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CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

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Presentazione sul tema: "CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA"— Transcript della presentazione:

1 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
93. I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo. Il sistema dualistico IL SISTEMA DUALISTICO ORGANO DI CONTROLLO ORGANO AMMINISTRATIVO CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA IL CONTROLLO CONTABILE È AFFIDATO: ad un revisore contabile ad una società di revisione

2 CONSIGLIO DI GESTIONE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE, NEL SISTEMA TRADIZIONALE, SONO DI SPETTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è sancita l'applicabilità al consiglio di gestione della maggior parte delle norme dettate con riferimento al consiglio di amministrazione gli elementi che differenziano il primo dal secondo sono: è costituito di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due i componenti sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, in seguito, dal consiglio di sorveglianza, che ne determina anche il numero nei limiti fissati dallo statuto

3 i membri del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza
l'incarico può avere una durata non superiore a tre esercizi, ma è rinnovabile, salvo diversa previsione statutaria I componenti possono essere revocati in qualunque momento dal consiglio di sorveglianza, anche senza giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni se, nel corso dell'incarico, vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, non si dà luogo a cooptazione, dovendo essi essere sostituiti senza indugio dal consiglio di sorveglianza AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA, IN VIA ESCLUSIVA, LA FUNZIONE DI COMPIERE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE. ESSO PUO’ DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU’ DEI SUOI COMPONENTI.

4 RESPONSABILITA’ I CONSIGLIERI DI GESTIONE SONO RESPONSABILI PER IL DILIGENTE ADEMPIMENTO DEI LORO DOVERI NEI CONFRONTI: DELLA SOCIETÀ DEI SINGOLI SOCI LA DISCIPLINA APPLICABILE AL RIGUARDO È QUELLA DETTATA PER L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5 L’AZIONE DI RESPONSABILITA’
AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E’ RICONOSCIUTO IL POTERE DI PROMUOVERE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE: la relativa deliberazione deve essere assunta dalla maggioranza dei suoi membri se tale deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica, comporta la revoca d'ufficio del consigliere di gestione il termine per esercitare l'azione è di cinque anni dalla cessazione del consigliere di gestione dall'incarico il consiglio di sorveglianza può: rinunziare all'azione di responsabilità raggiungere una transazione con il consigliere di gestione LA RINUNZIA ALL'AZIONE (MA NON LA TRANSAZIONE) DA PARTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (O DELLA SOCIETÀ) NON PRECLUDE, TUTTAVIA, LA POSSIBILITÀ DI ESPERIRE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEI SOCI DI MINORANZA O DEI CREDITORI SOCIALI

6 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Tale organo è costituito da un numero di componenti, anche non soci, fissato nello statuto e comunque non inferiore a tre i consiglieri di sorveglianza sono nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo ed, in seguito, dall'assemblea dei soci almeno un componente del consiglio deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia determina, nei limiti previsti dallo statuto, il numero dei consiglieri di sorveglianza nomina il presidente del consiglio di sorveglianza, i cui poteri sono fissati dallo statuto

7 sono ineleggibili alla carica di consiglieri di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione b) i componenti del consiglio di gestione c) coloro che sono legati alla società (o alle società controllate, alle controllanti, o a quelle sottoposte al comune controllo) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza LO STATUTO PUÒ PREVEDERE ULTERIORI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ ED INDIPENDENZA, COSÌ COME ULTERIORI CAUSE DI DECADENZA O INELEGGIBILITÀ, O CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, LIMITI E CRITERI PER IL CUMULO DEGLI INCARICHI

8 i consiglieri di sorveglianza:
restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa previsione dello statuto sono revocabili, in qualunque tempo, con deliberazione assembleare, adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale hanno diritto al risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa se, nel corso dell'incarico, vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, non si dà luogo a cooptazione, dovendo essi essere sostituiti senza indugio dall'assemblea

9 FUNZIONI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ED AI SUOI MEMBRI) SI APPLICA LA MAGGIOR PARTE DELLE NORME DETTATE PER IL COLLEGIO SINDACALE: l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento la possibilità di presentare la denunzia al tribunale, ai sensi dell'art cod.civ. (in caso di gravi irregolarità compiute dagli amministratori nell’esercizio dei loro doveri) l'obbligo di riferire, per iscritto e almeno una volta l'anno, all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati

10 l'obbligo di partecipare alle assemblee e la facoltà di presenziare alle adunanze del consiglio di gestione IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SVOLGE ANCHE ALCUNE FUNZIONI NORMALMENTE SPETTANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI QUALI: ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SI APPLICA LA NORMATIVA DETTATA IN MATERIA DI VALIDITÀ DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione l’approvazione del bilancio di esercizio e del consolidato, ove redatto

11 RESPONSABILITA’ I consiglieri di sorveglianza devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico i componenti del consiglio di sorveglianza sono solidalmente responsabili con i membri del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi ultimi, in tutti i casi in cui il danno non si sarebbe prodotto laddove essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica i membri del consiglio di sorveglianza sono responsabili in via esclusiva, seppure con vincolo di solidarietà tra loro, per tutti i danni che non siano ricollegabili ad un fatto illecito dei consiglieri di gestione, bensì unicamente ad un mancato o negligente adempimento dei loro doveri l'azione di responsabilità è deliberata dall'assemblea


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