a cura di Luca Caramaschi

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Transcript della presentazione:

a cura di Luca Caramaschi GLI STUDI DI SETTORE IN UNICO 2016 a cura di Luca Caramaschi

ATTO DI INDIRIZZO MINISTRO FINANZE 22-12-2015 Le prospettive per il futuro NUOVO «VOLTO» QUESTI I PROPOSITI ATTO DI INDIRIZZO MINISTRO FINANZE 22-12-2015 «Al fine di migliorare la qualità delle attività di accertamento e verifica, …, nonché innalzare la percentuale di esiti favorevoli per le Agenzie nell'ambito dei contenziosi: b) saranno utilizzati , per ciascuna categoria di contribuenti, sempre più affinati sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o elusione, funzionali a una mirata scelta delle tipologie di controllo da effettuare, anche attraverso l'uso ancora più strutturato delle banche dati a disposizione e dei sistemi di tracciabilità delle transazioni; c) si procederà ad una revisione degli studi di settore per renderli maggiormente efficaci e massimizzare l'attendibilità delle stime, assicurandone al contempo la semplificazione anche attraverso la riduzione del loro numero» PIÙ EFFICACI PIÙ ATTENDIBILI PIÙ SEMPLICI

Saranno semplificati e ridotti di numero» Le contraddizioni del presente PROFESSIONISTI R. ORLANDI L. CASERO Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d’imposta 2016 e modifiche alla modulistica da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 «Gli studi sono uno strumento che ha 20 anni e ha bisogno di una manutenzione straordinaria. Saranno semplificati e ridotti di numero» «SONO UNO STRUMENTO CHE DEVE ESSERE RIVISTO E IN PARTICOLARE PER I PROFESSIONISTI, CHE HANNO UNA CONTABILITÀ DI CASSA, C’È NECESSITÀ DI INTERVENIRE IN UN SOLO MODO: ABOLENDOLI GIÀ DA QUEST’ANNO» VG92U: 69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti WK17U: 74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali WK01U: 69.10.20 - Attività degli studi notarili (peraltro con ultima revisione nel 2014) 28.1.2016

Provv. AE 26.2.2016 elenco studi evoluti nel 2016 STUDI DI SETTORE 2015 Le prospettive per il futuro 204 STUDI DI SETTORE 3° revisione (lettera “V”) - 4° revisione (lettera “W”) - 5° revisione (lettera “Y”) 70 STUDI EVOLUTI («NUOVI») 134 STUDI NON EVOLUTI («VECCHI») DIFFERENZE Struttura modulistica elementi contabili imprese Regole di adeguamento (maggiorazione) Provv. AE 26.2.2016 elenco studi evoluti nel 2016

LA MODULISTICA Le prospettive per il futuro Istruzioni Applicabilità Parte generale studi sia nuovi che vecchi Quadro A personale addetto all’attività Tipologia 1 studi nuovi Tipologia 2 studi vecchi Quadro F elementi contabili Quadro G – dati contabili reddito lavoro autonomo Quadro V – dati per soggetti esclusi da applicazione studi Quadro X – dati relativi a riduzione per apprendisti Quadro T – dati per calcolo correttivi congiunturali

LE NOVITA’ Le prospettive per il futuro semplificazione del quadro A “Personale addetto all’attività” e del quadro F “Elementi contabili” casi di esonero da compilazione modello studio «statistico» introduzione di specifici righi nei quadri F (impresa) e G (lavoro autonomo) riservati alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (c.d. “maxi-ammortamenti”) soppressione dei modelli INE “conferma” degli indicatori di coerenza, normalità economica e di anomalia aggiornamento della territorialità

Novità: accorpamento F14 – F15 Già iniziato nel 2014 Studi NON evoluti Studi evoluti

Novità: esonero da compilazione modello cessazione attività e liquidazione ordinaria Unico 2015 Unico 2016

Novità: Super ammortamenti ESPOSIZIONE SUPER AMMORTAMENTI NEL MODELLO L’adeguamento dei modelli ESPOSIZIONE SUPER AMMORTAMENTI NEL MODELLO PER QUADRATURA leasing ammortamenti I nuovi campi presenti nei righi F18 ed F20, quindi, diversamente dagli altri campi interni, non sono un “di cui” e pertanto i valori indicati negli stessi (maggiorazione del 40% del canone di locazione finanziaria / quote di ammortamento) non devono confluire nell’ammontare complessivo di cui ai righi F18, campo 1 “Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria …) e nel rigo F20, campo 1 “Ammortamenti”.

Novità: territorialità L’adeguamento dei modelli DM 22.12.2015 Vengono individuati specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2015, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi. La metodologia applicata per individuare gli indicatori considera i diversi livelli: dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile IRPEF delle retribuzioni. DM 17.3.2016 Vengono apportate integrazioni agli studi di settore prevedendo l’aggiornamento di “Territorialità dei Factory Outlet Center” nell’ambito dello studio WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori), “Aggregazioni comunali” nell’ambito dello studio WG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi” nell’ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) e delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2015.

CORRETTIVI POCO EVOLUTI Gli adeguamenti alla crisi per il 2015 RIUNIONE COMMISSIONE ESPERTI 2 DICEMBRE 2015 Correttivi anticrisi Gli esperti hanno valutato positivamente la metodologia di elaborazione degli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica in corso. I correttivi 2015 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e propongono i medesimi piani di interventi già previsti per il periodo di imposta 2014, ovvero: - interventi relativi all’analisi di normalità economica - correttivi congiunturali di settore - correttivi congiunturali territoriali - correttivi congiunturali individuali Nulla di nuovo → correttivi per crisi economica Evoluzioni 2015 e Territorialità Oggetto di parere anche evoluzioni previste per il 2015. Commissione via libera su: 12 studi del comparto manifatturiero; 12 studi relativi alle attività dei professionisti; 20 studi del commercio 26 studi afferenti i servizi ok anche per aggiornamenti territorialità utilizzate nei 70 nuovi studi e ai 67 studi che in evoluzione nel 2016 COMUNICATO STAMPA DEL 31.3.2016 CORRETTIVI RELATIVI ALL’ANALISI DI COERENZA ECONOMICA

Centralità contraddittorio L’evoluzione della giurisprudenza BASE DI PARTENZA CASSAZIONE 2452 - 08 FEBBRAIO 2016 Presunzione semplice «LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO STANDARDIZZATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI O DEGLI STUDI DI SETTORE COSTITUISCE UN SISTEMA DI PRESUNZIONI SEMPLICI, LA CUI GRAVITÀ, PRECISIONE E CONCORDANZA NON È "EX LEGE" DETERMINATA DALLO SCOSTAMENTO DEL REDDITO DICHIARATO RISPETTO AGLI "STANDARDS" IN SE CONSIDERATI MERI STRUMENTI DI RICOSTRUZIONE PER ELABORAZIONE STATISTICA DELLA NORMALE REDDITIVITÀ MA NASCE SOLO IN ESITO AL CONTRADDITTORIO DA ATTIVARE OBBLIGATORIAMENTE, PENA LA NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO, CON IL CONTRIBUENTE. IN TALE SEDE, QUEST'ULTIMO HA L'ONERE DI PROVARE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA DI MEZZI E DI CONTENUTO, LA SUSSISTENZA DI CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'ESCLUSIONE DELL'IMPRESA DALL'AREA DEI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE APPLICATI GLI "STANDARDS" O LA SPECIFICA REALTÀ DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA NEL PERIODO DI TEMPO IN ESAME, MENTRE LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO NON PUÒ ESAURIRSI NEL RILIEVO DELLO SCOSTAMENTO, MA DEVE ESSERE INTEGRATA CON LA DIMOSTRAZIONE DELL'APPLICABILITÀ IN CONCRETO DELLO "STANDARD" PRESCELTO E CON LE RAGIONI PER LE QUALI SONO STATE DISATTESE LE CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAL CONTRIBUENTE. … Centralità contraddittorio Onere parti

BASE DI PARTENZA L’evoluzione della giurisprudenza CASSAZIONE 2452 - 08 FEBBRAIO 2016 Libertà giudice … L'ESITO DEL CONTRADDITTORIO, TUTTAVIA, NON CONDIZIONA L'IMPUGNABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO, POTENDO IL GIUDICE TRIBUTARIO LIBERAMENTE VALUTARE TANTO L'APPLICABILITÀ DEGLI "STANDARDS" AL CASO CONCRETO, DA DIMOSTRARSI DALL'ENTE IMPOSITORE, QUANTO LA CONTROPROVA OFFERTA DAL CONTRIBUENTE CHE, AL RIGUARDO, NON È VINCOLATO ALLE ECCEZIONI SOLLEVATE NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DISPONE DELLA PIÙ AMPIA FACOLTÀ, INCLUSO IL RICORSO A PRESUNZIONI SEMPLICI, ANCHE SE NON ABBIA RISPOSTO ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO IN SEDE AMMINISTRATIVA, RESTANDO INERTE (CFR. CASS. S.U. 26635/2009, CASS. 12558/2010, CASS. 12428/2012, CASS. 23070/2012). IN TERMINI DI ONERE DELLA PROVA, POI, NELLA CITATA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE, SI È AFFERMATO, CHE L'ONERE DELLA PROVA (...) È COSÌ RIPARTITO: ALL'ENTE IMPOSITORE FA CARICO LA DIMOSTRAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLO STANDARD PRESCELTO AL CASO CONCRETO OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO; AL CONTRIBUENTE (...) FA CARICO LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DI CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'ESCLUSIONE DELL'IMPRESA DALL'AREA DEI SOGGETTI CUI POSSANO ESSERE APPLICATI GLI STANDARDS O DELLA SPECIFICA REALTÀ DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA NEL PERIODO DI TEMPO CUI L'ACCERTAMENTO SI RIFERISCE». Onere prova

(RESPINGE RICORSO AGENZIA) L’evoluzione della giurisprudenza SPUNTO INTERESSANTE CASSAZIONE 25902 - 23-12-2015 (RESPINGE RICORSO AGENZIA) «L'ufficio non ha voluto prendere in considerazione le motivazioni riportate nel contraddittorio, "quali vicinanze di supermercati", "inagibilità delle strade per lavori", "chiusura successiva dell'attività per riduzione del giro d'affari" - non giova all'ufficio assumere l'efficacia presuntiva propria degli studi di settore a fondamento della pretesa, poiché la pretesa si suffraga solo a seguito del positivo confronto con la parte e con la motivata confutazione delle ragioni da essa fatte valere in sede di contradditorio. Richiamando Cassazione 20414/14, ove si è ritenuto che non fosse rappresentativo di una "grave incongruenza" uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi determinati in base agli studi di settore nella misura del 7% - analogamente si deve credere che non costituisca fonte di una "grave incongruenza" uno scostamento come quello qui rilevato pari al 6,4% e dunque, in difetto di questo presupposto, la decisione impugnata è conseguentemente immune da censure» Confronto effettivo Grave incongruenza

IL REGIME PREMIALE Le prospettive per il futuro art. 10 comma 9 del D.L. n. 201/11 CONDIZIONI D’ACCESSO essere congrui (anche per effetto di adeguamento in dichiarazione) e coerenti rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore; aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati previsti. BENEFICI preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'art.39 primo comma lettera d) del DPR n.600/73 e all'art.54 secondo comma del DPR n.633/72; riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art.43 primo comma del DPR n.600/73 e dall'art.57 primo comma del DPR n.633/72; ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’art.38 del DPR n.600/73 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile incida di almeno un terzo quello dichiarato.

solo 159 dei 204 studi di settore approvati per il 2015 IL REGIME PREMIALE Le prospettive per il futuro Provvedimento direttoriale 13 aprile 2016 solo 159 dei 204 studi di settore approvati per il 2015 risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tra le seguenti diverse tipologie: - efficienza e produttività del fattore lavoro - efficienza e produttività del fattore capitale - efficienza di gestione delle scorte - redditività e struttura oppure riferibili a tre sole delle tipologie sopra indicate e che, contemporaneamente, prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”. Restano ancora esclusi dal regime premiale per il periodo d’imposta 2015 quasi tutti gli studi di settore relativi al comparto professioni  fanno eccezione due categorie di studi, quella degli studi odontoiatrici (YK21U) e degli amministratori di condomino (WK16U), che prevedono la doppia “anima” sia d’impresa che di lavoro autonomo.

a cura di Luca Caramaschi LE NOVITA’ IRAP a cura di Luca Caramaschi

Novità IRAP L’adeguamento dei modelli Legge Stabilità 2015 inserimento nell’articolo 11 del decreto IRAP del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP; riconoscimento – per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti – di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per cento [10%] dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. abrogazione dell’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP, di cui all’articolo 16, commi 1, 1-bis), lettere a), b), c) e all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi [i.e. “deduzione analitica”].

DEDUCIBILITÀ COSTO LAVORO Novità Irap DEDUCIBILITÀ COSTO LAVORO INTEGRALE PERSONALE DIPENDENTE INDETERMINATO ANCHE CONVERSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ↓ A DECORRERE DA DATA DI CONVERSIONE IMPRESE INDIVIDUALI – SOCIETÀ ENTI COMMERCIALI – LAVORATORI AUTONOMI Interviene dopo le altre deduzioni (COSTO RESIDUO) Critica di ASSONIME CIRC. 7/2015

DEDUCIBILITÀ COSTO LAVORO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE Novità Irap CM 22/E/2015 La deduzione non spetta relativamente ai dipendenti con contratto di lavoro a termine in funzione del tipo di attività svolta (lavoro stagionale) o di preclusioni legali / regolamentari CONTRATTI A TERMINE La deduzione è riconosciuta all’impresa distaccante relativamente ai costi sostenuti per i dipendenti distaccati a tempo indeterminato. Di conseguenza, gli importi spettanti a titolo di rimborso delle spese riferite a detti dipendenti sono rilevanti ai fini IRAP – conflitto istruzioni / CM 22/E/15 risolto da Provv. 66823 del 5/5/2016 DISTACCO PERSONALE L’agevolazione è collegata alla natura del rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed i dipendenti, con la conseguenza che, a prescindere dal fatto che il contratto tra il somministratore e l’utilizzatore sia a tempo determinato/indeterminato, il beneficio spetta a condizione che il rapporto esistente tra il datore di lavoro (somministratore) e il dipendente sia a tempo indeterminato. La deduzione, per il periodo di impiego del personale somministrato, spetta all’utilizzatore. SOMMINISTRAZIONE PERSONALE La deduzione è “ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 GG nel periodo d’imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”. NOVITA’ 2016

DEDUCIBILITÀ COSTO LAVORO VALORE PRODUZIONE NETTA

DEDUCIBILITÀ COSTO LAVORO QUADRO IS

CREDITO IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI Novità Irap CREDITO IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI BASE DI CALCOLO IRAP LORDA MISURA 10% UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DA ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

CREDITO IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI Novità Irap CREDITO IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI CIRCOLARE 22/E/2015 NO PERSONALE DIPENDENTE INDETERMINATO/DETERMINATO IMPRESA CON LAVORATORE PER TEMPO LIMITATO NEL 2015 ESCLUSA DAL CREDITO ↓ NO POSSIBILITÀ DI RAGGUAGLIO NON RILEVA PER DEDUZIONE FORFETTARIA DA IRES/IRPEF DEL 10%

CREDITO IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI CIVILISTICO / CONTABILE Novità Irap CREDITO IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI PAR.7 CM 6/E/2015 (TELEFISCO) TRATTAMENTO FISCALE «In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisca una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR» Par.106 nuovo OIC12 - OIC25 : il credito d’imposta va riportato a riduzione dell’IRAP di competenza dell’esercizio (voce E22 di conto economico) TRATTAMENTO CIVILISTICO / CONTABILE

a cura di Luca Caramaschi «IRAP DEI PICCOLI» a cura di Luca Caramaschi

I «SINTOMI» DA VERIFICARE IRAP DEI PICCOLI I «SINTOMI» DA VERIFICARE IMPIEGO DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO ESISTENZA DI DOTAZIONE DI BENI ECCEDENTE IL MINIMO INDISPENSABILE RESPONSABILITA’ DIRETTA DELLA ORGANIZZAZIONE DI PERSONE E MEZZI NO part time NO segretaria La dotazione dipende dall’attività esercitata Attenzione alle società di servizi NON rileva l’ingente importo di compensi percepiti

Come gestire il non assoggettamento ad Irap No organizzazione? No IRAP! Come gestire il non assoggettamento ad Irap 1) compilare la dichiarazione versare e chiedere il rimborso (in caso di incertezze) 2) compilare la dichiarazione e non versare l’Imposta (autolesionista) 3) Compilare la dichiarazione e azzerare l’imponibile (metodo improbabile) 4) Non presentare la dichiarazione Irap

MANCA LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA Acconti MANCA LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA 1 NON DOVREI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IRAP MA, SE DEVO RECUPERARE ACCONTI VERSATI NEL 2015 ??? 5.000

Le soluzioni alternative per il recupero degli ACCONTI: Rimborso  tempi biblici e rischio necessità contenzioso Utilizzo acconti in compensazione  36-bis Correzione codice tributo  credibilità? Sezione F24? CREDITO ANNO PRECEDENTE?  Indicazione in RX Sez. II (RM 79/E/2011) 3800 1.000 1.000

ASSENTE LA DEFINIZIONE NORMATIVA DI «AUTONOMA ORGANIZZAZIONE» No organizzazione? No IRAP! ASSENTE LA DEFINIZIONE NORMATIVA DI «AUTONOMA ORGANIZZAZIONE» Art.11 c.2 Legge n.23/2014 (delega fiscale) Mancata attuazione Il legislatore non ha dato alcuna attuazione agli impegni assunti in sede di legge delega fiscale, per cui avrebbe dovuto essere definita normativamente l’autonoma organizzazione, anche mediante l’elaborazione di criteri oggettivi, adeguandone il concetto ai più consolidati principi desumibili dalla giurisprudenza.

Si configura organizzazione poiché si attuano sinergie No organizzazione? No IRAP! Studi associati No Irap Si Irap Se lo studio ha il mero obiettivo di ripartire i costi tra gli associati. (ognuno segue i propri clienti) Se lo studio ha l’obiettivo di acquisire e gestire una clientela per la quale occorrono competenze diversificate. I costi non devono prevedere costo del personale, beni strumentali di importo elevato, etc. Si configura organizzazione poiché si attuano sinergie Cass. SSUU 7371 del 14.4.2016  studio associato sempre soggetto ad IRAP

a cura di Luca Caramaschi NOVITA’ IN TEMA DI DETRAZIONI PER ONERI a cura di Luca Caramaschi

Spese di istruzione: le diverse tipologie Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali Art. 15 TUIR lett. e) «le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;» In vigore dal periodo d’imposta 2015

Spese di istruzione: le diverse tipologie Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali DM ISTRUZIONE N.288 DEL 29.4.2016 La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali …………….. è individuata per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio nell’importo massimo indicato nella seguente tabella:

Spese di istruzione: le diverse tipologie Detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado Art. 15 TUIR, lett. e-bis) «le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;» CHIARIMENTI DELLA CM 3/E/16  tra queste spese rientrano «a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.»  Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. In vigore dal periodo d’imposta 2015

Spese di istruzione: le diverse tipologie Detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado Art. 15 TUIR, lett. e-bis) CHIARIMENTI DELLA CM 18/E/16 – MENSA SCOLASTICA anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola (non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto) la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.

Spese di istruzione: le diverse tipologie Detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado Art. 15 TUIR, lett. e-bis) CHIARIMENTI CM 18/E/16 – UNIVERSITA’ ESTERE, TELEMATICHE E CORSI DI TEOLOGIA ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie: per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università

Spese di istruzione: le diverse tipologie Detrazione per contributi volontari e liberalità Art. 15 TUIR, lett. i-octies) «le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;» CHIARIMENTI DELLA CM 3/E/16 rientrano “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)» le liberalità deliberate dagli istituti scolastici o loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano nella previsione della lettera e-bis) In vigore dal periodo d’imposta 2015

IL BONUS MOBILI - CONDIZIONI ESISTENZA DI UN “GRANDE” INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO – 50% ESISTENZA DI UN INTERVENTO MINORE DI RECUPERO EDILIZIO – 50% OK DETRAZIONE BONUS MOBILI LIMITE MASSIMO DI SPESA € 10.000 c.m. 3/E/2016 sostituzione caldaia  bonus mobili NO DETRAZIONE BONUS MOBILI (C.M. 29/E/2013 + DRE VENETO 907-48973/2013) C.M. 11/E/2014  BOX AUTO = PICCOLO INTERVENTO  NO DETRAZIONE BONUS MOBILI Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma.

IL BONUS MOBILI - CONDIZIONI DETRAZIONE SU ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI (NUOVI) E GRANDI ELETTRODOMESTICI (A / A+ PER I FORNI) SPESE SOSTENUTE NEL 2015 SE ESISTONO SPESE DI RECUPERO SOSTENUTE NEL 2015 SPESE SOSTENUTE NEL 2015 SE ESISTONO SPESE DI RECUPERO SOSTENUTE ANTE 2015 QUANTO? “LASSO DI TEMPO SUFFICIENTEMENTE UTILE” C.M. 29/E/2013 (ribadito da CM 7/E/2016) Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma.

IL BONUS MOBILI - CONDIZIONI CONDIZIONE SOGGETTIVA SOGGETTO POSSESSORE O DETENTORE DELL’IMMOBILE CHE HA ESEGUITO I LAVORI DI RECUPERO FAMILIARE CONVIVENTE CON IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SE SOSTENGONO LE SEPESE DI RECUPERO C.M. 17/E/2015  NEL CASO DI DECESSO DEL SOGGETTO CHE HA SOSTENUTO LA SPESA, A DIFFERNZA DEL RECUPERO, LA STESSA NON SI TRASFERISCE PER IL RESIDUO NON FRUITO Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma.

Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Grandi apparecchi di refrigerazione Frigoriferi Congelatori Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti Lavatrici Asciugatrici Lavastoviglie Apparecchi di cottura Stufe elettriche Forni a microonde Apparecchi per il condizionamento Aspirapolvere Scope meccaniche Altre apparecchiature per la pulizia Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti Tostapane Friggitrici Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti Coltelli elettrici Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo Bilance

ESEMPIO – ACQ. MOBILI NEL 2015 – INTERV. 2015 IL SIG. MARIO ROSSI SOSTIENE IL 16.5.2015 LE SPESE RELATIVE AL RIFACIMENTO DEL BAGNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE. IN DATA 10.10.2015 ACQUISTA UN FRIGORIFERO E UNA LAVASTOVIGLIE DESTINATI A TALE IMMOBILE. LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE AMMONTANO AD € 6.700 E QUELLA RELATIVA ALL’ACQUISTO DEGLI ELETRODOMESTICI AMMONTA AD € 1.200. € 1.200 / 10 La detrazione 50% trova espressione al rigo RN15 OK SODDISFATTO REQUISITO “GRANDI” LAVORI PER IL BONUS MOBILI NON E’ NECESSARIO NESSO PARTE IMMOBILE RISTRUTTURATO / PARTE IMMOBILE ARREDATO

SPESE FUNEBRI Stabilità 2016  Art.15 c.1 lett.D TUIR In vigore dal periodo d’imposta 2015 “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse”. viene estesa la possibilità di detrazione delle spese in commento anche a soggetti non legati da vincoli di parentela o di affinità, come, invece, era previsto fino al 31 dicembre 2014. Di conseguenza, la detrazione relativa alle spese funebri non è più subordinata alla verifica preventiva del legame familiare tra il de cuius e il soggetto che sostiene la relativa spesa viene incrementato il limite massimo di spesa detraibile da 1.549,37 a 1.550 euro, in relazione a ciascun decesso D.Lgs. 175/14 DM 13.1.2016 PROVV. AE 19.2.2016 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - FAQ Agenzia Entrate le spese funebri da trasmettere in via telematica riguardano solo i dati delle fatture emesse dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse

BONUS MOBILI «GIOVANI COPPIE» Legge Stabilità 2016 – CM 7/E/2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,(…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”. Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma.

BONUS MOBILI «GIOVANI COPPIE» I CHIARIMENTI DELLA CM 7/E/2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 Il vincolo di coppia Sul punto l’Agenzia precisa che l’esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016). L’aspetto anagrafico All’interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del bonus.L’agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente “giovane” compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data. Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma. Acquirente immobile Sul punto l’Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. Da evidenziare che, essendo richiamata anche l’acquisizione a titolo gratuito, l’immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.

BONUS MOBILI «GIOVANI COPPIE» I CHIARIMENTI DELLA CM 7/E/2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 Momento di acquisto dell’immobile La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l’abitazione da arredare. Sul punto l’Agenzia osserva come l’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. Momento di destinazione ad abitazione principale Secondo l’Agenzia, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa. Beni agevolabili A differenza dei beni destinati ad un immobile oggetto di intervento edilizio, nel qual caso il bonus spetta tanto all’arredamento quanto agli elettrodomestici, per il bonus giovani coppie l’agevolazione riguarda esclusivamente l’arredamento. Il bonus quindi spetta, a titolo esemplificativo, per gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma.

BONUS MOBILI «GIOVANI COPPIE» I CHIARIMENTI DELLA CM 7/E/2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 Acquirente dei mobili Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente: • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia; • da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età. Da notare che l’acquisto può essere sostenuto anche solo dal soggetto over 35 anni (mentre, come si è detto, l’immobile da destinare ad abitazione principale deve essere acquistato, anche solo per una quota, dal soggetto under 35 anni). L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno. Pagamento Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico, carta di debito (bancomat), ovvero carta di credito. Potrà essere utilizzato il bonifico senza ritenuta; peraltro l’Agenzia rettifica la propria posizione anche in relazione al bonus mobili destinati ad immobili oggetto di interventi edilizi. Il bonifico “ordinario” è quindi accettato per entrambi i bonus mobili. Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Viene ribadito, al contrario, come non vi sia alcun diritto alla detrazione per le spese pagate mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma.

CESSIONE DETRAZIONE 65% A CONTRIBUENTI «INCAPIENTI» Legge Stabilità 2016 – Provv. AE n.43434 del 22.3.2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 ASPETTO SOGGETTIVO - art.11 c.2 e art.13 c.1 lett.a e c.5 lett.a TUIR reddito complessivo formato solo da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro oltre al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze reddito non superiore a 8.000 euro formato da redditi di lavoro dipendente, escluse talune pensioni o redditi individuate dalla norma reddito non superiore a euro 4.800 formato da: redditi di lavoro autonomo; redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata o redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; Tali redditi andranno verificati con riguardo alla condizione relativa all’anno precedente rispetto a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolabili, ovvero al 2015

CESSIONE DETRAZIONE 65% A CONTRIBUENTI «INCAPIENTI» Legge Stabilità 2016 – Provv. AE n.43434 del 22.3.2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 ASPETTO OGGETTIVO  spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (anche se gli interventi sono iniziati in anni precedenti) per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali CREDITO CEDIBILE  corrisponde alla detrazione Irpef cui avrebbe diritto il condomino ed è pari al 65% delle spese poste a carico del soggetto incapiente. Trattandosi di spese su parti condominiali farà fede la tabella millesimale di ripartizione.

CESSIONE DETRAZIONE 65% A CONTRIBUENTI «INCAPIENTI» Legge Stabilità 2016 – Provv. AE n.43434 del 22.3.2016 In vigore dal periodo d’imposta 2016 ADEMPIMENTI CONTRIBUENTE INCAPIENTE  La cessione del credito deve risultare da delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica ovvero da specifica comunicazione del condomino inviata al condominio. Il condomino inoltre deve dare notizia della propria scelta al fornitore cui spetta l’accettazione della stessa in quanto il credito ceduto rappresenta quota parte del corrispettivo per la cessione o prestazione dei beni o servizi. ADEMPIMENTI CONDOMINIO  Il condominio dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di inefficacia della cessione, in via telematica anche tramite intermediari entro il 31 marzo 2017: il totale delle spese sostenute nel 2016; l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di riqualificazione; il codice fiscale dei condomini che hanno scelto di cedere il credito ed il relativo importo; il codice fiscale del o dei fornitori cui il credito è stato ceduto.  Il condominio dovrà, inoltre, informare il o i fornitori dell’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate.