ASPETTI LEGALI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PANORAMA NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE a cura di Alessandra Cibelli e Giovanna Manzoli Centro d’Ascolto Demetra A.O.U.San Giovanni Battista-Torino
VIOLENZA FISICA ECONOMICA PSICOLOGICA SESSUALE
VIOLENZA ECONOMICA ECONOMICA forme dirette e indirette di controllo sull’indipendenza economica e che limitano o impediscono di disporre del denaro,fare liberamente acquisti, avere un proprio lavoro Es.:Ostacolare la ricerca o il mantenimento del posto di lavoro,escludere dalla gestione del denaro familiare etc.
VIOLENZA PSICOLOGICA attacchi diretti a colpire la dignità personale,forme di mancanza di rispetto,atteggiamenti volti a ribadire uno stato di subordinazione o di inferiorità Es.: critiche continue, insulti,umiliazioni, denigrazioni anche in presenza di altri,continuo controllo, tentativo di isolare la vittima minacce anche contro i figli e la famiglia di origine
STALKING “Appostarsi” Vere e proprie persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo scopo di indurre la vittima ad uno stato di allerta e di stress psicologico. Spesso vere e proprie minacce Condotta: telefonate, sms, , continue visite indesiderate, pedinamento, raccolta di informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti Soggetto attivo: sconosciuti ma anche familiari mossi in genere dal risentimento o dal timore di perdere la relazione - Proposta di legge per riconoscerlo come reato
DISEGNO DI LEGGE Reato contro la libertà morale sanzione tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà (con procedibilità d'ufficio) se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 c.p. Testo adottato dalla Commissione Giustizia nella seduta del 14 novembre 2007 inserisce l'articolo 612- bis nel codice penale (Atti persecutori)
MOBBING Segue….
VIOLENZA FISICA qualsiasi forma di aggressività o di maltrattamento contro la persona fisica o le cose di sua proprietà. Spesso mira a imporre con la forza un ruolo di sottomissione Es.:Pugni. Schiaffi, etc, distruzione di oggetti cui la vittima tiene molto
Art.581 c.p. Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato
Art. 582 c.p. Lesione personale. C hiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.(c.d. Lesione personale lieve) Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.d. Lesione personale lievissima).
Art.583 c.p. Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
Art.570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Segue...
Art.570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare ( Segue) Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge
Art.571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni
Art.572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni
Art.591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Art.610 c.p. Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (armi, pluralità di persone etc).
Art.612 c.p. Minaccia Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 51. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (armi, pluralità di persone etc), la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Legge n.66 Norme contro la violenza sessuale - ha rubricato i delitti di violenza carnale tra i delitti contro la persona (prima rientravano nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume) - sfera della sessualità affermata come diritto della persona umana - assume ora rilevanza il grado di violenza subita - oggetto dell'accertamento processuale: mancanza di assenso
Art.609 bis c.p. Violenza sessuale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
Art.609-ter c.p. Circostanze aggravanti. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; Segue....
Art.609-ter c.p. Circostanze aggravanti (segue) 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci
Art.609-ter c.p. Circostanze aggravanti (segue) 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza Art.609-quater c.p. Atti sessuali con minorenne.
Art.609-quater c.p. Atti sessuali con minorenne (segue) Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
Art.609 quinquies c.p. Corruzione di minorenne. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art.609 sexies c.p. Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Art. 609 septies c.p. I delitti di cui agli artt 609 bis, ter, quater sono punibili a querela della persona offesa (sei mesi) Si procede tuttavia d’ufficio: - se il fatto di cui all’art.609 bis è commesso verso persona minore degli anni diciotto - se il fatto è commesso dall’ascendente, genitore anche adottivo o dal di lui convivente o da altro soggetto cui il minore è affidato - se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni - se il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d’ufficio - se fatto è commesso nei confronti di minore anni dieci
Art.120 c.p. Diritto di querela Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto i quattordici anni e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì esercitarlo in loro vece il genitore, il tutore o il curatore
Art. 124 c.p. Termine per proporre querela Tre mesi dal giorno della notizia del fatto di reato Rinuncia Remissione Per i reati di cui agli artt.609 bis, ter, quater il termine è di sei mesi ma la querela proposta è irrevocabile (art. 609 septies)
Art. 331 C.P.P., Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un medesimo atto... i pubblici ufficiali e gli
Art. 332 C.P.P., Contenuto della denuncia La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio, e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Legge 4 aprile 2001, n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. - la donna che ha subito violenze dal coniuge, dal convivente o da altro componente della famiglia può domandare al giudice un provvedimento che allontani il maltrattatore impedendogli di avvicinarsi alla casa, al luogo di lavoro e agli altri luoghi maggiormente frequentati dalla persona maltrattata, senza dover necessariamente presentare denuncia. - Ricorso al Giudice civile
La realtà piemontese si presenta particolarmente articolata e attiva sul tema della violenza contro le donne e opera attraverso un Piano, strumento di indirizzo e coordinamento, per monitorare, prevenire, contrastare e sostenere le donne e tutte le altre vittime della violenza contro le donne. PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
FINALITA’ DEL PIANO REGIONALE 1) Il Piano si colloca nella prospettiva delle prime indicazioni fornite dal Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità in merito al Piano Nazionale di contrasto alla violenza alle donne. E’ un’azione predisposta attraverso un processo partecipato con Province, Comuni capoluogo e associazionismo piemontese.
2)La finalità che persegue è creare un luogo di coordinamento a livello regionale per : - garantire condivisione di obiettivi e strumenti tra i soggetti interessati; - stimolare e supportare le reti locali; -garantire reale coordinamento di tutte le attività; -promuovere un sistema di monitoraggio. FINALITA’ DEL PIANO REGIONALE
DESTINATARI DEL PIANO REGIONALE Enti locali, Consorzi socio-assistenziali; ASL,ASO, Rappresentanze medici di base e pediatri; Organismi Giudiziari; Forze dell’Ordine;Organi Giudiziari; Organizzazioni senza scopo di lucro; Centri Antiviolenza; Sindacati e Organizzazioni di Categoria; Scuole; Università ed Enti di Formazione.
OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO REGIONALE Far emergere la parte sommersa del fenomeno della violenza e delle altre forme di maltrattamento; Accompagnare, sostenere e prevenire il perpetuarsi della violenza con azioni di sensibilizzazione; Promuovere il cambiamento culturale ed educare al rispetto della persona.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO REGIONALE Istituire Centro coordinamento regionale contro la violenza alle donne e avviare le azioni di monitoraggio; Attivare un referente sulla violenza presso ciascun P.S. e un riferimento per ciascuna Provincia; Formare gli operatori. Il Piano avrà durata triennale.
AZIONI GIA’ REALIZZATE Area Tutela e assistenza alle vittime Istituzione fondo di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona ( art. 62 L.R.9/2007 ).
FONDO REGIONALE SOLIDARIETA’ ART. 62 L.R. 9/2007 Possono presentare istanza di contributo i Soggetti gestori delle funzioni socio- assistenziali che hanno avuto in carico donne (anche minori 14anni) vittime di violenza sessuale e reati contro la persona. Il fondo copre le spese giudiziarie e le azioni prodromiche e non coperte dal SSN.
AZIONI GIA’ REALIZZATE Area Tutela e assistenza alle vittime Istituzione fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. ( L.R. 11/2008 )
FONDO SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE L.R. 11/2008 La Regione sostiene le vittime di violenza garantendo il diritto al patrocinio legale gratuito.Il fondo copre le spese giudiziarie (compresa costituzione parte civile) per sostenere le azioni necessarie alla tutela della vittima; definisce i criteri di erogazione del fondo;istituisce un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà.
AZIONI GIA’ REALIZZATE Area Tutela e assistenza alle vittime - Istituzione 2003 CSVS presso Ospedale S.Anna di Torino; - Istituzione SVS Ambulatorio Bambi presso Ospedale Regina Margherita; - Istituzione Centro ISI ( Informazione Salute Immigrati ).
AZIONI GIA’ REALIZZATE Area Prevenzione e contrasto Attuazione programma di sensibilizzazione, informazione e formazione ( corsi rivolti a personale medico, socio-assistenziale e sanitario, insegnanti, magistrati ).
AZIONI GIA’ REALIZZATE Sensibilizzazione dell’opinione pubblica Si segnala un’iniziativa soddisfacente nell’ambito del programma di sensibilizzazione, informazione e formazione con attenzione alle giovani generazioni: realizzazione di 3 corsi per le Scuole Medie Superiori del Piemonte.
AZIONI GIA’ REALIZZATE Area Formazione Corso di formazione per operatori sanitari del Pronto Soccorso e DEA degli Ospedali regionali sulla violenza sessuale e domestica contro le donne in collaborazione con SVS ASO OIRM, S.Anna e Centro Demetra Ospedale Molinette.
AZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE Area trasversale Trasferimento alle Province di fondi per: -realizzare una ricognizione sui bisogni e sull’offerta di servizi e attività sul territorio; -sostenere progetti e iniziative rivolte all’assistenza delle donne vittime di violenza fisica e sessuale, anche con attivazione di case segrete.
AZIONI PROPOSTE Area Tutela e assistenza delle vittime Proposta di legge regionale n.477/2007 di iniziativa popolare per l’Istituzione di Centri Antiviolenza con case segrete per donne sole o con figli esposti alla violenza. La proposta ha raccolto16.000firme e prevede inoltre fondi di garanzia per il sostentamento delle vittime e fondi di solidarietà per le spese legali.
AZIONI PROPOSTE Area Monitoraggio del fenomeno Rilevazione dati attraverso la scheda unificata del Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne del Comune di Torino da parte di SVS S.Anna e Centro Demetra Ospedale Molinette. Allo studio la possibilità di rilevare dati di accesso per violenza sessuale o maltrattamento negli ospedali regionali.
AZIONI PROPOSTE Area Prevenzione Piani di Educazione Sanitaria per i giovani, nelle scuole attraverso l’attivazione delle ASL (ad esempio tramite i consultori): educazione al rispetto, educazione sessuale.
AZIONI PROPOSTE Area Formazione Eventi formativi dedicati agli operatori dei Servizi Territoriali con organizzazione di eventi decentrati nelle diverse realtà territoriali.
AZIONI PROPOSTE Area Monitoraggio e Valutazione dei progetti Monitoraggio e valutazione dei progetti al fine di trasformare in servizi le buone pratiche progettuali e liberare risorse per nuove sperimentazioni. Tali azioni potrebbero essere affidate alle Province.
AZIONI PROPOSTE Area Formazione Formazione degli operatori della formazione al riconoscimento di situazioni di violenza e all’accompagnamento verso “vie d’uscita”. Proposta di coinvolgimento della Commissione Tecnica regionale Pari Opportunità nella formazione e nel lavoro.
AZIONI PROPOSTE Area Sicurezza Manuale di interventi sulle città per il potenziamento della sicurezza e per il contrasto alla violenza sulle donne, gli anziani, le persone con limitazioni fisiche e motorie.
DISEGNO DI LEGGE NAZIONALE Ddl 2169 “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”.
DISEGNO DI LEGGE NAZIONALE E’ in corso l’iter di approvazione del Ddl presentato dal Governo per rafforzare la sensibilizzazione, prevenzione e repressione di violenze anche in ambito familiare, maturate anche a causa del genere e di forme di discriminazione e di prevaricazione su soggetti deboli, anche anziani, minori e disabili.
DISEGNO DI LEGGE NAZIONALE Il Ddl sviluppa particolari misure di sensibilizzazione e prevenzione e riconosce diritti particolari alle vittime della violenza prevedendo l’ampliamento della tutela processuale sia penale che civile.Prevede nuove fattispecie di reato: adescamento minori attraverso internet e atti persecutori (stalking) ; nuove aggravanti speciali per violenza sessuale commessa dal coniuge o ai danni di una donna gravida
VIOLENZA PSICOLOGICA: LE MOLESTIE E IL MOBBING La definizione di molestia più aggiornata e completa la fornisce il Dlgs 198/2006 art. 26 “Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un lavoratore/trice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
VIOLENZA PSICOLOGICA: LE MOLESTIE E IL MOBBING.. Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un lavoratore/trice”…. Le molestie, sessuali e non, sono dunque una forma di violenza psicologica che comportano disagi e disturbi in chi le subisce.
IL MOBBING Nel mondo del lavoro il mobbing latu sensu è il fenomeno che talvolta si sostanzia e si rende palese ed evidente anche attraverso le molestie a sfondo sessuale o di genere. Tutela da azionare 1)azione penale:tramite denuncia si segnalano i fatti e ci si può costituire parte civile per richiedere risarcimento danni subiti.
IL MOBBING 2 ) ricorso davanti al giudice del Lavoro per denunciare la molestia e la discriminazione, chiedere risarcimento danno, la cessazione della molestia e degli effetti subiti. 3)Consigliera Parità,figura istituzionale che può intervenire a rafforzare le ragioni della vittima o può iniziare autonomo giudizio.
IL MOBBING Attualmente non è previsto il reato di molestie sessuali, interessante in materia il disegno di legge Pollastrini che estende la tutela ed i richiami alla dignità a più ambiti, sia alle relazioni interpersonali in famiglia che sui luoghi di lavoro.
IL MOBBING L’intervento della giurisprudenza Dal panorama giurisprudenziale sul tema si evince che l’aspetto della prova rimane quello più insidioso ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla vittima. Occorrono prove documentali, testimoniali peritali o presuntive per far comprendere al giudice l’anormalità della situazione vissuta e il peso delle condotte subite.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON PROSEGUIMENTO