteri datoriali ivi compreso quello disciplinare Il distacco derivante da c.di rete sembra soggetto ai vincoli dell’art.2103 c.c. (come x il trasferimento) Durante il distacco si può assumere un lavoratore per ragioni sostitutive (circ. ML 3/2004) Può essere anche “parziale” TESI DELL’ASSIMILAZIONE Si tratterebbe di un “distacco a parte complessa” (modalità di declinazione del distacco) La codatorialità è inserita nell’art.30/276 rubricato: “Distacco” Nulla si dice sull’applicazione della disciplina dell’art.2103 c.c.
Assunzione congiunta in agricoltura ASSUNZIONE CONGIUNTA CONTRATTO DI RETE (ALMENO 50% IMPRESE AGRICOLE) VINCOLI FAMILIARI GRUPPI DI IMPRESE AGRICOLE
Comparazioni CODATORIALITA’ Presuppone il contratto di rete Sono fatte salve le disposizioni ex art.2103 c.c. (trasferimento motivato) Non si parla di responsabilità solidale (si ritiene ci si debba ricondurre alle clausole contenute nel contratto di rete) ASSUNZIONE CONGIUNTA Settore agricolo Contratto di rete (almeno il 50% delle imprese devono essere agricole) Ma se c’è la rete possono anche fare ricorso alla codatorialità (?) o per le imprese agricole è prevista solo l’assunzione congiunta ? Responsabilità solidale