Riforma della legge elettorale (Camera e Senato) DDL 2634 – Senato della Repubblica Sanna, Stradiotto e più Luglio 2011.

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Riforma della legge elettorale (Camera e Senato) DDL 2634 – Senato della Repubblica Sanna, Stradiotto e più Luglio 2011

Il disegno di legge attribuisce al voto dell’elettore un valore di doppia intenzione, cioè di: scegliere la rappresentanza parlamentare fornire un’indicazione di governo

I più importanti criteri ispiratori Ambito territoriale articolato in collegi uninominali e circoscrizioni regionali (o sub regionali per le regioni più grandi) Sistema uninominale maggioritario per 2/3 dei seggi da assegnare e attribuzione proporzionale dei restanti seggi su base regionale Doppio turno eventuale: si tiene se nessun candidato supera il 40% Soglia di sbarramento per accesso alla rappresentanza (5% nazionale per la Camera; 5% regionale per il Senato) Possibilità di coalizione e adesione a un programma di governo con conseguenza della riduzione della soglia di sbarramento Possibilità di dichiarazione di convergenza sui candidati ammessi al secondo turno Quota proporzionale pari a un terzo dei seggi Recupero dei resti su base di circoscrizione (Camera) o regione (Senato) Quote di candidature per favorire la rappresentanza di genere Divieto di candidature multiple

Principi ispiratori Il voto è unico e su un’unica scheda per ogni camera. La competizione si articola su due livelli territoriali: il collegio uninominale e la circoscrizione regionale (o sub regionale): a)il collegio uninominale consente all’elettore di votare un singolo candidato ben identificabile e non un blocco di candidati con un ordine di lista precostituito; la dimensione del collegio uninominale (ca ab. per la Camera; ca ab. per il Senato) agevola il controllo democratico e l’attenzione territoriale sulla rappresentanza politica; b)nella circoscrizione si collegano in gruppo le candidature espresse nei collegi uninominali e si assegna una quota dei seggi sulla base dei resti; la dimensione della circoscrizione coincide con quella regionale, ad eccezione di quelle regioni in cui sono istituite circoscrizioni sub regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia).

Principi ispiratori Sistema uninominale maggioritario per 2/3 dei seggi assegnati e attribuzione proporzionale dei restanti seggi su base circoscrizionale regionale Il numero dei collegi uninominali è inferiore di un terzo rispetto al numero dei deputati e dei senatori, esclusi quelli eletti nelle circoscrizioni estere. I 2/3 dei seggi sono assegnati nei collegi uninominali con formula maggioritaria. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Principi ispiratori Doppio turno eventuale Primo turno: l’attribuzione del seggio nel collegio avviene al primo turno, se il candidato che ha conseguito il miglior risultato supera la soglia del 40% dei voti validi. Il superamento di questa soglia garantisce l’effettiva rappresentatività del candidato eletto nel suo collegio. Inoltre, questo sistema favorisce una chiara indicazione di governo in un’ottica bipolare: le forze politiche hanno maggiore convenienza, al fine di far prevalere una proposta di governo, a convergere su un candidato unico nel collegio uninominale, il quale sia in grado di superare la soglia del 40%. Secondo turno eventuale: qualora nessun candidato superi il 40% dei voti validi, si tiene un secondo turno di ballottaggio cui sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Principi ispiratori Soglia di sbarramento Per l’attribuzione dei seggi sulla base dell’utilizzazione dei resti, il gruppo dei candidati collegati deve superare la soglia del 5% dei voti validi: -su scala nazionale per la Camera -su scala regionale per il Senato L’introduzione di soglie di sbarramento significative favorisce l’effetto disproporzionale del sistema proposto.

Principi ispiratori Possibilità di coalizione e adesione a un programma di governo con riduzione della soglia di sbarramento Le forze politiche possono dichiarare, all’atto della presentazione delle candidature, la costituzione in coalizione su base nazionale e presentare un comune programma di governo. In questo caso la soglia di sbarramento per il riparto dei seggi mediante i resti si riduce, per i gruppi di candidati coalizzati, al 3% sia alla Camera che al Senato. Il sistema consente: di precisare l’ ’“offerta politica” del singolo candidato nel collegio uninominale (l’impegno a sostenere un governo affianca la rappresentanza); di incentivare l’aggregazione di forze politiche di ridotte dimensioni, sia in termini di maggiore rappresentatività sia di partecipazione al governo.

Principi ispiratori Possibilità di dichiarazione di convergenza sui candidati ammessi al secondo turno Le forze politiche che non abbiano precedentemente sottoscritto un patto di coalizione possono, tra il primo e il secondo turno, accordarsi per il mutuo sostegno dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio. La dichiarazione di convergenza avviene al livello nazionale, impegnando i gruppi di candidati in tutti i collegi di tutte le circoscrizioni. Questo sistema: -promuove la formazione e il consolidamento di progetti di governo alternativi; -offre alle forze politiche i cui candidati non partecipano al ballottaggio significativi vantaggi nel riparto proporzionale dei seggi (ad es.: le forze politiche che non superano la soglia del 5% al primo turno e si coalizzano al secondo, sono comunque ammesse all’attribuzione dei seggi se raggiungono il 3 %).

Principi ispiratori Quota proporzionale: un terzo del Parlamento Un terzo dei seggi, sia della Camera sia del Senato, è assegnato con una formula proporzionale corretta. I seggi proporzionali sono attribuiti, secondo i migliori risultati conseguiti, ai candidati collegati nella circoscrizione regionale e non eletti, né al primo né al secondo turno, nei collegi uninominali. Sono quindi eletti i “migliori perdenti” dei collegi uninominali, a condizione che appartengano ai gruppi di candidati che raggiungano la soglia di sbarramento.

Principi ispiratori Attribuzione dei seggi proporzionali e scorpori L’attribuzione dei seggi ai singoli gruppi di candidati è effettuata con il metodo d’Hondt, sulla base delle rispettive cifre elettorali. La cifra elettorale del gruppo di candidati, ossia i “resti” utilizzabili per riparto proporzionale, si determina considerando la somma dei risultati di ciascun collegio, sottraendo dal numero dei voti dei candidati risultati eletti il numero di voti ottenuto dal loro miglior competitore non eletto nel collegio. Nel caso di secondo turno di ballottaggio, lo scorporo si effettua sottraendo il numero dei voti ottenuti al primo turno dal candidato più votato, indipendentemente dal fatto che venga poi eletto al secondo turno. Al Senato l’utilizzazione dei resti avviene su base regionale, alla Camera su base circoscrizionale (evitando il fenomeno di attrazione a favore delle circoscrizioni demograficamente più pesanti, tipico del collegio unico nazionale).

Principi ispiratori Rappresentanza di genere Nella circoscrizione, in ogni gruppo di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 del totale. Si tratta di un correttivo finalizzato all’equilibrio di genere nella rappresentanza parlamentare, rientrante nella categoria delle cosiddette “azioni positive” suggerite dall’art. 51 della Costituzione. Divieto di candidature multiple Non sono ammesse candidature in più di un collegio uninominale.