La tutela della riservatezza nell’attività sanitaria Analisi del codice sulla privacy
Il testo unico sulla privacy D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Definizioni art. 4 Trattamento Dato personale Dati identificativi Dati sensibili Dati giudiziari Titolare Responsabile Incaricati Interessato Comunicazione
Definizioni art. 4 Diffusione Dato anonimo Blocco Banca di dati Garante
Dato personale Qualsiasi elemento che abbia un contenuto informativo
Dato personale Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale Art. 4 punto a) Codice privacy
Dati identificativi I dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato Art. 4 punto b) Codice privacy
Dati sensibili I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Art. 4 punto c) Codice privacy
Dati giudiziari I dati personali idonei a rivelare provvedimenti….in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato Art. 4 punto d) Codice privacy
Dati anonimi I dati che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile. Art. 4 punto n) Codice privacy
Banca di dati Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in una o più siti. Art. 4 punto p) Codice privacy
Il trattamento Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Art. 4 punto a) Codice privacy
Il principio del consenso Il consenso al trattamento I casi di esclusione dal consenso
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso art. 20 Il consenso non è richiesto quando: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) …… c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque; d) ……… e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, da responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato.
Soggetti che effettuano il trattamento Il titolare Il responsabile L’incaricato
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati art I soggetti di cui agli artt. …. adottano misure idonee per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale……
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati art Le misure di cui al comma 1, comprendono, in particolare: a)Soluzioni volte a rispettare in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa; b)L’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati art. 83 c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti; e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dati;
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati art. 83 f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati di una prestazione di pronto soccorso; g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati art. 83 h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute; i) La sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Comunicazione di dati all’interessato art I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
Comunicazione di dati all’interessato art Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento dei dati.
La risposta dei referti a) Attraverso la consegna dei dati al medico di fiducia che a sua volta li renderà noti all'interessato b) Attraverso una spiegazione orale da parte di un medico designato dal laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario titolare del trattamento dei relativi dati personali. c) Un giudizio scritto del medico designato dal laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario titolare del trattamento dei relativi dati personali. Luglio
Agenda digitale D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese
Ricette elettroniche % % % Dal primo gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale.
A decorrere dal primo gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture private accreditate.
Luca Benci Firenze La documentazione sanitaria il segreto professionale e la riservatezza dei dati
La documentazione sanitaria Atti pubblici Atti privati
La documentazione sanitaria Cartella clinica Registro di sala operatoria Cartella infermieristica Modulistica consenso informato Registro di pronto soccorso Scheda di dimissione ospedaliera Lettera di dimissione Registro di carico e scarico stupefacenti Scheda infermieristica di triage
La documentazione sanitaria imminente Il fascicolo sanitario elettronico La ricetta elettronica
La documentazione sanitaria di fine ricovero Ricetta elettronica di farmaci (copia del promemoria) Certificato di malattia on line per i lavoratori dipendenti (copia del certificato inviato)
La documentazione sanitaria prossima ventura? Le direttive anticipate Il testamento biologico Le dichiarazioni anticipate di trattamento
La funzione della documentazione clinica Documentazione di attività svolta Fornire una base informativa per le scelta assistenziali Identificare e consentire la rintracciabilità di tutte le attività svolte Garantire la continuità assistenziale
Le funzioni delle documentazione sanitaria Consentire l’integrazione delle competenze (interprofessionali) polifunzionali Consentire la valutazione della qualità dell’assistenza Tutelare gli interessi legali di tutte le parti interessate
Quali dati raccogliere: il principio della pertinenza Non esiste una fonte normativa che predetermini il contenuto della documentazione clinica
La documentazione sanitaria La regolare compilazione Il segreto e la riservatezza La conservazione La circolazione
La documentazione sanitaria I fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi Ogni annotazione deve essere sottoscritta Ogni annotazione assume autonomo valore documentale e non può essere modificata successivamente Ogni verbalizzazione deve essere effettuata con grafia chiara e leggibile
I reati sulla documentazione Falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cp) Falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cp)
Lo specializzando Corte di cassazione, V sezione penale, sentenza 21 settembre 2006 (Per il riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale)… non è necessario che il soggetto attivo del reato abbia un rapporto organico con l’ente pubblico, ma che sia munito di autorizzazione legale per lo svolgimento di una determinata attività rilevante nei rapporti esterni, in nome e per conto dello stesso ente. …il medico che segue un corso di specializzazione, deve partecipare alla totalità delle attività sanitarie e l’attività sanitarie del servizio di cui fanno parte le strutture chirurgiche in cui si effettua, ivi comprese le guardie e l’attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali.
Lo specializzando Corte di cassazione, V sezione penale, sentenza 21 settembre 2006 Se pertanto egli procede a un rilievo sintomatico sul paziente durante una guardia o una visita, affidatagli dal primoario o dall’aiuto, all’evidenza tale rilievo deve essere inserito nella cartella clinica, e nulla osta che sia ammesso a farlo di persona. E’ questa la ragione per cui la falsificazione della cartella clinica, della cui redazione può astrattamente disporre per quanto gli compete, gli è attribuita ai sensi dell’art. 476 cp.
Lo smarrimento della cartella clinica Tribunale di Genova, sentenza 22 gennaio 2007 Giova a tal fine ricordare che, più in generale, la difettosa tenuta della cartella clinica non può risolversi in danno dei pazienti e cioè di coloro che vantino un diritto in relazione alla prestazione sanitaria atteso che nella valutazione dell'esattezza della prestazione medica valore indiziante è attribuito alla corretta ed esaustiva compilazione della cartella clinica, con la conseguenza che le omissioni imputabili al medico nella redazione della stessa cartella clinica possono rilevare ai fini del nesso eziologico presunto.
Lo smarrimento della cartella clinica Tribunale di Genova, sentenza 22 gennaio 2007 Correlato alla regolare tenuta della cartella clinica è inoltre il dovere della sua custodia in capo all'azienda sanitaria che di essa è proprietaria sicché in caso di inadempimento a tali prestazioni, essendo le stesse riconducibili ad un rapporto di tipo contrattuale venutosi ad istaurare tra paziente ed ente ospedaliero, grava a carico dell'inadempiente - e quindi in questo caso appunto all'Ente Ospedaliero convenuto - fornire la prova che tale inadempimento è stato incolpevole.
Lo smarrimento della cartella clinica Tribunale di Genova, sentenza 22 gennaio 2007 In effetti, nel caso in esame, tale prova non è stata offerta da parte convenuta, la quale si è limitata ad affermare che lo smarrimento de quo rientra "a buon titolo in una di quelle ipotesi di caso fortuito che talvolta si verificano nell'ambito di una grande struttura seppur estremamente organizzata", senza tuttavia fornire alcun elemento di prova circa la bontà e l'efficienza di tale organizzazione nonché dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità del caso che si è verificato nella fattispecie che ci occupa.
La falsificazione “per aggiunta” Corte di cassazione, V sezione penale, sentenza 8 luglio 2005 L'alterazione, inoltre, perchè sia esclusa la punibilità, deve essere riconoscibile da qualsiasi persona dotata di normale diligenza e capacita intellettiva e comunque tale da rendere non solo improbabile ma veramente impossibile l'inganno. Anche la giurisprudenza citata nel ricorso ha osservato che le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sè e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacchè esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto "durante" la formazione del documento alterato dal suo stesso autore.
La falsificazione “per aggiunta” Corte di cassazione, V sezione penale, sentenza 8 luglio 2005 A maggior ragione, dunque, le falsificazioni "per aggiunta" (salvo che non riguardino circostanze del tutto marginali rispetto alla funzione probatoria dell'atto) non consentono di ipotizzare - nè il ricorrente lo ha dedotto in modo specifico - la loro agevole riconoscibilità, essendo alterazioni del documento destinate, piuttosto, ad apparire integrative del tenore del documento compilato. Del tutto inidonea a confutare tale assunto è la osservazione del ricorrente circa la conoscenza, da parte della persona offesa, della diagnosi inizialmente effettuata dal sanitario e poi corretta con la aggiunta incriminata.
La falsificazione "per aggiunta” Corte di cassazione, V sezione penale, sentenza 8 luglio 2005 Tale evenienza non incide sulla adeguatezza del principio affermato posto che la funzione probatoria dell'atto è garantita a favore della pubblica fede e non soltanto di un singolo soggetto interessato al contenuto del documento.
La documentazione sanitaria ……(la mancata o la insufficiente annotazione di eventi clinici importanti) è indice di un comportamento assistenziale costantemente negligente e imperito…..segno di un impegno mediocre…..fonte certa di responsabilità. Cassazione civile, III sezione, sentenza 18577, 1998
Cassazione Civile Sezione III, Sent. n del E' infatti giurisprudenza ormai consolidata che in tema di responsabilità professionale del medico la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il danno, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno stesso (Cass., 21 luglio 2003, n ).
Cassazione Civile Sezione III, Sent. n del Si è anzi affermato in giurisprudenza che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al paziente, e il pregiudizio stesso, si deve presumere allorché sia impossibile accertare e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della lacunosa compilazione della cartella clinica.
Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Sicilia, sentenza 26 aprile 2010, n. 868 ove anche il consenso sia stato raccolto, benché in maniera carente, da altro medico, ossia da colui che aveva curato la cartella clinica della paziente, l’obbligo di ottenerlo, dopo adeguata informazione, grava comunque sul medico che avrebbe effettuato la prestazione chirurgica.
Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Sicilia, sentenza 26 aprile 2010, n. 868 …..Peraltro, lo scarno modulo fatto sottoscrivere nel caso di specie, prima dell’intervento, avrebbe dovuto mettere in guardia sulla non corretta procedura seguita.
Corte dei Conti, sez. giurisdiz. Sicilia, sentenza 26 aprile 2010, n. 868 Il medico esecutore dell’intervento è stato condannato a rifondere la l’Azienda ospedaliera. Per aversi colpa grave del professionista non si richiede una condotta assolutamente scriteriata o abnorme, ma è sufficiente che l'agente abbia serbato un comportamento contrario a regole deontologiche elementari, tralasciando, cioè, quelle cautele che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto con specifico riguardo all'attività esercitata.
Il valore dei documenti di programmazione professionale Procedure Protocolli Linee guida Job descriptions Percorsi diagnostico-terapeutici
Il valore dei documenti Il valore professionale Il valore giuridico
La validazione aziendale E’ necessaria?
La firma della documentazione Funzioni della firma
La documentazione informatica D.P.R n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
D.P.R n. 445 Per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Per firma digitale si intende un “particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”;
D.P.R n. 445 Per “firma elettronica” si intende “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”
D.P.R n. 445 Per firma elettronica avanzata si intende la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
D.P.R n. 445 Per firma elettronica qualificata si intende “la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”
D.P.R n. 445 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico”
Tipologie di firme Firma digitale “pesante” Firma elettronica “leggera”
Il testo unico sulla privacy D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Trattamenti con strumenti elettronici art. 34 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica ; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
Valore della firma informatica La firma digitale definita “firma forte” ed è equivalente alla firma autografa La firma tramite PIN e password viene definita “firma debole” e tecnicamente è un sistema di autenticazione. La sua validità è accettata per l’accertamento della provenienza delle verbalizzazione
Il ruolo delle diverse figure professionali Il ruolo del medico Il ruolo dell’infermiere
L’accesso del paziente alla documentazione sanitaria A chi compete l’informazione al paziente?
Comunicazione di dati all’interessato art I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. D.Lgs 196/2003
Comunicazione di dati all’interessato art Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento dei dati.
La risposta dei referti a) Attraverso la consegna dei dati al medico di fiducia che a sua volta li renderà noti all'interessato b) Attraverso una spiegazione orale da parte di un medico designato dal laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario titolare del trattamento dei relativi dati personali. c) Un giudizio scritto del medico designato dal laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario titolare del trattamento dei relativi dati personali. Luglio
Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti per le unità operative 3. Il responsabile dell’assistenza infermieristica è incaricato della buona conservazione del registro. Dopo due anni dalla data dell’ultima registrazione il registro può essere distrutto.
Dm 3 agosto 2001 Approvazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti 4. Il dirigente medico dell’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il ruolo dell’infermiere
Normativa mansionariale 1940 b) tenuta delle schede cliniche e del libro di guardia riflettente gli infermi; c) richieste per gli interventi d'urgenza dei sanitari; d) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto; e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per le richieste dei medicinali, ordinari e di urgenza, da sottoporre alla firma dei sanitari;
Normativa mansionariale 1940 f) ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali di uso comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; g) registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione dei rapporti e delle consegne
La normativa mansionariale ……..compete all’infermiere l’annotazione “su apposito diario delle prescrizioni, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio”. DPR 14 marzo 1974, n. 225
Tradizionali compiti infermieristici sulla cartella clinica Annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti ed escreti) Conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali
Attuali compiti dell’infermiere nella documentazione sanitaria Annotare le attività svolte o rilevate nell’attività clinica rilevante (nella parte clinica o comune) Documentare le attività connesse al piano di assistenza (nella parte infermieristica)
La cartella infermieristica Tar Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza 75/2005 Al diario infermieristico, secondo la giurisprudenza (soprattutto penale) si deve invece riconoscere la qualifica di atto pubblico in senso Iato, sia pure atto interno, posto in essere da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio per "documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta e al pubblico servizio per uno scopo inerente alle sue funzioni".
La cartella infermieristica Tar Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza 75/2005 Peraltro, in mancanza di una puntuale determinazione normativa inerente i dati assistenziali e sanitari da riportarsi nella predetta, il contenuto della cartella deve ricavarsi dall'attività infermieristica, così come oggi la intende il quadro normativo dopo le innovazioni apportate con le riforme all'esercizio professionale operate dalle leggi 42/1999 e 251/2000.
La cartella infermieristica Tar Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza 75/2005 Al riguardo dalla suddetta normativa e dallo stesso D.M. 739/94 possono evincersi gli elementi costitutivi della cartella infermieristica, anche quale documentazione, ai fini giuridici, degli atti assistenziali, identificabili nelle sottoelencate parti: - la raccolta di dati anamnestici; - la pianificazione degli interventi; - il diario infermieristico; - le schede della terapia, dei parametri vitali e degli esami diagnostici; - la valutazione dell' assistenza prestata all’utente.
La cartella infermieristica Tar Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza 75/2005 Orbene, ciò comporta, anche per quanto diffusamente sopra illustrato, che nella sostanza sussiste, non solo per i diari, ma anche per le cartelle infermieristiche, un preciso obbligo di tenuta e conservazione.
La cartella infermieristica Tar Trentino Alto Adige sede di Trento sentenza 75/2005 Natura quantomeno analoga deve presumibilmente riconoscersi alla cosidetta cartella infermieristica. Essa è un documento fondamentale secondo le moderne concezioni dell’assistenza socio-sanitaria.