La Finanziaria 2008 LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA E LE OPPORTUNITA’ PER LE.

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La Finanziaria 2008 LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA E LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IRES, IRAP E IVA E LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE Dott. Ignazio La Candia Dott. Giuseppe Cagliero Dott. Ignazio La Candia Dott. Giuseppe Cagliero

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Riduzione aliquota IRES ed IRAP associata a  Ampliamento della base imponibile  Semplificazione  Derivazione contabile della base imponibile Riduzione aliquota IRES ed IRAP associata a  Ampliamento della base imponibile  Semplificazione  Derivazione contabile della base imponibile Inquadramento generale

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  IRES –Fino al % –Dal ,5 %  IRAP –Fino al ,25% –Dal ,90%  in linea con le tendenze dei maggiori Paesi europei e con le raccomandazioni della Commissione UE  IRES –Fino al % –Dal ,5 %  IRAP –Fino al ,25% –Dal ,90%  in linea con le tendenze dei maggiori Paesi europei e con le raccomandazioni della Commissione UE -5,5 % -0,35 % Riduzione aliquota IRES ed IRAP

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio IRES IRES –Deducibilità degli interessi passivi (rinvio) –Eliminazione degli ammortamenti anticipati e delle deduzioni extracontabili (rinvio) –Ammortamento dei fabbricati strumentali –Locazione finanziaria –Participation exemption –Spese di rappresentanza –Consolidato fiscale nazionale –Società non operative –Costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list –Perdite fiscali IRAP IRAP –Determinazione della base imponibile IRAP ALTRE MODIFICHE RILEVANTI ALTRE MODIFICHE RILEVANTI –Dividendi IRES IRES –Deducibilità degli interessi passivi (rinvio) –Eliminazione degli ammortamenti anticipati e delle deduzioni extracontabili (rinvio) –Ammortamento dei fabbricati strumentali –Locazione finanziaria –Participation exemption –Spese di rappresentanza –Consolidato fiscale nazionale –Società non operative –Costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list –Perdite fiscali IRAP IRAP –Determinazione della base imponibile IRAP ALTRE MODIFICHE RILEVANTI ALTRE MODIFICHE RILEVANTI –Dividendi Le novità nella determinazione della base imponibile Ires e Irap

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  D.L. n. 223/2006 ha introdotto la limitazione alla deduzione degli ammortamenti relativi ai terreni su cui insistono i fabbricati  Con la LF 2008 le quote di ammortamento dedotte ante 2006 sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato  La LF 2008 colma il vuoto creato a seguito della mancata conversione del D.L. n. 118/2007  D.L. n. 223/2006 ha introdotto la limitazione alla deduzione degli ammortamenti relativi ai terreni su cui insistono i fabbricati  Con la LF 2008 le quote di ammortamento dedotte ante 2006 sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato  La LF 2008 colma il vuoto creato a seguito della mancata conversione del D.L. n. 118/2007 Ammortamento dei fabbricati strumentali

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Decorrenza: contratti stipulati dal  Per la deducibilità dei canoni di leasing aumentata la durata minima dei contratti:  dei beni mobili (escluse le autovetture) dalla ½ a 2/3 del periodo di amm. ordinario per i beni  degli immobili:  da 8 a 11 anni (se 2/3 < 11)  da 15 a 18 anni (se 2/3 > 18)  Invariata la durata minima dei contratti per le autovetture  Decorrenza: contratti stipulati dal  Per la deducibilità dei canoni di leasing aumentata la durata minima dei contratti:  dei beni mobili (escluse le autovetture) dalla ½ a 2/3 del periodo di amm. ordinario per i beni  degli immobili:  da 8 a 11 anni (se 2/3 < 11)  da 15 a 18 anni (se 2/3 > 18)  Invariata la durata minima dei contratti per le autovetture Locazione finanziaria

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Decorrenza: dal  Misura dell’esenzione delle Plusvalenze  esenzione da 84% al 95%  esenzione dell’84 % fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali ante 2004  Holding period: riduzione da 18 a 12 mesi come per le minusvalenze Decorrenza: dal  Misura dell’esenzione delle Plusvalenze  esenzione da 84% al 95%  esenzione dell’84 % fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali ante 2004  Holding period: riduzione da 18 a 12 mesi come per le minusvalenze Participation Exemption

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Riflessioni  Simmetria tra regime Pex e quello della Dividend Exemption  Tecnicamente il regime PEX resta un regime di ESENZIONE dal concorso alla formazione del reddito Riflessioni  Simmetria tra regime Pex e quello della Dividend Exemption  Tecnicamente il regime PEX resta un regime di ESENZIONE dal concorso alla formazione del reddito Participation Exemption

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Decorrenza: dal  Deducibilità 100% (in luogo di 1/3 in 5 anni) in presenza dei requisiti di INERENZA e CONGRUITÁ, da stabilire con apposito Decreto:  natura e destinazione  volume dei ricavi  attività internazionale  Deducibilità 100% degli omaggi fino a Euro 50 (invece di Euro 25,82)  Decorrenza: dal  Deducibilità 100% (in luogo di 1/3 in 5 anni) in presenza dei requisiti di INERENZA e CONGRUITÁ, da stabilire con apposito Decreto:  natura e destinazione  volume dei ricavi  attività internazionale  Deducibilità 100% degli omaggi fino a Euro 50 (invece di Euro 25,82) Spese di rappresentanza

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Riflessioni sull’INERENZA:  Il concetto di inerenza è collegato non ai ricavi ma all’attività d’impresa  il concetto di inerenza è sempre condizionato dal rapporto di causa e effetto nell’ambito della produzione del reddito d’impresa (Cass. Sentenza 7 aprile 1995, n. 8817) Riflessioni sull’INERENZA:  Il concetto di inerenza è collegato non ai ricavi ma all’attività d’impresa  il concetto di inerenza è sempre condizionato dal rapporto di causa e effetto nell’ambito della produzione del reddito d’impresa (Cass. Sentenza 7 aprile 1995, n. 8817) Spese di rappresentanza

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Anticipo per l’esercizio dell’opzione: 16° del 6° mese  Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare  eliminazione dell’esclusione del 5% dei dividendi da controllate (con effetto dalle delibere post )  abolizione del regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (con effetto dal )  Anticipo per l’esercizio dell’opzione: 16° del 6° mese  Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare  eliminazione dell’esclusione del 5% dei dividendi da controllate (con effetto dalle delibere post )  abolizione del regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (con effetto dal ) Consolidato Fiscale Nazionale

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare (continua)  Eliminazione del ricalcolo del pro-rata patrimoniale a livello di gruppo a seguito abolizione art. 97 TUIR (con effetto dal )  Trasferimento di eccedenze di ROL (rispetto agli interessi passivi) inutilizzate da società consolidate ad altre (con estensione a società controllate estere) (rinvio)  Eliminazione delle rettifiche di consolidamento ed in particolare (continua)  Eliminazione del ricalcolo del pro-rata patrimoniale a livello di gruppo a seguito abolizione art. 97 TUIR (con effetto dal )  Trasferimento di eccedenze di ROL (rispetto agli interessi passivi) inutilizzate da società consolidate ad altre (con estensione a società controllate estere) (rinvio) Consolidato Fiscale Nazionale

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio RIFLESSIONI  In altri Paesi Europei, i regimi di Consolidato prevedono attualmente i due benefici eliminati dalla LF 2008  Il dividendo intercompany è tassato per il 5% anche all’interno del Consolidato  Le due modifiche riducono il vantaggio ad avvalersi del Consolidato RIFLESSIONI  In altri Paesi Europei, i regimi di Consolidato prevedono attualmente i due benefici eliminati dalla LF 2008  Il dividendo intercompany è tassato per il 5% anche all’interno del Consolidato  Le due modifiche riducono il vantaggio ad avvalersi del Consolidato Consolidato Fiscale Nazionale

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio RIFLESSIONI Esclusione da tassazione dei dividendi:  Paesi Bassi: esenzione integrale  Francia: esenzione (applicazione del regime ordinario)  Spagna: esenzione integrale  Regno Unito: esenzione (applicazione del regime ordinario)  Svezia: esenzione (applicazione del regime ordinario) RIFLESSIONI Esclusione da tassazione dei dividendi:  Paesi Bassi: esenzione integrale  Francia: esenzione (applicazione del regime ordinario)  Spagna: esenzione integrale  Regno Unito: esenzione (applicazione del regime ordinario)  Svezia: esenzione (applicazione del regime ordinario) Consolidato Fiscale Nazionale

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio RIFLESSIONI Neutralità trasferimenti infragruppo:  Paesi Bassi: sì  Francia: sì  Spagna: sì  Regno Unito: sì RIFLESSIONI Neutralità trasferimenti infragruppo:  Paesi Bassi: sì  Francia: sì  Spagna: sì  Regno Unito: sì Consolidato Fiscale Nazionale

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Decorrenza: dal  Aumento dei casi di esclusione:  soci non inferiori a 50 (in precedenza 100)  dipendenti mai inferiori a 10 nei 2 esercizi precedenti  totale A di CE > totale attivo di SP  società congrue e coerenti agli studi di settore  soci enti pubblici > 20%  società in fallimento, liquidazione coatta amm., liquidazione giudiziaria ed in concordato preventivo  Conferma dei casi di esclusione  Decorrenza: dal  Aumento dei casi di esclusione:  soci non inferiori a 50 (in precedenza 100)  dipendenti mai inferiori a 10 nei 2 esercizi precedenti  totale A di CE > totale attivo di SP  società congrue e coerenti agli studi di settore  soci enti pubblici > 20%  società in fallimento, liquidazione coatta amm., liquidazione giudiziaria ed in concordato preventivo  Conferma dei casi di esclusione Società non operative

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Casi oggettivi di inapplicabilità stabilite da Agenzia delle Entrate  Modifica di alcune percentuali presuntive per i calcoli dei test di operatività e di alcune aliquote di reddito minimo.  Sino al , riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice, con imposte sostitutive ridotte rispetto al 2007  Casi oggettivi di inapplicabilità stabilite da Agenzia delle Entrate  Modifica di alcune percentuali presuntive per i calcoli dei test di operatività e di alcune aliquote di reddito minimo.  Sino al , riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice, con imposte sostitutive ridotte rispetto al 2007 Società non operative

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Nuovo approccio: presunzione di indeducibilità per operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori diversi da c.d. White list  White list: nuovo elenco di Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni  Vecchia norma fino alla pubblicazione del decreto  Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List  Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List.  Nuovo approccio: presunzione di indeducibilità per operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori diversi da c.d. White list  White list: nuovo elenco di Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni  Vecchia norma fino alla pubblicazione del decreto  Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List  Per i primi 5 anni, inclusi nella White list anche gli Stati o territori ed i tipi societari diversi da quelli attualmente individuati dalle vigenti Black List. Costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Sistema di utilizzo delle perdite fiscali in caso di esenzione (totale o parziale) del reddito introdotta con LF 2007  Decorrenza dal  Le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi:  sia per quelle relative al periodo di imposta  sia per quelle oggetto di riporto a nuovo.  Sistema di utilizzo delle perdite fiscali in caso di esenzione (totale o parziale) del reddito introdotta con LF 2007  Decorrenza dal  Le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi:  sia per quelle relative al periodo di imposta  sia per quelle oggetto di riporto a nuovo. Perdite fiscali

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Riduzione dell’aliquota dal 4,25% al 3,9%  Base imponibile secondo il PRINCIPIO DI DERIVAZIONE CONTABILE  Differenza A – B con esclusione delle voci 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13)  con irrilevanza di costi del personale, dei co.co.co., interessi su leasing, perdite su crediti e ICI  con rilevanza di PLUS e MINUS derivanti dalla cessione di immobili non strumentali  Riduzione dell’aliquota dal 4,25% al 3,9%  Base imponibile secondo il PRINCIPIO DI DERIVAZIONE CONTABILE  Differenza A – B con esclusione delle voci 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13)  con irrilevanza di costi del personale, dei co.co.co., interessi su leasing, perdite su crediti e ICI  con rilevanza di PLUS e MINUS derivanti dalla cessione di immobili non strumentali IRAPIRAP

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Maggiore eccedenza dedotta nel Quadro EC sino al 2007 recuperata a tassazione in 6 quote a partire dal svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione  Riduzione degli importi ammessi in deduzione ai fini del Cuneo Fiscale (da € a €)  Presentazione della Dichiarazione annuale IRAP direttamente alla Regione  Liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP istituiti con Legge Regionale da stabilirsi con regolamento-tipo  Maggiore eccedenza dedotta nel Quadro EC sino al 2007 recuperata a tassazione in 6 quote a partire dal svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione  Riduzione degli importi ammessi in deduzione ai fini del Cuneo Fiscale (da € a €)  Presentazione della Dichiarazione annuale IRAP direttamente alla Regione  Liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP istituiti con Legge Regionale da stabilirsi con regolamento-tipo IRAPIRAP

La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio  Ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sui dividendi a società ed enti residenti negli Stati UE e del SEE che:  garantiscono un effettivo scambio di informazioni;  sono sottoposti, in tali Paesi, a tassazione sul reddito.  Ritenuta corrispondente all’onere tributario sulle società italiane (27,50% sul 5% dei dividendi) anziché ritenuta a titolo d’imposta del 27%  Resta ovviamente confermato, se più favorevole, il trattamento fiscale previsto da:  Direttiva Madre/Figlia (rit. 0% se part. > 15%)  Convenzioni contro le doppie imposizioni  Ritenuta a titolo di imposta dell’1,375% sui dividendi a società ed enti residenti negli Stati UE e del SEE che:  garantiscono un effettivo scambio di informazioni;  sono sottoposti, in tali Paesi, a tassazione sul reddito.  Ritenuta corrispondente all’onere tributario sulle società italiane (27,50% sul 5% dei dividendi) anziché ritenuta a titolo d’imposta del 27%  Resta ovviamente confermato, se più favorevole, il trattamento fiscale previsto da:  Direttiva Madre/Figlia (rit. 0% se part. > 15%)  Convenzioni contro le doppie imposizioni DividendiDividendi