27 aprile 2016 avv. Paolo Creta ASPETTI PROCEDURALI DI UN PROCESSO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 1.

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27 aprile 2016 avv. Paolo Creta ASPETTI PROCEDURALI DI UN PROCESSO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 1

2 Processo industriale Esiste un processo industriale? -applicazione della disciplina processualistica comune -disciplina integrativa delle norme generali dettata dal Capo III del c.p.i. -alcune particolarità rispetto alla procedura civile comune

3 Competenza originaria delle sezioni specializzate Fin dal 2003 (d.lgs. 168/2003) : -procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale (marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, brevetti, nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli, informazioni segrete, ecc.) -procedimenti in materia di equo premio -fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale

4 “Nuova” competenza del Tribunale delle Imprese Dal 2012 (l. 27/2012) : -controversie in materia di diritto d'autore; -controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale e dell’UE (ivi compresi appalti pubblici di rilevanza comunitaria); -controversie in materia societaria (società di capitali) … nonché tutti i procedimenti che presentino ragioni di connessione (art. 3 l. 27/2012) Irrisolta la questione della concorrenza sleale non interferente

5 Cause “internazionali” Riforma 2014 (l. 9/2014) -fra le 21 sezioni specializzate in materia di impresa, ne vengono individuate 11 con competenza internazionale (competenza “ultradistrettuale”); -controversie nelle quali è parte, anche nel caso di connessione, una società con sede all'estero -possibili profili di illegittimità costituzionale -questioni processuali

6 Competenza territoriale Il c.p.i. contiene una serie di regole specifiche di competenza territoriale Si tratta di regole sostanzialmente ricognitive di quelle già previste dal c.p.c., ma presentano alcune particolarità

7 Forum rei Si tratta del classico Foro generale del convenuto Fori generali alternativi: -Foro di residenza -Foro di domicilio (effettivo o eletto)

8 Competenza territoriale Le azioni in materia di proprietà intellettuale: “si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora” (art. 120, comma 2 c.p.i.) Criteri sovrapponibili a quelli degli artt c.p.c. (forum rei, in subordine foro dell’attore)

9 Domicilio nell’azione di nullità “L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda … e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative …” “Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro” (art. 120, comma 3 c.p.i.)

10 Domicilio nell’azione di nullità “La competenza territoriale nelle controversie in materia di nullità di brevetto spetta inderogabilmente al foro del domicilio del titolare della privativa ” (Trib. Torino 22/7/2002) “Il riferimento al domicilio eletto costituisce un criterio di competenza territoriale inderogabile con riferimento alle azioni di nullità di brevetto” (Trib. Venezia 5/10/2009)

11 Fori facoltativi “Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi” (art. 120, comma 6 c.p.i.) È una specificazione dell’art. 20 c.p.c. (locus commissi delicti)

12 Locus commissi delicti Si tratta del classico Foro facoltativo del luogo dell’obbligazione Può essere individuato in alternativa nel: -Luogo in cui si è verificata l’azione (tipicamente il luogo di fabbricazione o distribuzione del prodotto) -Luogo in cui si è manifestato il danno (il luogo in cui l’evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi e non il luogo di residenza del danneggiato)

13 Foro nell’accertamento negativo di contraffazione “Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare” (art. 120, comma 6-bis c.p.i.)  Si può quindi fare riferimento sia a forum rei che a locus commissi delicti Prima della riforma (d.lgs. 131/2010): Trib. Venezia 5/10/2009

14 Foro della contraffazione a mezzo Internet “Il luogo di commissione della contraffazione industrialistica a mezzo Internet - che radica la competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa - si identifica: a)in quello in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti; b)in quello di conclusione del contratto di vendita del prodotto contraffatto, che - di norma, essendo una offerta al pubblico - è quello della sede del venditore, che ivi ha conoscenza dell'accettazione dell'acquirente” (Trib. Torino, ord. 19/01/2016, ma anche Trib. Torino, ord. 19/01/2014)  Sostanziale riproposizione del criterio del forum rei Contra: criterio della c.d. “competenza diffusa” (Trib. Milano, ord. 26/04/2010 e Trib. Milano, sent. 27/03/2013)

15 Cumulo soggettivo Anche nel processo industriale, ci si può giovare degli ordinari strumenti di cumulo soggettivo “Le cause contro più persone che … dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo” (art. 33 c.p.c.)

16 Limite al cumulo soggettivo Il cumulo soggettivo può attuarsi qualora il Foro scelto sia Forum Rei di almeno uno dei convenuti –Non è possibile giovarsi del cumulo soggettivo qualora il Foro sia esclusivamente il locus commissi delicti di uno dei convenuti (cfr. Cass. civ., 16/05/2001, n. 6740) “In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse …” (Cass. civ., ord. 21/05/2013, n ; cfr. anche Cass. civ. ord. 13/10/2011, n )

17 Limite al cumulo soggettivo Questione del forum shopping –limite del convenuto fittizio “La deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il Giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza” (Trib. Milano 30/10/2014, ma anche Trib. Milano 13/06/2012, che richiamano Cass. civ., Sez. VI,ord. 21/12/2010, n )

18 Competenza o attribuzione Questione: -Quid iuris se una azione che rientra nella sfera di competenza della sezione specializzata viene proposta alla sezione civile ordinaria del medesimo ufficio giudiziario? -La ripartizione tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale, può: o implicare l'insorgenza di una questione di competenza, o Essere solo una questione di distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio

19 Competenza o attribuzione Questione di competenza: Cass. civ. 24 luglio 2015, n Cass. civ. 25 settembre 2009, n Cass. civ. 14 giugno 2010, n : argomenti: tenore letterale d.lgs. 168/2003 esigenza omogeneità rispetto alle altre sezioni ordinarie Mera distribuzione interna degli affari: Cass. civ. 23 maggio 2014, n Cass. civ. 20 settembre 2013, n Cass. civ. 22 novembre 2011, n argomento: irragionevole appesantimento

20 Istruttoria Nel processo industriale (in particolare brevettuale), vi sono alcune eccezioni al sistema di preclusioni: -domanda di conversione del brevetto in modello di utilità, in ogni stato e grado del giudizio -domanda di limitazione del brevetto in ogni stato e grado -produzione di nuovi documenti nel corso della CTU brevettuale Vi sono alcuni strumenti processuali peculiari, come la discovery

21 Conversione del brevetto “La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo” (art. 76, comma 3 c.p.i.)  Prima di questa norma (d.lgs. 131/2010) la giurisprudenza maggioritaria riteneva che la domanda di conversione andasse proposta entro i termini ex art. 183 c.p.c.

22 Conversione del brevetto Questione: -Una domanda di conversione proposta in stato avanzato del giudizio, comporta che la domanda di contraffazione del brevetto per invenzione, proposta tempestivamente in precedenza, sia riferita anche al brevetto come eventualmente convertito?  Trib. Bologna, ord. 5/12/2012 afferma che la domanda di contraffazione del brevetto come in ipotesi convertito sia tardiva se proposta oltre l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.  contra: tesi quantitativa (la domanda di contraffazione dell’invenzione contiene in sé anche quella del modello di utilità)

23 Limitazione del brevetto “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita” (art. 79, comma 3 c.p.i.)

24 Limitazione del brevetto -Sottoscrizione della parte personalmente o di procuratore speciale, non rientrando la facoltà nello ius postulandi del difensore (Trib. Milano, ord. 2/12/2014) -Proponibile solo in un giudizio di nullità (domanda di nullità proposta in via principale o riconvenzionale) e non in presenza di mera eccezione (Trib. Bologna, 10/01/2012) Questione: -Art. 79, comma 3 c.p.i., applicabile ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore (d.lgs. 131/2010)?  a favore: Trib. Milano, 11/06/2014 (norma processuale)  contra: Trib. Bologna, 10/01/2012 (norma sostanziale)

25 CTU “Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare anche più di un consulente” (art. 121, comma 5 c.p.i.)  Si consente la produzione di documenti nell corso delle operazioni peritali, oltre i termini ex art. 183 c.p.c.

26 CTU Questione: sino a quale momento l’art. 121, comma 5 c.p.i. consente la produzione di nuovi documenti? “Il comma 5 dell’art. 121 c.p.i. consente … la produzione di documenti nel corso della CTU, alla sola condizione che essi siano resi noti a tutte le parti e che sia dunque garantito lo sviluppo di un effettivo contraddittorio, cosicché deve ritenersi ammissibile la produzione di un documento di anteriorità effettuata dopo la trasmissione alle parti della prima bozza di consulenza depositata dal CTU…”, purché si garantisca il contraddittorio (Trib. Milano, 12/11/2013) “Non è questione di applicazione dell’art c.p.i. attesa l’evidente tardività della produzione, effettuata non nella fase dell’esame degli atti e documenti di causa in contraddittorio tra le parti, ma nella fase finale ed ultimativa riservata solo ad osservazioni tecniche illustrative” (Corte App. Venezia, 22 ottobre 2014; in termini analoghi Trib. Bologna, 15/03/2016 che ha ritenuto inammissibili in quanto tardivi documenti prodotti in sede di osservazioni alla relazione preliminare)

27 CTU “Nel corso di una CTU brevettuale il CTU non può autonomamente introdurre un documento in contraddizione con l’onere processuale incombente sulla parte che richiede la pronuncia di nullità del titolo di dare prova dell’esistenza dei presupposti necessari a tal fine (art c.p.i.), dovendosi in particolare escludere che il CTU possa dare autonomamente ingresso a documenti non prodotti dalle parti, diversi da quelli eventualmente afferenti ad un ambito di conoscenza tecnica generale” (Trib. Milano, 31/01/2013) “L’agevolazione prevista dall’art. 121, comma 5, c.p.i., non può prescindere dal pieno assolvimento, da parte di chi intende avvalersi di tale facoltà, degli oneri di allegazione dei fatti primari inerenti le sue domande o le sue eccezioni…Perciò lo sfondamento delle preclusioni istruttorie deve ritenersi circoscritto alle sole produzioni documentali, e a condizione che la parte interessata abbia compiutamente e tempestivamente allegato i fatti primari inerenti la questione oggetto della CTU” (Trib. Torino, 27/03/2012, che prevede l’applicabilità dell’art. 121 n. 5 c.p.i. anche alla CTU contabile)

28 Discovery “Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati …” (art. 121, comma 2 c.p.i.) Onere di proposizione dell’istanza entro i termini ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Previsione che il giudice adotti misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate (art. 121, comma 3, c.p.i.)

29 Azione di merito Alcune delle più comuni azioni di merito: -Azione di nullità -Azione di decadenza -Azione di accertamento negativo -Azione di contraffazione Peculiarità di ciascuna rispetto a: -legittimazione ad agire -onere della prova

30 Azione di nullità Azione tesa a far dichiarare la nullità originaria e genetica di un titolo di proprietà intellettuale

31 Legittimazione attiva Principio generale: legittimazione di chiunque abbia interesse ­“L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero” (art. 122, comma 1 c.p.i.) Declaratorie con efficacia erga omnes: -“Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato” (art. 123 c.p.i.)

32 Legittimazione attiva Per marchi e disegni/modelli, legittimazione differenziata: -Cause di nullità assolute -Cause di nullità relative

33 Legittimazione attiva Cause di nullità assolute: -chiunque vi abbia interesse -semplice allegazione di essere operatore del settore di riferimento e di trovare nel titolo altrui un ostacolo all’esercizio della propria attività imprenditoriale (Trib. Roma, 29/8/2013; Trib. Torino, 4/4/2014; Trib. Milano, 11/6/2014)

34 Legittimazione nullità relativa (marchio e design) “L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore … o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome, o al ritratto, … può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa” (art. 122, comma 2 c.p.i.) “L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori … oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto … può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa” (art. 122, comma 3 c.p.i.)

35 Legittimazione passiva “L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso” (art. 122, comma 4 c.p.i., modificato da d.lgs. 131/2010) Questione precedenti titolari: “In tema di nullità e decadenza del brevetto per invenzione industriale, sono legittimati passivi, aventi qualità di litisconsorti necessari, anche coloro che risultino, dall'apposito registro, precedenti titolari del brevetto stesso” (Cass. civ. 18 giugno 2014, n )

36 Onere della prova “L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo” (art. 121 c.p.i.) -il riferimento al “titolo” esclude un’interpretazione estensiva della presunzione di validità che possa estendersi anche ai diritti di privativa cosiddetti “non titolati” o alle domande di brevettazione o registrazione

37 Onere della prova Carenza dei requisiti di validità: sarà pieno onere dell’attore offrire la prova (anche delle anteriorità invalidanti) - applicazione art c.c. Carenza di capacità distintiva marchi: questione di diritto che non richiede una vera prova  ma può esservi un onere attoreo per termini stranieri o specialistici Mala fede: sarà pieno onere dell’attore offrirne prova

38 Concessione del titolo “Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza” (art. 120, comma 1 c.p.i.) “Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire” (art. 120, comma 1 c.p.i.)

39 Concessione del titolo Questione: è possibile sospendere il giudizio qualora penda una opposizione post-grant in sede EPO? -“la sospensione ai sensi dell’art c.p.i. trova applicazione sia nella fase anteriore alla concessione della privativa … sia nella fase in cui, dopo la concessione, la privativa fosse oggetto di impugnazione avanti i competenti organi amministrativi dell’ufficio brevetti (italiano o europeo)” (Trib. Torino, ord. 16/10/2012; Trib. Torino, 6/5/2013); -“la sospensione è obbligata solo quando il brevetto non sia stato ancora concesso, laddove dopo la concessione … è provvedimento la cui opportunità deve valutare nel caso concreto” (Trib. Milano, 19/6/2014); -“la pendenza del procedimento di opposizione avanti l’EPO non impone la sospensione neppure parziale del giudizio a norma dell’art. 120 cpi, attesa l’autonomia decisionale dell’AGO del singolo Stato europeo circa la validità e nullità della porzione nazionale di un brevetto EP già concesso” (Trib. Bologna, 15/12/2015)

40 Azione di decadenza Azione tesa a far dichiarare la sopravvenuta decadenza di un marchio: -per volgarizzazione -per illiceità sopravvenuta -per non uso

41 Legittimazione attiva Principio generale: legittimazione di chiunque abbia interesse ­“L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero” (art. 122, comma 1 c.p.i.) Declaratorie con efficacia erga omnes: ­“Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato” (art. 123 c.p.i.)

42 Onere della prova “L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo” (art. 121 c.p.i.)

43 Onere nella decadenza per non uso “La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici” (art. 121 c.p.i.) -Regime attenuato di onere della prova -Evitare l’onere di una prova negativa cfr. Cass. civ. 29/7/2009, n ; Trib. Bologna, 20/2/2013; Trib. Torino, 21/9/2015

44 Azione di accertamento negativo Azione tesa ad ottenere l’accertamento della inesistenza di una violazione lamentata

45 Legittimazione Legittimazione attiva : -soggetto che possa poter potenzialmente aver commesso la contraffazione contestata Legittimazione passiva: -titolare del diritto che si assume violato

46 Interesse ad agire Interesse ad agire (100 c.p.c.): -deve sussistere uno stato di incertezza oggettiva; -tipicamente l’interesse è fondato dalla sussistenza di contestazioni  L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento "non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice" (Cass. civ. 19/2/2014, n. 3885; Trib. Torino 4/4/2014)  "La sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi in conformità al disposto di cui all’art. 100 c.p.c. non essendovi alcuna norma speciale di settore che disciplini le condizioni dell’azione a tutela di diritti di proprietà industriale in modo difforme" (Trib. Bari 10/4/2015; in termini analoghi App. Bari, 6/6/2012, secondo cui l’incertezza deve derivare da azioni concrete del convenuto)

47 Azione di contraffazione Azione tesa a far dichiarare la l’accertamento della violazione del diritto di privativa, con conseguenti sanzioni civili

48 Legittimazione attiva Titolare del diritto di privativa -è ammessa la legittimazione anche del titolare di una domanda di registrazione non ancora concessa -tuttavia il giudizio di contraffazione può pervenire a sentenza solo dopo la concessione del titolo (art. 132 c.p.i.)

49 Legittimazione attiva È generalmente riconosciuta la legittimazione del licenziatario esclusivo Dubbia la legittimazione del licenziatario non esclusivo e del distributore: -“La legittimazione ad agire … spetta non solo al licenziatario con esclusiva, il quale acquista un diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima tutela processuale, ma anche a chi, subendo gli effetti negativi della contraffazione, abbia l'interesse a proporre l'azione (ritenuta la legittimazione della distributrice)” (Cass. civ. 4 luglio 2014, n )

50 Legittimazione passiva Chiunque sia parte della filiera contraffattiva -produttore -distributore -dettagliante

51 Onere della prova Il titolare di un titolo di proprietà industriale concesso non dovrà provarne la validità  principio di presunzione di validità Onere di provare attività contraffattoria e interferenza:  “… l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare…” (art. 121, comma 1 c.p.i.)

52 Sospensione della causa Ipotesi di separate cause di nullità e di contraffazione -in passato la causa di contraffazione veniva sospesa per “pregiudizialità” -pratica delle cause “torpedo” Mutato orientamento nel 2006/2007 -Il giudice della contraffazione conoscerà in via incidentale della nullità (cfr. Cass. civ., 22/11/2006, n ; Trib. Bologna, 5/3/2012)

53 Sanzioni civili -inibitoria e ordine di ritiro dal commercio definitivi (art. 124, c. 1, c.p.i.) -ordine distruzione prodotti contraffattori o assegnazione in proprietà (art. 124, c. 2, c.p.i.) -risarcimento del danno (art. 125 c.p.i.) -pubblicazione della sentenza (art. 126 c.p.i.)

54 L’inibitoria (art. 124 c.p.i.) è un ordine di cessazione delle condotte contestate, avente ad oggetto un obbligo infungibile di non fare (anche a carico degli intermediari che siano parte del giudizio) -in quanto tale insuscettibile di esecuzione forzata (non è sentenza di condanna e non costituisce titolo esecutivo) -utilizzo di misure coercitive indirette -le astreinte: somma dovuta dall’obbligato per ogni violazione o per ogni ritardo nell’adempimento Enforcement e penale di mora

55 Penalità di mora “Pronunciando l’inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento” (art. 124, comma 2 c.p.i.) Problemi di enforcement:  obbligo di mezzi o di risultato? Che avviene in casi di violazione dell’inibitoria dovuta a fatto del terzo?  riscossione delle penale di mora (applicabilità 614-bis c.p.c. introdotto nel 2009 e mod. con l. 132/2015: cfr. Trib. Milano, 6/6/2014; Trib. Ravenna, 24/2/2015)  quantificazione della penale di mora: valore di titolo esecutivo dell’ordinanza  applicabilità art. 388 c.p.

56 Introduzione del merito post cautelare Per regola generale i cautelari hanno natura strumentale al giudizio di merito -termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito -a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare Cautelari anticipatori o a strumentalità attenuata -stabilità (riforma del 1° marzo 2006) dei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito

57 Strumentalità La strumentalità attenuata dei cautelari anticipatori crea problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria -Direttiva 2004/48/CE: “le misure provvisorie … sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall’autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo” -Per la stabilità dell’inibitoria: ex multis, Trib. Venezia, 5/6/2008, Trib. Venezia, 25/11/2008; Trib. Torino, 19/2/2013, Trib. Milano, 1/2/2016; -Per la necessità di introdurre il merito a pena di inefficacia della misura cautelare di inibitoria: Trib. Firenze, ord. interinale 22/5/2012 (in decisione)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 58