COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Assessorato al Bilancio AREA SERVIZI FINANZIARI Settore Gestione Entrate IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Relatore: Dott. Marco Tomassetti
LA DISCIPLINA DELL’I.M.U. E’ CONTENUTA IN QUATTRO PROVVEDIMENTI PRINCIPALI: 1)- IL D.L. 6/12/2011 N. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – c.d. Decreto Monti) CONVERTITO DALLA LEGGE 214/2011; 2)- IL DEC. LEG.VO 14/03/2011 N. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); 3)- IL D.L. 02/03/2012, convertito nella LEGGE 26/04/2012, n. 44; 4)- Il DEC. LEG.VO 30/12/1992 N ISTITUZIONE I.M.U. SPERIMENTALE L’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 214/2011 HA ANTICIPATO, IN VIA SPERIMENTALE, A DECORRERE DALL’ANNO 2012 E FINO AL 2014, L’ISTITUZIONE DELL’I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
I.M.U. DIVERSA DALL’I.C.I. L’I.M.U. SI DIFFERENZIA DALL’I.C.I IN QUANTO SOSTITUISCE: - L’I.C.I. COME TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI; - L’IRPEF SUI REDDITI FONDIARI DEGLI IMMOBILI NON LOCATI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
PRINCIPALI NOVITA’ DELL’I.M.U. - LA REINTRODUZIONE DELL’IMPOSTA SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI E SULLE PERTINENZE; - LA MODIFICA DEI MOLTIPLICATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI; -IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA ANCHE SUI FABBRICATI RURALI, SULLA BASE DI CONDIZIONI DIVERSE A SECONDO CHE SI TRATTI DI FABBRICATI ABITATIVI O STRUMENTALI; - LA CANCELLAZIONE DI PARTE DELLE AGEVOLAZIONI VIGENTI IN MATERIA I.C.I.; - RISERVA ALLO STATO DELLA META’ DEL GETTITO A DISCIPLINA BASE, CON ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI E DEI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA Il possesso degli immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze FABBRICATI AREE FABBRICABILI FABBRICATI RURALI TERRENI AGRICOLI
Per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta in Catasto, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per AREA FABBRICABILE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, è da considerare tale se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso. Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Ai fini del riconoscimento di tale agevolazione il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall’attività agricola deriva almeno il 75% del proprio reddito imponibile dichiarato per l’anno precedente e che alla stessa viene dedicato almeno il 51% del proprio tempo di lavoro.
Ai FABBRICATI RURALI a destinazione abitativa, adibiti ad abitazione principale, si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile. I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI sono quelle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e in particolare destinate: 1.alla protezione delle piante; 2.alla conservazione dei prodotti agricoli; 3.alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; 4.all’allevamento e al ricovero degli animali; 5.all’agriturismo; 6.ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; 7.alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 8.ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 9.alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 10.all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA I soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
LA BASE IMPONIBILE Per i FABBRICATI iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: a)- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); b)- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); b-bis)- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); c)- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); d) - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e)- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.
LA BASE IMPONIBILE Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per i TERRENI AGRICOLI, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Questi contribuenti dovranno pagare l’I.M.U. soltanto sulla parte di valore eccedente i euro, con le seguenti agevolazioni: riduzione del 70% dell’imposta per la parte di valore compresa fra e euro, riduzione del 50% dell’imposta per la parte di valore compresa fra e euro, riduzione del 25% dell’imposta per la parte di valore compresa fra i euro e euro. Per gli ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
LA BASE IMPONIBILE E’ ridotta del 50% per: -i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; -I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, allegando idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Deve esserci la contestuale presenza dei due requisiti: DIMORA ABITUALE E RESIDENZA ANAGRAFICA (cessate le residenze fittizie). L’I.M.U. è dovuta a prescindere dall’accatastamento, basta che l’immobile sia ultimato e abitabile. Non sono più considerate abitazioni principali: - Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti; - Le abitazioni costituite da due unità immobiliari accatastate separatamente; - Le abitazioni affittate a canone concordato; - Le abitazioni sfitte di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero; Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
DETRAZIONI Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (Duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di € 50,00 (Cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 (Quattrocento/00).
REGIME D’IMPOSTA E DETRAZIONI CASI PARTICOLARI Ai fini della detrazione si considerano abitazione principale le unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, e precisamente : – le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; – gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) oppure ATER oppure ERP ecc. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione e la maggiorazione si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, concernente il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. A tale soggetto competono le citate agevolazioni a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. La detrazione viene calcolata in proporzione alla quota posseduta. In applicazione dell’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione e la maggiorazione si applicano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENZIONI Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale. Sono inoltre esenti: - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
QUOTA RISERVATA ALLO STATO In base all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 è riservata allo Stato una quota di I.M.U. pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%. Nel calcolo di tale quota non devono essere prese inoltre in considerazione le detrazioni né le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni. La quota ad esso riservata è versata allo Stato contestualmente all’IMU. Spetta al Contribuente determinare la quota dovuta allo Stato.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’I.M.U. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. L’imposta deve essere corrisposta esclusivamente mediante F24. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 2,50. Se l’importo da versare supera tale limite, il versamento deve essere effettuato per l’intero importo dovuto.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’I.M.U. Per l’anno 2012 i FABBRICATI RURALI ad uso strumentale pagano l’I.M.U. con le seguenti modalità: -La PRIMA RATA è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base; -La SECONDA RATA è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con congualglio sulla prima rata. Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta complessivamente dovuta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’I.M.U. Per l’anno 2012 il contribuente può scegliere di pagare l’I.M.U. sulla PRIMA CASA e sulle PERTINENZE in DUE o TRE RATE: -Se sceglie di pagarla in DUE RATE: - l’ACCONTO da pagare è pari al 50% dell’intera imposta dovuta per il 2012 calcolata sull’aliquota base del 4 per mille. Deve essere versata entro il 18 giugno 2012 (perché il 16 cade di sabato); - il SALDO deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sull’aliquota definitiva (i Comuni possono deliberare fino al 30/09/2012) e comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Tale importo deve essere versato entro il 17 dicembre 2012 (perché il 16 cade di domenica). -Se sceglie di pagarla in TRE RATE: - 1° ACCONTO: L’importo deve essere pari al 33% dell’importo dovuto per il 2012 calcolato sull’aliquota base del 4 per mille. Deve essere versato entro il 18 giugno 2012; - 2° ACCONTO: L’importo deve essere pari al 33% dell’importo dovuto per il 2012 calcolato sull’aliquota base del 4 per mille. Deve essere versato entro il 17 settembre 2012; - 3° ACCONTO: L’importo deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sull’aliquota definitiva e comprensivo dell’eventuale conguaglio con le prime due rate. Deve essere versato entro il 17 dicembre 2012.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’I.M.U. Per l’anno 2012 l’I.M.U. sulla SECONDA CASA e su TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI deve essere pagata in DUE RATE: - l’ACCONTO da pagare è pari al 50% dell’intera imposta dovuta per il 2012 calcolata sull’aliquota base del 7,6 per mille. Deve essere versata entro il 18 giugno 2012 (perché il 16 cade di sabato); - il SALDO deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sull’aliquota definitiva (i Comuni possono deliberare fino al 30/09/2012) e comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Tale importo deve essere versato entro il 17 dicembre 2012 (perché il 16 cade di domenica).
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’I.M.U. Con risoluzione n. 35/E del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12/04/2012 sono stati istituiti i codici tributi per il versamento tramite F 24 dell’I.M.U. Codice 3912: codice riservato all'abitazione principale e relative pertinenze Codice 3913: codice riservato ai fabbricati rurali ad uso strumentale Codice 3914: terreni (il Comune come destinatario) Codice 3915: terreni (lo Stato come destinatario) Codice 3916: aree fabbricabili (il Comune come destinatario) Codice 3917: aree fabbricabili (lo Stato come destinatario) Codice 3918: altri fabbricati (il Comune come destinatario) Codice 3919: altri fabbricati (lo Stato come destinatario) Codice 3923: interessi da accertamento (il Comune come destinatario) Codice 3924: sanzioni da accertamento (il Comune come destinatario) La sezione destinata al pagamento dell’I.M.U. è “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”