Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di I grado A.S. 2011/2012
Normativa di riferimento (1) Legge 169/2008 (3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Decreto Ministeriale 122/09 art. 3 (esame di stato ) art.5 ( certificazione delle competenze) art. 9 ( valutazione alunni con disabilità) art.10 ( valutazione alunni con DSA) Circ.Min. 35 del 26/03/10 esame per candidati esterni Circ.Min. 49 del 20/05/10 valutazione alunni ed esame di stato Circ.Min. 20 del 4/03/11 validità anno scolastico
Normativa di riferimento (2) Direttiva Ministeriale 22/2009 (modello di diploma) Circolare Ministeriale 32/2009 (prova nazionale) Circolare Ministeriale 51/2009 (con allegato tecnico relativo allo svolgimento della prova nazionale)
Validità dell’anno scolastico “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire, in collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite.”(DPR 122/09). Deroghe per: gravi motivi di salute documentati,terapie e cure programmate,donazioni di sangue,partecipazioni ad attività agonistiche e sportive(CONI),adesioni a confessioni religiose, DISAGIO FAMILIARE Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando, ove stabiliti, i criteri derogatori. Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio Docenti.
Ammissione (1) L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti degli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 3, comma 3, ed art. 2, comma 3, legge n. 169/2008 e art. 3 D.P.R. 122) Conseguentemente, il Consiglio di classe formula un giudizio di idoneità IN DECIMI, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2004. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
Docenti di strumento I docenti di strumento partecipano tutti allo scrutinio finale con l’espressione di un unico voto; Votano per l’ammissione o non ammissione sempre con l’espressione di un unico voto; In applicazione della normativa che prevede la costituzione di un consiglio perfetto tutti gli insegnanti di strumento partecipano al colloquio ( ci sono pareri discordanti ogni presidente deciderà in merito)
Ammissione (2) Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo , 297, i docenti incaricati dell’insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento. Analogamente partecipano alla valutazione i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, non partecipano i docenti dello studio assistito
Ammissione (3) Concorrono al voto d’ammissione: – La valutazione degli apprendimenti conseguiti nell’anno e dei traguardi di competenza raggiunti – Il comportamento _ Il percorso triennale
Ammissione (4) : alunni con D.S.A. “In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con Disturbo Specifico di Apprendimento, verificando che in corso d'anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo Ministero (nota prot. 4099/A/4 - nota prot. 26/A - nota prot CM , prot D.M ) e siano stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa.
Ammissione (5) Indicazioni sui quadri AMMESSO (l’alunno ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline e nella condotta) AMMESSO (voto di consiglio) (l’alunno, che pure ha una o più insufficienze in alcune discipline, è ritenuto, dal consiglio di classe, che si esprime a maggioranza, comunque in grado di sostenere l’esame); NON AMMESSO queste le possibili motivazioni: - L’alunno non ha avuto validato l’anno scolastico (ha frequentato per meno di tre quarti dell'orario annuale personalizzato) - L’alunno non ha riportato la sufficienza nel voto di condotta. - L’alunno non ha conseguito un adeguato numero di sufficienze e dunque non è in grado di sostenere l’esame
Seconda lingua comunitaria (spagnolo/francese) In base a quanto definito dalle Circolari Ministeriali 2008/09/10/11, il Collegio dei Docenti stabilisce che si svolga A) “la prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata (inglese)” e che vi sia una “conseguente specifica trattazione e valutazione della seconda lingua comunitaria (spagnolo/francese) in sede di colloquio pluridisciplinare”. B) si svolgano due prove scritte ( tutti sono orientati verso questa ) Si ritiene l’opportunità che, per una maggiore uniformità di valutazione il Collegio scelga la seconda opzione e definisca modalità e durata differenziate per le due prove scritte (rif.CM 46/26/5/2011)
Prova nazionale (1) Giorno di somministrazione: 18 giugno 2012 Tipologia delle prove: Prove oggettive e semistrutturate con quesiti sia chiusi che aperti. Due sezioni: Italiano e Matematica. Approfondimenti specifici sulla precedente prova su:
Prova nazionale (2): sezione di Italiano Risulta divisa in due parti: A - comprensione di un testo originariamente in italiano, letterario (narrativo) di autore contemporaneo, racconto breve, di una pagina, (presentato nella sua interezza), semplice, ma concettualmente denso e dai contenuti accattivanti, seguito da quesiti; B – riflessione sulla lingua, quesiti sulle conoscenze grammaticali (a completamento o a riconoscimento).
Prova nazionale (3): sezione di Matematica La sezione di valutazione in matematica è costituita da 20/22 quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta. Sono ambiti di valutazione: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. Non occorre calcolatrice (calcoli semplici)
Prova nazionale (4) La prova è obbligatoria per tutti gli alunni che sostengono l’esame Durata complessiva della prova: 2 ore (esclusi i tempi di consegna, istruzioni e dieci minuti di pausa tra una prova e l’altra) Consegna dei plichi la mattina alle ore 8 Apertura dei plichi in presenza degli alunni Attribuzione dei due fascicoli ad ogni alunno “Sono confermate, altresì, le modalità di vigilanza durante lo svolgimento delle prove con particolare attenzione alla prova nazionale”.
Prova nazionale (5): casi specifici – In merito allo svolgimento degli esami per gli alunni con disabilità o con difficoltà specifiche di apprendimento CERTIFICATE, per gli alunni in ospedale e per gli alunni di lingua nativa non italiana, è possibile oltre ad un tempo di somministrazione maggiore, fare uso della strumentazione compensativa e o modalità dispensative (cfr.Legge e linee guida).
Prova nazionale (6): casi specifici – Gli alunni con disabilità riconosciuta possono svolgere una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici stabiliti sulla base del PEI. – Si richiede la partecipazione collegiale di tutti i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno contitolari della classe, alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
Studenti affetti da D.S.A. (1) (dalla nota n del ): “Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento. [segue]
Studenti affetti da D.S.A. (2) (): Come noto, in sede di esame di Stato ai fini del conseguimento del diploma non è possibile esonerare gli alunni dalle prove, anche da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove scritte o come previsto dagli art.5 e 6 della legge 170/10 attraverso la dispensa della prova scritta stessa In caso di esonero per particolari gravità risultanti dalla diagnosi e richiesto dalla famiglia previa l’approvazione del consiglio di classe è previsto solo il rilascio dell’attestato e non del diploma ) Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta”.
Alunni Stranieri Tenuto conto del percorso personalizzato degli alunni stranieri e o neogiunti, nella valutazione delle prove il consiglio privilegerà l’efficacia comunicativa piuttosto che l’accuratezza scritta o orale I docenti vorranno pertanto riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa”.
Voto finale (1) L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione in decimi alla cui determinazione concorrono il giudizio di idoneità, le valutazioni delle prove scritte, inclusa quella nazionale, e quella del colloquio; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. La Commissione plenaria, nella seduta preliminare, definisce i criteri per la determinazione del voto finale. In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all’unanimità.
Voto finale (2) L’articolo 3 della legge n. 169/2008 ha innovato la materia della certificazione delle competenze, prevedendo che sia accompagnata da un voto espresso in decimi, sia al termine della scuola primaria che della scuola secondaria di I grado. In particolare, l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. In attesa della definizione, con decreto ministeriale, del modello di certificazione delle competenze di cui all’articolo 10 del DPR 275/1999, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla sperimentazione di propri modelli sulla base delle esperienze condotte negli anni precedenti.
Voto finale (3) voto finale: “Il voto finale (in decimi, espresso in lettere) è costituito dalla media dei voti ottenuta nel giudizio di idoneità, nelle singole prove, nel colloquio pluridisciplinare, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.”
Documentazione relativa all’esame (1) Lo statino d’esame deve riportare: – Il voto d’ammissione/idoneità – I risultati degli scritti – I risultati delle prove nazionali – Il voto del colloquio pluridisciplinare – La conferma o meno del consiglio orientativo
Documentazione relativa all’esame (2) In particolare, l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. I livelli di competenza indicati nella certificazione delle competenze saranno espressi con Voti in decimi ( come modello certificazione competenze elaborato a livello provinciale da UST e CTSS)
PUBBLICAZIONE RISULTATI L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva riportata, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della Commissione. In caso di mancato superamento dell’esame, l’esito di questo è pubblicato con la sola indicazione di: “NON LICENZIATO”. Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola. E in vigore il nuovo modello di diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009.
Varie domande Prove scritte 1) Quale numero di opzioni ? Per norma quattro, per prassi tre 2) Il compito riporta il voto come risultante di una griglia di indicatori? Sì 3) Scrivere i voti a penna definitivi, solo durante la correzione collegiale? Si 4) Comunicare il voto delle prove scritte al termine del colloquio? 5) Comunicare possibilmente un giudizio 6) Se è pubblico il candidato può pretendere di effettuare il colloquio a porte chiuse? no Colloquio
Domande se richiesto espressamente si ma è preferibile comunicare un giudizio. Al colloquio devono essere compresenti tutti i componenti della sottocommissione in ogni momento dell’esame? Sì Pubblicazione dei voti Si espongono i consueti tabelloni? Sì Si dà la possibilità di accedere all’ufficio didattica per conoscere i voti delle singole prove?No, ma il dirigente è disponibile ad accogliere e valutare le richieste caso per caso
Domande In caso di alunni protetti come comportarsi rispetto alla trasparenza e alla pubblicità degli esiti ? Chiedere informazioni agli organi competente (questura polizia)