La locuzione “pubblica amministrazione” in diritto, identifica l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza.
La locuzione viene oggi utilizzata, a seconda del contesto: in senso oggettivo, una funzione pubblica (funzione amministrativa), consistente nell'attività volta alla cura degli interessi della collettività (interessi pubblici), predeterminati in sede di indirizzo politico; in senso soggettivo, l'insieme dei soggetti che esercitano tale funzione. La pubblica amministrazione svolge tanto attività giuridiche, che si manifestano in atti giuridici, quanto attività meramente materiali. L'attività giuridica può estrinsecarsi in provvedimenti, attraverso i quali vengono esercitati poteri come pubbliche potestà (attività iure imperii), oppure in atti di diritto privato (atti di gestione), tra cui i contratti, adottati in virtù dell'autonomia privata di cui i soggetti della pubblica amministrazione dispongono come tutti i soggetti giuridici (attività iure gestionis).
Fino al XIX secolo l'attività amministrativa era disciplinata dalle stesse norme che disciplinavano i rapporti tra privati. Nel corso del secolo è andato formandosi, nei sistemi di civil law, un corpo di norme, separato dal diritto privato, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché i rapporti tra le stesse e i destinatari dei loro provvedimenti: il diritto amministrativo. L'evoluzione di cui si è detto non è avvenuta negli ordinamenti di common law: qui l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, nonché i suoi rapporti con i privati, continuano a essere disciplinate dal diritto comune, ossia dallo stesso diritto che disciplina i rapporti tra i privati. Le potestà pubbliche di cui dispongono gli organi amministrativi sono oggetto di norme speciali, per lo più ricondotte al diritto costituzionale (per esempio, l'espropriazione per pubblica utilità è ricondotta alla disciplina costituzionale del diritto di proprietà), e, al di fuori di quanto in esse previsto, trova applicazione il diritto comune. Inoltre negli ordinamenti di common law le controversie tra pubblica amministrazione e privati sono in linea di principio devolute agli stessi giudici che conoscono le controversie tra privati.
Gli enti pubblici curano gli interessi di una determinata collettività, in posizione di più o meno ampia autonomia dallo stato e da altri enti pubblici: sono questi gli enti autonomi tra i quali rientrano, in particolare, gli enti territoriali locali. A essi si contrappongono gli enti strumentali che, invece, perseguono fini propri di un altro ente, al quale sono perciò legati da vincoli di soggezione; tra gli enti strumentali rientrano le agenzie, se dotate di personalità giuridica, mentre, quando ne sono prive, vanno considerate uffici dello stato o di altri enti pubblici, seppur complessi e dotati di una certa autonomia. Quando la pubblica amministrazione vende beni o servizi sul mercato svolge attività d'impresa: si parla, in questi casi, di impresa pubblica, sebbene tali imprese, a differenza di quelle private, non abbiano un fine principale di lucro.
In virtù del principio di legalità, proprio dello stato di diritto, gli organi della pubblica amministrazione possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme, tendenzialmente generali e astratte, poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità a tali norme. Il principio vale anche per gli atti formalmente amministrativi con i quali viene esercitata una funzione materialmente normativa, ossia per i regolamenti, i quali, pertanto, non potranno che essere subordinati alla legge nella gerarchia delle fonti del diritto. Gli enti che ne fanno parte sono quelli di cui all'art. 1 del 30 marzo 2001 n Nell'ordinamento italiano la pubblica amministrazione è essenzialmente composta da: le amministrazioni dello Stato, che includono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche, le agenzie e le amministrazioni autonome; le autorità amministrative indipendenti; le regioni, le province, i comuni e gli altri enti territoriali locali; gli altri enti pubblici, nazionali e locali, tra cui le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale.
Va notato che la pubblica amministrazione, così delimitata, non coincide con il settore amministrazioni pubbliche, definito a fini statistici dall'ISTAT come "il settore che raggruppa le unità istituzionali le cui funzioni principali consistono nel produrre per la collettività servizi non destinabili alla vendita e nell'operare una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese".Rientrano infatti in questa definizione non solo gli organi ed enti della pubblica amministrazione, ma anche gli organi legislativi e giurisdizionali: si tratta di una traduzione, non molto felice, del termine inglese General government, usato dal System of National Accounts (SNA), lo standard internazionale di contabilità nazionale adottato dall'ONU.