Corso del 10 Novembre CUNEO

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Corso del 10 Novembre 2011 - CUNEO Conguagli fiscali e contributivi di fine anno Detassazione Federalismo fiscale: anticipazioni Contributo di solidarietà

Conguagli fiscali e contributivi di fine anno

Conguagli fiscali: novità e procedura

Le novità Occorre effettuare una verifica finalizzata al corretto inserimento nell’imponibile utile al calcolo dell’imposta sostitutiva del 10% (parziale detassazione: art. 53 D.L. 78/2010, L. 122/2010 – art. 1, c. 47, L. 220/2010) degli emolumenti correlati a incrementi di produttività , qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ognoi altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, alla luce delle circolari A.E. (in parte congiuntamente redatte con il Ministero del Lavoro) n. 3, 19 e 36 del 2011 oltre alla consulenza giuridica resa dall’A.E. del 2.8.2011. Occorre tenere presente anche quali indicazioni, riguardanti la detassazione, dovranno essere riportate nel CUD/2012.

Le novità Occorre verificare la corretta gestione dei bonus e stock option erogati ai dirigenti e collaboratori del settore finanziario, il cui valore eccedente la parte fissa della retribuzione (art. 23, c. 50-bis, D.L. 98/2011, L. 111/2011), dal 16.7.2011, deve essere assoggettato all’addizionale del 10% (in precedenza, il valore eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione)

Le novità Occorre verificare l’esatto imponibile, per i lavoratori assunti con i requisiti di cui alla L. 238/2010, il D.M. 3.6.2011 e il provv. A.E. 29.7.2011 (lavoratori U.E. rientrati in Italia) da prendere in considerazione ai fini del conguaglio di fine anno (reddito ridotto del 70% ovvero dell’80%, rispettivamente se uomo o donna).

Le novità Occorre verificare la corretta gestione delle detrazioni d’imposta tenendo presente che il lavoratore non ha più l’obbligo di: Richiedere espressamente l’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente; Rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia,

Le novità Occorre effettuare la verifica della corretta applicazione delle addizionali all’IRPEF, a seguito delle modifiche eventualmente intervenuto nel 2011 (con particolare attenzione alle addizionale comunali, a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso dell’anno).

Le novità Occorre effettuare il calcolo dell’eventuale contributo di solidarietà (D.L. 138/2011, art. 2) per i lavoratori con reddito superiore a € 300.000 (sempre che intervengano le necessarie istruzioni da parte dell’agenzia delle entrate).

Le novità Occorre effettuare la verifica dell’esenzione, fino a € 3.615,20, delle somme versate alle Casse sanitarie, in funzione della loro iscrizione (e/o rinnovo dell’iscrizione) nell’apposita anagrafe e delle prestazioni che le stesse devono garantire

Le novità La gestione della restituzione al lavoratore (nel 2011) della contribuzione trattenuta nel 2010 sui premi di risultato (sgravio contributivo, qualora l’INPS provveda ad autorizzarlo entro il 2011).

Determinazione del reddito di lavoro dipendente Contributi ai fondi pensione Determinazione del reddito di lavoro dipendente Determinazione del reddito di lavoro dipendente Retribuzione imponibile determinata a norma dell’art. 51 del TUIR, con esclusione della lettera h) c. 1 del TUIR (riferita al periodo d'imposta interessato) + Contributi al fondo pensione a carico del datore di lavoro, relativi alle suddette retribuzioni - Contributi al fondo pensione deducibili trattenuti (datore di lavoro e dipendente) indipendentemente dalla data in cui gli stessi vengono versati al fondo Limite di deducibilità massimo euro 5.164,57/anno (*) = (*) Nessun limite per il M. Negri Reddito imponibile

Previdenza complementare Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1’.1.2007 dovrà essere memorizzato, ai fini della compilazione del CUD/2012 (secondo le istruzioni del CUD/2011): la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005; l’importo complessivo dei contributi versati nel 2011 (contributi lavoratore più contributi azienda); l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno e negli anni precedenti (massimo 5 anni) – 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007 - (contributi lavoratore più contributi azienda)

Il conguaglio fiscale di fine anno Termine: entro il 28 febbraio 2012 (anche se l’anno è bisestile) Calcolo Ammontare complessivo dei redditi imponibili (art. 51 del TUIR e leggi speciali) di lavoro dipendente e assimilati (somme e valori 2011, corrisposti entro il 12.1.2012) (escluse le somme assoggettate a imposta sostitutiva del 10%), comprese eventuali retribuzioni convenzionali per attività prestate all’estero, tenendo conto anche degli emolumenti corrisposti al medesimo lavoratore in altri rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno, comprese le mensilità aggiuntive e le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali, meno i contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito Più (se comunicati entro il 12-1-2012) Altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi quelli erogati da soggetti non sostituti d’imposta Uguale Totale reddito imponibile (vale anche per calcolare le addizionali all’IRPEF regionale e comunale)

Il conguaglio fiscale di fine anno Totale reddito imponibile (vale anche per calcolare le addizionali all’IRPEF regionale e comunale) Calcolo dell’imposta lorda utilizzando le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (1) – Il contributo di solidarietà e l’aliquota addizionale su stock option e bonus si ritiene debbano essere calcolati a parte meno Detrazioni d’imposta per: lavoro dipendente, carichi di famiglia, compresa maggiorazione per 4 e più figli (2), e oneri detraibili. Il lavoratore può chiedere anche la detrazione per canoni di locazione (2) (E’ facoltà del sostituto d’imposta assegnare detrazioni per oneri da lui non transitati, previa comunicazione del lavoratore) Uguale Imposta netta complessiva dovuta dal lavoratore E’ ammesso, in accordo con il lavoratore, calcolare un’imposta più elevata. Tale situazione andrà poi segnalata nel CUD. Se la detrazione non trova capienza, il lavoratore matura un credito

Il conguaglio fiscale di fine anno Imposta netta complessiva dovuta dal lavoratore Meno Ammontare complessivo delle ritenute operate al lavoratore nel corso dell’anno (comprese quelle operate da altri sostituti d’imposta, nel caso di conguaglio complessivo) ed eventualmente le imposte pagate all’estero, sui relativi redditi, in via definitiva Uguale Conguaglio se il risultato è positivo, l’importo va trattenuto al lavoratore; se il risultato è negativo, l’importo va rimborsato al lavoratore

Credito d’imposta per imposte pagate all’estero in via definitiva: calcolo Reddito imponibile prodotto all’estero X (per) Ammontare dell’imposta lorda complessivamente dovuta in Italia : (diviso) Reddito imponibile complessivo dichiarato in Italia = (uguale) Limite massimo di utilizzo, come credito d’imposta in Italia, delle ritenute fiscali pagate all’estero in via definitiva

Credito d’imposta per imposte pagate all’estero in via definitiva: calcolo Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile non può superare il valore che scaturisce dalla seguente formula (art. 165, c. 10, TUIR; art. 36, c. 30, D.L. 223/2006, L. 248/2006; Circ. A.E. n. 28/2006). Reddito prodotto all’estero imponibile in Italia parzialmente (convenzionale) X (per) Ammontare dell’imposta pagata in via definitiva all’estero : (diviso) Reddito dichiarato all’estero = (uguale) Limite massimo di utilizzo, come credito d’imposta in Italia, delle ritenute fiscali pagate all’estero in via definitiva

Credito d’imposta per imposte pagate all’estero in via definitiva: esempio Reddito prodotto all’estero imponibile in Italia parzialmente € 20.000 (imposta € 3.771) X (per) Ammontare dell’imposta pagata in via definitiva all’estero € 4.200 : (diviso) Reddito dichiarato all’estero € 27.000 = (uguale) Limite massimo di utilizzo, come credito d’imposta in Italia, delle ritenute fiscali pagate all’estero in via definitiva € 3.111

Conguagli frazionati E’ altresì possibile effettuare le operazioni di conguaglio anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente; esempio è possibile effettuare le operazioni di conguaglio per gli impiegati nel mese di dicembre e per gli operai nel mese di gennaio

Più conguagli Se necessario, il conguaglio di fine anno potrà anche essere ripetuto (circ. Min. Fin. 326/1997), per esempio per tenere conto di altre somme e valori non considerati in precedenza, purché in ogni caso, i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo (nel nostro caso entro il mese di febbraio 2012).

Il conguaglio fiscale di fine anno: addizionali Totale reddito imponibile ai fini IRPEF (anche per determinare l’acconto 2012 dell’addizionale comunale) Calcolo delle addizionali Aliquote: regionale (*) 0,90% o altra aliquota o altre aliquote per scaglioni di reddito; comunale (**) vedere aliquota deliberata dal comune (massimo 0,8%) (***) Meno Acconto dell’addizionale comunale pagata nel corso dell’anno e/o ammontare dell’addizionale già pagata in altri rapporti di lavoro (in caso di conguaglio complessivo) Uguale Addizionali da trattenere al lavoratore, a partire dal mese successivo a quello del conguaglio, in massimo 11 rate (*) Domicilio fiscale al 31.12.2011 (**) Domicilio fiscale al 1’.1.2011 (***) I comuni possono aver deliberato una soglia di esenzione N.B. – L’acconto dell’addizionale comunale 2012 è calcolato nella misura del 30% dell’importo determinato applicando l’aliquota e la soglia di esenzione del 2011 ovvero le nuove aliquote 2012 deliberate entro il 31.12.2011 al reddito imponibile 2011

Adeguamenti dell’addizionale regionale all’IRPEF L’Agenzia delle entrate ha comunicato (23.6.2011) che per le regioni, Campania, Molise e Calabria, al fine di rientrare dal deficit del servizio sanitario regionale, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF deve continuare a essere incrementata, per l’anno 2011, dello 0,30% (attuazione art. 2, c. 86, L. 191/2009). L’aliquota da applicare nel 2011 è quindi pari all’1,70%. Gabriele Bonati

Il conguaglio fiscale di fine anno: addizionali comunali Esempio (conguaglio con il mese di dicembre 2011) Reddito 2011 € 20.000 Aliquota 2011: 0,50% - aliquota 2012: 0,60% deliberata entro il 31.12.2011 Soglia di esenzione € 10.000 (invariata per il 2012) Acconto trattenuto nel 2011 € 22,00   Calcolo del saldo € 20.000 x 0.50% = € 100,00 Acconto 2011 = € 22,00 Saldo = € 78,00 (in 11 rate mensili da € 7,09 a partire da gennaio 2012) Acconto 2012 € 20.000 x 0,60%x30% = € 36,00 (in 9 rate mensili da € 4,00 a partire dal mese di marzo 2012)

Addizionali e operazioni societarie L’Agenzia delle entrate (ris. n. 248, 24-7-2002) ha precisato che in caso di operazione societaria straordinaria (esempio cessione di ramo d’azienda), che determina anche il passaggio dei lavoratori dipendenti senza soluzione di continuità (trasferimento dei contratti di lavoro e dei relativi fondi), il recupero rateale dell’addizionale contabilizzata ma non trattenuta o non ancora trattenuta deve essere effettuato (o completato) dal nuovo sostituto d’imposta.

Conguaglio e redditi assimilati al quelli di lavoro dipendente L’art. 24 del DPR 600/73 (riformulato dal D. Lgs. 314/97) stabilisce che i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati a lavoro dipendente (dal 2001 vi rientrano anche le collaborazioni coordinate e continuative e dal 2003 anche quelle a progetto) di cui all’art. 50 del TUIR, a decorrere dal 1’ gennaio 1998, devono operare all’atto del pagamento di tali redditi e con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta dal lavoratore, commisurata alla parte imponibile dei redditi in questione, determinata a norma dell’art. 52 del medesimo TUIR, che rinvia all’art. 51 (compreso l’applicazione del principio di cassa allargato). La ritenuta è effettuata con le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente (art. 23 del DPR 600/73), compreso l’obbligo di effettuare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto

Aliquote per scaglioni di reddito – 2011 - Da € 0,00 a € 15.000,00 23% Da 15.000,01 a € 28.000,00 27% Da 28.000,01 a € 55.000,00 38% Da 55.000,01 a € 75.000,00 41% Oltre € 75.000 43% Per il reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) eccedente € 300.000 è dovuto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un contributo di solidarietà del 3% (onere deducibile)

Detrazioni d’imposta

Detrazioni per carichi di famiglia: caratteristiche spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica) non superiori a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste (fatta eccezione per la maggiorazione di € 1.200 per 4 e più figli). Al riguardo, l’A.E., con la risoluzione 29/2009, ha precisato con riferimento all’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia in relazione a rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, quanto segue: “……. il sostituto, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all'anno, debba riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggiore.”

Detrazioni per carichi di famiglia: caratteristiche il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente. Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito imputabile all’abitazione principale (In mancanza della dichiarazione del contribuente in merito al suo reddito complessivo, il sostituto d’imposta terrà conto del reddito che sta erogando (A.E. circ. 15/2007); le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (non è più obbligatorio rinnovare la dichiarazione annualmente – art. 7, D.L. 70/2011, L. 106/2011); La dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali vengono richieste le detrazioni.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente Il D.L. 70/2011, L. 106/2011 (art. 7), ha stabilito che per l’assegnazione delle detrazioni per lavoro dipendente non è più necessario l’obbligo di richiesta da parte dei lavoratori.

Detrazioni per oneri L’articolo 23 , comma 3 del DPR 600/73 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d’imposta devono attribuire, ove ne ricorre l’ipotesi, le detrazioni d’imposta spettanti a norma dell’articolo 15 del TUIR transitati per il tramite del datore di lavoro (detrazioni per oneri). Limitatamente alle spese mediche (totalmente o parzialmente detraibili) e ai premi per assicurazioni che coprano i rischi morte e invalidità permanente (oneri indicati alle lettere c) e f) dell’articolo 15 del DPR 917/86) l’attribuzione della detrazione d’imposta spetta per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. La detrazione d’imposta è pari al 19% dell’ammontare dei citati oneri tenendo conto che per le spese sanitarie parzialmente detraibili vige la franchigia di euro 129,11 [(onere sostenuto – euro 129,11) x 19%] e per le polizze vita (solo per polizze sottoscritte o rinnovate prima del 1°-1-2001) e per quelle aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanete (non inferiore al 5%) da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana vige il limite, come base di calcolo complessiva, di euro 1.291,14 (la detrazione non può quindi superare euro 245,32).

Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli L’art. 1, c. 15, della L.244/2007 (modificando l’art. 12 del TUIR – detrazioni per carichi di famiglia) ha stabilito, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria). La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo che compete ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico (si veda la circ. A.E. n. 1/2008)

Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo nella misura del 100%. La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell’anno (circ. A.E. n. 1/2008). Esempio Richiedente con coniuge e 3 figli a carico; Nel mese di settembre 2011 nasce il 4 figlio; Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi spetterà per l’intero valore di € 1.200

Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia e va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni. Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di € 1.200 viene meno. Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l’ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.

Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli La norma stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13 - lavoro dipendente, 15 – oneri detraibili e 16- canoni di locazione, del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata (anche i canoni di locazione danno diritto, in caso di in capienza a un credito di detrazione).

Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi e utilizzo del credito In attuazione della predetta norma, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. 52/2008), le istruzioni operative per riconoscere, al contribuente il rimborso della parte di detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali. Detto credito, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), deve essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta, sempre che il lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la dichiarazione di richiesta delle detrazioni (di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 600/1973) dalla quale risulti l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli corrisposti dal sostituto e a quelli derivanti dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Maggiorazione detrazioni per 4 e più figli Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi gestione 2011 Dal citato decreto ministeriale si evince che la detrazione di € 1.200 deve essere corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio € 100/mese), in quanto viene stabilito che l’eventuale credito di detrazione non utilizzata per in capienza di ritenute personali deve essere corrisposto all’avente diritto direttamente dal sostituto d’imposta, in ciascun periodo di paga, utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto d’imposta) disponibile nel periodo di paga interessato. Nel caso risultasse ulteriormente incapiente si provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei mesi successivi. Resta in ogni caso fermo il riconoscimento dell’intera detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, rideterminando, altresì, l’esatto ammontare dell’eventuale credito, da rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i singoli periodi di paga, utilizzando le ritenute a disposizione nello stesso mese di conguaglio (Le somme non rimborsate per mancanza di ritenute dovranno essere certificate nel CUD).

Detrazioni per canoni di locazione Il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 11 febbraio 2008 (G.U. n. 52/2008), ha invece regolamentato l’attribuzione delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione, dal 2008, di cui all’art. 16 commi 01 e 1 (locazioni per abitazioni principali), 1-bis (dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro) e 1-ter (giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano contratti di locazione), del TUIR (detrazioni non cumulabili tra loro, quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati (art. 50 del TUIR). Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del TUIR, precisa il decreto, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente diritto, dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno. In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere l’ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di ritenute personali (comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR).

Detrazioni per canoni di locazione Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dall’art. 16, il numero dei mesi per i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti dal sostituto d’imposta. Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal sostituto d’imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero insufficienti, l’ammontare non rimborsato dovrà essere attestato nella certificazione CUD. Il lavoratore potrà recuperare il credito residuo in sede di dichiarazione dei redditi.

Maggiorazione 4 e più figli e canoni di locazione Imposta lorda (-) meno Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR – relative al periodo di lavoro) Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 TUIR) Detrazioni per oneri (art. 15 del TUIR) (=) uguale Imposta netta (“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda) Detrazioni per locazioni (art. 16 TUIR, su richiesta del lavoratore) Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale son effettuate le operazioni di conguaglio (l’importo eventualmente non attribuito deve essere indicato nel CUD) 42

Maggiorazione 4 e più figli e canoni di locazione Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale son effettuate le operazioni di conguaglio (l’importo eventualmente non attribuito deve essere indicato nel CUD) (-) meno Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 TUIR – da non rapportare a periodo) (=) uguale di pari importo che il sostituto d’imposta deve riconoscere (meno quanto eventualmente già restituito durante i singoli periodi di paga) utilizzando le ritenute complessive disponibile nello stesso periodo di paga del conguaglio 43

Detrazioni per familiari a carico: non residenti e extracomunitari Soggetti non residenti (L. 296/2006, art. 1, c. 1324 – art. 6, D.L. 185/2008, La detrazione spetta per gli anni 2007-2011 Lavoratori extracomunitari (L. 296/2006, art. 1, c. 1325) Devono presentare al datore di lavoro sostituto d’imposta (oltre alla dichiarazione di richiesta) Residenti nei paesi UE e SEE (Norvegia) Residenti negli altri paesi Autocertificazione attestante: il grado di parentela del familiare a carico, il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste; che il familiare a carico possiede un reddito complessivo non superiore a € 2.840,41; che il richiedente non goda di analogo beneficio nel paese estero di residenza. documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto (Non residenti che vivono in Italia); o, documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai paesi della convenzione dell’Aja del 5.10.1961); o, documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel paese di origine. documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto; o, documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai paesi della convenzione); Se i figli sono residenti in Italia, è sufficiente, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente. Tale possibilità è stata estesa (A.E. circ. 8/2009) anche al coniuge

Fringe Benefit, risultati del conguaglio e operazioni societarie

Assistenza sanitaria integrativa I contributi versati per fini di assistenza sanitaria integrativa (anche in favore dei familiari, circ. A.E. 50/R/2002, p. 6.1), sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, a ente o Casse in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF per un importo complessivamente non superiore, per l’anno 2011, a € 3.615,20 (art. 51, c. 2, lettera a, DPR 917/86). Per l’applicazione del predetto beneficio, a partire dal 2010, occorre verificare se risultano osservate le disposizioni previste dal D.M. 31.3.2008 e dal decreto 27.10.2009 attuativo (se il fondo è iscritto nell’apposita anagrafe e/o ha rinnovato l’iscrizione e se opera negli ambiti definiti dai citati decreti)

Assistenza sanitaria integrativa Gli adempimenti dei Fondi e Casse – Entro il 31 luglio 2011, i fondi e le Casse Sanitarie hanno dovuto rinnovare l’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari tenuta presso il Ministero della salute, confermando la documentazione giù inviata, trasmettendo quella modificata e compilando le nuove informazioni relative all’attività gestionale. Gli Enti, le Casse e società di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine assistenziale, entro la predetta data hanno dovuto trasmettere anche la certificazione indicante, per l’anno precedente, al netto delle spese generali, l’ammontare totale delle risorse impegnate, l’ammontare delle risorse impegnate per le prestazioni vincolanti (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni per il recupero della salute per soggetti temporaneamente inabili e prestazioni di assistenza odontoiatrica) e la relativa percentuale di incidenza (non inferiore al 20%). Il 31 luglio 2011, ha rappresentato per le citate Casse il primo adempimento e qualora la percentuale di incidenza fosse risultata inferiore al 20%, dal 2012 la contribuzione dovuta a quest’ultima Cassa non potrà più godere della relativa deducibilità.

Conguagli fiscali di fine anno 2011 Prestiti agevolati A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 505/99 (che ha modificato il TUIR), la base imponibile del prestito aziendale agevolato è pari alla differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato in azienda. Il momento impositivo dell'eventuale fringe benefit, derivante all'applicazione della predetta norma, è quello del pagamento delle singole rate di prestito, come previsto dal piano di ammortamento. L'eventuale reddito imponibile, nel corso del 2011, è stato determinato (Circ. A.E. Fin. n. 98/E/2000) utilizzando il TUR vigente al 31-12-2010 – pari all’1% - considerato che il TUR attualmente risulta pari all’1,25% si renderà necessario (se non subirà variazioni al ribasso fino all’1%) effettuare il citato conguaglio.

Prestiti agevolati ai dipendenti Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46 del 28.5.2010), rispondendo a uno specifico quesito, ha precisato che possono rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 51, c. 4, lettera b), del DPR 917/1986 (determinazione del reddito convenzionale derivante dalla concessione ai dipendenti di prestiti agevolati) anche i contributi concessi ai dipendenti, in conto interessi sui prestiti/mutui dagli stessi accesi presso istituti di credito autonomamente scelti (nel rispetto delle prescritte condizioni).

Prestiti agevolati ai dipendenti Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore Il quesito All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di conoscere se la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui/prestiti stipulati dai propri dipendenti (secondo la procedura di seguito riportata) possa rientrare tra i prestiti agevolati previsti dall’art. 51, c. 4, lettera b), del DPR 917/1986 (fringe benefit convenzionale anziché al valore normale): il dipendente presenta all’azienda il preventivo di mutuo/prestito rilasciato dall’istituto di credito (scelto autonomamente); l’azienda comunica l’accoglimento della richiesta e invia l’informativa all’istituto di credito che erogherà un contributo al dipendente in conto interessi; (segue)

Prestiti agevolati ai dipendenti Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore Il quesito il dipendente consegna all’azienda il piano di ammortamento del mutuo/prestito definitivo e il numero del conto corrente, sul quale verranno addebitate le rate del mutuo/prestito; l’azienda provvede ad accreditare (con valuta coincidente con quella dell’addebito della rata), nel predetto conto corrente il contributo concesso dall’azienda in conto interessi; il 31 gennaio (ovvero alla data di cessazione) il dipendente fornisce all’azienda la certificazione dell’istituto di credito che attesta l’avvenuto pagamento delle rate di mutuo.

Prestiti agevolati ai dipendenti Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore Anche la situazione prospettata nella risoluzione in questione, secondo l’Agenzia delle Entrate, può rientrare tra i prestiti ai quali risulta applicabile il sopra citato comma 4, lettera b), dell’art. 51 del TUIR. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato: la procedura individuata dall’azienda (descritta nel precedente paragrafo “Il quesito”) realizza un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi, tale da ritenere soddisfatto il requisito che l’importo pagato dall’azienda non entri, di fatto, nelle disponibilità diretta del dipendente; il rapporto intercorrente tra azienda e istituto di credito fa si che l’azienda stessa non risulti estranea all’operazione di finanziamento posta in essere dai dipendenti (vale a dire che lo scambio di informazioni tra azienda e istituto di credito può soddisfare la condizione della “convenzione”).

Prestiti agevolati ai dipendenti Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere così calcolato: Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (vigente al 31/12 dell’anno precedente durante i singoli periodi di paga – vigente al 31/12 dell’anno corrente o vigente alla data dell’eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) - (meno) Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito + (più) Il contributo erogato dall’azienda in conto interessi = (uguale) Beneficio per il dipendente x (per) 50% Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi

Prestiti agevolati ai dipendenti Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere così calcolato: Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (vigente al 31/12 dell’anno precedente durante i singoli periodi di paga – vigente al 31/12 dell’anno corrente o vigente alla data dell’eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) € 100 (1%) - (meno) Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito € 500 (5%) + (più) Il contributo erogato dall’azienda in conto interessi € 400 (4%) = (uguale) Beneficio per il dipendente 0 (zero) x (per) 50% Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi 0 (zero)

Prestiti agevolati ai dipendenti Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere così calcolato: Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (vigente al 31/12 dell’anno precedente durante i singoli periodi di paga – vigente al 31/12 dell’anno corrente o vigente alla data dell’eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) € 100 (1%) - (meno) Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito € 500 (5%) + (più) Il contributo erogato dall’azienda in conto interessi € 500 (4%) = (uguale) Beneficio per il dipendente € 100 (1%) x (per) 50% Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi € 50 (0,5%)

Conguagli fiscali di fine anno 2011: fringe benefit In sede di conguaglio di fine anno occorrerà anche verificare se l’eventuale esenzione fino a € 258,23 (limite di reddito) è stato rispettato o meno, tenendo conto anche di eventuali valori rilevabili da altri CUD utilizzati nel conguaglio complessivo. Il superamento del limite determina l’assoggettamento a IRPEF dell’intero valore.

Conguagli fiscali di fine anno 2011: fringe benefit Non essendoci più, dal 29.5.2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, al datore di lavoro rimane solo lo strumento del fringe benefit. Conseguentemente, se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione delle festività beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (erogazioni in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui valore non superi, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe benefit, € 258,23, può applicare l’esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Così come confermato dalla circolare A.E. n. 59 del 22.10.2008. Non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti. Con riferimento alle prestazioni e alle indennità sostitutive di mensa, l’Agenzia delle entrate (ris 26/2010) ha precisato che non può essere applicata la disposizione relativa all’esenzione fino a € 258,23 sul valore di dette indennità/prestazioni che eccedono il limite di € 5,29

Buoni regalo ai dipendenti La procedura, di cui alla precedente slide, può essere attivata: Mediante la sottoscrizione di una convenzione tra azienda istitutrice del benefit (mediante voucher) e l’Azienda erogatrice del bene/servizio, l’emanazione di un buono (nominativo), rappresentativo del bene o del servizio, con specifico valore nominale, la consegna al dipendente beneficiario del benefit e il ritiro del bene o del servizio da parte del dipendente beneficiario; Oppure (si ritiene egualmente valida) mediante la sottoscrizione di un apposito contratto con una società specializzata nella gestione di buoni (voucher) rappresentativi di beni e servizi da consegnare ai dipendenti (sistema premiante) che potranno utilizzare, esclusivamente presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, i buoni stessi (vedere risoluzione A.E. 21/2011). Gabriele Bonati

Conguagli di fine anno 2011 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento contributivo Trattamento fiscale Copertura di rischi professionali Non concorrono a formare reddito imponibile

Conguagli di fine anno 2011 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento contributivo Trattamento fiscale Copertura di rischio infortunio extra professionale (morte e invalidità permanente) Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (contribuzione ordinaria) Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile con diritto alla detrazione d’imposta del 19% (su un ammontare massimo di € 1291,14). Per le polizze stipulate o rinnovate dal 1°-1-2001 la detrazione si applica sulla quota parte del premio che copre il rischio di invalidità permanente dal 5%

Conguagli di fine anno 2011 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento contributivo Trattamento fiscale Polizze vita Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (contribuzione ordinaria) rischio morte, vedere precedente punto; a capitalizzazione: concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (con diritto alla detrazione del 19%, se stipulate o rinnovate entro il 31-12-2000)

Conguagli di fine anno 2011 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento contributivo Trattamento fiscale Polizza sanitaria Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile

Conguagli di fine anno 2011 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento contributivo Trattamento fiscale Polizza (non professionale) per rischio furto, RC auto, ecc. (fringe benefit) Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile

Polizze assicurative: momento impositivo Ai fini fiscali: L’assoggettamento a tassazione dei premi deve avvenire nel periodo di paga in cui sono effettuati i pagamenti alla compagnia di assicurazione da parte del sostituto d’imposta Ai fini contributivi Per l’INPS (circ, 260/90) l’assoggettamento a contribuzione del premio pagato deve essere effettuato nel mese in cui avviene il pagamento del saldo (in caso di cessazione occorrerà quantificare la parte di premio a saldo dovuto per il lavoratore interessato)

Conguaglio a debito e incapienza della retribuzione Nell’ipotesi in cui, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello nel quale è effettuato il conguaglio, le retribuzioni risultino insufficienti a subire il prelievo corrispondente al “debito d’imposta” scaturito dalle operazioni di conguaglio, l’articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 concede al dipendente la facoltà di scegliere tra: il versare al sostituto d’imposta l’importo delle ritenute ancora dovute; l’autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo dell’eccedenza di imposta dovuta rispetto alla retribuzione percepita sulle competenze dei periodi di paga successivi al mese di febbraio 2012.

Il conguaglio annuale riepilogativo o riassuntivo L’art. 23 del DPR 600/73, e successive modificazioni, prevede che, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno (e non di fine rapporto) il lavoratore (dipendente o collaboratore) può chiedere al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente o assimilati sono stati percepiti (nel nostro caso entro il 12 gennaio 2012) di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel medesimo anno (nel nostro caso il 2011), anche se erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (presentando il relativo modello CUD o altra certificazione). In presenza di più rapporti con il medesimo sostituto, il conguaglio complessivo deve essere eseguito indipendentemente dalla richiesta del dipendente del collaboratore o del percettore dei redditi assimilati.

Conguaglio a credito del dipendente Nel caso in cui il conguaglio (di fine rapporto o di fine anno) comporti un credito a favore del dipendente, il sostituto d'imposta è obbligato a restituire le ritenute operate in eccesso anche se le imposte a disposizione non sono sufficienti. Il datore di lavoro, per effetto del DPR 445/97 e successive modificazioni, può utilizzare per il recupero del credito tutte le ritenute effettuate in qualità di sostituto d'imposta (lavoro subordinato e autonomo), attraverso lo scomputo diretto, oppure andare in compensazione nel mod. F24 (a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo). Il credito deve essere evidenziato nel prospetto SX del mod. 770/semplificato

Operazioni societarie Nel caso in cui, nel corso del 2011, si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzioni del rapporto di lavoro, conseguente a fusione, cessione d’azienda o del ramo d’azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria, il nuovo datore di lavoro è tenuto: ad effettuare le ritenute d’acconto tenendo conto dell’operato del precedente datore di lavoro; ad effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno; a rilasciare la certificazione prevista mod. CUD In caso di interruzione del rapporto e successiva riassunzione, il nuovo datore di lavoro osserverà le regole del conguaglio complessivo

Operazioni societarie Nelle operazioni societarie con estinzione del sostituto d’imposta va altresì ricordato (si vedano le istruzioni allegate al mod. 770/semplificato) che nel caso di cessazioni del rapporto intervenute antecedentemente alla data dell’operazione societaria e gli stessi soggetti, successivamente, sono stati assunti dal successore, quest’ultimo è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni (vale a dire anche quelle percepite nel precedente rapporto di lavoro). Anche per le cessioni di contratto si dovrà procedere al conguaglio complessivo (il cedente non effettua il conguaglio) così come è previsto per i conguagli di dipendenti coinvolti nelle operazioni societarie senza estinzione del soggetto.

Conguaglio fiscale 2011: calendario versamenti Mese del conguaglio Termine per il versamento delle ritenute Modulo di versamento e sezione Periodo di riferimento Codice tributo Sostituto d’imposta dicembre 2011 Retribuzione di dicembre corrisposta tra il 1° e il 12 gennaio 2012 Gennaio 2012 Febbraio 2012 Versamento imposte trattenuta dal mese di marzo 202, per incapienza della retribuzione, con interessi dello 0,33% mensile 16 gennaio 2012 16 febbraio 2012 16 marzo 2011 16 del mese di scadenza F24 (erario) 2011 2011 (3) 1001 (1) 1013 (1) 1013

Conguaglio fiscale 2011: calendario versamenti Mese del conguaglio Termine per il versamento delle ritenute Modulo di versamento e sezione Periodo di riferimento Codice tributo Lavoratore importo non trattenuto dal sostituto d’imposta entro il 2012 Conguaglio addizionale regionale all’IRPEF Conguaglio addizionale comunale all’IRPEF Acconto addizionale comunale all’IRPEF 15 gennaio 2013 (2) (4) F24 (erario) F24 (regioni) F24 (Ici e altri tributi locali) 2011 2012 1013 3802 3848 da abbinare al codice comune 3847 da abbinare al codice comune

Conguaglio fiscale 2011: calendario versamenti (1) Casi particolari Imprese non domiciliate fiscalmente in Sicilia con impianti in Sicilia, per il personale ivi occupato: 1601 conguaglio nel mese di dicembre; 1613 conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio; imprese non domiciliate fiscalmente in Sardegna con impianti in Sardegna, per il personale ivi occupato: 1901 conguaglio nel mese di dicembre; 1913 conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio; imprese non domiciliate fiscalmente in Valle d’Aosta con impianti in Valle d’Aosta, per il personale ivi occupato: 1920 conguaglio nel mese di dicembre; 1916 conguagli nei mesi di gennaio e febbraio; Imprese con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta con impianti fuori regione, escluse Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per il personale ivi occupato: 1301 conguaglio nel mese di dicembre; 1313 conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio. (2) Le addizionali all’IRPEF vanno versate in modo rateale (massimo 11 rate) a partire dal mese successivo a quello del conguaglio (ultimo versamento possibile 17-12-2012). In caso di cessazione del rapporto di lavoro (3) l’ammontare residuo andrà trattenuto e versato in un’unica soluzione. Confermato dalle istruzioni per la compilazione del prospetto ST del mod. 770/semplificato. (4) L’ammontare andrà trattenuto in massimo 9 rate a partire dal mese di marzo 2012 (primo versamento 16.4.2012).

Addizionali Regionale e comunale: Calendario rateazione Periodo di paga del conguaglio Pagamento Della retribuzione Numero Rate Prima rata Primo versamento Dicembre 2011 Nello stesso mese di maturazione 11 Gennaio 2012 16-2-2012 Entro, per esempio, il 10 del mese successivo 10 10 febbraio 2012 16-3-2012 Febbraio 2012 16-3-2011 9 10 marzo 2012 16-4-2012 Marzo 2012 Acconto Addizionale comunale Dalla retribuzione corrisposta nel mese di marzo 2012 16.4.2012

Conguagli contributivi

I conguagli contributivi di fine anno Alla fine dell’anno Alla fine dell’anno, per effetto dell’applicazione di particolari normative in materia contributiva (quantificazione dell’esatto imponibile contributivo, applicazione delle corrette aliquote contributive correlate all’imponibile ed esatta imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili) e a situazioni legate all’organico aziendale (v. versamento TFR al fondo tesoreria), possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio (v. da ultimo la circ. INPS n. 162/2010).

I conguagli contributivi di fine anno Interessano l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31.12.1995); il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile; la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe benefit; l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;

I conguagli contributivi di fine anno Interessano la corretta quantificazione del benefit derivante dall’erogazione dei prestiti agevolati ai dipendenti; i conguagli legati al versamento del TFR al fondo tesoreria e relative compensazioni contributive: aziende di nuova costituzione nel 2011; quote di TFR al fondo di tesoreria; rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria; contributo di solidarietà del 10%.

I conguagli contributivi di fine anno: tempi Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con la denuncia (flusso UniEMens) di competenza del mese di dicembre 2011 (scadenza 31-1-2012, fermo restando il versamento dei contributi al 16.1.2012) anche con la denuncia del mese di gennaio 2012 (scadenza 29 febbraio 2012, fermo restando il termine del 16-2-2012 per il versamento dei contributi). Si fa presente che l’INPS, con la circ. 162/2010 (riferita ai conguagli 2010), aveva precisato quanto segue: considerato che - con effetto dall’anno 2007 - le suddette operazioni possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le operazioni di conguaglio potranno avvenire anche con la denuncia di Febbraio 2012, senza aggravio di oneri accessori (scadenza del versamento “F24” 16.3.2012; scadenza per la presentazione dell’UNIEMENS 31.3.2012). Resta invece fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle competenze variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2012.

I conguagli contributivi di fine anno: tipologia Massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31-12-95 (art. 2, c. 18, L. 335/95) (massimale, per il 2011, € 93.662,00). In caso di rapporti simultanei le relative retribuzioni, ai fini del massimale, si cumulano. Il cumulo non opera in caso di coesistenza di rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione Termine per eseguire le operazioni di conguaglio: Con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero con quella di competenza del mese di gennaio successivo, ovvero per i conguagli che riguardano il TFR con la denuncia del mese di febbraio Contributo IVS aggiuntivo 1% a carico del lavoratore (redditi superiori a , per il 2011 € 43.042,00, € 3.587,00/mensile) Fringe benefit (*) non concorrono a formare base imponibile fino a € 258,23 nel periodo d’imposta (compresi i compensi in natura erogati da precedenti rapporti di lavoro); i valori superiori al predetto limite concorrono integralmente alla formazione della base imponibile (e non solo la parte eccedente). TFR e fondo tesoreria: Aziende costituite in corso dell’anno 2011 con almeno 50 addetti (dovranno versare il TFR rimasto in azienda al fondo tesoreria) – Conguagli per versamenti di quote di TFR al fondo tesoreria – conguagli relativi alle eventuali misure compensative spettanti; rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria – verifica contributo solidarietà del 10% sui contributi versati ai fondi di previdenza integrativi

I conguagli contributivi di fine anno: tipologia ELEMENTI VARABILI DELLA RETRIBUZIONE (straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi, ecc.). Sono interessati anche i ratei di retribuzione del mese di dicembre di lavoratori assunti dopo l’elaborazione del LUL per effetto del calendario sfasato Gli elementi relativi al mese di dicembre 2011 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2012 si considerano: con il principio di competenza (dicembre 2011) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore (se ne dovrà tenere conto Uniemens); retribuzioni del mese di gennaio 2012 ai fini dell’assoggettamento contributivo (i contributi rimangono acquisiti nel 2012) Detti importi non incidono nella determinazione dei massimali dell'anno 2011

I conguagli contributivi di fine anno Massimale contributivo e pensionabile Esempio Retribuzione dell’anno 2011: € 108.000,00 Retribuzione sulla quale è stata calcolato il contributo IVS € 95.000,00  Operazioni di conguaglio Retribuzione assoggettata a contributo IVS € 95.000,00 Massimale contributivo per il 2011 € 93.662,00  Differenza € 1.338,00 La contribuzione versata in più risulta pari a € 454,92 (€ 1.338,00 x 34%), di cui € 136,34 (€ 1.338,00 x 10,19%) da restituire al lavoratore

I conguagli contributivi di fine anno Aliquota aggiuntiva 1% L’art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992), ha istituito (con decorrenza 1°-1-93) un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti regimi pensionistici pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore stesso inferiori al 10% (attualmente l’aliquota superiore al 10% è prevista per gli iscritti al fondo volo). Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il limite INPS, per il 2011, risulta pari a € 43.042,00. L'INPS, con circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 (confermata dalla circ. 162/2010), ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2011, € 3.587,00 (un dodicesimo di € 43.042,00). Il calcolo del contributo attraverso l'utilizzo del criterio della mensilizzazione potrebbe quindi dare luogo, a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio (a debito o a credito).

Retribuzione assoggettata al contributo aggiuntivo IVS 1% I conguagli contributivi di fine anno: Aliquota aggiuntiva 1% - esempio Mese Retribuzione mensile Retribuzione assoggettata al contributo aggiuntivo IVS 1% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno (+ 14ma) Luglio Agosto (+ premio) Settembre Ottobre Novembre Dicembre (+ 13ma) 2.900,00 5.800,00 6.000,00 2.950,00 5.900,00 - 2.213,00 2.413,00 2.313,00 Totale 43.950,00 6.939,00 Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo aggiuntivo 1%: € 43.950,00 retribuzione annua – € 43.042,00 prima fascia retribuzione pensionabile 908,00 Differenza 6.031,00 Contributi a credito del lavoratore: € 6.031,00 x 1% = € 60,31 importo da rimborsare al lavoratore e da riportare nel flusso nell’UniEmens

I conguagli contributivi di fine anno Aliquota aggiuntiva 1% Più rapporti di lavoro nell’anno - Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate (v. circ. INPS 162/2010). In tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite (mod. CUD o dichiarazione sostitutiva). Si effettuerà così il conguaglio a fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

I conguagli contributivi di fine anno Aliquota aggiuntiva 1% Rapporti simultanei - Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso (circ. INPS n. 162/2010). Qualora a dicembre 2011 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

I conguagli contributivi di fine anno fringe benefit A norma dell’art. 51, c. 3, del DPR 917/86 il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti (riconoscimento, anche in occasione delle festività, di beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi, anche erogati da terzi – A.E. Art. 59/2008) non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta, a € 258,23. Il benefit (o la somma dei benefit) di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile. Tale disposizione si applica, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi (v. art. 12, L. 153/69).

I conguagli contributivi di fine anno fringe benefit Se a fine anno il valore dei fringe benefit corrisposto (o totalizzato) risulti superiore al predetto limite di € 258,23 occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e a contribuzione il valore complessivo del benefit e non solo la quota eccedente. Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe – benefit da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell’intero valore).

I conguagli contributivi di fine anno fringe benefit Esempio Datore di lavoro che corrisponde un fringe-benefit di valore pari a € 155,00 (escluso dalla base imponibile); Il lavoratore, nello stesso periodo d’imposta, ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro. In sede di conguaglio di fine anno (entro il 12 gennaio) consegna al nuovo datore di lavoro il mod. CUD relativo al precedente rapporto nel quale è evidenziato un fringe-benefit esente di € 130,00; Il nuovo datore di lavoro procederà, in sede di conguaglio, ad assoggettare a imposte il valore complessivo dei fringe-benefit € 285,00 e assoggetterà a contribuzione solo € 155,00 (valore del fringe-benefit da lui corrisposto).

I conguagli contributivi di fine anno: operazioni societarie L’INPS (circ. 162/2010) ha precisato che nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit. Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza. Il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l?elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.

Detassazione

Detassazione: le ultime novità Emolumenti detassabili L’agenzia delle entrate con nota prot. N. 954-87042/2011 (consulenza giuridica n. 954-27/2011) del 2 agosto 2011, rispondendo a una richiesta di chiarimenti dell’Associazione Italiana di Vigilanza in merito all’applicazione del beneficio fiscale (imposta sostitutiva del 10%) su determinati emolumenti contrattuali (contenuti in alcuni contratti/accordi territoriali/aziendali che hanno recepito il contenuto del CCNL per i dipendenti di istituti di Vigilanza privata), ha fornito importanti precisazioni (applicabili, naturalmente, non solo ai dipendenti degli istituti di Vigilanza). In particolare, l’Agenzia delle entrate, partendo dal presupposto che per l’anno 2011 gli emolumenti parzialmente detassabili, fino al tetto massimo di € 6.000, sono solo quelli erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali e/o aziendali (art. 53, D.L. 78/2010, L. 122/2010 – art. 1, c. 47, L. 220/2010) e che i lavoratori devono essere in possesso del relativo requisito soggettivo (reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000); ha precisato, in via generale, quanto quanto riportato nelle slide successive.

Detassazione: le ultime novità Emolumenti detassabili Prestazioni di lavoro svolte nelle giornate di riposo settimanale (con diritto al riposo compensativo): detassabile la sola maggiorazione prevista contrattualmente ovvero la retribuzione base più la maggiorazione se la prestazione è resa di notte; Lavoro notturno: detassabile, come già precisato nella precedenti circolari e risoluzioni, sia la retribuzione base sia la maggiorazione contrattuale; Lavoro straordinario per esigenze di servizio: detassabile, come già precisato nella precedenti circolari e risoluzioni, sia la retribuzione base sia la maggiorazione contrattuale; Banca ore: per le ore fruite come permessi/riposi compensativi la detassazione è applicabile alla sola maggiorazione contrattuale; la monetizzazione delle ore non fruite come permessi/riposi compensativi risulta in invece interamente detassabile (retribuzione base e maggiorazione);

Detassazione: le ultime novità Emolumenti detassabili Permessi individuali contrattuali non fruiti: la monetizzazione dei permessi secondo le disposizioni contrattuali (pagamento a cadenze periodiche, entro determinati termini se non interviene il godimento) o su richiesta del lavoratore determina, sull’intero valore della monetizzazione, l’applicazione dell’agevolazione fiscale (la nota non precisa se anche la cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine per relativa monetizzazione dei permessi residui, sia motivo sufficiente per accedere al beneficio fiscale; a nostro avviso potrebbe non essere corretta la detassazione); Prestazioni svolte in giorni di festività: l’Agenzia delle entrate ritiene agevolabile la sola maggiorazione se la prestazione è diurna ovvero la retribuzione base più la maggiorazione se la prestazione è notturna. Si ritiene che la detassazione della sola maggiorazione possa valere qualora il lavoro reso nella giornata di festività venga poi recuperato come riposo compensativo.

Detassazione: le ultime novità Emolumenti detassabili In funzione della particolare attività svolta dalle imprese di vigilanza che prevede, in via generale, l’esigenza ordinaria di svolgere l’attività in turni ovvero di notte ovvero in giornate festive, L’agenzia delle entrate fornisce le seguenti anche precisazioni concettuali: In linea di principio, l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte de sostituti d’imposta, nelle situazioni sopra esposte, non è preclusa dalla circostanza che le esigenze di servizio impongano il lavoro a ciclo continuo; Detto principio non giustifica però l’automatica applicazione della detassazione (anche se il contratto collettivo di secondo livello elenca gli emolumenti potenzialmente detassabili), in quanto occorre sempre correlare l’agevolazione alle condizioni di incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed a altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Detassazione: le ultime novità Emolumenti detassabili In concreto, precisa l’Agenzia delle entrate, la presenza di detta correlazione deve essere verificata, e quindi valutata, dal datore di lavoro. Vale a dire che qualora il datore di lavoro ritenga che le retribuzioni legate alle predette situazioni non abbiano effetti per le finalità di cui sopra, vale a dire sui risultati aziendali (ovvero la loro presenza sia indifferente ai fini dei risultati aziendali), le stesse retribuzioni non potranno essere utilizzate per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. La presenza delle condizioni che determinano l’applicazione della parziale detassazione (valutate, come sopra detto, dall’azienda) dovrà essere attestata dal datore di lavoro nella certificazione CUD. Ciò significa che, pur in presenza di un contratto collettivo di secondo livello che regolamenta possibili retribuzioni detassabili, l’effettiva applicazione del beneficio ai lavoratori dipendenti è rimessa all’esclusiva valutazione (della presenza dei requisiti della produttività) del datore di lavoro e quindi non può essere imposta da soggetti esterni.

Federalismo fiscale: anticipazioni

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11) Con specifiche modifiche apportate ai decreti sul federalismo fiscale, il provvedimento anticipa al 2012 alcune disposizioni in materia di addizionali all’IRPEF (regionali e comunali). In particolare: Addizionale regionale all’IRPEF: le modifiche apportate all’art. 6 del D. Lgs. 68/2011 (federalismo fiscale regionale – addizionale regionale all’IRPEF) sono le seguenti: Le Regioni a statuto ordinario potranno aumentare o diminuire l’aliquota base (che dovrà essere rideterminata a norma dell’art. 2, c. 1, del medesimo D. Lgs. 68/2011; in attesa della rideterminazione, l’aliquota base rimane fissata allo 0,90%) a decorrere dal 2012 (e non più dal 2013), entro i seguenti limiti: 0,50 punti percentuali, per gli anni 2012 e 2013 (fino a quando non verrà rideterminata l’aliquota base, tale situazione non comporterà alcuna modifica rispetto alla vigente normativa); 1,10 punti percentuali, per l’anno 2014; 2,10 punti percentuali, a decorrere dal 2015;

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11) Con specifiche modifiche apportate ai decreti sul federalismo fiscale, il provvedimento anticipa al 2012 alcune disposizioni in materia di addizionali all’IRPEF (regionali e comunali). In particolare: Addizionale comunale all’IRPEF: il comma 11 del provvedimento stabilisce, invece, che, a decorrere dal 2012, non risulta più applicabile la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dell’addizionale all’IRPEF (sospensione disposta: dall’art. 1, c.7, del D.L. 93/2008, L. 126/2008; dall’art. 1, c. 123, della L. 220/2010). Detta modifica ha altresì comportato, come conseguenza, l’abrogazione dell’art. 5 del D. Lgs. 23/2011 (recante: Federalismo fiscale municipale – tributi – IRPEF) che disponeva la graduale cessazione (da adottarsi con apposito provvedimento del MEF), anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire o incrementare l’addizionale all’IRPEF. (segue)

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11) Detto art. 5 concedeva, comunque, la possibilità ai comuni, ancora privi di addizionale ovvero con l’addizionale di valore inferiore allo 0,4%, di istituire l’addizionale o di aumentarla, già dal 2011, nella misura massima di 0,2 punti percentuali. A seguito dell’abrogazione del citato art. 5, il comma 11 in commento fa comunque salve le deliberazioni dei comuni adottate in vigenza dell’art. 5 citato. (segue)

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Addizionali all’IRPEF (art. 1, cc. 10 e 11) La legge di conversione ha altresì precisato che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D. Lgs. 360/1998, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Contributo di solidarietà

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Contributo di solidarietà (art. 2) La legge di conversione del decreto 138 ha modificato sostanzialmente il testo originario del contributo di solidarietà dovuto dai soggetti con determinati redditi (il decreto prevedeva il contributo di solidarietà, deducibile, del 5% per i redditi oltre € 90.000 elevato al 10% per i redditi eccedenti € 150.000, con un clausola di salvaguardia mediante l’applicazione dell’aliquota dell’ultimo scaglione di reddito del 48% anziché del 43%), in particolare il testo definitivo prevede: La conferma (non più l’abrogazione) delle disposizioni previste dall’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), recante la riduzione degli stipendi, per gli anni 2011-2012-2013, per i dipendenti pubblici con retribuzioni superiori a € 90.000, e dall’art. 18, c. 22-bis, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), recante il contributo di perequazione, per il periodo agosto 2011 – dicembre 2014, dovuto dai titolari di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a € 90.000; (segue)

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Contributo di solidarietà (art. 2) L’introduzione del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito complessivo (art. 8 del TUIR) eccedente € 300.000 lordi annui, secondo la seguente regolamentazione: Periodo interessato: 1’ gennaio 2011 – 31 dicembre 2013; Verifica del superamento del limite di € 300.000: rilevano anche i redditi di lavoro dipendente dei dipendenti pubblici al lordo della prevista riduzione e i redditi di pensione al lordo del contributo di perequazione (il contributo comunque non si applica sulle citate riduzioni); Deducibilità: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo; (segue)

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Contributo di solidarietà (art. 2) Accertamento riscossione e contenzioso: si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi; Attuazione: con decreto del MEF sono emanate (entro il 30 ottobre 2011) le modalità tecniche di attuazione delle predette disposizioni. N.B. – Con DPCM, l’efficacia delle predette disposizioni può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio

Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) Contributo di solidarietà (art. 2) Esempio Reddito complessivo € 500.000 Contributo di solidarietà ( € 500.000 - € 300.000) x 3% = € 6.000 Deducibilità € 6.000 x 43% = € 2.580 Contributo di solidarietà effettivo € 6.000 - € 2.580 = € 3.420 Da tenere presente che la deducibilità del contributo di solidarietà determinerà l’abbattimento anche della base imponibile per le addizionali