LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107
Art. 1 commi 126 – 127 – 128 – Comma 126: Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Comma 127: Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione. Comma 128: La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
Comma 129: Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: 2 «Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
Da quale anno scolastico parte la valorizzazione del merito del personale docente nelle istituzioni? Da quale anno scolastico parte la valorizzazione del merito del personale docente nelle istituzioni? Si parte subito con l’anno 2015/2016 Si parte subito con l’anno 2015/2016 Quale sarà la somma destinata ad ogni scuola? Quale sarà la somma destinata ad ogni scuola? Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.
Il fondo è rivolto a tutti i docenti? Il fondo è rivolto a tutti i docenti? Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito «bonus» in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute. Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito «bonus» in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute. Chi stabilisce il «bonus» per i docenti? Chi stabilisce il «bonus» per i docenti? I criteri vengono stabiliti dal Comitato di Valutazione, mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente Scolastico. I criteri vengono stabiliti dal Comitato di Valutazione, mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente Scolastico.
Il «bonus» ha una cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente? Il «bonus» ha una cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente? No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente. Il «bonus» non è distribuito «a pioggia» ma va destinato a non meno del 10% dei docenti a tempo indeterminato. No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente. Il «bonus» non è distribuito «a pioggia» ma va destinato a non meno del 10% dei docenti a tempo indeterminato. Come vengono scelti dal Consiglio d’Istituto i genitori che fanno parte del Comitato di Valutazione? Come vengono scelti dal Consiglio d’Istituto i genitori che fanno parte del Comitato di Valutazione? Il Consiglio può definire le modalità di scelta. Il Consiglio può definire le modalità di scelta. Gli eleggibili nel Consiglio d’Istituto devono essere componenti di quell’organismo? Gli eleggibili nel Consiglio d’Istituto devono essere componenti di quell’organismo? La scelta può anche avvenire all’esterno del Consiglio d’Istituto. La scelta può anche avvenire all’esterno del Consiglio d’Istituto.
Chi nomina il Componente esterno? Chi nomina il Componente esterno? Il componente esterno viene nominato dall’Ufficio Scolastico Il componente esterno viene nominato dall’Ufficio ScolasticoRegionale. Come si può assicurare la rappresentanza dei diversi settori presenti negli istituti comprensivi? Come si può assicurare la rappresentanza dei diversi settori presenti negli istituti comprensivi? Decidono autonomamente gli organi collegiali (il collegio docenti ha concordato un nominativo per livello di scuola) Decidono autonomamente gli organi collegiali (il collegio docenti ha concordato un nominativo per livello di scuola) Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito? Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito? L’art.37 del TU organi collegiali prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. L’art.37 del TU organi collegiali prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando può cominciare a funzionare? Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando può cominciare a funzionare? Quando ogni componente ha espresso le propria designazioni (collegio docenti – consiglio d’istituto – USR). Il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato e provvede alla convocazione per l’insediamento. Quando ogni componente ha espresso le propria designazioni (collegio docenti – consiglio d’istituto – USR). Il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato e provvede alla convocazione per l’insediamento. Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato? Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato? Art.37 T.U. Validità della seduta = quando interviene la metà più uno dei componenti in carica. Solitamente la votazione è palese se non si tratta di persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Art.37 T.U. Validità della seduta = quando interviene la metà più uno dei componenti in carica. Solitamente la votazione è palese se non si tratta di persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito? Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito? No, è il Comitato di Valutazione che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa. No, è il Comitato di Valutazione che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa. La legge 107/2015 individua tre distinte aree come base per la definizione dei criteri valutativi. Il Comitato deve definire i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due? La legge 107/2015 individua tre distinte aree come base per la definizione dei criteri valutativi. Il Comitato deve definire i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due? Sarebbe opportuno attenersi a quanto indicato nella legge: considerare tutte le tre aree, eventualmente assegnando valore e pesi diversi. Sarebbe opportuno attenersi a quanto indicato nella legge: considerare tutte le tre aree, eventualmente assegnando valore e pesi diversi.
I genitori interessati a far parte del Comitato di Valutazione sono invitati ad inviare la loro candidatura all’indirizzo mail dell’Istituto: entro lunedì 18 aprile 2016 Lo stampato è reperibile nella home page del sito dell’Istituto