Alternanza Scuola Lavoro

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Transcript della presentazione:

Alternanza Scuola Lavoro Corso di aggiornamento Alternanza Scuola Lavoro Clusone, 24 febbraio 2016 Prof. Aldo Piantoni

Norme: legge 107/2015 33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

Quando inizia l’obbligo? Dalle classi terze nell’a.s. 2015/2016 Le ore dedicate da ciascuno studente andranno attestate al termine del percorso di studi. Per le classi 4 e 5 quest’anno non sussiste l’obbligo ma l’attività di alternanza sarà attestata e comunicata alla Commissione

La legge 107 cita 35. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.

Quindi alternanza scuola lavoro è realizzabile nelle forme classiche dell’alternanza, con stage estivi e con progetti di impresa simulata.

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, …. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, ………..

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

ART. 2 (Finalità dell'alternanza) Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza) I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

ART. 5 (Funzione tutoriale) ……. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa …….., svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. Il tutor formativo esterno, …………, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente. -.

ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti) I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa. ……………., l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro

Viste le premesse normative vediamo come procedere Chi fa che cosa ? Soggetto fondamentale è il Consiglio di Classe che nella programmazione annuale prevede l’attività di alternanza definendone la struttura nel rispetto dei parametri minimi. Il progetto prevede la figura del docente referente e dei docenti con funzione di tutor interni

Il docente referente Predispone , su indicazione del cdc, il progetto (è possibile utilizzare come traccia il format reperibile su Claroline) specificando tempi e modalità di effettuazione dell’attività. Le ore di alternanza comprendono attività svolte in classe, in laboratorio ed in azienda il monte ore è dato quindi dalla somma Collabora con l’ufficio nel caricamento del progetto in piattaforma e nell’individuazione delle aziende

Il docente tutor Concorda con l’aziende (tutor aziendale) le attività che lo studente dovrà svolgere e quindi le prestazioni che l’azienda valuterà. Predispone quindi il format di valutazione per il tutor aziendale Verifica che lo studente sia in possesso dei requisiti relativi alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Propone al cdc la valutazione finale complessiva

Il tutor aziendale Concorda con la scuola le attività e specifica le mansioni che lo studente dovrà eseguire Accompagna lo studente durante l’esperienza di tirocinio Compila il modello di valutazione secondo le voci di prestazione concordate con il tutor scolastico

Lo studente Firma giornalmente il registro delle presenze Al termine dell’attività in azienda compila il modello di valutazione dell’esperienza Produce una relazione finale secondo lo schema proposto

Il cdc / tutor scolastico Predispone e struttura una prova di valutazione finale attinente al progetto di alternanza che concorre alla valutazione complessiva unitamente alla valutazione predisposta dal tutor aziendale. La prova può prevedere anche valutazioni da attribuire alle singole discipline

Il consiglio di classe Al termine dell’anno scolastico esprime la valutazione del percorso Delibera in merito all’attribuzione di valutazioni a specifiche discipline Attesta il monte ore di alternanza acquisite nell’anno scolastico (per lo stage estivo il computo verrà effettuato durante lo scrutinio differito) Tutto si chiude il 31 agosto

Impresa Formativa Simulata È una delle modalità con cui effettuare alternanza scuola lavoro Non prevede periodi di tirocinio aziendale È presente un’azienda partner e si simula la costituzione di una azienda simile Il rischio è quello di relegare il tutto ad una discipline e ad un tempo limitato Esperienze interessanti in Istituto e alcuni docenti formati

La gestione dell’Impresa Formativa simulata viene effettuata utilizzando un simulatore http://www.ifsconfao.net/ifs/simuifs/

La nuova piattaforma online Realizzata dall’USR Lombardia in collaborazione con Assolombardia e la Rete Alternanza È una piattaforma online pensata per facilitare il lavoro delle scuole nella progettazione dell’alternanza scuola lavoro e nel monitoraggio e valutazione delle esperienze. Consentirà inoltre una facile rendicontazione ai fini della gestione dei contributi erogati Vediamola www.alternanzascuolalavoro.it

Interessante anche la consultazione della “guida operativa” pubblicata dal MIUR Altro sito di particolare interesse www.requs.it