UNICO 2013 NOVITA’ PERSONE FISICHE a cura di Sandro Cerato
IMMOBILI PERSONE FISICHE UNICO 2013
Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, in quanto sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati (resta dovuto il reddito agrario) Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, in quanto sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli in comodato d’uso e quelli promiscui dei professionisti) NOTA BENE: l’ammontare del reddito fondiario non imponibile va indicato nel rigo RN50 di Unico (rilevanza ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali) 3 NOVITA’ 2013
IMMOBILI ESENTI IMU: anche se non locati o affittati, si applica l’Irpef e le relative addizionali FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO: se concessi in locazione, il reddito è dato dal maggiore tra r.c. rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35% (R.M. n. 114/E/2012) NOVITA’ 2013
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E -l’esclusione da Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e detrazioni rapportate al reddito, salve le ipotesi in cui sussistano norme che prevedano di tener conto dei redditi esclusi (ad esempio per la spettanza di benefici fiscali) -nella cedolare secca, invece, l’importo dei canoni rileva ai fini della spettanza di deduzioni detrazioni o altri benefici -art. 11, co. 2-bis, TUIR: se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari per importo non superiore a euro 500, l’imposta non è dovuta (nel verificare tale limite non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l’IMU) -obbligo di indicazione nel quadro RB di Unico (o nel 730) dei dati relativi anche ai terreni o fabbricati per i quali è dovuta solo l’IMU -Il principio di sostituzione comporta effetti anche sugli obblighi dichiarativi, ed il contribuente che possiede solo redditi fondiari sostituiti dall’IMU è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E -locuzione “beni non locati”: comprende sia i fabbricati (non locati) sia i terreni (non affittati), come già precisato dalla C.M. n. 3/DF/2012 -rientrano anche gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo de professionista -Redditi non sostituiti dall’IMU: -Reddito agrario ex art. 32 TUIR -Redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca -Redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR -Redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES -Redditi derivanti dall’affitto di terreni per usi non agricoli ed indennità di occupazione (in quanto entrambi redditi diversi)
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E – IMMOBILI ESENTI IMU -Immobili esenti da IMU: scontano comunque l’Irpef -Rientrano nell’ambito degli immobili esenti anche i terreni ubicati in zone montane o di collina (art. 7, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92) -Sono invece esclusi da Irpef i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (pur esenti IMU)
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E Immobili locati per una parte dell’anno -l’IMU sostituisce l’Irpef (e le addizionali) solo per la parte dell’anno in cui l’immobile non è locato, mentre per la restante parte dell’anno deve essere calcolato il reddito fondiario con le regole ordinarie (confronto tra rendita e canone) -Se l’immobile è locato con cedolare secca, il reddito fondiario (per la parte dell’anno di locazione) è sostituito dall’imposta sostituiva dovuta sul canone di locazione (senza alcuna riduzione forfetaria)
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E Locazione di parte dell’abitazione principale -Rendita catastale rivalutata del 5% > canone annuo di locazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno la cedolare): si applica solo l’IMU (sostituisce l’Irpef e la cedolare sul bene locato) -Rendita catastale rivalutata del 5% < canone annuo di locazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno la cedolare): si applica sia l’IMU sia l’Irpef o la cedolare secca
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E Deduzione per abitazione principale -In presenza di IMU che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, non spetta la deduzione per abitazione principale di cui all’art. 10, co. 3-bis, del TUIR, in quanto il relativo reddito fondiario è escluso dalla base imponibile -Locazione di parte dell’abitazione principale per l’intero periodo d’imposta: si applica la sola IMU se la r.c. riv. è superiore al canone, e quindi la deduzione per abitazione principale non spetta -Locazione del’intera abitazione principale solo per una parte dell’anno: è necessario suddividere il periodo d’imposta in due parti, e per la parte di anno in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale la deduzione non spetta in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo (sostituita dall’IMU)
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E Immobili inagibili -Base imponibile IMU ridotta del 50% in presenza dei requisiti previsti dall’art. 13, co. 3, del D.L. 2012/2011 -Per tali immobili (ovviamente non locati), anche se l’IMU è dovuta sulla base imponibile ridotta del 50%, si applica il principio di sostituzione dell’Irpef (l’immobile non può infatti considerarsi esente da IMU)
CHIARIMENTI C.M , N. 5/E Società semplici -L’effetto di sostituzione si applica in capo ai soci persone fisiche per la quota parte del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari in relazione ai quali opera il principio di sostituzione -Operativamente, la società deve indicare nel prospetto consegnato al socio la quota parte di reddito di partecipazione corrispondente al reddito fondiario per il quale opera l’effetto di sostituzione
RA1 COLONNA 12: quota non imponibile del reddito dominicale del terreno in quanto “assorbito” dall’IMU RA11, colonna 12: sommatoria della colonna 1 dei singoli righi (da riportare nel quadro RN, rigo RN50)
COLONNA 16 (abitazione principale): reddito fondiario dell’abitazione principale in quanto già assoggettato ad imposta tramite IMU COLONNA 17 (immobili non locati): reddito fondiario degli immobili non locati in quanto già assoggettato ad imposta tramite IMU RB10, colonna 16 e 17: sommatoria dei redditi dell’abitazione principale e dei redditi fondiari non imponibili indicati nei precedenti righi (da riportare nel rigo RN50)
Esempio: immobile posseduto (Milano) al 100% con r.c. riv , tenuto a disposizione fino al e locato dal 1° luglio 2012 con canone annuo di euro Rendita rapportata al periodo 1.1 – 30.6 = x 181/365 = /3 = 694 Maggiore tra canone di locazione e rendita per il periodo 1.7 – 31.12: x 184/365 = 529 (rendita rapportata al periodo) – 450 (15%) = x 184/365 = (locazione rapportata) F x 694
Nel rigo RN50 vanni indicati i redditi dell’abitazione principale, dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, non imponibili ai fini Irpef, in quanto soggetti ad IMU (“sostitutiva” dell’Irpef e delle relative addizionali). Tali importi possono assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni assistenziali o previdenziali Colonna 1: reddito dell’abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10 del quadro RB Colonna 2: importo di colonna 12 del rigo RA12 (redditi dominicali non imponibili) + importo di colonna 17 del rigo RB10 (redditi fondiari non imponibili)
IL REGIME DI VANTAGGIO ED IL QUADRO LM
NUOVA DENOMINAZIONE DEL QUADRO DIFFERENTI TIPOLOGIE APPLICO SEMPRE CRITERIO CASSA
INDICAZIONI MINIMALI NEL PROSPETTO NON APPLICO LE REGOLE DEL TUIR (es. costi auto, ecc.) SE PROMISCUO AL 50% VERIFICHIAMO MANCATO SUPERAMENTO SONO LE RIMANENZE DEL PERIODO PRECEDENTE ALL’INGRESSO
L’IMPATTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TOT. PAGATO CAPIENTE ECCEDENZA RECUPERO A CONDIZIONE DI POSSEDERE ALTRI REDDITI
PRIMA APPLICAZIONE 5% Codici 1793 e 1794 NON SONO PIU’ RIPORTATE LE RITENUTE D’ACCONTO. E SE NE HO SUBITE COMUNQUE, LE POSSO RECUPERARE IN “RN”?
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
ASPETTI GENERALI Art. 7, co. 2, lett. da dd) a gg),del D.L. n. 70/2011: rivalutazione quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1° luglio 2011 Rivalutazione effettuata entro il 30 giugno 2012, con perizia di stima asseverata, ed imposta sostitutiva pagata in unica soluzione entro il 30 giugno 2012, ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno Sulle rate successive, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo
SCOMPUTO VERSAMENTI I soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione dei terreni o delle quote al 1° luglio 2011 potevano scomputare dall’imposta dovuta l’imposta eventualmente versata in occasione di precedenti rivalutazioni (semprechè non sia stata presentata istanza di rimborso) In caso di versamento rateale, le rate devono essere determinate scomputando dall’imposta versata quanto già versato in precedenza, e dividendo il risultato per il numero delle rate
INDICAZIONI IN UNICO La rivalutazione deve essere indicata nei seguenti quadri del modello Unico 2013 PF: –Quadro RM, sex. X, righi da RM20 a RM22 per i terreni –Quadro RT, sezione IV, righi RT49 e RT50, per le partecipazioni
TERRENI -Colonna 1: valore di perizia -Colonna 2: imposta sostitutiva dovuta -Colonna 3: imposta versata per precedenti rivalutazioni (da scomputare) -Colonna 4: imposta “netta” da versare (colonna 2 – colonna 3), e non va compilato se la differenza è negativa -Colonna 5: da barrare se si opta per versamento rateale -Colonna 6: da barrare se il versamento si riferisce a più terreni (versamento cumulativo)
QUOTE -Colonna 1: valore di perizia -Colonna 2: aliquota (4% per partecipazioni qualificate e 2% per partecipazioni non qualificate) -Colonna 3: imposta sostitutiva dovuta -Colonna 4: imposta sostitutiva versata in precedenti rivalutazioni (da scomputare dall’imposta dovuta) -Colonna 5: imposta da versare (differenza positiva tra colonna 3 e colonna 4) -Colonna 6: da barrare se il versamento di colonna 5 è rateizzato -Colonna 7: da barrare se l’imposta da versare sia parte di un versamento cumulativo
IVIE ED IVAFE
1) Differimento al 2012 quale anno di prima applicazione; 2) Riconoscimento dei versamenti eseguiti quali acconti per l’anno 2012; 3) Applicazione delle regole IMU (aliquota 0,4% in primis), per tutti gli immobili all’estero che hanno le caratteristiche dell’abitazione principale, a condizione che in Italia non vi sia già la fruizione di detti benefici; 4) Estensione dell’imposta fissa nella misura di 34,20 euro a qualsiasi conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero, a prescindere dal paese (anche black list) LE MODIFICHE ALLE PATRIMONIALI
L’imposta è riferita al valore degli immobili detenuti a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero. I nudi proprietari non pagano l’IVIE (circ. 28/12); Interessati solo le persone fisiche RESIDENTI in Italia (anche stranieri); Imposta fissata in misura pari allo 0,76%. Per le abitazioni principali l’aliquota è pari allo 0,40%; L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni COSA SAPERE: IVIE
l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato …”; Per gli immobili costruiti, rileva il costo di costruzione (circ. 28) In caso di eredità o donazione, si assume il valore indicato nei relativi atti. In assenza, si assume il costo del de cuius o del donante, ovvero in ultima analisi il valore di mercato. nel caso in cui l’immobile non sia più posseduto alla fine dell’anno, “si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione”. Per il valore, si considerano i listini degli organismi locali (circ. 28/12); Sono soggetti anche gli immobili scudati col rimpatrio giuridico IL PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO 2012
Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni (Norvegia e Islanda) l’imponibile è il “valore” catastale come determinato nel Paese estero utilizzato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale e in mancanza quello del periodo precedente; Se manca, si utilizza il costo storico o il valore di mercato (provvedimento del 5/6/12) È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in Italia prioritariamente le imposte di natura patrimoniale e poi quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165 del Tuir. GLI IMMOBILI UE
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali; Il reddito medio ordinario può essere utilizzato solo se esistono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli italiani; In assenza dei predetti metodi, può farsi ricorso al costo storico; In assenza anche del costo storico, si ricorre al valore d’acquisto. Per evitare disparità di trattamento, se è previsto un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU. In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale (ad es. tax fonciere). IMMOBILI UE – CIRCOLARE 28/12
Importante: visione della tabella 1 allegata alla circolare Se risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile” si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna; Se non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU. IMMOBILI UE – CIRCOLARE 28/12
Se all’estero si paga un’imposta riferita anche a beni diversi dagli immobili, occorre un calcolo proporzionale; Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia. non è possibile detrarre le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione, perché non finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio, bensì dirette a richiedere un contributo, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi; Per i paesi UE oltre Norvegia e Islanda si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali. Se poi residua un’eccedenza di imposta reddituale non utilizzata ex art. 165 Tuir è possibile detrarre anche tale eccedenza SCOMPUTO IMPOSTE ESTERE – CIRCOLARE 28/12
La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuo per il 2012; Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013; Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di 34,20 euro. esonero in caso di giacenza media non superiore a 5 mila euro Sono esclusi dall’imposizione le attività finanziarie che seppur fisicamente detenute all’estero sono state oggetto del rimpatrio giuridico; Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attività finanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenute per il tramite di intermediari all’estero; Non esistono cause di esonero soggettivo o agevolazioni PATRIMONIALE ATTIVITÀ ESTERE
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. In assenza di detti valori, si assume il costo d’acquisto (circ. 28/12) L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati IL PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO 2012
DETRAZIONI 36% E 55%
L’art. 11 del D.L , n. 83, prevede che: per le spese di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR (interventi di recupero edilizio), sostenute dal e fino al , la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%. Per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da ,00 euro a ,00 euro; sul fronte delle spese di riqualificazione energetica, la proroga delle detrazioni di cui all’art. 1 co della L. 296/2006 per il periodo , mantenendo la detrazione pari al 55% applicabilità dal 2012 della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, effettuate anche in assenza di lavori edilizi (co. 3).
DETRAZIONE 36%-50% Con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico in quanto per le persone fisiche vige il c.d. “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al: 36% per le spese sostenute fino al nel limite massimo di spesa di ,00 euro; 50% per le spese sostenute dal al nel limite massimo di spesa di ,00 euro; 36% per le spese sostenute dall’ nel limite massimo di spesa di ,00 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
DETRAZIONE 36%-50% Beneficiano così dell’aliquota e del tetto di spesa “potenziati” le spese sostenute dal al , a prescindere: dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà essere in tutto o in parte anteriore alla data del e/o successivo alla data del ); dalla data di emissione delle relative fatture (che potrà essere anche anteriore alla data del ); dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente al (che beneficeranno della detrazione nella misura del 36%).
DETRAZIONE 36%-50% Interrogazione parlamentare (n ) Relativamente agli interventi eseguiti sulla stesa unità immobiliare, iniziati prima del 26 giugno 2012, per i quali le spese sono state sostenute sia prima che dopo tale data, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: il nuovo limite di spesa, pari a euro , non si applica alle sole spese sostenute dal 26 giugno 2012, ma “attrae” anche quelle sostenute prima di tale data, per le quali resta ferma la detrazione al 36%; il limite di euro costituisce il limite massimo con riferimento all’anno solare.
DETRAZIONE 36%-50% Interrogazione parlamentare (n ) Dal contenuto della risposta all’interrogazione parlamentare citata, deriva che, relativamente all’anno 2012, la detrazione spetta nelle seguenti misure: 36% per le spese sostenute dall’ fino al , per un ammontare massimo di ,00 euro; 50% per le spese sostenute dal al , per un ammontare massimo di ,00 euro al netto delle spese già sostenute al , comunque nel limite di ,00 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
CASO PRATICO 1.Bonifico effettuato il 24 giugno 2012: euro -Detrazione del 36% fino al limite di 48 mila euro 2.Continuazione lavori con bonifico al 7 luglio 2012 per euro. Calcolo del limite: – = euro -Detrazione del 50% da calcolare in relazione a 45 mila euro
La compilazione Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel 2010 non si compila 2 3 Codice 2: spese 2012al 36% Codice 3: spese 2012 al 50% Spesa fino al 24 giugno 2012: costo , limite , indico Spesa dal 25 giugno 2012: costo , limite – = , indico Lavoro con comunicazione Pescara Lavoro senza comunicazione Pescara1 1
La compilazione: in rosso le modifiche Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel 2011 non si compila 2 3 Codice 2: spese 2012al 36% Codice 3: spese 2012 al 50% Spesa fino al 24 giugno 2012: costo , indico Spesa dal 25 giugno 2012: costo , limite – = , indico Lavoro senza comunicazione Pescara 2 2 1
DETRAZIONE 55% L’art. 11, co. 2, del D.L. 83/2012 ha prorogato la possibilità di fruire dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti fino al 30 giugno Tuttavia, mentre la versione originaria della norma del decreto prevedeva la riduzione della percentuale di detrazione dal 55% al 50% per le spese sostenute nel primo semestre 2013, in sede di conversione in legge la disposizione in questione è stata modificata, prevedendo più semplicemente la proroga fino al 30 giugno 2013 dell’agevolazione nella misura originaria del 55%.
NOTA AGENZIA 14 MARZO 2013 Anche l'acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici beneficia della detrazione Irpef del 50% (ex 36%) per interventi di ristrutturazione edilizia. L'Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) aveva perplessità sulla riconducibilità alla lettera h) dell'articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Testo unico imposte sui redditi (detrazione Irpef per interventi finalizzati al risparmio energetico) dell'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, poiché finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici.
NOTA AGENZIA 14 MARZO 2013 Le norme comunitarie stabiliscono che installare impianti fotovoltaici è paragonabile a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e quindi rientra nella definizione della lettera h) dell'articolo 16-bis del Tuir. Quanto all'obbligo, previsto dalla norma, di allegare la prova degli effettivi risparmi energetici conseguiti, l'Agenzia ha chiarito che l'installazione dell'impianto fotovoltaico è in re ipsa una prova dei risparmi, quindi non occorre allegare nulla, basta conservare i documenti di acquisto e installazione dell'impianto.
Nuovo articolo 16-bis Tuir a regime ogni singola unità immobiliare (Limite max. spesa euro x ogni singola unità immobiliare) limiteeuro ,00 Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro ,00 va ripartito tra gli stessi. risoluzione , n. 181: il limite di spesa ammesso al beneficio deve essere comunque riferito complessivamente all’abitazione comprensivo delle relative pertinenze, anche se distintamente accatastate. da verificare con nuova norma 10 quote annualiDetrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo 75enne: 5 quote annuali di pari importo 80enne: 3 quota annuali di pari importo Detrazione 36%: norma a regime Nuova norma non prevede
Circolare n. 19 del 2012 Semplificazione adempimenti - eliminazione separata annotazione in fattura dei costi della manodopera
Il cambio sui bonifici: risoluzione n. 55 del 2012