Compensazione delle imposte e certificazione unica SOSTITUTI D’IMPOSTA 2015 I nuovi adempimenti. Compensazione delle imposte e certificazione unica A cura di Francesco Geria Consulente del Lavoro – Vicenza www.labortre.wordpress.com Parma 19 febbraio 2015
La nuova compensazione delle imposte D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175 Circolare A.E. del 30 dicembre 2014 n. 31/E A cura di Francesco Geria Consulente del Lavoro – Vicenza www.labortre.wordpress.com
La nuova compensazione delle imposte Cosa cambia ? Dal 2015 tutti i sostituti d’imposta devono provvedere alle nuove modalità di compensazione: dei crediti d’imposta erogati delle somme e ritenute versate in eccesso I sostituti d’imposta dovranno “esternalizzare” le compensazioni dei tributi direttamente nel modulo di versamento unificato F24. Le informazioni inerenti alle operazione di compensazione non dovranno essere più portate a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria attraverso l’annuale dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 Semplificato o Ordinario), attraverso le apposite caselle individuabili nei relativi quadri ST e SX.
La nuova compensazione delle imposte Decorrenza L’ A.E. con la Circolare del 30 dicembre 2014 n. 31/E ha chiarito che le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate: dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze e sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014. La nuova procedura operativa, definita compensazione “orizzontale”, decorre già dai versamenti previsti per Febbraio 2015 (primo versamento 16 febbraio 2015) e attinenti ai crediti d’imposta – o alle somme versate in più – nel 2015 (e quindi di competenza dello stesso anno).
La nuova compensazione delle imposte Modalità Le operazioni di compensazione orizzontale dovranno necessariamente essere effettuate attraverso l’utilizzo e l’indicazione di specifici codici tributo appositamente predisposti. I codici tributo sono stati diffusi tramite la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 n. 13/E.
La nuova compensazione delle imposte Somme compensabili La Circolare 31/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria ha poi chiarito che gli importi soggetti alla nuova modalità di compensazione risultano essere: le somme rimborsate ai sostituiti, da scomputare nel mese successivo a quello in cui è effettuato il rimborso (ad esempio per assistenza fiscale o crediti d’imposta) e nel limite delle ritenute di acconto relative al periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta; le somme e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto da scomputare dai versamenti dei mesi successivie relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell’ambito del conguaglio relativo al 2014.
La nuova compensazione delle imposte In pratica Tipo e somme in eccesso Periodo di corresponsione o versamento Scadenza versamento Tipo compensazione Retribuzioni, compensi o crediti d’imposta corrisposti. Versamenti effettuati in eccesso Dicembre 2014 16 gennaio 2015 Verticale Retribuzioni o crediti d’imposta corrisposti entro il 12 gennaio. Gennaio 2015 16 febbraio 2015 Retribuzioni o crediti d’imposta corrisposti oltre il 12 gennaio. Compensi corrisposti 16 febbraio /marzo 2015 Orizzontale (D.Lgs 175/2014) Febbraio 2015 16 marzo / aprile 2015
La nuova compensazione delle imposte Limiti e visto di conformità: Le compensazioni disciplinate dal D.lgs 175/2014: non concorrono alla determinazione del limite di compensazione, così come attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. E’ opportuno segnalare infine che l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
La nuova compensazione delle imposte I codici tributo (Risoluzione A.E. n. 13/E del 10 febbraio 2015) Somme rimborsate ai percipienti Rimangono validi i codici tributo : 4331, 4631, 4931, 4932. Non sono più utilizzabili a credito i codici tributo: 4731, 3803, 3846. Codice tributo Descrizione Sezione F24 Colonna 1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito assistenza fiscale art. 15, c. 1, lett. a) D.lgs 175/2014 Erario Importi a credito 3796 Somme a titolo di addizionale Regionale all’Irpef rimborsate a seguito assistenza fiscale art. 15, c. 1, lett. a) D.lgs 175/2014 Regioni 3797 Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate a seguito assistenza fiscale art. 15, c. 1, lett. a) D.lgs 175/2014 Imu e altri tributi locali
La nuova compensazione delle imposte I codici tributo (Risoluzione A.E. n. 13/E del 10 febbraio 2015) Somme versate in eccedenza o restituite a seguito di conguaglio di fine anno o per cessato rapporto di lavoro Rimangono validi i codici tributo 1304, 1614, 1962, 1963, 6781, 6782, 6783. Codice tributo Descrizione Sezione F24 Colonna 1627 Eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati art. 15,c.1 lett. b) D.lgs 175/2014 Erario Importi a credito 1628 Eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi art. 15,c.1 lett. b) D.lgs 175/2014 1629 Eccedenze di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive e redditi di capitale e redditi diversi art. 15,c.1 lett. b) D.lgs 175/2014 1669 Eccedenze di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenute dai sostituti d’imposta art. 15,c.1 lett. b) D.lgs 175/2014 Regioni 1671 Eccedenze di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta art. 15, c. 1 lett. b) D.lgs 175/2014 Imu e altri tributi locali
La nuova compensazione delle imposte I codici tributo (Risoluzione A.E. n. 13/E del 10 febbraio 2015) Credito famiglie numerose, canoni di locazione e credito imposta imprese art. 4, c. 1, D.L. 30.12.1997, n. 457 (Irepf su retribuzioni personale di bordo imbarcato) Codici Tributo non più utilizzabili a credito: 1102, 1103, 1680, 1706, 1707, 1710, 1711, 1713, 3802, 3848, 8111, 8112. Codice tributo Descrizione Sezione F24 Colonna 1632 Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, Tuir 917/1986 Erario Importi a credito 1633 Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, c. 1-sexies, Tuir 917/1986 1634 Credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, c. 1. D.L. n. 457/1997
La nuova compensazione delle imposte ESEMPI DI COMPILAZIONE MOD. F24 E COMPENSAZIONE 2015
La Certificazione Unica D.Lgs 21 novembre 2014, n 175 Nota Agenzia Entrate 4790/2015 A cura di Francesco Geria Consulente del Lavoro – Vicenza www.labortre.wordpress.com
La certificazione unica 2015 Riferimenti normativi e di prassi. D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate Prot. 2015/4790 Istruzioni Agenzia Entrate alla Certificazione Unica Modello Ministeriale della Certificazione Unica Comunicato stampa A.E. del 12 febbraio 2015
La certificazione unica 2015 Finalità Il nuovo obbligo dell’ invio telematico delle certificazioni deriva dall’art. 1 del D. Lgs. n. 175/2014, con l’intento di permettere all’A.F. di produrre la dichiarazione dei redditi precompilata. A decorrere dal 2015, infatti, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, renderà disponibile telematicamente, entro il 15 aprile, ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata.
La certificazione unica 2015 I soggetti obbligati Sono tenuti all’invio del flusso telematico tutti coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988 (riguardanti anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata) Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La certificazione unica 2015 I redditi corrisposti nel 2014 da certificare Lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir 917/1986 assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 del Tuir 917/1986; Provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; Corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 (rit. 4% sui condomini); Indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
La certificazione unica 2015 Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. «Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (imposta sostitutiva 12,50%), i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.»
La certificazione unica 2015 Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni: relative agli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013. attestanti i redditi erogati dall’Inps agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale. attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica. attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette. NB: Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.
La certificazione unica 2015 Termini di consegna ai sostituiti: La certificazione deve essere consegnata ai sostituiti (dipendenti, assimilati, autonomi) nei termini stabiliti dal co. 6-quater dell’art. 4 del DPR 322/98, vale a dire: entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, e solo se il percipiente ne fa espressa richiesta, la certificazione deve essere consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta stessa.
La certificazione unica 2015 Termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate Il nuovo obbligo di trasmissione telematica delle C.U. all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro i termini fissati dal nuovo comma 6-quinquies nell’art. 4 del D.P.R. 322/1998, ossia: entro il 7 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento NB: Per il 2015 il termine slitta a lunedì 9 marzo.
La certificazione unica 2015 Comunicato stampa 12 febbraio 2015 Per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo NON occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
La certificazione unica 2015 Sanzioni Per ogni singola certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100,00 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista dalla norma per l’invio (7 marzo), di conseguenza la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire entro il 12 marzo (per il 2015 entro 14 marzo ?). La sanzione amministrativa, prevista dall’art. 4, co. 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, troverà applicazione anche nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione relativa ai lavoratori autonomi, ancorché la stessa non rilevi ai fini della così detta “dichiarazione precompilata” (salvo quanto previsto Comunicato Stampa del 12.02.2015) RAVVEDIMENTO OPEROSO ????????????
La certificazione unica 2015 Canali telematici di invio La comunicazione può essere trasmessa: direttamente; tramite intermediari abilitati. I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. NB. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica e disponibile solo successivamente all’esito della elaborazione dei dati inviati.
La certificazione unica 2015 Tipologie di invio telematico: Ordinario Invio entro i termini di scadenza ordinaria (7 marzo). Sostitutivo (non si applica la sanzione) Da inviare prima dei termini di scadenza (7 marzo) per la sostituzione di: una intera fornitura (file) scartata; una singola comunicazione (non devono essere re-inviate le altre comunicazioni presenti nella fornitura). Annullamento (non si applica la sanzione) Invio effettuato prima dei termini di scadenza (7 marzo) per annullare una comunicazione errata.
La certificazione unica 2015 Struttura del flusso telematico Il flusso telematico da inviare all’Agenzia delle entrate si compone, in sintesi di TRE sezioni. Frontespizio: nel quale devono essere riportare le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica. Quadro CT: nel quale devono essere riportare, se non già comunicate in precedenza, le informazioni per ricevere, presso l’utenza telematica del sostituto oppure dell’intermediario incaricato, i dati relativi ai modelli 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Certificazione Unica 2015: nella quale devono essere riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e in un quadro distinto, quelli relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La certificazione unica 2015 Struttura del flusso telematico Ad ogni certificazione correttamente inviata ed accolta dall’Agenzia, sarà attribuito un protocollo telematico che la identificherà in modo univoco fra tutte le forniture effettuate. La chiave identificativa di ogni singola certificazione è costituita dai seguenti elementi: codice fiscale del sostituto d’imposta; codice fiscale del percipiente; progressivo certificazione univoco per sostituto all’interno di un singolo file telematico.
La certificazione unica 2015 Struttura del flusso telematico Il progressivo è l'elemento fondamentale per identificare la singola certificazione all'interno del singolo invio. E' necessario in quanto l'Agenzia delle Entrate emette, per ogni singolo invio, una ricevuta attestante lo stato di elaborazione elencando le certificazioni scartate (con relativo numero progressivo di certificazione) da quelle accolte. Il numero progressivo deve: essere crescente; non necessariamente consecutivo; può iniziare con un numero diverso da uno. Tale progressivo non è presente nel modello ma solamente nel flusso telematico
La certificazione unica 2015 Invio separato del flusso telematico E' data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico, inviando oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La possibilità di effettuare invii separati si presenta nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente sono predisposte, ad esempio, dal Consulente del Lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo invece dal Commercialista. Se la trasmissione delle certificazioni viene effettuata da un unico intermediario, quest'ultimo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più sostituti d'imposta.
La certificazione unica 2015 Operazioni straordinarie Con estinzione del soggetto (che ha effettuato il conguaglio) La certificazione dovrà essere predisposta dal nuovo sostituto d’imposta subentrante. A tal fine si rimanda, laddove applicabili, alle istruzioni presenti nel modello di dichiarazione 770/2015 Semplificato al paragrafo relativo alle operazioni straordinarie. Senza estinzione del soggetto (che ha effettuato il conguaglio) Qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto: in questo caso il sostituto d’imposta cedente non è tenuto al rilascio della Certificazione Unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate; il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 7 marzo la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
La certificazione unica 2015 Procedure concorsuali Redditi corrisposti ante procedura: a cura dell’azienda e del suo legale rappresentante Redditi corrisposti post procedura: Fallimento: a cura dell’organo della procedura Concordato preventivo: a cura dell’azienda e del legale rappresentante Ma la C.U. certifica tutti i redditi corrisposti nel periodo d’imposta. Quindi firma a cura di chi ?
La Certificazione Unica La compilazione del modello A cura di Francesco Geria Consulente del Lavoro – Vicenza www.labortre.wordpress.com
La certificazione unica 2015 – Il modello Frontespizio I due punti presenti nel primo riquadro, denominato “Tipo di comunicazione”, servono solo nei casi in cui si verifichino le seguenti ipotesi: Annullamento: se, prima della scadenza del termine di presentazione, il sostituto d’imposta intende annullare una certificazione già presentata, deve inviare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrando la casella “Annullamento”. Sostituzione: se, prima della scadenza del termine di presentazione, il sostituto d’imposta intende sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione”. In entrambi i casi, si dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare. Nei casi in cui nel flusso telematico siano presenti sia certificazioni da annullare, che certificazioni da sostituire, le specifiche tecniche per la trasmissione precisano che dovrà essere barrata sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”. Nel riquadro “Firma della comunicazione”, il punto “Quadro CT” deve essere barrato solo nei casi nei quali nel flusso siano trasmesse anche le informazioni necessarie per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4. Il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la comunicazione in via telematica. In particolare, il punto “impegno a presentare in via telematica la comunicazione”, va compilato alternativamente con uno dei seguenti codici: 1 - se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto. 2 - se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
La certificazione unica 2015 – Il modello QUADRO CT Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Le due Sezioni A o B del quadro CT servono per richiedere, alternativamente, che la ricezione delle risultanze dati relative ai modelli 730-4, sia attuata presso la sede telematica del sostituto d’imposta oppure presso quella di un intermediario incaricato. L’art. 2 del D. Lgs. n. 175/2014 (“Decreto semplificazioni”), ha modificato la lett. b), co. 4-bis,dell’art. 16 del D.M. n. 164/1999, prevedendo che la scelta da parte del sostituto del soggetto incaricato alla ricezione dei mod. 730-4 deve essere trasmessa in via telematica, unitamente alle Certificazioni Uniche, entro il 7 marzo (in luogo del precedente termine del 31 marzo) dell’anno di invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati.
La certificazione unica 2015 – Il modello Casi di compilazione del quadro CT I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, devono compilare il quadro CT. In caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura. Casi di non compilazione del quadro CT Non devono, invece, compilare il quadro CT i sostituti d’imposta che trasmettono una fornitura di annullamento o sostituzione oppure quelli che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso), infatti, deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” presente sul sito dell’Agenzia.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Nella nuova Certificazione Unica debuttano: i dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del lavoratore per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia; la sezione dedicata alla gestione del bonus IRPEF di 80 euro in busta paga; il campo per il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; la sezione dei dati assicurativi Inail (non obbligatoria per il primo anno); il prospetto con i dati fiscali di chi ha percepito redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (per il primo anno la scadenza può essere oltre il termine del 7 marzo 2015).
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale La certificazione unica è composta di tre diversi quadri: Il primo quadro, relativo ai Dati anagrafici, è destinato all’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione (datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta) e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi. Il secondo quadro è relativo alle Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale. Il terzo quadro è relativo alle Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Dati anagrafici Punto 8 - Categorie particolari: L - Dipendenti all’estero. P - Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, co. 1, lett. c) del Tuir). W - Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, co. 1, lett. i) del Tuir), quali ad esempio l’assegno alimentare al coniuge. Z – Eredi. Punto 10 - Casi di esclusione dalla precompilata. 1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50 co. 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis). 2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Dati Fiscali Punto 1: reddito di lavoro dipendente ed assimilato che dà diritto alle detrazioni del co. 1 dell’art. 13 del Tuir. Punto 2. Determinato/indeterminato. In presenza del punto 1 - “Reddito di lavoro dipendente ed assimilato”, va sempre compilato anche il punto 2, indicando i seguenti codici: 1: se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. 2: se il contratto di lavoro è a tempo determinato (da riportare anche nelle ipotesi di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio). Per i redditi indicati nel punto 1, da quest’anno è prevista l’esposizione con la modalità del multimodulo, finalizzata a gestire l’indicazione puntuale delle somme corrisposte, in presenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato certificate nella CU.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Dati Fiscali Punto 3: reddito da pensione che dà diritto alle detrazioni dei commi 3 e 4 dell’art. 13 del Tuir. Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es: indennità corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Ssn) per i quali è possibile fruire della detrazione del co. 5 dell’art. 13 del Tuir.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Dati fiscali Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all’ex coniuge (indicati tra gli oneri deducibili nell’art. 10, co. 1, lett. c) del Tuir) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui al co. 5 bis dell’art. 13 del Tuir. Punti da 8 a 10 – Data di inizio – Data di cessazione – Con interruzione. Nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. Nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto. Nel punto 9 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto, venga interrotto e successivamente ripreso nell’anno, deve essere barrato il punto 10, riportando nel punto 8 la data di inizio del primo rapporto di lavoro conguagliato.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Assistenza Fiscale La parte dedicata all’assistenza fiscale prestata è ampliata per consentire l’esposizione dei dati in maniera distinta tra dichiarante e coniuge, sia con riferimento agli acconti del 2014, che ai crediti non rimborsati. Nelle annotazioni devono essere indicati, con il cod. BR, gli importi dei debiti a saldo che non sono stati operati a seguito della sospensione per eventi eccezionali e con il cod. AM i crediti da 730 rimborsati al sostituito e al coniuge.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Oneri deducibili La sezione è utilizzata per esporre gli oneri detraibili, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 26%. E’ stata ampliata, per esporre analiticamente la tipologia di ciascun onere detraibile, contraddistinta dagli appositi codici rilevabili dalle tabelle A e B dell’appendice delle istruzioni (tra i quali, ad esempio, il codice “36” per indicare i “Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni”) e l’importo dell’onere.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Credito imposta 80,00€ Al punto 119 “Codice Bonus” va indicato: “1”: Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendete bonus Irpef e lo ha erogato tutto o in parte; “2”: Se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendete bonus Irpef ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte; Al punto 120 “Bonus Erogato”: va indicato l'importo erogato al lavoratore. Al punto 121 “Bonus Non Erogato”: va indicato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Previdenza Complementare Il punto 141 (Previdenza complementare) sostituisce il punto 8 del CUD 2014 (Dati Generali). I punto 145 indica la data di iscrizione al fondo per i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1 gennaio 2007. I punti da 151 a 153 sono relativi alla sezione dei Contributi versati per familiari a carico, che hanno sostituito la nota “AS”. E' stata abolita l'annotazione “BD” in quanto: il TFR destinato al fondo è riportato nel punto 144 “TFR Destinato al Fondo”; Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Oneri deducibili (contributi a casse) e altri dati Nel punto 163 “Contributi Versati a Enti e Casse Aventi Esclusivamente Fini Assistenziali Dedotti” vanno indicati i contributi dedotti. Nel nuovo punto 164 “Contributi Versati a Enti e Casse Aventi Esclusivamente Fini assistenziali Non dedotti” vanno indicati i contributi non dedotti. L'annotazione codice “AU” è stata variata. Nel punto 173 “Reddito Netto” va indicato l'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contr. di solidarietà”. Nel punto 174 “Trattenuto” va indicato l'ammontare del contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto 173. Nel punto 175 “Reddito Frontalieri” va indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendenti corrisposti al dipendente residente nel territorio dello stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera o in altri paesi limitrofi.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Somme erogate per incremento della produttività : punti da 201 a 205 Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta: punti da 221 a 246 Compensi relativi ad anni precedenti: punti da 261 a 264 Redditi relativi a conguagli effettuati da altri soggetti: punti da 301 a 331 Trattamento di fine rapporto a altre indennità e somme equipollenti: punti da 401 a 413
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Familiari a carico E' prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni. Se i righi della presente sezione non sono sufficienti per indicare tutti i familiari a carico deve essere compilato un modulo aggiuntivo. Si precisa che la sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati. E' stata abolita l'annotazione “BO”.
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Sezione Inail La sezione riporta i dati Inail del dipendente. Nel punto 35 “Qualifica” deve essere riportato il codice:
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Con riferimento al comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2015: per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Pertanto: Certificazioni uniche contenenti redditi di lavoro autonomo NON occasionale Ammesso invio anche dopo il 9 marzo 2015 Certificazioni uniche per redditi di lavoro autonomo OCCASIONALE Inviare entro il 9 marzo 2015 Certificazioni con redditi esenti (es: sportivi dilettanti sino a € 7.500,00) Possono essere omesse (?)
La certificazione unica 2015 – Il modello Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Anche la certificazione riservata al lavoro autonomo, che rappresenta una delle maggiori novità della nuova CU, ripropone sostanzialmente gli stessi campi presenti già da tempo nell’apposita sezione del modello 770. La differenza è rappresentata dal fatto che: nella CU 2015, i dati relativi al percipiente delle somme e quelli della sezione riservata ai percipienti esteri devono essere indicati all’inizio della certificazione, nella quadro riservato ai Dati anagrafici; nella CU 2015 non è presente la sezione «Fallimento e liquidazione coatta amministrativa» presente nel modello 770; nella CU 2015 non è presente la sezione «Redditi erogati da altri soggetti» presente nel modello 770.
La semplificazione in Italia… C.U.D