codice dei beni culturali e del paesaggio d.Ig.s. 22 gennaio 2004, n. 42
Legame tra turismo e beni culturali Tra turismo e beni culturali c’è un legame inscindibile: – Lo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico italiano costituisce una delle risorse fondamentali per lo sviluppo del turismo. – A sua volta il turismo può rappresentare uno strumento formidabile per assicurare la conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali nel mondo, sostenendone la piena valorizzazione.
Potenzialità di sviluppo Il nostro patrimonio non è però un'eredità di cui si possa disporre a piacere. Una volta distrutti questi beni sarebbero persi per sempre ed è quindi fondamentale proteggere questo patrimonio affinché passi alle generazioni future. Allo stesso tempo però è fondamentale non trascurare le grandi potenzialità turistiche del patrimonio culturale che potrebbero produrre posti di lavoro e far circolare nuova ricchezza.
Sistemi integrati di valorizzazione Le bellezze culturali nel nostro paese spesso poi formano un insieme unitario con le bellezze paesaggistiche dei luoghi in cui si trovano. Riconoscere questo intimo legame estetico vuol dire adottare sistemi integrati di protezione e di valorizzazione: una bella spiaggia in un territorio non deturpato nei suoi aspetti naturalistici, con i suoi piatti tipici, il suo folklore o i suoi prodotti dell' artigianato sono tutte risorse per il turismo in grado di generare flussi turistici.
Principi costituzionali In relazione ai beni culturali diversi sono gli articoli della Costituzione che assumono particolare importanza.
Art.9 cost “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
Art.9 cost. La difesa del paesaggio e tutela del patrimonio culturale rientrano tra i principi fondamentali della Costituzione, articoli che non sono modificabili neppure con le leggi di revisione costituzionale. La tutela dei beni naturali e culturali è responsabilità della Repubblica, intesa non solo come obbligo per lo Stato e gli altri enti pubblici, ma anche nel senso più ampio del termine, come la collettività intera. A tutti spetta dunque il compito di proteggere il patrimonio culturale del Paese perchè esso è un bene comune che riguarda ogni cittadino, è espressione dell’identità di una Nazione intesa come appartenenza ad un gruppo che condivide tradizioni, cultura, lingua, storia.
Art.117 cost. L’articolo stabilisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell' ecosistema e dei beni culturali» tra le materie di legislazione concorrente Stato- Regione «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».
Art 7 cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze
I rapporti Stao confessioni religiose Chiesa cattolica e Stato sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi. Per le altre confessioni religiose i rapporti con lo Stato possono essere disciplinati sulla base di intese (ad es. con la Tavola valdese, con l'Unione cristiana evangelica battista, con la Chiesa evangelica luterana).
Turismo culturale e religioso Arte e fede si sono sempre intrecciate e lungo i secoli hanno lasciato sul territorio italiano infinite testimonianze di questo legame: dai luoghi di culto - chiese, basiliche, conventi, catacombe, sinagoghe, templii – ai tesori d'arte – dipinti, statue, reliquiari, archivi - che vi sono custoditi in numero incalcolabile.
Collaborazione Negli accordi e nelle intese si prevedono numerose forme di collaborazione tra Stato ed enti religiosi per la conservazione di questi beni. Esistono anche organismi paritetici creati per discutere questioni di comune interesse come ad es. l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica istituito d'intesa tra il Ministero e Cei.
Art. 42 cost La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La proprietà privata Questa norma costituzionale che tocca la materia dei beni culturali sotto il profilo dei limiti alla proprietà privata. I beni culturali possono appartenere allo Stato o a privati. Come per I beni pubblici anche i privati «sono tenuti a garantirne la conservazione»: ogni proprietario di un bene culturale non può dunque disporne liberamente perchè la circolazione di questi beni è soggetta a regole precise. Anche se il bene è privato, esso incorpora un valore collettivo che va preservato a costo di limitare la libertà del titolare per assicurare la «funzione sociale» della proprietà.
Codice dei beni culturali e del paesaggio La protezione dei beni culturali oggi trova la sua fonte legislativa principale nel codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il d.lgs. n.42 del Formato da 184 articoli Ha dato ordine a tutta la normativa precedente nel settore.
Codice Suddiviso in quattro parti: – nella prima si pongono i principi generali; – nella seconda il trattamento dei beni culturali – nella terza i beni paesaggistici – la quarta contiene le sanzioni amministrative e penali;
Principi generali Compito del codice è di attuare l'art. 9 Cost e salvaguardare il patrimonio culturale secondo le attribuzioni dell’art. 117 Cost. La tutela e la valorizzazione di tale patrimonio «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Tale compito spetta allo Stato e a tutti gli enti territoriali.
Ripartizione delle competenze Il codice ripartisce le competenze legslative in base al dettato dell’art.117 cost. La tutela dei beni culturali è materia in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali sono riservate alla legislazione concorrente Stato-Regioni
Ruolo dello Stato TUTELA significa che spetta allo Stato l’attività diretta a – individuare i beni del patrimonio culturale con l’imposizione del vincolo – garantirne la protezione – effettuare controlli sul regime di alienazione – stabilire le regole per la conservazione
Ruolo delle Regioni VALORIZZAZIONE e PROMOZIONE significa che lo Stato può dettare i principi generali per gestire, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio e per assicurare le migliori condizioni per l’utilizzo. Le Regioni fissano la disciplina di dettaglio per la fruizione dei beni.
Competenze Funzioni amministrative (art. 118 Cost.) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e in ultima istanza allo Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In materia di tutela dei beni culturali la legge statale può prevedere forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni (comma 3).
Turismo culturale Naturalmente i beni culturali sono strettamente collegati al turismo. Si parla di turismo culturale per indicare quella forma di turismo che ruota attorno alla conoscenza del patrimonio storico artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale. Nel “turismo culturale” convergono quindi tante materie, indivisibili ma diverse e diversamente distribuite alla competenza di enti diversi.
Eccesso di burocrazia Il turismo infatti è materia esclusiva delle Regioni ma nel turismo culturale risulta a volte difficile l’individuazione dell’ente competente, generando situazioni incerte, in cui Ministero, Regioni ed enti locali invece di cooperare finiscono per creare solo degli ostacoli burocratici. Così spesso vediamo beni culturali deperire nel disinteresse del proprietario o peggio situazioni in cui non si sa neppure chi sia il proprietario o quale sia l'ente preposto a occuparsene.
Patrimonio culturale Fanno parte del patrimonio culturale due tipi di beni: i beni culturali; i beni paesaggistici.
BENI CULTURALI Appartengono ai beni culturali le cose che presentano interesse – artistico, – storico, – archeologico, – etnoantropologico, – archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».
Tipi Beni mobili (un quadro, una moneta antica, un’anfora, un reperto dinosauro, un raro spartito musicale) Beni immobili (un castello, un palazzo, un sito archeologico, una piazza, un parco di interesse artistico, un sito minerario di importanza storica). Beni mobili registrati: una nave dall’interesse storico, un’auto appartenuta ad un personaggio storico
Tipi Universalità di mobili (le pluralità di cose che appartengono alla stessa di mobili persona e hanno una destinazione unitaria) come le raccolte di pinacoteche o musei, gli archivi e più in generale «le collezioni o serie di oggetti» che rivestano, nel loro complesso, un eccezionale interesse.
APPARTENENZA Dal punto di vista dell' appartenenza giuridica, i beni culturali possono essere pubblici o privati. – Pubblici se appartengono allo Stato, alle Regioni agli altri enti pubblici; – Privati se appartengono a persone giuridiche private senza scopo di lucro o a singole persone fisiche.
Il vincolo culturale La legge tutela le cose di interesse culturale. Tale interesse costituisce il presupposto per poterle assoggettare alla specifica legislazione.
Verifica per i beni pubblici Per i beni di interesse culturale di proprietà pubblica non è prevista nessuna procedura diretta alla costituzione del vincolo sul bene ma piuttosto è previsto un procedimento di “verifica dell’interesse culturale” da parte del MIBACT. Fino a tale verifica i beni culturali di proprietà pubblica sono assoggettati alla tutela prevista nel codice.
Dichiarazione per i beni privati Per i beni privati invece spetta al MIBACT la dichiarazione dell’interesse culturale del bene. Il procedimento è avviato dal Soprintendente. La dichiarazione va notificata al proprietario. – Per i beni immobili il vincolo viene iscritto nei registri immobiliari. – I beni mobili vengono inseriti in appositi elenchi conservati presso il Ministero.
Tutela In attesa della «verifica» dell' interesse culturale (nei casi dei beni pubblici) o dopo la «dichiarazione» dell'interesse culturale (adottata dal ministero nei casi di beni privati) i beni culturali ricevono una protezione che è la diretta conseguenza della loro importanza per la memoria collettiva. Esiste un catalogo Generale dei beni culturali.catalogo Generale dei beni culturali.
Potere di vigilanza Sui beni culturali il MIBACT esercita un generale potere di vigilanza per mezzo di funzionari pubblici delle Soprintendendenze che sono organi periferici del Ministero. La Soprintendenza può procedere a ISPEZIONI per accertare le condizioni del bene e verificare se è ben conservato e custodito.
Misure di protezione Le misure di protezione (da interventi pregiudizievoli dell’uomo) comprendono: 1.interventi vietati in assoluto 2.interventi soggetti ad autorizzazione
1. Interventi VIETATI Ai fini della protezione sono stabiliti una serie di DIVIETI: non possono essere distrutti, danneggiati, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da mettere in pericolo la loro conservazione. E’ vietato lo smembramento per gli archivi pubblici e privati dichiarati di interesse culturale cioè di scomporli e dividerli anche se i singoli documenti non vengono deteriorati o distrutti.
2. interventi soggetti ad AUTORIZZAZIONE Sono sottoposti ad autorizzazione preventiva del Ministero: la rimozione del bene o la sua demolizione, anche se seguita da ricostruzione; lo spostamento dei beni culturali mobili; lo smembramento di collezioni, serie o raccolte; opere o lavori di edilizia che interessino i beni culturali.
Misure di conservazione: RESTAURO Le misure conservative sono misure di – PREVENZIONE per limitare le situazioni di pericolo per i beni culturali; – MANUTENZIONE per mantenere l’integrità del bene; – RESTAURO quando è necessario intervenire sul bene per il suo recupero. In questo caso si tratta di OBBLIGHI conservativi imposti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici e a tutti i privati proprietari.
Interventi conservativi volontari Gli interventi conservativi intrapresi volontariamente dal titolare del bene devono essere autorizzati. Possono beneficiare di un contributo statale fino alla metà dell'importo o per l’ intero ammontare se gli interventi sono di particolare importanza. I beni culturali sottoposti ad interventi conservativi a carico totale o parziale dello Stato devono essere resi accessibili al pubblico.
Interventi conservativi imposti Il Ministero può disporre la custodia coattiva dei beni mobili facendoli trasportare in un luogo sicuro. Può ordinare interventi conservativi di restauro o può provvedervi direttamente per superare l'incapacità o l'incuria del titolare, ponendo poi gli oneri a suo carico perchè l’intervento comunque aumenta il valore economico del bene.
Tutela indiretta degli immobili Il Ministero può imporre distanze, misure e altre norme di carattere "urbanistico" per evitare, ad esempio, che un monumento sia soffocato tra palazzi moderni e che ne snaturano l’immagine, la prospettiva, la luce e il decoro.
La circolazione internazionale dei beni culturali Per beni culturali MOBILI pubblici – è vietata l'uscita definitiva dallo Stato – si possono vendere solo con l’autorizzazione del Ministero. – sono possibili uscite temporanee dal territorio italiano per partecipare a mostre o esposizioni internazionali.
Vendita di beni culturali privati Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni culturali privati devono essere denunciati al Soprintendente del luogo dove si trova il bene. Entro 60 giorni la pubblica amministrazione può esercitare il diritto di prelazione acquistando il bene allo stesso prezzo.