Ferdinando Maria de Francesco Il “sistema farmacia” nel disimpegno del servizio farmaceutico >>> il farmacista e i controlli di legge.

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Ferdinando Maria de Francesco Il “sistema farmacia” nel disimpegno del servizio farmaceutico >>> il farmacista e i controlli di legge

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia  Farmacia aperta al pubblico  Farmacia interna di struttura ospedaliera

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico L. 8 marzo 1968, n. 221 art. 1, c.1 e c.2  URBANA Situata in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti  RURALE Ubicata in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione NON superiore a 5000 abitanti Sono definite rurali sussidiate quelle ubicate in località con popolazione inferiore ai 3000 abitanti Non sono classificate rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità dell’abitato Non saranno considerate rurali le farmacie istituite per la variazione del quorum nella revisione straordinaria 2012

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico RURALE L. 8 marzo 1968, n. 221 art. 2 e art. 9 Benefici economici  Indennità di residenza (se in località con meno di 3000 abitanti)  Possibilità di avere dal Comune gratuitamente i locali per l’esercizio (se in località con meno di 3000 abitanti)  Riduzione dell’entità dello sconto dovuto al SSN

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico RURALE L. 8 marzo 1968, n. 221 art. 2 e art. 9 Benefici professionali Nei concorsi per il conferimento di sedi Farmaceutiche, maggiorazione del 40% sul punteggio relativo all’esercizio professionale e fino a un massimo di 6,50 punti per commissario (anche per i direttori e i collaboratori) N.B. per godere della maggiorazione il servizio deve essere stato svolto per almeno 5 anni

Ferdinando Maria de Francesco Quante farmacie aperte al pubblico ? L. 27/12 "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie L. 27/12 Ogni comune deve avere una farmacia ogni 3300 abitanti revisione straordinaria anno Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie L. 27/12 revisioni ordinarie successive all’ anno 2012 Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie L. 27/12 In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro il limite del 5 per cento delle sedi spettanti sul territorio regionale, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire altre farmacie in condizioni particolari.

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie condizioni particolari L. 27/12 A) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie condizioni particolari L. 27/12 B) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a metri quadrati,purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a metri";

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie La revisione della Pianta Organica viene effettuata secondo l’applicazione di tre diversi criteri:  DEMOGRAFICO  TOPOGRAFICO  URBANISTICO

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie criterio demografico L.362/91, art. 1 ; L.27/2012, art.11  In base al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno pari precedente quello della revisione.  Una farmacia ogni 3300 abitanti  Limite di 200 metri tra “soglia e soglia” delle farmacie esistenti  I resti non sono significativi fino al raggiungimento del 50% del parametro applicabile

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie criterio topografico L.362/91, art. 2 (ex art. 104 TULLSS)  Tiene conto di particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità  Solo nei comuni con popolazione fino a abitanti  Solo una farmacia per comune  Viene applicato in deroga al criterio demografico  Con il limite di almeno 3000 metri dalle farmacie già esistenti anche se ubicate in comuni diversi  Sentito il parere dell’Ordine dei Farmacisti

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie criterio urbanistico L.362/91, art. 5  Tiene conto della distribuzione della popolazione sul territorio comunale  Può essere adottato per le città dove mutamenti della viabilità, della dislocazione delle abitazioni sul territorio e della popolazione avvengono senza variazione del numero totale di abitanti  Si realizza in seguito a domanda da parte del titolare di farmacia che ne fa richiesta  In caso di più richieste coincidenti si ricorre alla comparazione di requisiti oggettivi

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie prelazione L.362/91, art. 10; L.27/2012  La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione ordinaria della pianta organica, può essere assunta per la metà di quelle disponibili, dal Comune.  Nel caso di una sola sede, la prelazione, si esercita alternativamente al concorso  Nel caso di un numero dispari di sedi, la preferenza, per l’unità eccedente, spetta al Comune.  Per le farmacie di nuova istituzione individuate per effetto della revisione straordinaria effettuata per il variato parametro di popolazione è esclusa la prelazione del comune, in quanto queste saranno tutte assegnate attraverso concorso straordinario per soli titoli

Ferdinando Maria de Francesco La Pianta Organica delle Farmacie prelazione L.27/2012 Fino al 2022, tutte le farmacie istituite in “condizioni particolari” (stazioni, etc e centri commerciali), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante ed assegnata a scorrimento di graduatoria a privati

Ferdinando Maria de Francesco NON SOLO FARMACIA …….

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico ALTRI ESERCIZI FARMACEUTICI  Dispensario farmaceutico ordinario  Dispensario farmaceutico stagionale L. 221/68,art 1 L. 362/91, art.6  Farmacia succursale.D. 1265/34, art 116  Corner e Parafarmacia L. 248/06

Ferdinando Maria de Francesco Dispensario farmaceutico Ordinario L. 221/68,art 1 L. 362/91, art.6  Nei comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione non superiore a 5000 abitanti  Ove non sia aperta la farmacia prevista in pianta organica  Autorizzazione regionale straordinaria al titolare della farmacia, di preferenza, più vicina  Dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Ferdinando Maria de Francesco Dispensario farmaceutico Stagionale L. 221/68,art 1 L. 362/91, art.6  Nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari, termali o, comunque, di interesse turistico, con popolazione non superiore ai abitanti  Autorizzazione regionale straordinaria e temporanea (stagionale) al titolare della sede farmaceutica in cui deve essere ubicato il dispensario stagionale  Dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Ferdinando Maria de Francesco Farmacia succursale R.D. 1265/34, art 116  Nelle stazioni di cura  Limitatamente ad un periodo dell’anno  Autorizzazione regionale straordinaria  Assegnazione per pubblico concorso tra i farmacisti già titolari di sede nel Comune  Se esiste un’unica farmacia, è facoltà della Autorità autorizzante, assegnarla senza concorso all’unico farmacista del comune, oppure bandire un pubblico concorso tra i titolari delle farmacie della provincia  Obbligo di preporre un direttore

Ferdinando Maria de Francesco Corner farmaceutici e parafarmacie Punto di dispensazione all’interno della GDO Negozio di vicinato Possibilità di vendita di farmaci solo OTC e SOP sotto la diretta supervisione di farmacista iscritto all’albo. Possibilità di allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. Possibilità di dispensare farmaci veterinari che necessitano di prescrizione purché la struttura rispetti i requisiti previsti dal DECRETO 19 ottobre 2012

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 19 ottobre 2012 Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attivita' di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilita' dei medicinali veterinari. (12A13019) (GU n. 289 del ) Ferdinando Maria de Francesco

Farmacie aperte al pubblico  PRIVATE  PUBBLICHE L’autorizzazione alla titolarità della farmacia è sempre inscindibile da quella dell’esercizio dell’azienda commerciale ad essa connessa

Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata L. 475/68, L. 362/91e L.248/06 La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a:  Persone fisiche requisiti essenziali: laurea, abilitazione, iscrizione all’Ordine e idoneità  Società di persone Requisiti essenziali di ogni socio: idem Ciascuna società può gestire fino a 4 farmacie Ciascun socio può partecipare a più società Ciascun socio non è più incompatibile con altre attività prestate nella distribuzione del farmaco N.B. Per ogni farmacia gestita dalla società dovrà essere nominato Direttore uno dei soci. Nessun socio può dirigere più di una farmacia contemporaneamente. Quindi, una società può gestire tante farmacie quanti sono i soci fino ad un massimo di quattro.

Ferdinando Maria de Francesco Idoneità Si acquisisce superando un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche (anche senza ottenere la assegnazione di una farmacia) Ovvero Effettuando una pratica professionale di due anni, certificata dall’ASL (art.6 L.892/84)

Ferdinando Maria de Francesco Farmacie pubblica L. 362/91, art.10. Le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite:  In economia  A mezzo azienda speciale  A mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui essi sono titolari  A mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che all’atto della costituzione della società prestano il loro servizio professionale

Ferdinando Maria de Francesco Titolare e/o direttore di farmacia Titolare e/o direttore di farmacia  Il titolare (tutti i soci, in caso di società) deve essere laureato, abilitato, iscritto all’Ordine e anche idoneo  Il direttore deve solo essere laureato, abilitato, iscritto all’Ordine  Il titolare di azienda individuale privata riveste anche il ruolo di direttore, ininterrottamente, salvo che in casi previsti  Il direttore di una azienda societaria privata è uno dei soci nominato dall’assemblea  Per le farmacie comunali, il direttore viene nominato con modalità compatibili con il tipo di gestione opzionata dal Comune

Ferdinando Maria de Francesco Titolare e/o direttore di farmacia Titolare e/o direttore di farmacia  Il titolare ha la responsabilità diretta dell’esercizio della gestione patrimoniale della farmacia  L’autorità sanitaria competente può autorizzare una sostituzione temporanea, con altro farmacista iscritto all’Albo, nella conduzione professionale (e anche, se richiesto, economica) della farmacia

Ferdinando Maria de Francesco Titolare e/o direttore di farmacia sostituibilità  Per infermità  Per gravi motivi di famiglia  Per gravidanza ed allattamento  A seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia  Per servizio militare  Per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali a livello nazionale  Per ferie

Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata accesso alla titolarietà L. 362/91, art.7 È assegnata con provvedimento amministrativo dell’Autorità sanitaria preposta ad un Farmacista abilitato ed iscritto all’Albo Mediante:  Concorso per conferimento sedi farmaceutiche  Trasferimento di titolarità (inter vivos o mortis causa) esclusivamente a farmacista o a società di farmacisti che abbiano il requisito dell’idoneità

Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata Concorso a sedi farmaceutiche L. 362/91 DPCM 298/94 ordinardinariamente: Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte dei privati ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Ferdinando Maria de Francesco Straordinariamente: Per le farmacie di nuova istituzione relative al cambiamento del parametro di popolazione avvenuto nel marzo 2012, il conferimento avverrà mediante concorso straordinario pubblico per soli titoli e riservato

Ferdinando Maria de Francesco Il concorso straordinario Al concorso straordinario, per soli titoli, HANNO POTUTO partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui alla L.n Non HANNO POTUTO partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, o soci, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

Ferdinando Maria de Francesco Il concorso straordinario La partecipazione è possibile limitatamente a 2 sole Regioni È possibile la partecipazione associata * Limite di età per partecipare 65 anni * obbligo di mantenere la acquisita titolarietà in forma societaria equiripartita e per 10 anni

Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata Concorso ORDINARIO a sedi farmaceutiche L. 24 novembre 2003, n. 326 capo IV art 48 c.29 Salvo diversa normativa regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche, delle sedi vacanti o di nuova istituzione avverrà per concorso, per titoli ed esami, bandito su base regionale ogni quattro anni.  prova attitudinale (quiz)  idoneità  titoli

Ferdinando Maria de Francesco Farmacie privata Concorso a sedi farmaceutiche L. 362/91, art 4 DPCM 298/94 Sono ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro della UE maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all’Albo dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità L. 475/68, art 12 L. 892/84, art.6* L. 362/91, art 7  Può avvenire solo insieme al trasferimento dell’annessa azienda commerciale  Solo a beneficio di uno o più farmacisti abilitati, iscritti all’Albo e che abbiano conseguito l’idoneità per concorso o per pratica professionale biennale certificata dalla autorità sanitaria competente*

Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità Inter vivos (vendita o donazione) È consentito dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal rilascio dell’autorizzazione all’apertura ovvero dieci anni solo per quelle farmacie che verranno assegnate tramite il concorso straordinario istituito dalla Legge 27/12

Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità Mortis causa  In caso di morte del titolare gli eredi hanno diritto ad effettuare il trasferimento della titolarità a favore di farmacista/i iscritto/i all’Albo ed in possesso dell’idoneità  Nel caso che gli aventi diritto non avessero i requisiti per subentrare nella titolarità, potranno, entro sei mesi dalla chiusura della successone, provvedere a trasferirla a persone che li posseggono;  Nel caso gli aventi diritto siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune.  In ogni caso, fino a trasferimento avvenuto, la farmacia continuerà ad essere aperta, con la gestione degli eredi ma sotto la responsabilità di un farmacista iscritto all’Albo, con il ruolo di Direttore, nominato dagli eredi stessi.

Ferdinando Maria de Francesco Trasferimento della titolarità Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia  È consentito, per una sola volta nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistarne un’altra  Trascorsi i due anni è comunque consentito di acquistarne un’altra, per una sola volta nella vita, qualora abbia svolto attività professionale, certificata dall’Autorità Sanitaria competente, per sei mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un pubblico concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori all’acquisto.  È comunque, preclusa la partecipazione ad un concorso per conferimento sedi farmaceutiche per dieci anni dall’atto del trasferimento.

Ferdinando Maria de Francesco L’attività di controllo sulle farmacie

Ferdinando Maria de Francesco L’attività di controllo sulle farmacie è competenza della Azienda Sanitaria Locale che la esercita mediante una Commissione ispettiva nominata in base alla Norma regionale. In materia di autorizzazione all’apertura di una farmacia, la Regione Campania ha avocato a sé ogni provvedimento e quindi anche quello dell’ispezione preventiva. In materia di repressione di illeciti amministrativi, penali, deontologici è facoltà degli organi preposti effettuare ispezioni alle farmacie (NAS, UPG in genere, G.d.F.,Ordine,etc)

Ferdinando Maria de Francesco L’Azienda Sanitaria Locale svolge un’azione di vigilanza su due aspetti distinti: conduzione tecnico-amministrativa del servizio farmaceutico e igienico-sanitaria dell’esercizio; gestione dell’assistenza farmaceutica in rapporto con il SSN; Nel primo caso l’ASL ha un ruolo autoritativo Nel secondo caso l’ASL ha un ruolo paritetico (Convenzione SSN)

Ferdinando Maria de Francesco Le ispezioni preventive Art. 111 TULLSS ---- commissione regionale ---- Ispezione preventiva all’ apertura ed esercizio della farmacia, tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti fondamentali (locali, arredi, registri, testi, farmaci e attrezzature obbligatorie, presenza di scorte tali da offrire garanzia di buon esercizio)

Ferdinando Maria de Francesco Le ispezioni ordinarie Art.127 TULLSS --- commissione dell’ASL---- Ispezione periodica (almeno ogni 2 anni) tesa ad accertare la corretta tenuta e conduzione professionale della farmacia

Ferdinando Maria de Francesco Le ispezioni straordinarie --- commissione ASL, NAS, G.d.F etc.--- Ogni qualvolta l’Autorità lo ritenga opportuno e necessario può procedere ad un’ispezione ai fini del controllo della regolarità d’esercizio

Ferdinando Maria de Francesco Il verbale d’ispezione  Le risultanze di ciascuna ispezione devono essere verbalizzate.  Ciascun verbale, redatto in più originali, deve essere conservato nel registro dei verbali di ispezione della farmacia ed inviato ai titolari dei rispettivi poteri sanzionatori (Sindaco, Asl, Regione, Ordine, Magistrato, etc)

Ferdinando Maria de Francesco Il titolare o direttore di farmacia aperta al pubblico

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Osservare le norme dettate con legge regionale, gli orari e i turni di servizio stabiliti dalla competenti autorità sanitaria In regione Campania L.R.C. n. 7/1980 come modificata dalla L.R.C. n. 4/2002 e dalla L.R.C. n. 1/2007 In relazione anche alla L 27/2012

La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Esporre al pubblico i cartelli indicanti: Orari di apertura e chiusura Turni negli intervalli pomeridiani, notturni e festivi Eventuale chiusura per ferie Modalità di accesso alla farmacia di turno

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Tenere le sostanze obbligatorie (tab. 2) e gli strumenti ed apparecchi indispensabili (tab. 6 ) previste dalla Farmacopea Ufficiale vigente (art. 34, R.D. 1706/38)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Munire dei cartelli (etichette) previsti dalla Farmacopea le sostanze in essa comprese, le quali devono corrispondere ai saggi ivi indicati; Far sì che i medicamenti composti corrispondano alla formula FU e siano preparati in base alle norme descritte dalla stessa FU; Curare che qualsiasi medicinale non descritto in FU venga somministrato allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione; (art. 35, R.D. 1706/38)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Tenere in armadio chiuso a chiave le sostanze velenose (tab. 3 F.U. e…), come tali contraddistinte da apposito contrassegno (art. 119 R.D /34) Tenere in altro armadio chiuso a chiave, separatamente dai veleni, le sostanze e i medicamenti a base di sostanze ad azione stupefacente e psicotropa iscritti nella tab. med sez.A, del DPR 309/90 e successive modifiche ed integrazioni (nulla vieta di tenere nello stesso armadio anche i farmaci della tabella med sez B e sez C per i quali esiste comunque l’obbligo di annotazione sul registro entrate-uscite)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Vendere le specialità medicinali di cui sia provvisto; Procurare, anche a spese del richiedente, le specialità di cui sia sprovvisto; Allestire le preparazioni magistrali prescritte nel più breve tempo necessario alla realizzazione delle stesse; (art. 38 R.D. 1706/38)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Somministrare le specialità medicinali in specie, qualità e quantità corrispondenti alle ordinazioni mediche (art. 445 cod. penale) Evitare che siano somministrati al pubblico o detenuti in farmacia, in maniera non distinta dagli altri, medicinali guasti o imperfetti, adulterati o contraffatti, scaduti di validità, non registrati o revocati ( art. 123 R.D. 1265/34 e artt. 440, 441, 442 e 443 cod. penale)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione Non corrispondenza in SPECIE: un medicinale al posto di un altro Non corrispondenza in QUALITA’: medicinale con caratteristiche chimico-fisiche, farmacologiche e tecnologiche diverse da quelle previste dalla F.U. o dall’AIC Non corrispondenza in QUANTITA’: medicinale con dosaggio diverso

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione Imperfetto : medicinale tecnicamente difettoso tale da essere inidoneo allo scopo Adulterato : medicinale privato in tutto o in parte dei suoi componenti caratteristici Contraffatto : medicinale formulato con sostanze estranee alla sua composizione Guasto : ogni medicinale che abbia subito nel tempo delle alterazioni per motivi diversi dall’adulterazione o dalla contraffazione In caso di rinvenimento: custodire in modo adeguato e con appositi contrassegni per far venir meno la presunzione di detenzione per la vendita (NON VENDIBILE)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Attenersi scrupolosamente alle rigorose disposizioni stabilite dalla normativa vigente concernente la spedizione di veleni a scopo terapeutico, di stupefacenti e la fornitura di veleni per uso professionale

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: verificare l’età dell’acquirente, 16 anni per i veleni (art. 730 C.P.) e 18 per gli stupefacenti (DPR 309/90 art. 44); verificare la conoscenza diretta o l’attestazione della autorità di P.S di esercente una attività che necessita di sostanze velenose per usi professionali (art 147, R.D. 1265/34)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Annotare sulle ricette la data di spedizione ed il prezzo praticato ( art 37 R.D. 1706/38) ed apporvi il timbro (D.L.vo 539/92) Compilare secondo regolamento le etichette dei preparati magistrali (art 137 R.D. 1706/38 e N.B.P. F.U. XI ed.)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: applicare la Tariffa Nazionale dei Medicinali per le formule magistrali (D.M.Sanità 18 agosto 1993)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Osservare il segreto professionale, in relazione alla natura dei rimedi dispensati, salvo consenso degli interessati e del medico curante o salvo richiesta dell’autorità giudiziaria (cod. penale art. 622 e cod. deontologico)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Comunicare alla competente autorità sanitaria locale nome, cognome e data di assunzione degli addetti all’esercizio professionale; Comunicare, parimenti, la data della cessazione dei medesimi dal servizio (art.12 DPR 1275/71)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Curare che in farmacia siano esposti al pubblico gli orari di servizio (art 119 R.D. 1265/34) E che siano ostensibili la Farmacopea Ufficiale nell’edizione vigente e la tariffa nazionale dei medicinali (art. 123 R.D. 1265/34)

Ferdinando Maria de Francesco La Farmacia aperta al pubblico obblighi nella gestione il titolare o direttore deve: Curare che la farmacia sia provvista dei registri obbligatori: Registro copia veleni (art. 147 R.D. 1265/34) Registro dei verbali d’ispezione (art. 50 R.D. 1706/38) Registro copia ricette magistrali (art. 87 L. 388/2000) Buoni acquisto Registro di entrata e uscita degli stupefacenti (artt DPR 309/90)