DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 1 CONVEGNO FIAIP F.V.G. La nuova fiscalità dei trasferimenti immobiliari (dal Decreto Bersani alla Finanziaria 2007)
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 2 IMMOBILI AD USO ABITATIVO Locazioni Regime di esenzione IVA per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie (imposta di registro 2%). Rimangono tuttavia soggette ad Iva del 10% le locazioni con contratto di durata non inferiore a 4 anni, di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno realizzato interventi di ristrutturazione entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori (imposta di registro fissa euro 168).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 3 IMMOBILI AD USO ABITATIVO Cessioni Regime di esenzione Iva per gli immobili ad uso abitativo (registro 3% prima casa - ipocatastali euro , altre ipotesi registro 7% - ipocatastali 3%) con l’unica eccezione riguardante i fabbricati ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni, ceduti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione (Iva 10%, registro euro 168 ed ipocatastali euro ). L’ultimazione corrisponde con la “dichiarazione di fine lavori” da rendere in catasto da parte del Direttore dei Lavori. In assenza di tale dichiarazione si considera ultimato il fabbricato concesso in uso a terzi di cui risultino attivati i fisiologici contratti relativi all’utilizzo dell’immobile.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 4 IMMOBILI STRUMENTALI Locazioni E’ previsto che le locazioni di immobili strumentali siano: Esenti Iva in linea generale (registro 2%), soggette a Iva se effettuate nei confronti di soggetti d’imposta che non hanno diritto a detrazione ovvero che possono esercitare tale diritto in misura molto ridotta e cioè non superiore al 25% (registro 1%) soggette ad IVA negli altri casi su base opzionale, che dovrà risultare dal corrispondente atto (registro 1%).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 5 IMMOBILI STRUMENTALI Cessioni (introduzione della ipocatastale 4% + registro fissa) Le cessioni dei fabbricati diversi da quelli abitativi sono assoggettate ad un generale regime di esenzione Iva (registro 7% ipocatastali 4%), salvo le seguenti eccezioni: le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio; le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25%; le cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni; in caso di opzione da parte dei soggetti interessati alla cessione, da far constatare nell’atto di vendita (registro euro 168 ipocatastali 4%).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 6 ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER REGIME DI IMPONIBILITA’ ALL’IVA Per i contratti di locazione in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad IVA il versamento dell’imposta di registro dell’1% e l’eventuale opzione per il regime d’imponibilità all’IVA dovevano essere eseguiti per via telematica entro il 30 novembre L’imposta di registro dell’ 1% è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in un’unica soluzione oppure annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 7 OBBLIGHI DI RETTIFICA DELL’IVA DETRATTA Immobili abitativi Non è richiesto che si proceda alla rettifica della detrazione dell’imposta a suo tempo operata con riferimento a: fabbricati posseduti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge; fabbricati posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, per i quali il termine di quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o di ultimazione dei lavori di ristrutturazione è scaduto entro il 4 luglio. Immobili strumentali Per i fabbricati diversi da quelli abitativi è escluso in via generale l’obbligo di procedere alla rettifica della detrazione per gli immobili già posseduti al 4 luglio.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 8 AFFITTO DI AZIENDA Normalmente si applica l’IVA 20% e imposta di registro fissa euro 168. Si applica la normativa materia di locazioni quando: il valore normale dei fabbricati supera il 50% del valore normale dell’azienda affittata; la disciplina delle locazioni è sfavorevole al contribuente; ciò avviene ogni volta che si applica la disciplina sulle locazioni per effetto dell’applicazione dell’imposta di registro 1% Norma con intento antielusivo.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 9 LOCAZIONI FINANZIARIE Il leasing è completamente assimilato alla locazione Imposta di registro all’1% sui canoni per immobili strumentali Imposte ipocatastali ridotte al 50% in fase di acquisizione del bene da parte della società di leasing/banca/finanziaria Imposte ipocatastali 2% in fase di riscatto del bene (scomputo imposta di registro sui canoni) Base imponibile valore normale del bene = prezzo di riscatto più canoni pagati (limitatamente alla quota capitale)
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 10 ACCERTAMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI Gli Uffici Finanziari procederanno all’accertamento dei valori reali degli immobili – ai fini Iva, del Registro e delle dirette - non più con il criterio della rendita catastale rivalutata ma basandosi sul valore “normale del bene”. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Si prenderà, inoltre, come valore minimo il valore del mutuo concesso per l’acquisto dell’immobile. Periodicamente verrà emanato un apposito provvedimento con cui saranno stabiliti i criteri per la fissazione del valore normale degli immobili.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 11 REGOLA DEL PREZZO-VALORE Il “valore automatico o catastale” rimane valido, come regime opzionale, solo nelle transazioni tra soggetti privati o comunque di cui è parte acquirente un soggetto privato, ma viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti il valore reale della transazione e indicarne le modalità di pagamento. Tale regola, già presente dalla Finanziaria 2006 solo per le transazioni tra privati è estesa a decorrere dal Infatti, l’opzione è esercitabile al ricorrere dei seguenti requisiti: il cedente può essere sia un privato sia un imprenditore, a condizione che la transazione sia assoggettata a registro; l’acquirente deve essere privato cittadino; il fabbricato compravenduto deve avere destinazione abitativa o deve essere una pertinenza di un fabbricato a destinazione abitativa In capo al soggetto cedente, se imprenditore, è possibile il controllo dei ricavi qualora il corrispettivo dichiarato risulti inferiore al valore normale del bene
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 12 REGOLA PREZZO-VALORE; SANZIONI Se il corrispettivo reale della transazione viene in parte occultato l’imposta viene ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo. Viene poi applicata una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra imposta pagata sul corrispettivo dichiarato e maggiore imposta accertata. Solo per le compravendite di immobili uso abitazione, avvenute tra privati, è prevista l’applicazione di un sconto pari al 30% della tariffa notarile.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 13 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTI NOTORIETA’ Obbligo di indicare analiticamente: le modalità di pagamento l’eventuale ricorso all’intermediazione immobiliare, inserendo anche l’ammontare della somma pagata, la modalità di pagamento utilizzato, i dati identificativi degli agenti (codice fiscale e p.iva) e gli estremi di iscrizione al Ruolo Mediatori del titolare dell’impresa di mediazione o del mediatore che ha operato. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza. Se tali dichiarazioni vengono omesse o rese in modo mendace o incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro Rimangono inoltre applicabili le sanzioni penali per “rilascio di dichiarazioni mendaci”.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 14 DETRAZIONE PER ONERI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE A partire dal 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli agenti immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a euro per ciascuna annualità. Si precisa che l’importo di euro1.000 costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisca in un unico anno d’imposta. Inoltre, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 15 PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI IMMOBILI L’imposta sostitutiva dell’Irpef da calcolare sulle plusvalenze passa dal 12,50% al 20%. La disposizione uniforma il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione; il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorre non dalla data dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili si applicherà solo sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e aree non edificabili e non più su quelle da cessioni di aree fabbricabili.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 16 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Dal 1/10/06 la percentuale di detrazione ritorna dal 41% al 36%, l’aliquota IVA sulle ristrutturazioni passa dal 20% al 10%. Le suddette agevolazioni sono prorogate a tutto il L’agevolazione è subordinata alla condizione che nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga esposto separatamente il costo della manodopera. Il limite sarà sempre di euro ma per immobile non più per proprietario. Per le ristrutturazioni eseguite da imprese edili che procedono alla rivendita, la fine dei lavori doveva avvenire entro il 31/12/06 la fine lavori e il 30/06/07 è l’ultimo termine per la vendita. In dette agevolazioni ricadono anche l’acquisto di posti auto o autorimesse.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 17 TERRENI EDIFICABILI Abolita la tariffa agevolata dell’1% ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati ad eccezione dei trasferimenti di immobili attuati prevalentemente nell’ambito di programmi di edilizia residenziali convenzionata realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione. Pertanto i trasferimenti oggetto della abrogata agevolazione sconteranno l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8% e l’ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 18 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (piano regolatore) adottato dal Comune. Non è necessario che il suddetto piano sia: approvato dagli organi competenti (quali la regione o la provincia) attuato, mediante strumenti operativi particolari
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 19 SCORPORO VALORE TERRENI Imprese e professionisti, nel portare in deduzione le quote di ammortamento dei terreni ed i canoni di leasing immobiliari, dovranno tenere conto dell’indeducibilità della quota degli stessi riferita al valore del terreno sottostante. Tale valore, se non acquistato separatamente o separatamente esposto in bilancio, si assume forfettariamente pari al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo (al netto di rivalutazioni o spese incrementative capitalizzate). Tale regola vale anche per gli immobili NON “cielo-terra”.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 20 CHIARIMENTI MINISTERIALI Immobili pertinenziali Acconti fatturati con Iva e cambio di regime Locazione di aree con impianto di lavaggio Sublocazioni Prestazioni di servizio complesse Parcheggi Appartamenti per vacanze Effettività dei lavori di ristrutturazione eseguiti Cessione di fabbricato non ultimato Cessione di fabbricato per atto della pubblica autorità
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 21 ICI A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi, per ciascun fabbricato sarà specificato:oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno; l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente; A partire della dichiarazione del 2008 (redditi 2007), il modello Unico conterrà tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili, precedentemente la dichiarazione Ici doveva essere presentata entro il di ogni anno. In sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, saranno controllati anche i versamenti Ici. Nella prossima dichiarazione dei redditi andranno indicati i dati relativi all’Ici dovuta per l’anno precedente.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 22 NUOVO REGIME IVA APPALTATORI ll meccanismo del reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili che si pongono quali appaltatori principali o, a loro volta, quali subappaltatori. Di conseguenza, il reverse charge non è applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti di imprese di costruzione/ristrutturazione. Le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge. Non sono nemmeno coinvolti nel reverse charge i rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe in quanto non possono configurare un subappalto o un’ipotesi affine. Le istruzioni ministeriali hanno specificato che il settore edile deve essere identificato nell’attività di costruzione, individuata sulla base della classificazione ATECOFIN 2004.In particolare le attività di costruzione sono ricomprese nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche (codici attività 45.xx.x).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 23 RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTATORE PER GLI OBBLIGHI DEL SUBBALPALTATORE Varata una misura per evitare il lavoro nero e le frodi fiscali, come il mancato versamento di Iva e contributi da parte del subappaltatore. In pratica viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore: l’appaltatore è responsabile in solido dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore. La responsabilità solidale in esame non può eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 24 NUOVI OBBLIGHI DEGLI AGENTI IMMOBILIARI Gli agenti di affari in mediazione, iscritti all’apposito ruolo, hanno l’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le medesime scritture private. L’irregolare svolgimento dell’attività di mediatore è sanzionata con una somma compresa fra € e €
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 25 REGISTRAZIONE CONTRATTI Forme di redazione dei contratti: contratto verbale (contratti di locazione); contratto scritto con firme non autenticate; contratto scritto perfezionato con firme per corrispondenza; contratto scritto con firme autenticate Obbligo di registrazione Sono obbligati alla registrazione: i contratti con firma autenticata (tutti); i contratti con firma non autenticata non soggetti interamente ad Iva (tra privati); i contratti con firma non autenticata parzialmente soggetti ad Iva; i contratti con firma non autenticata stipulati a seguito dell’attività svolta dagli agenti immobiliari;
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 26 REGISTRAZIONE CONTRATTI PRELIMINARI Imposta di registro da versare a mezzo delega bancaria F23 Imposta fissa (168,00 euro), codice tributo 104T; Imposta dello 0,50% calcolata sull’importo della caparra con codice tributo 109T; Imposta del 3% calcolata sull’importo degli acconti con codice tributo 109T (esclusi gli acconti soggetti ad Iva); Diritti di registrazione € 5,16 con codice tributo 964T. Termine per la registrazione 20 giorni dalla sottoscrizione; da presentare in due copie, minimo, con l’applicazione delle marche da bollo di € 14,62 ogni cento righe e per copia presentata; presentare anche il modulo compilato per la relativa domanda di registrazione (mod. 69):
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 27 REGISTRAZIONE CONTRATTI PRELIMINARI Condizioni sospensive I contratti che contengono condizioni sospensive (es.: ottenimento di un mutuo) devono essere registrati a tassa fissa (168,00 euro). Quando la condizione si verifica e l’atto produce i suoi effetti, deve essere versata la differenza tra l’imposta dovuta, secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto, a quella pagata in sede di registrazione Cessione del contratto La cessione del contratto va registrata ed è soggetta all’imposta con aliquota propria del contratto. Sanzioni Chi omette la registrazione è tenuto al pagamento di una sanzione compresa tra 120% e 240% volte l’imposta evasa.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 28 ALTRE DISPOSIZIONI SFAVOREVOLI AL SETTORE IMMOBILIARE Generale non convenienza nell’utilizzo di “immobiliari di gestione” per i seguenti motivi: - limitata applicazione della franchigia sui ricavi - indeducibilità degli ammortamenti e degli interessi passivi - applicazione degli studi di settore e della disciplina delle società di comodo Nuova e più restrittiva disciplina delle società di comodo. Elevati i coefficienti di redditività presunta degli immobili Prevista l’ipotesi di scioglimento o trasformazione in società semplice mediante procedura agevolata.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 29 IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI Sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale gli immobili strumentali acquistati dai professionisti (in genere titolari di lavoro autonomo). I professionisti potranno dedurre le quote di ammortamento o i canoni di leasing immobiliare. Anche per i professionisti le quote di ammortamento (e il calcolo della quota parte dei canoni di leasing deducibili) dovrà tener conto della non rilevanza del costo del terreno su cui insiste il fabbricato. La qualifica di strumentalità necessaria al fine di godere del riconoscimento della deducibilità degli ammortamenti è quella già propria del reddito d’impresa. Ciò significa che l’immobile del professionista potrà essere considerato strumentale sia nel caso in cui lo stesso sia tale per natura che per destinazione.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 30 IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI Gli ammortamenti e i canoni di leasing sono deducibili se gli immobili sono acquistati (o i contratti di leasing stipulati) nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre Per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. Sostituire acquisto diretto o leasing immobiliare alla locazione dello studio/ufficio non sarà immediatamente più conveniente per effetto della limitazione di cui sopra. Potrà essere interessante acquisire l’immobile strumentale alla fine del 2009.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 31 SUCCESSIONI E DONAZIONI Viene reintrodotta l’imposta di successione e donazione L’asse ereditario comprende tutti i beni di pertinenza del defunto, comprese le aziende ed i titoli diversi da quelli di stato; Le nuove misure dell’imposta sono le seguenti: 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta; 6% per i parenti sino al 4° grado, gli affini in linea retta e collaterale sino al 3° grado; 8% per gli altri soggetti. Il coniuge e gli eredi in linea retta possono usufruire, in caso di successione, di una franchigia individuale di 1 milione di euro. Le imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili si applicano nella misura del 3% (si applica la misura fissa se almeno un erede può godere della agevolazione prima casa).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 32 NUOVI POTERI DEGLI UFFICI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Viene meno – ai fini delle imposte di registro e ipocatastali - il limite al potere di accertamento di valore, ad eccezione delle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere nei confronti di acquirenti privati. Viene dunque ripristinato il potere dell’ufficio di accertare il c.d. “valore venale”, che prima era limitato alle sole cessioni di aziende (esclusi gli immobili in esse contenuti), le aree edificabili, i fabbricati non censiti, o per gli immobili di cui si era dichiarato un valore inferiore alla valutazione catastale. Tale modifica non ha effetto per i trasferimenti a titolo gratuito o per successione. Viene dunque introdotta – per il solo registro e ipocatastali – la regola, opzionale, del “prezzo valore”
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 33 ATTI ACCERTABILI Cessioni di immobili di cui parte acquirente sia persona fisica ma non sia stata esercitata l’opzione immobili di cui parte acquirente non sia persona fisica immobili di cui parti acquirente sia persona fisica ma imprenditore o professionista terreni fabbricati non abitativi (uffici, negozi, opifici, ecc.) e relative pertinenze immobili parte di compendi aziendali e di cessioni di aziende conferimenti in società
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 34 ACCESSI ISPEZIONI VERIFICHE I funzionari dell’Amministrazione potranno eseguire accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi nei quali il contribuente esercita la propria attività. Si potrà accedere nei locali degli agenti immobiliari per acquisire dati e notizie riguardanti le mediazioni svolte raffrontandole con le dichiarazioni sostitutive rese in atto dalle parti contraenti. Si potrà accedere ai fondi rustici per verificare che non sia mutata la destinazione agricola dei relativi terreni e pertinenze.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 35 ACCESSI ISPEZIONI VERIFICHE Si potrà accedere direttamente agli uffici delle amministrazioni dello Stato, presso gli Istituti di Credito e l’Amministrazione Postale. Gli accessi in altri luoghi (esempio abitazione del contribuente) potranno essere fatti in caso di gravi indizi di violazione della normativa, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 36 INVITI RICHIESTE QUESTIONARI AL CONTRIBUENTE Invito, indicandone il motivo, a comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie; Invito, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; Invio di questionari per la richiesta di dati e notizie a carattere specifico Richiesta di dichiarazione circa natura, numero ed estremi dei rapporti intrattenuti con intermediari finanziari
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 37 INVITI RICHIESTE QUESTIONARI A TERZI SOGGETTI Richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, alle società di assicurazione ed agli enti di riscossione e pagamento Richiedere a terzi (non privati) dati notizie e documenti relativi ad operazioni ed attività con clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo Invitare terzi soggetti ad esibire o trasmettere atti e documenti concernenti rapporti con il contribuente e fornire chiarimenti Richiedere dati notizie e documenti agli amministratori di condominio Richiedere copia e estratti di atti e documenti depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori registri immobiliari e altri pubblici ufficiali Sanzioni da euro 258 a euro per la mancata osservanza delle richieste dell’amministrazione
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 38 INDAGINI FINANZIARIE Ampliati gli intermediari finanziari a cui poter richiedere informazioni – oltre a banche e Poste – sim, oicvm, sgr, fiduciarie Abbreviati i termini di risposta degli intermediari – 30 giorni Esteso l’ambito di indagine a qualsiasi rapporto intrattenuto ed operazione effettuata Estesa l’indagine anche a soggetti terzi al fine di reperire informazioni circa le transazioni intercorse o all’utilizzo dei terzi per interposizione fittizia Effetto retroattivo al 1 gennaio 2005
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO CITTERIO - dottori commercialisti in Verona 39 ANAGRAFE DEI CONTI E DEPOSITI Tale anagrafe raccoglie tutte le informazioni relative alle motivazioni “in conto” e “fuori conto” con intermediari finanziari L’accesso dell’amministrazione a tale anagrafe avviene in via telematica. Viene rilevata la particolare utilità di tale procedura per accertare le compravendite immobiliari, monitorando le movimentazioni “in prossimità” della stipula delle stesse La procedura è applicabile a soggetti terzi, con particolare riguardo ai familiari contribuente sotto indagine