LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2009 (MODELLO UNICO 2010) Dott. Ernesto GATTO TARANTO 17 GIUGNO 2010
2 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBLI NEL LIMITE DEL 30% DEL ROL INDICE DEGLI ARGOMENTI LA DETRAZIONE IRPEF DEL 20% SU ACQUISTO ELETTRODOMESTICI IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DELLE RITENUTE DEGLI ASSOCIATI LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI “TREMONTI-TER” IL BONUS SULLE RICAPITALIZZAZIONI SOCIETARIE
3 NUOVE MODALITA’ DI DETRAZIONE DELLE SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO INDICE DEGLI ARGOMENTI FOCUS SUL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI E DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE DEDUZIONE AL 75% DEI COSTI PER RISTORANTI E ALBERGHI LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA A NORMA DEL D.M. 19/11/2008 ABOLIZIONE DELLE DETRAZIONI IRAP SU BASE REGIONALE STUDI DI SETTORE E ANALISI DEI CORRETTIVI ANTI-CRISI
4 PER LE IMPRESE E’ ESCLUSO DALLA TASSAZIONE AI FINI IRES/IRPEF (MA NON IRAP) IL 50% DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED ATTREZZATURE NUOVI TREMONTI - TER I BENI DEVONO ESSERE COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO 2007 L’INVESTIMENTO DEVE ESSERE PERFEZIONATO NEL PERIODO: 01/07/2009 – 30/06/2010
5 L’AGEVOLAZIONE SPETTA SIA IN CASO DI ACQUISTO DIRETTO DA TERZI CHE MEDIANTE COSTRUZIONE DEL BENE IN ECONOMIA ANCHE I CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO GARANTISCONO L’AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONE CHE E’ INVECE ESCLUSA PER I CONTRATTI DI LEASING OPERATIVO TREMONTI - TER
RESTANO ESCLUSI DALLA AGEVOLAZIONE I SEGUENTI SOGGETTI 6 PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI AGRICOLTORI CON SOLI REDDITI FONDIARI ENTI NON COMMERCIALI SONO INVECE INCLUSE LE SOCIETA’ AGRICOLE ECCETTO LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE SONO INVECE AGEVOLATE TREMONTI - TER
POSSONO GODERE DELLA DETASSAZIONE TREMONTI–TER I SEGUENTI SOGGETTI 7 CONTRIBUENTI MINIMI (ART.1, COMMI DA 96 A 117 DELLA LEGGE 244/2007) NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ART.13 LEGGE 388/2000) TREMONTI - TER
IN PARTICOLARE PER I CONTRIBUENTI MINIMI IL CRITERIO E’ IL SEGUENTE 8 LA DETASSAZIONE TREMONTI-TER AVVIENE NELL’ESERCIZIO DI CONSEGNA DEL BENE LA DEDUZIONE DEL COSTO AVVIENE NELL’ESERCIZIO DI PAGAMENTO DEL BENE TREMONTI - TER
MENTRE INVECE PER I SOGGETTI IN NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE 9 LA DETASSAZIONE TREMONTI-TER AVVIENE NELL’ESERCIZIO DI CONSEGNA DEL BENE LA DEDUZIONE AMMORTAMENTI AVVIENE DALL’ANNO IN CUI IL BENE ENTRA IN FUNZIONE TREMONTI - TER
LA TREMONTI – TER SI APPLICA ANCHE ALLE IMPRESE 10 CHE INIZIANO L’ATTIVITA’ DOPO IL 1^ LUGLIO 2009 TREMONTI - TER
11 PER CHI INVESTE NEL 2^ SEMESTRE 2009 A GIUGNO 2010 IN SEDE DI VERSAMENTO A SALDO 2009 PER CHI INVESTE NEL 1^ SEMESTRE 2010 IL MOMENTO IN CUI IL RISPARMIO FISCALE SARA’ EFFETTIVAMENTE PERCEPITO A GIUGNO 2011 IN SEDE DI VERSAMENTO A SALDO 2010 NON SI POTRA’ MAI TENER CONTO DELL’AGEVOLAZIONE IN SEDE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI TREMONTI - TER
RESTANO ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE I SEGUENTI BENI 12 IMMOBILI AUTOVEICOLICOMPUTER TREMONTI - TER
SONO COMUNQUE AGEVOLATI I COMPONENTI O PARTI INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMPLESSI 13 COME AD ESEMPIO COMPUTER E SOTWARE CHE SERVONO A FAR FUNZIONARE I MACCHINARI E LE APPARECCHIATURE TREMONTI - TER
14 COSTITUISCE CAUSA DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE LA CESSIONE, O DESTINAZIONE A FINALITA’ DIVERSE, DEI BENI PRIMA DEL 2^ PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO (2011 PER GLI ACQUISTI 2009 – 2012 PER GLI ACQUISTI 2010) TREMONTI - TER
SE SCATTA LA REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE PER LA CESSIONE RAVVICINATA DEL BENE 15 SI OPERA UNA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL REDDITO NELL’ESERCIZIO DI CESSIONE DEL BENE LA VARIAZIONE SARA’ PARI AL MINORE VALORE TRA IL 50% DEL COSTO DI ACQUISTO E IL CORRISPETTIVO DI VENDITA TREMONTI - TER
16 FURTO DEL BENE SALE & LEASE BACK ROTTAMAZIONE DEL BENE NON COSTITUISCONO CAUSE DI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE TREMONTI - TER
LA TREMONTI-TER NON E’ CUMULABILE CON LA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% SUGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MENTRE E’ INVECE COMULABILE CON IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (LEGGE 296/2006) 17 TREMONTI - TER
18 L’AMMORTAMENTO SARA’ OVVIAMENTE CONTABILIZZATO SULL’INTERO COSTO DI ACQUISTO DEL BENE IL COSTO DEL BENE AI FINI DELLA DETASSAZIONE VA’ ASSUNTO AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI TREMONTI - TER
E’ CONSENTITO IL CUMULO DELLA TREMONTI-TER CON IL BONUS RICAPITALIZZAZIONE SOCIETARIE 19 AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALL’INVESTIMENTO IN MACCHINARI O ATTREZZATURE CHE PUO’ PORTARE SINO ALLA DETASSAZIONE DEL 65% DELL’INVESTIMENTO (50% + 15%) TREMONTI - TER
L’INVESTIMENTO SI RITIENE REALIZZATO: 20 BENI MOBILI: AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O SPEDIZIONE BENI IMMOBILI: AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL’ATTO BENI COMPLESSI: AL MOMENTO DELLA ACCETTAZIONE S.A.L. TREMONTI - TER
L’ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI 21 NON COSTITUISCE CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TREMONTI - TER
IL REQUISITO DELLA NOVITA’ 22 SUSSISTE ANCHE SE IL BENE NON E’ COMPRATO DAL PRODUTTORE PURCHE’ IL VENDITORE ATTESTI CHE IL BENE NON E’ STATO MAI UTILIZZATO E CHE NON SONO STATE MAI DEDOTTE QUOTE DI AMMORTAMENTO TREMONTI - TER
IN PRESENZA DI BENI COMPLESSI REALIZZATI IN ECONOMIA 23 IL COSTO DI EVENTUALI PARTI USATE NON DETERMINA LA PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE PURCHE’ IL COSTO DI TALI PARTI NON SIA PREVALENTE RISPETTO AL COSTO COMPLESSIVO TREMONTI - TER
A DIFFERENZA CHE NEL PASSATO NON BISOGNERA’ TENER CONTO DI: 24 - DISINVESTIMENTI DI BENI NELLO STESSO PERIODO - MEDIA INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO PRECEDENTE TREMONTI - TER
PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE IL MACCHINARIO DEVE RIENTRARE NELLA TABELLA 28 ATECO INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA SVOLTA DAL CONTRIBUENTE RICHIEDENTE SONO AGEVOLATI ANCHE GLI ACQUISTI DA IMPRESE ESTERE TREMONTI - TER
LA DETASSAZIONE POTRA’ PORTARE L’IMPRESA A DICHIARARE UNA PERDITA DI ESERCIZIO 26 LE IMPRESE MINORI POTRANNO DEDURRE LA PERDITA DAL REDDITO COMPLESSIVO LE IMPRESE ORDINARIE POTRANNO RIPORTARE LA PERDITA SINO AL 5^ ESERCIZIO SUCCESSIVO LE PERDITE DEI PRIMI 3 PERIODI D’IMPOSTA SONO RIPORTABILI SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO TREMONTI - TER
27 PER GLI AUMENTI DI CAPITALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE SINO AD € MEDIANTE CONFERIMENTI EX ARTT (S.P.A.) E 2464 C.C. (S.R.L.) SI PRESUME UN RENDIMENTO DEL 3% ANNUO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE PER L’ANNO DI PERFEZIONAMENTO E PER I 4 SUCCESSIVI EFFETTUATI DA SOCI PERSONE FISICHE NEL PERIODO: 05/08/2009 – 05/02/2010 BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE
SONO ESCLUSI GLI AUMENTI DI CAPITALE CHE NON COMPORTANO UN INCREMENTO PATRIMONIALE OVVERO TALUNI ALTRI VERSAMENTI : 28 AUMENTI TRAMITE UTILIZZO RISERVE UTILI BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE AUMENTI TRAMITE UTILIZZO RISERVE DA RIVALUTAZIONE AUMENTI TRAMITE UTILIZZO RISERVE DA CONDONO VERSAMENTI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DA SOCI
L’ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE VALE AI FINI IRES, IRPEF E IRAP 29 BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE CIRCOLARE 53/E DEL 21/12/2009 INCLUSI I VERSAMENTI A FONDO PERDUTO E LE RINUNCE AI CREDITI NON E’ RICHIESTO CHE I VERSAMENTI DEI SOCI SIANO PRO-QUOTA AGEVOLATE LE SOCIETA’ COSTITUITE NEL SEMESTRE AGEVOLATO
L’AUMENTO DEVE ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE > 05/02/ BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE CIRCOLARE 53/E DEL 21/12/2009 RILEVANO GLI AUMENTI DELIBERATI IN PRECEDENZA E PERFEZIONATI NEL SEMESTRE LA DETASSAZIONE SI APPLICA AI VERSAMENTI EFFETTUATI E NON ALLE SOTTOSCRIZIONI PER I CONFERIMENTI IN NATURA VALE L’IMPORTO DELLA PERIZIA DI STIMA
LE SOCIETA’ IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA REDIGONO UN PROSPETTO VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31 BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE IN PRESENZA DI SOCI PERSONE FISICHE E SOCIETA’ LA DETASSAZIONE OPERA IN PROPORZIONE ALLE PRIME LA DETASSAZIONE OPERA AL NETTO DELLE DISTRIBUZIONI DI UTILI O RISERVE INTERVENUTE NEL SEMESTRE IL PATRIMONIO NETTO NON DEVE ESSERE RIDOTTO NEL QUINQUENNIO (TRANNE CHE PER PERDITE DI ESERCIZIO)
IL BONUS E’ CUMULABILE CON LA TREMONTI - TER 32 BONUS SULLA RICAPITALIZZAZIONE LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO NON FA’ VENIR MENO IL BONUS LA DETASSAZIONE OPERA CON UNA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO SE TALE VARIAZIONE DETERMINA UNA PERDITA, LA STESSA POTRA’ ESSERE NORMALMENTE RIPORTATA
SPESE DI RAPPRESENTANZA ART.108, COMMA 2 DEL TUIR DAL 2008 LE SPESE DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA SONO DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE O IN QUOTE COSTANTI NELL’ESERCIZIO STESSO E NEI QUATTRO SUCCESSIVI. LE SPESE DI RAPPRESENTANZA SONO DEDUCIBILI NEL PERIODO D’IMPOSTA DI SOSTENIMENTO SE RISPONDENTI AI REQUISITI DI INERENZA E CONGRUITA’ STABILITI CON DECRETO. SONO COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE RELATIVE A BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A € 50 33
34 ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA (SECONDO DEFINIZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO) SPESE PER VIAGGI TURISTICI CON ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEI BENI O SERVIZI PRODOTTI DALL’IMPRESA SPESE PER FESTE, RICEVIMENTI ED ALTRI EVENTI IN OCCASIONE DI RICORRENZE O FESTIVITA’ SPESE PER FESTE, RICEVIMENTI ED ALTRI EVENTI IN OCCASIONE DI INAUGURAZIONE NUOVE SEDI OGNI ALTRA SPESA PER BENI O SERVIZI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE INCLUSI I CONTRIBUTI EROGATI PER CONVEGNI E SEMINARI SPESE PER FESTE, RICEVIMENTI ED ALTRI EVENTI IN OCCASIONE DI MOSTRE, FIERE E SIMILI SPESE DI RAPPRESENTANZA
1,3 % DEI RICAVI FINO A € 10 MLN. 35 LE SPESE SONO DEDUCIBILI NEL LIMITE RAPPORTATO AI RICAVI CARATTERISTICI DELL’IMPRESA IN MISURA PARI A: 0,5 % DEI RICAVI DA € 10 A € 50 MLN. 0,1 % DEI RICAVI OLTRE € 50 MLN. AI FINI DEI SUDDETTI LIMITI NON SI TIENE CONTO DELLE SPESE PER OMAGGI DI IMPORTO < € 50 (CHE RESTANO INTERAMENTE DEDUCIBILI) SPESE DI RAPPRESENTANZA
PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE 36 LE SPESE SOSTENUTE POSSONO ESSERE DEDOTTE NEL PERIODO IN CUI SONO CONSEGUITI I PRIMI RICAVI E NEL SUCCESSIVO (NEI LIMITI STABILITI DAL DECRETO) SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER OSPITARE LA CLIENTELA (ANCHE POTENZIALE) 37 NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA E SONO QUINDI DEDUCIBILI INTEGRALMENTE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI LA DEDUCIBILITA’ E’ VINCOLATA ALLA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTINO: DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI OSPITATI, DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, NATURA DEI COSTI SOSTENUTI SPESE DI RAPPRESENTANZA
38 POSSONO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE LE RITENUTE SUBITE CHE RESIDUANO AI SOCI TALE COMPENSAZIONE PUO’ OPERARE SOLO DIETRO ESPRESSO ASSENSO DEI SOCI LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI IN COMPENSAZIONE CON TUTTE LE ALTRE TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI CON MOD. F24 PER IL TRAMITE DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA O IN SENO ALL’ATTO COSTITUTIVO RITENUTE SUBITE DA SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI (CIRC. 56/E DEL 23/12/2009) COD. 6830
DAL 2009 LE SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DEL 75% RESTANO DEDUCIBILI AL 100% -SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI -SPESE ADDEBITATE DA COMMITTENTI NON SI CONSIDERA QUALE COSTO L’IVA POTENZIALMENTE DETRAIBILE MA EFFETTIVAMENTE NON DETRATTA SPESE PER VITTO E ALLOGGIO 39
NUOVI LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI INT. PASSIVI (AL NETTO INT. ATTIVI) SONO DEDUCIBILI NEL LIMITE DEL 30% DEL RISULTATO OPERATIVO LORDO RISULTATO LORDO = VALORE PRODUZIONE - COSTI DELLA PRODUZIONE (ESCLUSI AMMORTAMENTI E LEASING) E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO FIGURATIVO DEGLI INTERESSI ATTIVI SUI CREDITI STATALI DAL 2010 LA QUOTA NON DEDOTTA SARA’ DEDUCIBILE, CON GLI STESSI LIMITI, NEI SUCCESSIVI ESERCIZI 40 INTERESSI PASSIVI E ROL
DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUI NUOVI LIMITI ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER IL 2009 IL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI E’ AUMENTATO DI € INTERESSI PASSIVI E ROL
Dati di bilancio Dichiarazione IRAP Principio di derivazione (Finanziaria 2008) Principio di derivazione (Finanziaria 2008) LA DETERMINAZIONE DELL’IRAP DI COMPETENZA 42
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE (VOCI A) E COSTI DELLA PRODUZIONE (VOCI B) ESCLUSE LE VOCI 9 (PERSONALE) 10c, 10d (SVALUTAZIONI), 12 & 13 (ACCANTONAMENTI) SONO SEMPRE INDEDUCIBILI COMPENSI LAP, OCCASIONALI, PERDITE SU CREDITI ED ICI GLI IMPORTI RILEVANTI SONO QUELLI ISCRITTI IN BILANCIO SENZA LE REGOLE DEL TUIR LA DETERMINAZIONE DELL’IRAP DI COMPETENZA 43 RESTANO INDEDUCIBILI GLI AMMORTAMENTI DEI BENI IMMOBILI RIVALUTATI SOLO AI FINI CIVILISTICI
SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI AI FINI IRAP AMMORTAMENTI E LEASING AUTO INDIPENDENTEMENTE DA DURATA CONTRATTO E COSTO DEL BENE SPESE D’IMPIEGO DELLE AUTOVETTURE E COSTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI MANUTENZIONE SU BENI PROPRI INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI POSTI DAL TUIR COSTI DI GESTIONE ED AMMORTAMENTI RELATIVI AI FABBRICATI ABITATIVI DELLE IMMOBILIARI DI GESTIONE LA DETERMINAZIONE DELL’IRAP DI COMPETENZA 44
DEDUCIBILITA’ PARZIALE DELL’IRAP L’IRAP E’ DEDUCIBILE NELLA MISURA DEL 10% DI QUANTO VERSATO NEL 2009 LA DEDUZIONE SEGUE IL CRITERIO DI CASSA E’ VINCOLATA ALLA PRESENZA DI RETRIBUZIONI E/O INTERESSI PASSIVI GLI ACCONTI VERSATI SONO DEDUCIBILI ENTRO IL LIMITE DELL’IMPOSTA DOVUTA 45
DEDUZIONE DI € PER OGNI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (€ NEL MEZZOGIORNO) L’AGEVOLAZIONE SPETTA NEI LIMITI “DE MINIMIS” RIDUZIONE CUNEO FISCALE INTRODOTTA DALLA LEGGE 296/2006 NECESSARIO IL RAGGUAGLIO AD ANNO 46 DEDUZIONE IRAP ART.11 - COMMA 1 D.LGS. 446/97
SONO ESCLUSI DALLA DEDUZIONE - BANCHE ED ALTRI ENTI FINANZIARI ; - IMPRESE DI ASSICURAZIONE ; - IMPRESE OPERANTI IN CONCESSIONE E A TARIFFA NEI SETTORI: DELL’ENERGIA, ACQUA, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, POSTE, TELECOMUNICAZIONI, RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO E SMALTIMENTO RIFIUTI. 47 DEDUZIONE IRAP ART.11 - COMMA 1 D.LGS. 446/97
DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RELATIVI AI DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 48 RIDUZIONE CUNEO FISCALE (LEGGE 296/2006) DEDUZIONE IRAP ART.11 - COMMA 1 D.LGS. 446/97
ALTRE DEDUZIONI IRAP 49 DEDUZIONE DI € A DIPENDENTE (MAX 5) PER SOGGETTI CON VALORE DELLA PRODUZIONE INFERIORE A € DEDUZIONE DI € PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE CON BASE IMPONIBILE INF. A € DEDUZIONE DI € PER SNC SAS, DITTE E PROF. CON BASE IMPONIBILE INF. A €
50 ACQUISTO MOBILI E ELETTRODOMESTICI LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RIPARTITA IN 5 ANNI I NUOVI BONUS PER IL RILANCIO DEI CONSUMI DETRAZIONE IRPEF DEL 20% SU UNA SPESA MASSIMA DI € SU: ACQUISTO TELEVISORI E PERSONAL COMPUTER I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON BONIFICO BANCARIO ACQUISTI E PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRA IL 07/02 ED IL 31/12/2009
LA COMUNICAZIONE AL CENTRO II. DD. DI PESCARA DEVE ESSERE POST 01/07/2008 LE DETRAZIONI POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SE LE SPESE SONO INSERITE IN UN PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 36% GLI ACQUISTI AGEVOLATI DEVONO ESSERE RELATIVI ALLO STESSO IMMOBILE ANCHE UNA PICCOLA OPERA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FA’ SCATTARE L’AGEVOLAZIONE (AD ESEMPIO INSTALLAZIONE CASSAFORTE) 51 I NUOVI BONUS PER IL RILANCIO DEI CONSUMI
NULLA CAMBIA PER LE SPESE SOSTENUTE SINO AL 31/12/2008 DETRAZIONE IRPEF 55% SUL RISPARMIO ENERGETICO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 2009 LA DETRAZIONE E’ SEMPRE AUTOMATICA MA SI SUDDIVIDE IN 5 ANNI INOLTRE E’ OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PER I LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA 52
PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2008 LA DETRAZIONE IRPEF DEL 55% POTEVA ESSERE RIPARTITA TRA 3 E 10 ANNI FONDAMENTALE PER OTTIMIZZARE IL BENEFICIO COMMISURARE LA DETRAZIONE ALL’IRPEF NETTA DEL CONTRIBUENTE 53 DETRAZIONE IRPEF 55% SUL RISPARMIO ENERGETICO
PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2007 LA DETRAZIONE IRPEF DEL 55% DOVEVA ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RIPARTITA IN 3 ANNI 54 DETRAZIONE IRPEF 55% SUL RISPARMIO ENERGETICO
TUTTI GLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVA PRODUZIONE DI REDDITI (SEZ. II) I TRASFERIMENTI DA/VERSO L’ESTERO PER INVESTIMENTI FATTI NEL 2009 (SEZ. III) DAL 2009 OBBLIGATORIO INDICARE I TRASFERIMENTI DA/ VERSO L’ESTERO DI DENARO (SEZ. I) 55 IL MODULO RW PER GLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO
Grazie e arrivederci 56