maggio 2016 LA RIFORMA COSTITUZIONALE22 Prof. avv. Luca Antonini
L’attuale quadro istituzionale italiano parlamentari del bicameralismo paritario e perfetto 20 Regioni (15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale) 110 Province (ora riformate con avvio delle Città metropolitane) Comuni (di cui il 70,4% ha meno di abitanti) 2
L’instabilità prodotta dal bicameralismo paritario e perfetto Il superamento del bicameralismo paritario e perfetto e quindi la stabilità dei governi In Germania dal 1948: 23 Governi, 9 cancellieri In Italia: dal 1948: 63 governi, vita media 17 mesi, 27 Presidenti del Consiglio. Nel corso dei 150 anni della storia unitaria l’Italia ha prodotto 129 governi con una durata media di vita, in cifre grosse, di 1 anno e due mesi ciascuno. Se si contano e si escludono i 20 anni, 8 mesi 25 giorni dei governi Mussolini la media scende quasi a un anno tondo. 3
Le disfunzioni della riforma del Titolo V del )Inefficacia del ruolo di coordinamento dello Stato centrale 2)Ingestibilità del decentramento legislativo Questo ha prodotto: a) eccessiva frammentazione delle competenze; b) deresponsabilizzazione degli enti sub statali; c) aumento dei costi e delle imposte locali; d) difficoltà a incidere sugli enti inefficienti. 4
Esplosione del contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni 5
Aumento della spesa per fornitura dei servizi pubblici 6
7 Variazione del numero delle prestazioni erogate agli invalidi civili in Italia nel periodo 2003/2010
Cartogramma CERM (Le differenze regionali nella governance della spesa sanitaria. La sanità alla sfida del federalismo, maggio 2011): la sovra spesa delle Regioni rispetto a uno standard di efficienza quantitativo e qualitativo. 8
Rapporto tra spesa sanitaria pro capite e indici di qualità delle prestazioni sanitarie 9
Evoluzione del tasso di ospedalizzazione nella Regione Veneto 10
La riforma costituzionale Il Senato e la Camera hanno approvato per l’ultima volta il disegno di legge di riforma costituzionale. E’ stato chiesto il referendum confermativo che si svolgerà probabilmente a ottobre
Il superamento del bicameralismo Consentirebbe la stabilità di Governo: elemento essenziale nel contesto italiano per portare avanti, se ci sarà la volontà politica, reali programmi di riforme: aggredire la spesa pubblica riformare la P.A. semplificare il sistema normativo ridurre la pressione fiscale superare la dittatura della burocrazia («i Ministri passano, i funzionari restano») 12
Elementi essenziali della Riforma Superamento del bicameralismo perfettamente paritario Revisione del riparto di competenze tra Stato e Regioni Eliminazione delle Province e soppressione del CNEL Riduzione dei costi
Superamento del bicameralismo Solo la Camera dei deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo. La Camera è protagonista del procedimento legislativo salvo limitati casi in cui la funzione legislativa è bicamerale. L’intervento del Senato nel procedimento legislativo raccorda il legislatore statale con i legislatori regionali.
Riforma del Senato I senatori sono eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto delle scelte dei cittadini espresse al momento delle elezioni dei Consigli regionali. Il Senato è composto al massimo da 100 membri: 95 eletti con metodo proporzionale dai Consigli tra i propri membri e, uno per Regione, tra i sindaci (74 membri consiglieri regionali e 21 membri sindaci) nel rispetto delle scelte degli elettori. Fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni non rinnovabile.
Riforma del Senato: pasticciata La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali dai quali sono stati eletti. Ai senatori non spetta alcuna indennità per l’esercizio del mandato e hanno le stesse prerogative dei deputati. Il Senato ha il compito di: rappresentanza delle istituzioni territoriali e raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; valutazione delle politiche pubbliche e delle attività delle amministrazioni pubbliche; partecipazione all’attuazione delle norme UE sui territori e verifica dell’impatto; espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo.
Riduzione dei costi: molto limitata Il numero dei senatori passerà dagli attuali 315 a 100 Il mandato dei senatori sarà di natura gratuita Gli emolumenti dei consiglieri regionali verranno equiparati a quelli del sindaco del comune capoluogo di Regione Verrà introdotto il divieto di rimborsi o altri trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica per i gruppi politici presenti nei consigli regionali
Nuovo procedimento legislativo: pasticciato Il nuovo procedimento legislativo per le leggi non bicamerali prevede i seguenti passaggi: la Camera esamina e approva i disegni di legge e li trasmette al Senato; se il Senato decide di esaminarli, può proporre modifiche al testo e la Camera può scegliere se accoglierle; le proposte di modifica riferite a progetti di legge in materie che non sono di competenza dello Stato, nell’esercizio della «clausola di supremazia», se adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta; il Senato deve obbligatoriamente esaminare i disegni di legge in materia di bilancio e quelli con cui è prevista la «clausola di supremazia», ma i tempi del procedimento sono ridotti.
Nuovo procedimento legislativo: irragionevole Il Senato e la Camera dei deputati esercitano la funzione legislativa paritaria con procedimento bicamerale sono in alcune materie come: Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; Attuazione della costituzione in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum; Sistema elettorale del Senato; Ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di Comuni e Città metropolitane; Attribuzione alle Regioni di autonomia ulteriore rispetto a quella ordinaria.
Nuovo procedimento legislativo: verso il premierato assoluto Introduzione di criteri per avere tempi certi di approvazione delle leggi: Specifici termini per singole fasi, anche per la conversione di decreti-legge; Se il presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un ddl di conversione di un decreto-legge, il termine per la conversione in legge è differito di ulteriori 30 giorni (60+30); Il Governo può chiedere un «voto a data certa» per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l’attuazione del suo programma.
Ombre: il rapporto con l‘Italicum premio di maggioranza di 340 seggi (54%) alla lista (e non alla coalizione) in grado di raggiungere il 40% dei voti al primo turno; premio di maggioranza ballottaggio tra le due liste più votate se nessuna dovesse raggiungere la soglia del 40%, senza possibilità di apparentamento tra liste. Il vincitore ottiene 340 seggi; ballottaggio soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essendo più previste le coalizioni; soglia di sbarramento suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali; designazione di un capolista "bloccato" in ogni collegio da parte di ciascun partito, con possibilità per i capilista di candidarsi in massimo 10 collegi; possibilità per gli elettori di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze "di genere" (obbligatoriamente l'una di sesso diverso dall'altra, pena la nullità della seconda preferenza) da scegliere tra le liste di candidati presentate;preferenze 21
ombre Il partito che vince (anche con pochi voti) le elezioni può decidere senza difficoltà, a maggioranza, in merito a tutte o quasi tutte le cariche istituzionali nella competizione elettorale. C’è il rischio che nasca una sorta di “Premierato assoluto” che, come sottolineato da tanti esperti in materia, diventerebbe privo degli idonei contrappesi. Ne vengono effetti collaterali negativi anche per il sistema di checks and balances. Ne risente infatti l’elezione del Capo dello Stato, dei componenti della Corte costituzionale, del Csm. 22
Rapporto Stato-enti locali Eliminate le competenze concorrenti tra Stato-Regioni Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie come: il coordinamento della finanza pubblica le politiche attive del lavoro le infrastrutture le politiche energetiche l’ambiente
Rapporto Stato-enti locali Per tutelare l’unità giuridica o economica del Paese o l’interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni con legge bicamerale in limitate materie: non è necessaria la maggioranza assoluta per l’approvazione della legge ma è richiesto l’equilibrio di bilancio delle Regioni interessate. Introdotti indicatori di costi e di fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per le funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Esclusione dall’esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali in caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali. Limite agli emolumenti dei titolari degli organi regionali, non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
superamento del «policentrismo anarchico»? Si riportano al centro materie come: «grandi reti di trasporto» «distribuzione nazionale dell’energia» «professioni» «ordinamento della comunicazione» Ecc. A giudizio di tutti impropriamente regionalizzate nel
Ombre: smodato centralismo Si prevede un rapporto Stato-Regioni che non valorizza per nulla il principio di responsabilità e determina un inefficiente e costoso neo-centralismo; Lo Stato attraverso la clausola di supremazia (una vera e propria clausola “vampiro”) può riaccentrare qualunque competenza regionale anche in Regioni che si sono dimostrate più virtuose e responsabili dello Stato stesso, contraddicendo l’efficienza; Non è vero che la competenza concorrente è stata eliminata: in molte materie, come quella “governo del territorio” rimane una concorrenza tra “norme generali e comuni” statali e leggi regionali; I poteri legislativi del nuovo Senato sono configurati in maniera confusa: si rischiano ulteriori conflitti di legittimità costituzionale riguardo ai diversi procedimenti previsti nella riforma Non viene valorizzato il principio di differenziazione (molto utilizzato invece in Germania, Francia, Spagna). Il coordinamento della finanza pubblica diviene esclusivo statale: si legittimano i tagli lineari Le regioni a statuto speciali sono di fatto esentate dalla riforma. 26
Grazie dell’attenzione