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1 Studio Legale Perrotti Via Solferino Brescia

2 MISURE ECONOMICHE E FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLE NUOVE NASCITE

3 Normativa di riferimento : Legge 28 gennaio 2009, n.2, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti- crisi il quadro strategico nazionale” La normativa in questione completa il quadro di politiche a sostegno della famiglia e della maternità, che prevede una serie di interventi, sia economici che di natura fiscale, volti a supportare ed incentivare le nuove nascite, oltre ad un sostegno economico immmediato per le famiglie con difficoltà economiche, per l’esiguità del reddito o per il numero dei propri componenti.

4 SITUAZIONE ANTE-LEGGE 2/09 : A) SITUAZIONE ANTE-LEGGE 2/09 : Precedentemente all’intervento urgente da parte del Governo, già nelle finanziarie degli scorsi anni, era previsto : c.d. “BONUS BEBE^” : inteso come corresponsione, alle neo mamme per ogni nuovo nato, di una somma una tantum a sostegno della nuova maternità (i noti euro).

5 B) SITUAZIONE ATTUALE : La legge n.2/09 (c.d. “anticrisi”) ha introdotto una serie di misure più specifiche per sostenere i nuovi nati e le famiglie, in particolare : - bonus bebè (prestito agevolato) ; - bonus famiglia ; - social card ; - assegni per il nucleo famigliare.

6 B.1 Bonus Bebè (prestito agevolato) Si sostituisce al vecchio bonus, che consisteva nell’erogazione di una somma per la nascita di un nuovo figlio ( anche se i Comuni, in ogni caso, prevedono ancora sostegni differenziati attraverso l’erogazione di somme una tantum a favore delle nuove nascite).

7 B.1 a) di cosa si tratta : È una delle misure contenute nel decreto anticrisi e riguarda le famiglie meno abbienti con necessità di sostegno. Si tratta del bonus bebè, entrato ufficialmente in vigore. La nuova misura di aiuto alle famiglie consiste nella concessione di un prestito fino a cinquemila euro rimborsabile in cinque anni a favore di chi ha figli appena nati o ne ha adottato uno nell’anno in corso, 2009, nel 2010 e Per poter garantire questi prestiti, ed in particolare il rischio di insolvenza, il Governo ha predisposto un fondo ad hoc, denominato “Fondo nuovi nati” con una dotazione di 25 milioni di euro, che permetterà alle banche di prestare il denaro a tassi agevolati. Questa nuova misura nasce dal protocollo d’intesa firmato dal presidente dell’Associazione bancaria italiana e dal sottosegretario con delega alle politiche per la famiglia del Dipartimento per la Famiglia che fa seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo del 10 settembre Grazie al fondo per i nuovi nati, le famiglie con nuovi nati potranno sostenere le spese per la cura e l’assistenza del bambino.

8 B. 1 b) aspetti particolari - bambini con malattie rare : saranno concesse particolari agevolazioni, ovvero una percentuale di rimborso dello 0,50%. Il prestito, in questo caso, sarà infatti assistito anche da un contributo in conto interessi, grazie a un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro. - genitori separati o divorziati ( con potestà o affido condiviso o anche con potestà esclusiva) : è ammesso un solo prestito.

9 B. 1 c) modalità di erogazione : i finanziamenti saranno erogati dalle banche aderenti all’iniziativa, che riceveranno una garanzia di rimborso dal Fondo per le politiche della famiglia fino ad un massimo del 75% dell’eventuale insolvenza, tramite un apposito stanziamento di 25 milioni di euro.

10 B. 2 Bonus Famiglia : È una misura applicata per l’anno 2009 che si rivolge al sostegno della famiglia più in generale ma comunque interessa i nuclei con uno o più figli.

11 B. 2 a) di cosa si tratta : il bonus famiglia è una misura straordinaria per il sostegno delle famiglie, varata all’articolo 1 della legge 2/09 e valido per il solo Il beneficio consiste in una somma erogata una sola volta, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1000 euro, sulla base del reddito e dei componenti del nucleo familiare che inoltra la richiesta.

12 B. 2 b) chi ne ha potuto usufruire e come : - lavoratori dipendenti di cui all’articolo 49, comma 1 della legge citata; - pensionati di cui all’articolo 49,comma 2, legge citata; - assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d, legge citata; - fondiari di cui all’articolo 25 legge citata, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro. In assenza di sostituto d’imposta, la domanda andava presentata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio entro il 31 marzo (se con requisiti 2007) o con la dichiarazione dei redditi (entro il 30 giugno per gli esonerati) se i requisiti scelti sono quelli del 2008.

13 B. 2 c) chi ne è escluso : I single, senza figli e non pensionati (con più di 65 anni) ; le famiglie senza figli e con un lavoro autonomo (il bonus è pensato solo per persone che percepiscono reddito da lavoro dipendente o da pensione).

14 B. 3 Social Card : Si tratta di un’ulteriore misura volta ad arginare gli effetti negativi della crisi economica che ha interessato il nostro Paese. Seppur non sia specificamente rivolta al sostegno della maternità in sé considerata, si innesta e comunque completa il quadro delle politiche di intervento economico per sostenere le famiglie ed i meno abbienti ed ha quindi interessato le famiglie con figli piccoli.

15 B. 3 a) di cosa si tratta: la “social card” è una carta prepagata che permette una spesa di 40 euro al mese nei negozi abilitati, nonché di ottenere sconti negli esercizi commerciali che sostengono il programma Carta Acquisti. Inizialmente, erano stati caricati sulla carta 120 euro; dal 2009 in poi, invece le ricariche effettuate dallo Stato ammonteranno ad 80 euro bimestrali. I negozi di generi alimentari aggiungeranno alla quota della social card uno sconto del 5% aumentabile in futuro. Ulteriori benefici o agevolazioni sono attualmente in corso di studio. Ad esempio, tuttavia, la social card non potrà essere utilizzata per le spese che concernono la mobilità, come il carburante o il bollo dell’auto.

16 B. 3 b) requisiti per ottenerla : Saranno circa persone a beneficiare della social card. Per richiederla, è necessario essere cittadini italiani residenti nel Paese con oltre 65 anni di età, oppure famiglie con figli sotto i tre anni. Più specificamente, i limiti di reddito per avere diritto alla social card, variano a seconda della situazione Isee. I richiedenti, inoltre, dovranno essere proprietari di una sola casa e di una sola auto (due per le famiglie con figli piccoli), nonché titolari di una sola utenza elettrica e di una sola utenza del gas (due per le famiglie). Inoltre, non dovranno possedere più di euro di risparmi. L’indicatore Isee della situazione economica complessiva della famiglia non potrà essere superiore a euro.

17 B. 3 c) c.d. “bonus latte e pannolini”: I single, senza figli e non pensionati (con più di 65 anni); le famiglie senza figli e con un lavoro autonomo (il bonus è pensato solo per persone che percepiscono reddito da lavoro dipendente o da pensione).

18 B. 4) Assegni per il nucleo familiare B 4.1) categorie di lavoratori dipendenti :

19 B a) di cosa si tratta : l’assegno familiare è un istituto di tipo economico, creato dallo Stato sociale con l’evidente obiettivo di aiutare le famiglie, soprattutto, quelle più numerose. Viene erogato dall’INPS ;

20 B b) beneficiari : 1- i lavoratori dipendenti in attività; 2 - disoccupati organizzati; 3- i lavoratori cassaintegrati; 4- i lavoratori in mobilità impiegati in lavori socialmente utili; 5- i lavoratori assenti per malattia o maternità; 6- i lavoratori richiamati alle armi; 7- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; 8- i lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale …. (segue)

21 B b) beneficiari : …. 9- le persone assistite per tubercolosi; 10- i pensionati ex lavoratori dipendenti; 11- i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori; 12- i soci di cooperative; 13- gli apprendisti; 14- i lavoratori a domicilio; 15- gli stranieri; 16- i lavoratori part-time; 17- i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (L.335/95) e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

22 B c) aspetti particolari : i lavoratori stranieri : l’art. 32 L.155/81 sancisce che vengono erogati gli assegni anche per i familiari di quei lavoratori che risiedono all’estero, se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani. L’art. 25 del D.lgs. 286/98, invece, dispone espressamente che ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi si applicano soltanto le forme di previdenza e assistenza obbligatoria “riguardanti l’assicurazione per l’invalidità,la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e l’assicurazione di maternità”, con l’esclusione quindi delle prestazioni a sostegno della famiglia …. (segue)

23 B c) aspetti particolari : i lavoratori stranieri : …. Successivamente, la Circ. INPS N° 123 del 3 giugno 1999, ha stabilito per contro che l’esclusione di cui all’articolo 25 riguarda soltanto gli stranieri con permesso di soggiorno stagionale e non quelli titolari di permesso di soggiorno di altro tipo, ai quali competono le prestazioni di disoccupazione ed i trattamenti di famiglia stabiliti per i settori di appartenenza, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, anche ove i medesimi abbiano conservato la residenza nel paese di origine. La Circ. INPS n°62 del 06/04/2004, infine, estende la prestazione ai rifugiati politici considerandoli equiparati in toto agli italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione sociale e assicurazioni sociali (quindi anche per i loro familiari seppur residenti all’estero).

24 B d) : requisiti per beneficiare dell’assegno : -A) composizione del nucleo familiare : -I familiari per i quali sono corrisposti gli assegni (c.d. beneficiari) devono versare in condizioni di non autosufficienza economica e sono :

25 B d) A.1 Il coniuge (marito o moglie) a carico che non disponga di un reddito superiore a determinati limiti (periodicamente aggiornati). L’effettività della separazione o del divorzio è desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia in cui non sia più indicato il coniuge separato), eccezion fatta in caso di provvedimento giudiziale che disponga la coabitazione dei coniugi, anche se in via temporanea. In tal caso, il richiedente dovrà precisare il suo status nel modello di richiesta sotto la voce “eventuali chiarimenti”. Qualora i coniugi abbiano l’affidamento congiunto dei figli minori è necessaria l’autorizzazione dell’INPS che attesti il loro inserimento nel nucleo dell’uno o dell’altro coniuge.

26 B d) A.2 i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) ed i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;

27 B d A.3) i figli maggiorenni inabili, che si trovano per difetto fisico e mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo; B d A.4) Fratelli,sorelle e nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione per i superstiti.

28 B d) 1 requisiti per beneficiare dell’assegno : 1) reddito familiare : Il reddito del nucleo familiare, è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Alla formazione del reddito concorrono, altresì, i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori ad Euro 132,91, quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’imposta sostitutiva. Non si computano, invece nel reddito, i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, le indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, i trattamenti di famiglia, le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, gli arretrati di integrazioni salariali e parte delle indennità di trasferta. (segue)

29 B d) 2 requisiti per beneficiare dell’assegno : 2) reddito familiare : … L’assegno non spetta qualora la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare e dalle indennità di frequenza a favore di minori mutilati e invalidi civili. Il reddito dell’abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (INPS, msg. N°13065 del 28/06/1994).

30 B e) modalità di erogazione : Per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modello predisposto dall’INPS, corredato di : 1- certificato di stato di famiglia, se è la prima richiesta o è variata la composizione del nucleo familiare; ….. (segue)

31 B e) modalità di erogazione : ….. 2- ogni altro documento attestante situazioni particolari quali : certificato di invalidità totale e permanente dei figli maggiorenni, rilasciato dalla competente commissione sanitaria, o copia autenticata del certificato di pensione o inabilità INPS o certificato di rendita INIL; documento comprovante lo stato di abbandono del coniuge; se il nucleo comprende familiari non conviventi deve essere aggiunto anche lo stato di famiglia dei medesimi. ….. (segue)

32 B e) modalità di erogazione : 3- eventuale autorizzazione INPS Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare, entro 30 giorni, le variazioni del nucleo e del reddito familiare attraverso la presentazione di un nuovo ANF/Dip. Il datore di lavoro,ricevuta la documentazione, procede ad un controllo sommario e verifica che i redditi dichiarati siano almeno il 70% composti da lavoro dipendente. Dopo aver analizzato attentamente i dati in suo possesso compila il modello per la parte di sua competenza, quindi controlla l’importo dell’assegno da corrispondere nelle apposite tabelle, ed eroga la prestazione registrando il relativo importo nel libro paga, infine conguaglia l’ammontare corrisposto a titolo di ANF con i contributi dovuti all’INPS attraverso il mod. DM 10/2.

33 B 4 4.2) Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS : B a) beneficiari :La disciplina per gli assegni familiari è stata estesa agli iscritti (collaboratori coordinati continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti e coloro che a partire da 24 ottobre 2003 sono inquadrati in un progetto o fasi di esso) alla Gestione Separata INPS. Gli iscritti sono soggetti alle aliquote contributive del 17,80% ( o del 18,80% a seconda del reddito prodotto). In queste aliquote è già compresa la quota dello 0,50% utile a finanziare il fondo per la maternità, assegni nucleo familiare e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera.

34 B b presentazione della domanda : Deve essere fatta compilando l’apposito modulo ANF/gest.sep. Presso la sede INPS nella cui circoscrizione territoriale ha residenza il lavoratore, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, (nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale). I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno il quale è corrisposto direttamente dall’INPS. L’assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione. …. (segue)

35 B b) presentazione della domanda : ….. Nel caso di nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera sommando i due tipi di reddito. Per le parti non disciplinate in modo particolare dalla legislazione deve farsi riferimento alla normativa particolare.

36 B 4 4.3) Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori : B a) di cosa si tratta : è ‘assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli ed è una prestazione concessa dai Comuni ai cittadini italiani che hanno 3 o più figli minorenni, siano essi propri, del coniuge o da questi ricevuti in affidamento preadottivo.

37 B b) requisiti per ottenerlo : 1- cittadinanza italiana o Comunitaria del richiedente, anche se pssono non esserlo gli altri componenti del nucleo familiare; 2- residenza nel Comune, se i genitori sono residenti in Comuni diversi la domanda deve essere presentata da chi ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni; 3- tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da questi ricevuti in affidamento preadottivo; se nel corso dell’anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà …… (segue)

38 B b) requisiti per ottenerlo : ….. fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l’assegno, se dovuto, sarà ricalcolato per il periodo dal 1° gennaio alla data di compimento della maggiore età; 4- risorse economiche non superiori ad euro ,60 per un nucleo di 5 persone. Il pagamento dell’assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario verrà effettato dall’INPS.

39 B c) modalità di erogazione : l’INPS provvederà al pagamento con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda, coì come il cambio di residenza; in quest’ultimo caso, se la residenza viene trasferita in altro Comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l’interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza.

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