LEGGE 68/2015: CIRCOSTANZE, CONSEGUENZE E SANZIONI ACCESSORIE IN TEMA DI REATI AMBIENTALI Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale.

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LEGGE 68/2015: CIRCOSTANZE, CONSEGUENZE E SANZIONI ACCESSORIE IN TEMA DI REATI AMBIENTALI Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale

Art. 452-octies: Circostanze aggravanti Quando l’associazione di cui all’art. 416, «associazione per delinquere», è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’art. 416-bis, «associazione di tipo mafioso», è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. L’introduzione della norma mira a contrastare il fenomeno delle organizzazioni, i cui profitti derivano in tutto o in parte dalla criminalità ambientale.

Art. 452-novies: Aggravante ambientale Sono previsti aumenti di pena : Da un terzo alla metà, qualora un fatto già previsto come reato venga commesso allo scopo di eseguire uno o più dei nuovi delitti introdotti dalla Legge 68/2015 o previsti dal Codice dell’Ambiente, o da qualsiasi altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente. Fino ad un terzo, qualora dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più disposizioni del Codice dell’Ambiente o di altra legge a tutela dell’ambiente. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio.

Art. 452-novies: Aggravante ambientale Con riferimento al punto 1), secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: «L’ipotesi pare concretizzare una ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall’art. 61, comma primo, n. 2), c.p., con la differenza che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di reato commesso per eseguirne un altro (quello contro l’ambiente) e non, come prevede l’aggravante comune, anche per occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato».

Art. 452-novies: Aggravante ambientale Con riguardo al punto 2), il Massimario della Suprema Corte ha così statuito: « la disposizione lascia supporre che la seconda violazione possa riguardare anche illeciti amministrativi, purché la legge che li contempla possa senza incertezze qualificarsi come posta «a tutela dell’ambiente» in forza di precisi coefficienti di riconoscibilità esterna, pena un difetto di conoscibilità del precetto penale e prevedibilità della sanzione»

Art. 452-decies: Ravvedimento operoso L’articolo, per i delitti ambientali introdotti dalla legge 68/2015, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. aggravato ai sensi dell’articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all’art. 260 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, prevede: A) una diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) qualora l’autore: si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;

Art. 452-decies: Ravvedimento operoso B) E’ prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha precisato, con riferimento alla lettera A), punto 1, che: «non sarà sufficiente soltanto un’attività di messa in sicurezza, secondo la definizione dell’art. 240, comma primo, lett. n, D.Lgs. 152/2006, dovendo l’imputato attivarsi per la bonifica, ossia per quell’insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio».

Art. 452-decies: Ravvedimento operoso L’imputato può chiedere la sospensione del processo per un termine massimo di due anni, prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno al fine di consentire le attività di cui sopra. Qualora il giudice provveda al riguardo, il corso della prescrizione è sospeso. Come precisato dall’Ufficio del Massimario, si tratta di una facoltà del giudicante che procede; pertanto la «meritevolezza» della sospensione potrebbe agganciarsi ad una verifica della concreta volontà dell’imputato di procedere alla bonifica.

Art. 452-undecies: Confisca Nel caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, delitti aggravati ai sensi dell’art. 452-octies, è prevista la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dalla Legge 68/2015, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati o i loro proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. L’istituto in esame non trova applicazione nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-undecies: Confisca Alcune osservazioni dell’Ufficio della Massimario della Corte di Cassazione: Dalla confisca sembrerebbero essere esclusi, secondo il dato testuale, l’inquinamento e il disastro ambientali colposi, il che, costituendo tali ipotesi la maggioranza dei casi pratici, attenua fortemente l’efficacia dello strumento; La norma vincola la destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi all’utilizzo per la bonifica dei luoghi, un dato che sembra spostare l’asse dell’inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio, con quanto ne consegue anche in termini di possibile applicazione anche in caso di estinzione del reato in assenza di condanna per maturata prescrizione; La disposizione aggiunge che i beni siano messi «nella disponibilità» della pubblica amministrazione: manca anche in questo caso una chiara definizione normativa della forma giuridica di tale «disponibilità».

Art. 452-undecies: Confisca Si segnala inoltre, sempre da parte dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte, che: « il comma terzo dell’art. 1 della Legge 68/2015, è intervenuto sull’art. 260 del D.Lgs 152/2006, prevedendo l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, per le cose servite a commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, anche qui salvo che appartengano a persone estranee al reato».

Art. 452-duodecies: Ripristino dello stato dei luoghi In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 c.p. Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di ripristino ambientale. Vi è l’affermazione da parte del legislatore del principio secondo il quale il danno arrecato all’ambiente vada riparato a spese del trasgressore.

Art. 452-duodecies: Ripristino dello stato dei luoghi L’Ufficio del Massimario della Suprema Corte ha evidenziato che: «l’utilizzo del termine recupero, riferito allo stato dei luoghi, rischia di generare qualche equivoco, in quanto nel Codice dell’Ambiente, tale espressione è utilizzata con diverso e specifico riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti: una lettura coerente con l’intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione omnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il «recupero» dell’ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante; laddove il «ripristino» si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse». Il ripristino dello stato dei luoghi è previsto in due diverse fattispecie: nell’art. 452-decies, il ripristino prevede la diminuzione della pena, se attuato prima della sentenza di condanna, e, pertanto, ha funzione premiale-riparatoria; diversamente, nell’art. 452-duodecies, il ripristino si aggiunge alla sentenza di condanna o di patteggiamento e va letto come misura aggiuntiva alla sentenza di condanna stessa.