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Seminario Beni culturali e del paesaggio: legislazione nazionale e comunitaria Dott.ssa Tiziana Fortuna Catania, 27 Maggio2010.

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Presentazione sul tema: "Seminario Beni culturali e del paesaggio: legislazione nazionale e comunitaria Dott.ssa Tiziana Fortuna Catania, 27 Maggio2010."— Transcript della presentazione:

1 Seminario Beni culturali e del paesaggio: legislazione nazionale e comunitaria Dott.ssa Tiziana Fortuna Catania, 27 Maggio2010

2 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Capo IV del Codice, riproduce la struttura già utilizzata nel T.U. del 1999 Tre sezioni: - alienazione e altri modi di trasmissione - prelazione - commercio

3 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE I) Alienabilità dei beni demaniali L’art. 53 del Codice detta una previsione di carattere generale volta a comprendere un’unica definizione di beni appartenenti al demanio culturale.

4 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Collegamento art. 53 Codice al Codice civile Costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'ali. 822 del C. c. (immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. )

5 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Le categorie del Codice pertanto vengono ricondotte ad unità - il c.d. demanio culturale ­ ed in quanto tali sottoposti al regime giuridico contemplato dal Codice dei beni culturali.

6 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Art. 53, co. 2 Si prevede una riserva di legge a favore del codice dei beni culturali: «i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice».

7 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Alienabilità dei beni demaniali Beni assolutamente inalienabili: Art. 54 Codice individua categorie dei beni che restano assolutamente inalienabiIi

8 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Sono pertanto inalienabili, ai sensi dell'art. 54, co. 1 del Codice: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi.

9 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Si tratta di beni demaniali e che quindi il regime di inalienabilità è insito necessariamente nella sussistenza del carattere demaniale del bene!

10 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Art. 54, co. 2 Stabilisce l'inalienabilità temporanea per quei beni del demanio culturale che non siano stati sottoposti al procedimento di verifica culturale ex art. 12 e cioè....

11 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE L'inalienabilità delle cose immobili e mobili, appartenenti ad enti pubblici territoriali e non, o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica. [.. con intervento del 2006 si chiarisce.. fino al momento della conclusine del procedimento di verifica] In ogni caso, deve trattarsi di cose che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni

12 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Art. 54, co. 2 Sono altresì inalienabili le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se incluse in raccolte appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali: i singoli documenti appartenenti agli stessi soggetti nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati all’art. 53.

13 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Ancora, sono inalienabili le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali dichiarate di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, co.3, lett. d).

14 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Art. 54, co. 3 e 4  due eccezioni ai commi precedenti!! Comma 3 Comma 3  i beni inalienabili ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 54 possono formare oggetto di trasferimento tra Stato, Regioni e altri enti pubblici territoriali Comma 4 Comma 4  i beni e le cose indicate ai commi 1 c 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo la modalità e per i fini previsti dal Titolo Il, dedicato alla fruizione e valorizzazione.

15 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Alienabilità dei beni demaniali Beni alienabili: Art. 55 Codice ipotesi di alienabilità, sottoposta al controllo del Ministero (autorizzazione), di immobili appartenenti al demanio culturale.

16 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Meccanismo di garanzia Art. 55, co. 3 Al fine di tutelare i beni culturali pubblici, una volta alienati, essi restano sottoposti alla tutela ai sensi dell'art. 12, co. 7 che prevede che l'accertamento compiuto sull'interesse culturale del bene pubblico costituisce dichiarazione di interesse ai sensi dell'art. 13 del Codice ( cioè quella dichiarazione “riservata” ai beni non appartenenti a soggetti pubblici )

17 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Alienabilità dei beni demaniali/Beni alienabili Conversione automatica delle verifica (art. 12) in dichiarazione di interesse (art. 13)!! In tal modo, i beni pubblici alienati, nonostante la loro sdemanializzazione (la perdita del carattere della demanialità), conservano una situazione di tutela, anche nel caso in cui non possiedano il carattere di interesse culturale richiesto per i beni ad appartenenza privata.

18 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Alienabilità dei beni demaniali/Beni alienabili Autorizzazione L’autorizzazione ad alienare comporta automaticamente la sdemanializzazione del bene! [Cessa di avere carattere di bene demaniale]

19 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Alienabilità dei beni demaniali/Beni alienabili Procedura di autorizzazione  2 condizioni che garantiscano la funzione culturale dei beni oggetto di alienazione: a) l'alienazione deve assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni b) nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione

20 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE a) l'alienazione deve assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni: la valutazione a cui è chiamata l'Amministrazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione, non deve limitarsi all'esame del mancato pregiudizio per il bene, ma fondarsi sulla considerazione che dall'alienazione siano assicurate le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni stessi.

21 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Non solo Tutela ma anche Valorizzazione!! ossia, attività dirette a promuovere la conoscenza dei beni culturali, oltre che in attività dirette ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione,

22 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Altri tipi di alienazione. Art. 56 Codice  alienazione di beni pubblici o appartenenti a soggetti privati non perseguenti scopo di lucro (autorizzazione da parte del Ministero)

23 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Sono soggette ad autorizzazione le alienazioni dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, diversi dai beni e le cose indicate nei due articoli precedenti (art. 54, co. 1 e 2 e art. 55, co. 2) alienazioni di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione dei beni e delle cose indicate all'art. 54, co. 2, lett. a) e c)

24 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE L'autorizzazione è richiesta inoltre anche per la vendita parziale, da parte dei soggetti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, di collezioni o serie di oggetti o di raccolte librarie-

25 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE L’autorizzazione ad alienare (art. 57 Codice) la richiesta di autorizzazione presentata dall'ente proprietario del bene con indicazione d’uso in atto e da un programma di interventi di conservazione necessari L’autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero (Direz. Regionale) su proposta delle soprintendenze, sentita la Regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.

26 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che sia preventivamente autorizzato il relativo progetto (art. 21, co. 4)

27 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Condizioni di rilascio autorizzazione per 2 fattispecie specifiche: a) per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e per quelli degli enti ed istituti pubblici di cui all'art. 56, co.1, lett. b) e co. 2 ; b) p er i beni di cui all'art. 56, co. 1, lett. b) e co. 2, appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.

28 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Caso a) l'autorizzazione rilasciata se i beni non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla conservazione o menomazione al pubblico godimento. Caso b) l'autorizzazione può essere rilasciata se dall'alienazione non derivi un danno grave alla loro conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.

29 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE La permuta (art. 58 Codice) facoltà per il Ministero di autorizzare la permuta dei beni indicati agli artt. 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri. Risultato di accrescimento del patrimonio culturale !!

30 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE II) Prelazione Trattasi di prelazione “artistica” e, per tali motivi, non partecipa degli elementi propri e comuni della c.d. prelazione legale, ma gode di autonoma disciplina dettata dal Codice stesso.

31 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE I Soggetti che possono esercitare la prelazione Stato ed enti pubblici territoriali Il Provvedimento di Prelazione - adottato dallo stesso ente territoriale - notificato all’alienante e all'acquirente, sempre che lo Stato abbia rinunciato all'acquisto del bene in via di prelazione -è necessario specificare che l'acquisto viene effettuato dallo Stato (o dagli enti pubblici territoriali) allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione,

32 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE Le Condizioni per esercizio prelazione  il termine risulta individuato in 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia, prevista dall'art. 59, e non più in 2 mesi come nel previgente T.U. del ’99;  se denuncia omessa o presentata tardivamente oppure incompleta, il termine per esercitare la prelazione è fissato in 180 giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa

33 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE  Entro i due termini indicati (60 e 180 giorni) il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante e all'acquirente.  Dalla data dell'ultima notifica la proprietà passa allo Stato.

34 L'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione con il divieto per l'alienante di effettuare la consegna della cosa. A differenza del T.U. del ’99, nel termine indicato, non è pregiudicato in alcun modo il potere di compiere atti conservativi, cioè atti diretti alla conservazione materiale e giuridica del diritto (es. sequestro conservativo, azione revocatoria,..) CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE

35 III) Commercio- art. 63 del Codice Riproduce quanto già previsto nel T.U. ma con una differenza in merito all'autorità demandata a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate: l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ha l’obbligo di trasmettere copia della dichiarazione al soprintendente e alla Regione.

36 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE III) Commercio Oggetto: le sole categorie di cui alla lett. A) dello Allegato al Codice (Reperti archeologici aventi più di cento anni, acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto, incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali, fotografie, film e relativi negativi,.... )

37 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE III) Commercio Tenuta registro: l'obbligo per coloro che esercitano il commercio di annotare, di giorno in giorno, le operazioni eseguite nell'apposito registro, prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza. L'obbligo di esibizione del registro vige nei confronti degli organi di polizia giudiziaria ed anche dei funzionari del MiBAC e della Regione

38 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE III) Commercio Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita e i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente, i documenti di interesse storico posti in vendita

39 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE III) Commercio Stesso obbligo per soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro 90 giorni dall’acquisizione. Dalla comunicazione il soprintendente potrà avviare il procedimento di dichiarazione ex art. 13 del Codice.

40 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE III) Commercio Attestati di autenticità e di provenienza Sono attribuiti obblighi a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica, oppure di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, o che comunque abitualmente venda le opere o gli oggetti medesimi.

41 CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE III) Commercio Obblighi: consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza. In mancanza  obbligo di rilasciare dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull' autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Se possibile, la dichiarazione è apposta su copia fotografica dell'opera o dell'oggetto.


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