Seminario Formativo NIP Le valutazioni di ARPA Parenti Luigi Arpa Sezione Provinciale di Modena
Referendum 1993 L 21/01/94 n.61 LR 19/04/95 n.44 LR 19/04/95 n.44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dellAgenzia Regionale per la Prevenzione e lAmbiente ( ARPA ) dellEmilia Romagna Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dellAgenzia Regionale per la Prevenzione e lAmbiente ( ARPA ) dellEmilia Romagna
FCREPCPRMOBOFERARN Struttura generale di Arpa ER Sezioni provinciali IA SIM EA SOD
Sezione provinciale Direzione Sezione Servizio territoriale Servizio Sistemi Ambientali Dipartimento Tecnico
Distretti e sportelli funzionali Piacenza Fiorenzuola dArda Fidenza Parma Reggio Emilia Novellara Scandiano Pavullo Castel di Casio Ferrara Ravenna Rimini Forlì Cesena Maranello Carpi San Giorgio di Piano Imola Lugo Bologna Modena
Servizio Dipartimento tecnico Presidia le attività ed i processi analitici di laboratorio Presidia le attività ed i processi analitici di laboratorio
Servizio Sistemi Ambientali Servizio Sistemi Ambientali Analizza e monitora lo stato delle singole matrici ambientali attraverso la gestione delle relative reti di monitoraggio Analizza e monitora lo stato delle singole matrici ambientali attraverso la gestione delle relative reti di monitoraggio
Servizio Territoriale Servizio Territoriale Presidia tutti i processi di controllo, vigilanza ed ispezione con riferimenti puntuali sul territorio Presidia tutti i processi di controllo, vigilanza ed ispezione con riferimenti puntuali sul territorio
Art 17 LR 44/95 Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL
LR 25/11/2002 n.31 h bis) l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio. L'esame è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni;
Protocollo dintesa ARPA – DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA per la espressione del parere integrato sugli insediamenti caratterizzati da significativi impatti sullambiente e sulla salute Protocollo dintesa ARPA – DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA per la espressione del parere integrato sugli insediamenti caratterizzati da significativi impatti sullambiente e sulla salute
Tempi del Protocollo 45 gg medi 45 gg medi Accordo operativo Suap 1999/2002 Accordo operativo Suap 1999/2002 DPR 447/98 DPR 447/98 LR 31/2002 LR 31/2002
ARPA ARIA Ex DPR 203/88 ACQUA ex Dlgs 152/99 RIFIUTI ex Dlgs 22/97 RUMORE L 447/95 LR 15/01 DGR 673/04
D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale L R 1 giugno 2006 capo 2° art 5 Titolarita delle funzioni in materia ambientale
LEGGE REGIONALE 01 giugno 2006, n. 5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 CAPO II CAPO II TITOLARITA' DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE TITOLARITA' DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Art. 5 (modificato comma 1 da art. 25 L.R. 28 luglio 2006 n. 13) Art. 5 (modificato comma 1 da art. 25 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)art. 25 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)art. 25 L.R. 28 luglio 2006 n. 13) (2) (2) (2) Funzioni in materia ambientale Funzioni in materia ambientale 1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati. Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio. 1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati. Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152