L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce il Governo 2.Crisi di Governo 3.Le funzioni del Governo IL CAPO DELLO STATO IL CAPO DELLO STATO
Il Parlamento L’Italia è una repubblica parlamentare; l’unico organo costituzionale eletto diretta- mente dal corpo elettorale è il Parlamento, che è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica: poiché, secondo quanto adottato dai Costituenti, le due Camere hanno identici poteri (ogni provvedimento deve essere approvato sia dalla Camera sia dal Senato), possiamo affermare che in Italia esiste un bicameralismo perfetto. CAMERASENATO Composizione: 630 deputati Elettorato attivo: 18 anni (è necessario aver compiuto 18 anni per votare la Camera) Elettorato passivo: 25 anni Sede: Montecitorio Presidente: deputato eletto dai deputati, rappresenta la Camera all’estero e dirige i lavori Composizione: 315 senatori e i senatori a vita Elettorato attivo: 25 anni Elettorato passivo: 40 anni Sede: Palazzo Madama Presidente: senatore eletto dai senatori, dirige i lavori di Palazzo Madama e ha l’importantissimo compito di fare da supplente del Presidente della Repubblica 12 deputati e 6 senatori vengono eletti dagli Italiani all’estero Diventano senatori a vita: -Gli ex Presidenti della Repubblica - 5 cittadini, scelti dal Presidente della Repub., che abbiano «illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
Partecipazione del corpo elettorale alle elezioni politiche Affluenza alle urne elezioni politiche 2013: 75,2%
Come si crea una legge? LA FUNZIONE LEGISLATIVA Come si crea una legge? L’INIZIATIVA LEGISLATIVA Chi può proporre una legge? Il Governo (disegno di legge) Il Governo (disegno di legge) Uno o più parlamentari Uno o più parlamentari Ciascun Consiglio regionale Ciascun Consiglio regionale elettori elettori Il Consiglio Nazionale dell’Econ. e del Lavoro Il Consiglio Nazionale dell’Econ. e del Lavoro APPROVAZIONE PARLAMENTO Lo stesso testo deve essere approvato da Camera e Senato. Se la Camera lo approva il testo passa al Senato. Se il Senato lo approva, ma con delle modifi- che, il testo torna alla Camera. PROCEDIMENTO NORMALE - PROCEDIMENTO SPECIALE Testo approvato dalle Camere PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RINVIO ALLE CAMERE (una sola volta) PROMULGAZIONE PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo 15 gg entra in vigore
Art. 71 L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine stabilito. Le leggi sono promulgate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse non stabiliscano un termine diverso. Vacatio legis: i 15 giorni che intercorrono fra la pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale e la sua entrata in vigore, per dare la possibilità di conoscerne il contenuto.
Art. 95: Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo l’attività dei ministri. La composizione IL GOVERNO La composizioneNO Art. 92: Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. MINISTRI CON PORTAFOGLIO MINISTRI CON PORTAFOGLIO AFFARI ESTERI AFFARI ESTERI INTERNO GIUSTIZIA DIFESA ECONOMIA E FINANZE ECONOMIA E FINANZE SVILUPPO ECONOMICO SVILUPPO ECONOMICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LAVORO E POLITICHE SOCIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA BENI E ATTIVITÀ CULTURALI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI SALUTE Ministeri: grandi apparati burocratici, in cui si divide la Pubblica Amministrazione e per cui sono previsti specifici stanzia- menti nel bilancio dello Stato.
LA CRISI DI GOVERNO Il PdR dopo le consultazioni (dei leader di tutti i partiti del Parlamento, degli ex-Presidenti della Repubblica, dei Presidenti di Camera e Senato) conferisce l’incarico. Il Presidente del Consiglio incaricato accetta «con riserva» e, dopo nuove consultazioni, esercitando un autonomo potere di scelta, forma il Governo (i ministri appartengono ai partiti della futura maggioranza). Entro 10 gg. dalla formazione il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il programma ed ottenere la fiducia (art. 94). La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza semplice e con voto palese. SI HA CRISI DI GOVERNO QUANDO IL GOVERNO PERDE L’APPOGGIO DELLA MAGGIORANZA PARLAMENTARE IN CASO DI DIMISSIONI (DI UNO O PIÙ MINISTRI) NON SI HA LA CRISI DI GOVERNO MA SOLO UN RIMPASTO: LA SOSTITUZIONE DEL MINISTRO DIMISSIONARIO CON UNO NUOVO Se i partiti non riescono a trovare un accordo per formare una nuova maggioranza parlamentare (che appoggi il nuovo Governo) il Presidente della Repubblica deve sciogliere anticipatamente le Camere e si va alle elezioni anticipate
LE FUNZIONI DEL GOVERNO Il motore dello Stato. Il Governo esercita la funzione esecutiva, attuando le leggi approvate dal Parlamento. Inoltre le altre sue funzioni sono: Il DECRETO LEGISLATIVO, emanato dopo una legge delega del Parlamento (per testi lunghi e complessi, la cui discussione e approvazione bloccherebbe l’attività del Parlamento). Il DECRETO LEGGE Art. 77 Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che … sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 gg.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Italia, repubblica parlamentare COME SI DIVENTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? Art. 84 Può essere eletto PdR ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici. Art. 83 Il PdR è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del PdR ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (non nel semestre bianco, cioè negli ultimi sei mesi del mandato, per non condizionare la propria rielezione) POTERE DI MESSAGGIO E DI ESTERNAZIONE NOMINA DEL GOVERNO CONCESSIONE DELLA CLEMENZA PENALE Amnistia, indulto, grazia NOMINA DEI SENATORI A VITA Art. 59 È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato PdR. Il PdR può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, Scientifico, artistico e letterario.