La trasparenza Un lungo viaggio ….. C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
- La struttura - Formato aperto - Accesso alle informazioni - Ricercabilità e riutilizzabilità dei dati: definizione e limiti - Integrità del dato - Aggiornamento, archiviazione e oblio - Accessibilità La Forma C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
C OMUNE DI T HIENE La struttura Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 Capo I Principi generali art Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni art Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche art Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati art Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali art Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni art Capo VII Disposizioni finali e transitorie art segue ALLEGATO A La Struttura (1/5) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
- La struttura delle informazioni obbligatorie da pubblicare sui siti istituzionali è contenuta nell’allegato A del D.Lgs. 33/2013 La Struttura (2/5) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Quando posso affermare che ho pubblicato: Art. 2 comma 2: Oggetto (d.lgs 33/2013) […..] … per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l‘ORGANIZZAZIONE e l‘ATTIVITA’ delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Come organizzo la pubblicazione: Allegato A d.lgs 33/2013 […..] …. La sezione "Amministrazione trasparente" (accedibile da Home page) deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto- sezione………….. L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. ……………………………. La Struttura (3/5) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Chi definisce criteri, modelli e schemi standard: Capo VII Disposizioni finali e transitorie D.Lgs. 33/2013 Art. 48: Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza […..] 1. Il Dipartimento per la funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione Trasparente». 2. ….. 3. Gli standard, i modelli e gli schemi ….. sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CiVIT (ora ANAC) e l’ISTAT.. Le disposizioni di cui al comma 3 sono finalizzate a: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati …………… b) a definire anche per specifici settori e tipologie di dati,, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse….. 5. Le amministrazioni … sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. La Struttura (4/5) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Qual è, ad oggi, l’elenco degli obblighi vigenti di pubblicazione? Per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, la Civit/A.N.A.C. ha predisposto un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive. L’elenco è consultabile all’indirizzo: e relative note esplicative Si può verificare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza? La Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica ha messo a disposizione uno strumento operativo “Bussola della Trasparenza” fruibile all’indirizzo: Verifica unicamente l’esistenza della sezione “Amministrazione trasparente” e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono presenti contenuti. L’unico strumento idoneo per attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l’attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione, fatti salvi naturalmente i poteri di controllo dell’A.N.A.C La Struttura (5/5) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Formato aperto C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
In quale formato rendo disponibili i dati? Art. 7: Dati aperti e riutilizzo […..] D.Lgs. 33/2013 …. i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 62, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità E formato di tipo aperto è: da Documento-tecnico.pdf (allegato Delibera CIVIT 50/2013) Legge n. 190/2012 (art. 1, cc. 32, 35 e 42): …… il c. 35 stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”. - L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013)1. Formato aperto (1/3) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
E sempre nell’allegato tecnico: - Sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio Open Office) sia formati aperti (quali, ad esempio,.rtf per i documenti di testo e.csv per i fogli di calcolo). - Per quanto riguarda il PDF – formato proprietario ma il cui Readers è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili). - Nel Repertorio dei formati aperti, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) inserisce quei formati di cui viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo. - Un’alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni. Formato aperto (2/3) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
A conclusione: 1) I formati aperti non hanno misure di restrizioni legale per il loro utilizzo 2) I formati aperti vengono solitamente gestiti da enti di standardizzazione non proprietari 3) Gli enti di standardizzazione rilasciano le relative specifiche a disposizione di una comunità di sviluppo 4) Le comunità di sviluppo, a loro volta, contribuiscono all’evoluzione degli standard. I formati aperti hanno il vantaggio di poter essere gestiti sia da software proprietari, open source o da software libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza, lasciando all’utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce. Repertorio dati aperti DigitPa Viene raccomandato l’uso dei seguenti formati aperti e standardizzati: HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet; PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC :2008); XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati; ODF e OOXML per documenti di testo; PNG per le immagini; OGG per i file audio; Theora per i file video Una guida esaustiva sui formati aperti: Formato aperto (3/3) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 Versione 1.0 allegate a Delibera AVCP del 26 maggio 2013 l’Url di riferimento è: ichev1.0.pdf - La pubblicazione dei dataset da parte della SA deve avvenire sul proprio sito web istituzionale secondo le modalità e le specifiche descritte nell’allegato tecnico - La pubblicazione on-line sui siti web istituzionali delle SA deve avvenire tramite la pubblicazione di un file statico nel formato aperto XML su protocollo http, secondo licenza che consenta almeno di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici in esso contenuto. - Il file da pubblicare dovrà essere in formato standard XML 1.0 encoding UTF-8. - Per ogni tracciato XML, è fornito il relativo XSD di convalida a cui far riferimento. I file che non rispettano, in tutto o in parte, le caratteristiche XSD descritte di seguito non verranno trattati. - Validatore xml per file AVCP: ichev1.0.pdf Formato aperto: AVCP C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Dati di tipo aperto ed Accesso alle informazioni C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Caratteristiche dei dati di tipo aperto: Con riguardo, al profilo dell’apertura del dato, si riporta quanto previsto dall’art. 68, c. 3, del d.lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall’art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. n. 221/2012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche: a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei dati di tipo aperto, si raccomanda di far riferimento alle linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i linked open data (e alle sue successive eventuali modifiche) emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e in particolare alle sezioni relative agli standard, alle tecnologie e alle licenze d’uso dei dati. Dati di tipo aperto C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Cosa dice l’art. 1: Principio generale di trasparenza (d.lgs 33/2013) […..]? La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Accesso alle informazioni C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
L’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente. La norma, infatti, dice che: Art. 9: Accesso alle informazioni pubblicate nei siti […..] D.Lgs. 33/ Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella HOME PAGE dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Accesso alle informazioni C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Ricercabilità e riutilizzabilità dei dati: definizione e limiti C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Accessibilità totale delle informazioni: - Formati aperti - Dati di tipo aperto (in genere si utilizza la licenza Italian Open Data Licence (IODL), licenza sviluppata nell'ambito del progetto MiaPA e progettata in maniera specifica per i data set della pubblica amministrazione) - No a filtri e altre soluzioni tecniche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche ( robots.txt e tag meta, utili a tenere delle pagine web fuori dai motori di ricerca) Vi sono limiti? Si Art. 4: Limiti alla trasparenza - …… nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati e diffusi i dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi. Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge. Non può essere negata la conoscibilità di dati e documenti laddove idonee misure di anonimizzazione siano sufficienti per garantire segreto e tutela di dati personali. - ….. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Ricercabilità e limiti (1/4) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Art. 4: Limiti alla trasparenza - … Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, 6 della legge n. 241/ …. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. E il garante? La relazione di Licia Califano: Il bilanciamento tra trasparenza e privacy nel dlgs 33/ Alcuni fra i punti condivisi, integrazioni accolte, criticità rimaste: - si escludono dall’obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati, ovvero lo stato economico-sociale disagiato degli stessi.ttp:// /documents/10160/0/Il+bilanciamento+tra+trasparenza+e+privacy+nel+dlgs pdf Ricercabilità e limiti (2/4) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
… segue relazione di Licia Califano … - in caso di pubblicazione facoltativa v’è l’obbligo e quindi non più facoltizzare – per le pp.aa. di anonimizzare i dati personali presenti nei documenti che intendono discrezionalmente pubblicare: ecco un altro punto a favore di una ragionata ponderazione delle circostanze in cui considerare i dati personali pubblicati effettivamente pertinenti e non eccedenti. - protezione dei dati personali in caso di pubblicazione obbligatoria (art. 4, comma 4). - limiti alla diffusione dei dati inerenti lo stato di salute o la vita sessuale (art. 4, comma 6) - accesso civico ai soli documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria. LE NUOVE LINEE GUIDA DEL GARANTE: Le linee guida[doc. web n ]) - Le PA devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati: lo scopo è di evitare che i dati personali pubblicati delle PA siano utilizzabili in forma decontestualizzata e quindi deformante. Per questo motivo, il Garante obbliga a inserire all'interno dei documenti alcuni "dati di contesto" (data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) - Le PA devono pubblicare solo dati indispensabili: prima di mettere on line informazioni, atti e documenti amministrativi che contengono dati personali bisogna verificare che esista un obbligo normativo - Vietato diffondere informazioni sulla salute e sulla vita sessuale. Dati sensibili, quali etnia, religione, appartenenze politiche, etc,, possono essere diffusi solo se indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico. Ricercabilità e limiti (3/4) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
… segue da Linee guida del Garante.. - Obbligo per le PA di inserire un ALERT su “Amministrazione trasparente” :- SI INFORMA IL PUBBLICO CHE I DATI PERSONALI SONO RIUTILIZZABILI IN TERMINI COMPATIBILI CON GLI SCOPI PER I QUALI SONO RACCOLTI E NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NON POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI Formato aperto non comporta che siano anche dati aperti, - Durata della pubblicazione dei dati personali (artt. 8, comma 3, e 9, comma 2). Quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni. - Motori di ricerca: L’obbligo di permettere l’indicizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca ”generalisti” durante il periodo di pubblicazione obbligatoria, è limitato ai soli dati individuati tassativamente dalle norme in materia di trasparenza. ……………... Per ridurre il rischio di de contestualizzazione dei dati personali e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall’utente, occorre prevedere, all’interno del documento, dati di contesto (data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l’indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni. Sì alle istanze di trasparenza nell’azione dei pubblici poteri, ma no alla compromissione dei diritti fondamentali delle persone Ricercabilità e limiti (4/4) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Integrità del dato C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Art. 6 Qualità delle informazioni D.Lgs. 33/ Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché' la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. Esattezza ed accuratezza: per quanto riguarda l’esattezza si fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. Integrità e qualità del dato C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
- Aggiornamento, archiviazione e oblio C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Aggiornamento - Per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. - Con il termine di aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, ma anche il controllo dell’attualità delle informazioni pubblicate. - Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l’attualità delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione ai sensi dell’art. 7, c. 3, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003: è il caso dei curricula vitae dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative. - Per dar conto dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” sia indicata la relativa data di aggiornamento. Frequenze di aggiornamento a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Es.:.. fra gli altri, quelli relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione, alle società partecipate cui l’amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione (art. 22). …… i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, c. 5), …… i tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Aggiornamento, archiviazione ed oblio (1/3) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici. Es.: provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (art. 23, c. 1). c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti. Ad esempio, i tassi di assenza del personale (art. 16, c. 3). d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione. Es.: gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 2), dei documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione (art. 38, c. 1), nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima che siano portati all’approvazione (art. 39, c. 1, lett. b). Aggiornamento, archiviazione ed oblio 2/3) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Durata: - L’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno succesivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. - Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 14, c. 2, e dall’art. 15, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Archivio: - Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l’eccezione prevista in relazione ai dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio. Aggiornamento, archiviazione ed oblio 3/3) C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Accessibilità C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
Circolare 61/2013 (29 marzo 2013) -a) Nuovi adempimenti in materia di accessibilità Obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale di: - Obiettivi annuali di accessibilità (da pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno) - Piano di telelavoro b) Segnalazione inadempienze: Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Amministrazione deve adempiere entro 90 gg. Responsabilità dirigenziali e riduzione premialità c) Modelli di supporto alla predisposizione degli obiettivi di accessibilità ed alla valutazione dell’accessibilità dei servizi dell’amministrazione ( siti Web, intranet, documenti, postazioni di lavoro) un link interessante: Accessibilità C OMUNE DI T HIENE Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014
E l’oasi è ancora lontana …… C OMUNE DI T HIENE Grazie Maria Ettori – ultimo aggiornamento 03/06/2014