Comparto Sanità
Il comparto sanità ricomprende tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ESCLUSI i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 11_06_1997, per la definizione dei Comparti di contrattazione, possiamo elencare: Aziende sanitarie Aziende ospedaliere Arpa Agenzie, Istituti ed Enti del SSN
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che rappresentano La normativa vigente rende applicabile al personale del Comparto Sanità la disciplina contenuta nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che rappresentano UNA FONTE IMPORTANTE DI REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Breve escursus normativo Lo status del personale dipendente del SSN è inizialmente disciplinato dalla legge 833_1978 istitutiva del SSN medesimo In esecuzione della delega contenuta in questa legge è stato emanato il D.P.R. 761_1979
D.P.R. 761_1979 Il D.P.R. 761_1979 concerneva lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali; Ne derivò una disciplina del rapporto di lavoro e di inquadramento del personale soggetti a leggi speciali e non soggetti a contratti nazionali di lavoro e alle norme del codice civile come invece accadeva per i lavoratori del settore privato
D.P.R. 761_1979 Distinzione fondamentale del personale sanitario in QUATTRO RUOLI: Sanitario; Professionale; Tecnico; Amministrativo.
D.P.R. 761_1979 (ossia livello di qualificazione professionale) Ogni ruolo era suddiviso in: PROFILI PROFESSIONALI (ossia livello di qualificazione professionale) ove il personale si distingueva per “requisiti culturali, professionali e tipologia di lavoro”
D.P.R. 761_1979 Al ruolo sanitario appartenevano professionisti laureati e non, quindi sia medici, biologi e psicologi, sia figure professionali tecniche.
D.P.R. 761_1979 Operatore professionale coordinatore; Tra le professioni non mediche del ruolo sanitario rientravano quelle infermieristiche, tecnico sanitarie, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione, distinti in due profili professionali : Operatore professionale coordinatore; Operatore professionale collaboratore disciplinati successivamente con D.P.R. 821_1984. Professioni disciplinate da una normativa assolutamente inadeguata a consentirne l’evoluzione conformemente ai mutamenti del sistema sanitario
Dal 1979 ad oggi tanto la disciplina delle professioni sanitarie quanto quella del personale alle dipendenze del SSN hanno subito importanti modifiche.
Da una parte gli enti del SSN volgono alla AZIENDALIZZAZIONE (decreto legislativo 502_1992 dalla legge delega 421_1992) Dall’altra il pubblico impiego volge alla PRIVATIZZAZIONE (decreto legislativo 29_1993 trasfuso ad oggi nel testo unico 165_2001) Due manifestazioni che si completano a vicenda, l’una complementare all’altra.
L’aziendalizzazione degli enti del SSN vede come presupposti: la centralità del bisogno di salute del cittadino; attività da esplicarsi attraverso i principi di efficacia ed efficienza.
La privatizzazione del pubblico impiego assoggetta i pubblici dipendenti al Libro V Titolo II Capo I del Codice Civile nonché alla Legge 300 del 20 maggio 1970 meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori) ed alla contrattazione collettiva. Segnando il passaggio da un sistema di carattere pubblicistico ad un sistema di carattere privatistico.
Ergo, la normativa preesistente si è resa inapplicabile
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ARTICOLATO PER CATEGORIE Già nel 1999 il CCNL siglato il 7 aprile per il personale del comparto sanità determina un mutamento dello stato giuridico del personale sostituendo alla posizione funzionale (DPR 761_1979) il SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ARTICOLATO PER CATEGORIE A - B – (BS) – C – D – (DS)
Secondo la seguente tabella di equiparazione: Ex posizione funzionale Categoria I – II – III A IV B V BS VI C VII D VIII DS
Categoria A Vi appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici nell’ambito di istruzioni fornite. (Autonomia esecutiva e responsabilità)
Categoria B Vi appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati e capacità manuali e tecniche specifiche nell’ambito di prescrizioni di massima. (Autonomia e responsabilità propria)
Categoria BS Vi appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
Categoria C Vi appartengono gli operatori professionali sanitari ossia professionisti che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze tecniche specialistiche di base, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità
Categoria D Vi appartengono i collaboratori professionali sanitari ossia professionisti che svolgono attività attinenti la propria competenza professionale specifica con coordinamento delle attività del personale addetto all’unità di appartenenza o collaborano alla attività didattica
Categoria Ds Vi appartengono i collaboratori professionali sanitari esperti ossia professionisti che nell’ambito delle attività di organizzazione dei servizi sanitari programmano la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e assumono responsabilità diretta per le attività cui sono preposti
Prossimo obiettivo posto dalla contrattazione la semplificazione del sistema di classificazione
Il nuovo assetto su base contrattuale della disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto ha comportato che il personale debba essere tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle del profilo, i cui compiti e responsabilità sono indicati in declaratoria contrattuale a titolo meramente esemplificativo
Il precedente sistema di cui al DPR 761_79 vietava l’assegnazione a mansioni superiori (art. 29 comma1) Il nuovo ordinamento consente il conferimento delle mansioni superiori: per vacanza di posto in organico per sei mesi ovvero sino a 12 mesi, quando siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante; Per sostituzione di altro dipendente assente per la durata dell’assenza, ma non per ferie.
Tale conferimento è comunicato per iscritto al dipendente. Al di fuori delle ipotesi previste il conferimento è nullo, ma al lavoratore è comunque corrisposta la differenza di trattamento economico Il dirigente responsabile del conferimento risponde personalmente del maggiore onere se ha agito con dolo o colpa
In ogni caso l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla propria qualifica non ha effetto sull’inquadramento o assegnazione incarichi di direzione, fatto salvo il diritto al trattamento economico superiore A differenza, nel privato, l’esercizio di mansioni superiori, comporta il riconoscimento di qualifica superiore. (art. 2103 del codice civile non applicabile al pubblico impiego per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché per le forme di accesso al pubblico impiego medesimo)
Ridefinizione dei profili sanitari Avviene grazie alle leggi 42_1999 e 251_2000 Vengono individuati quattro profili professionali con pari dignità: professione sanitaria infermieristica; professione sanitaria ostetrica; professioni sanitarie riabilitative; professioni tecnico-sanitarie.
In occasione della stipula del contratto collettivo nazionale del 2001 integrativo del ccnl 1999 si riscontra la prima applicazione, a livello di disciplina reale del rapporto di lavoro, dei nuovi profili professionali delle professioni c.d. paramediche.
Si tratta di profili per i quali è ormai richiesta la laurea triennale quale condizione per l’esercizio professionale e per questo il ccnl 2001 ne ha sancito il definitivo passaggio dalla categoria C alla categoria D.
Collaboratore professionale sanitario (C) da Operatore professionale sanitario A Collaboratore professionale sanitario (C) da Operatore professionale assistente sociale Collaboratore professionale assistente sociale (D)
La norma ha dunque previsto il passaggio del personale appartenente alla categoria C direttamente alla categoria D (automaticamente e senza alcun ricorso a procedure concorsuali) con decorrenza 01 settembre 2001
I concorsi per le nuove assunzioni devono prevedere oggi la categoria D
Naturalmente detti professionisti continuano, anche in categoria D, ad assicurare i turni di servizio previsti dai modelli organizzativi applicati in ciascuna azienda specie per l’assistenza sulle 24 ore. Resta immodificata la funzione del profilo in parola quale: professionista dell’assistenza.
Coordinatore La posizione di coordinatore può essere conferita dall’azienda al personale appartenente ai profili interessati se è maturata una esperienza almeno pari a cinque anni in C o D.
Il periodo di cinque anni può essere ridotto di un anno se si è in possesso del “certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica” (titolo di studio), definendo i criteri generali di conferimento attraverso le procedure di concertazione
con il D. P. R. n°220/01 si è assistito all'abrogazione del D. M con il D.P.R. n°220/01 si è assistito all'abrogazione del D.M. 30/1/1982: quindi niente più certificato di abilitazione per accedere alle funzioni di coordinamento di tale area. L’accesso è rimesso al totale potere discrezionale degli enti, ed è assoggettato all'istituto contrattuale dell'incarico a tempo determinato;
In attesa di una migliore definizione dell’attribuzione di detti incarichi oggi segnata da un vuoto di disciplina, a seguito dell’abrogazione del D.M. 30_1_1982
La funzione del coordinatore - DS - si estrinseca in attività di: programmazione, gestione e valutazione.
In particolare egli programma, coordina e controlla il migliore utilizzo delle risorse umane In relazione agli obiettivi assegnati ed indirizzi impartiti Con assunzione di responsabilità del proprio operato E con attribuzione di una specifica indennità composta di una parte fissa e di una parte variabile
L’incarico ha durata triennale rinnovabile automaticamente in presenza di esito positivo delle verifiche periodiche che si svolgono annualmente e secondo modalità contrattate L’incarico è conferito con provvedimento del DG
Ai sensi della legge 43_2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento) e Accordo Stato - Regioni 1 agosto 2004 ai fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento ex art 10 ccnl 20_09_2001, è necessario il possesso del Master di I Livello in Management per le funzioni di coordinamento rilasciato dalle università ai sensi del D.M. 509_1999.
Nonché una esperienza professionale complessiva in categoria D e_o DS di tre anni. Restano tuttora validi i certificati abilitativi rilasciati sulla base della precedente normativa o ex art. 6, co. 5, legge 43_2006.