La convenzione di arbitrato lezione del 29 marzo 2016 nel corso di Diritto dell’arbitrato Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»
Le forme di convenzione di arbitrato Compromesso Stipula quando la controversia è già sorta – procedimento arbitrale necessario Art. 807 c.p.c.: ha effetto soltanto per la controversia per cui è stato stipulato ed esaurisce i suoi effetti con la pronuncia del lodo di merito (art. 808 quinqiues c.p.c.). Clausola compromissoria Art. 808 c.p.c.: controversie future anche non contrattuali (la riforma del 2006 introduce l’art. 808 bis c.p.c.). Si pattuisce la via arbitrale per l’eventualità che fra le parti nasca una controversia. Procedimento arbitrale eventuale – eventuale pluralità di arbitrati per più controversie in relazione allo stesso contratto (Es. contratto di appalto: controversia relativa la pagamento; poi un’altra relativa a difetti della esecuzione dei lavori; poi un’altra ancora sulla consegna dell’opera appaltata). Poiché la conv. di arbitrato non può individuare controversie non ancora sorte, allorché queste sorgeranno sarà necessario un atto che individui la concreta e specifica controversia da sottoporre a decisione.
Oggetto della clausola compromissoria Il contratto in cui è inserita la clausola deve essere determinato (le controversie arbitrabili in relazione a quel contratto) la clausola può essere stipulata anche prima del contratto (le parti possono stabilire con un preliminare che le controversie eventualmente scaturenti dal preliminare e dal definitivo saranno decisi da arbitri). Rapporto determinato – diritti reali – fondi della stessa contrada – appartamenti dello stesso complesso – pa e soggetto amministrato diritti soggettivi - successione ereditaria La determinazione del contratto è nel contenuto non anche sul piano soggettivo È consentita l’offerta al pubblico di clausola compromissoria relativa a controversie future seriali Es. : tour operator che si impegna a rimettere agli arbitri le controversie che dovessero sorgere in relazioni ai contratti stipulati.
Controversie future non contrattuali ex art. 808 bis c.p.c. Purché il rapporto sia «determinato» Come determinare un rapporto non contrattuale? Per determinare gli elementi che individuano un rapporto: Diritti reali: le parti devono avere un collegamento con il bene oggetto della controversia (es. X proprietario, Y usufruttuario) Fatti illeciti: la convenzione non ha ad oggetto un rapporto determinato (es. incidente stradale) Controversie di diritto pubblico Procedimento amministrativo: pa e cittadino pattuiscono una clausola compromissoria per la risoluzione delle future controversie relative a diritti soggettivi (siano esse devolute alla go o alla ga). Art. 12 Cpa. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto) Controversie successorie: aperta la successione i beneficiari possono pattuire che le eventuali controversie siano deferite agli arbitri
Clausola compromissoria societaria Art. 34 dleg 5 /03 – disciplina speciale: clausole compromissoria negli atti costitutivi o statuti delle società (clausole compromissorie statutarie) 1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art bis c.c. possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ( relative alla esistenza, qualificazione, disciplina del rapporto sociale; ovvero a diritti che trovano la loro fattispecie costituiva nel rapporto sociale,2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. 3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. 4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. 5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
La forma della convenzione di arbitrato Forma scritta a pena di nullità (ad substantiam). Art. 807, 2° comma, c.p.c. Autonomia della clausola compromissoria – art. 808, 2° comma, c.p.c. validità ed efficacia della clausola devono essere valutate autonomamente rispetto al contratto cui essa fa riferimento. Se viene meno il contratto, non perde efficacia la clausola, gli arbitri sono chiamati a pronunciarsi sulle controversie relative alle conseguenze derivanti dalla fine del rapporto.: es. contratto in scadenza… (locazione… decidono gli arbitri anche se il contratto ormai è terminato). Con riferimento alla validità occorre verificare volta per volta se la vicenda investe anche la clausola (ed allora gli arbitri non possono pronunciare), oppure se investe soltanto il contratto gli arbitri si occuperanno della invalidità ed inefficacia del contratto. Se il vizio inficia il contratto e la clausola insieme? Competente il giudice e non l’arbitro.
Efficacia soggettiva della convenzione di arbitrato ha efficacia nei confronti di tutti i soggetti che hanno la capacità (soggettiva e non soltanto oggettiva) di disporre del diritto compromesso; può vincolare anche soggetti che non hanno espresso la volontà di devolvere ad arbitri la controversie? Il patto compromissorio inerisce ad un rapporto – effetti di un contratto o rapporto extra contrattuale : controversie che possono sorgere (clausola) o ad un diritto (compromesso) Regola generale: i contratti non hanno efficacia in pregiudizio dei terzi ma hanno efficacia nei confronti dei successori delle parti. Dunque mentre i terzi i cui diritti preesitono non sono vincolati dagli effetti del contratto ( a meno che non si tratti di contratto a loro favore) le parti contrattano generalmente per se e per i loro eredi e aventi causa: il contratto è efficace non solo per le parti ma anche per eredi e aventi causa: coloro che succedono nel diritto oggetto di compromesso oppure nel contratto cui la clausola compromissoria inerisce. Es. successione nel contratto tra le parti. Es. Contratto di locazione (clausola compromissoria) il conduttore cede l’azienda e può dunque trasferire il rapporto di locazione. Sempronio che compra è vincolato all’arbitrato perché è successore nel contratto. Compromesso: successione nel diritto oggetto di compromesso: affinché il compromesso sia vincolante anche per i successori nel diritto, occorre che siano rispettate le regole che rendono opponibili gli atti ai terzi. Controversia su un diritto reale – compromesso – tizio vende a sempronio il bene che succede nel diritto oggetto del compromesso ma affinché il compromesso sia opponibile all’avente causa deve avere data certa anteriore all’atto di vendita. Il compromesso non è soggetto a trascrizione quindi non è rilevante per renderlo opponibile ai terzi
L’interpretazione della convenzione di arbitrato Art. 808 quater c.p.c. La giurisprudenza, sino al 2006, aveva detto il contrario (nel dubbio, doveva privilegiarsi il potere decisorio del giudice stante la eccezionalità della devoluzione in arbitri)
Efficacia della convenzione di arbitrato Art. 808 quinquies c.p.c. - Non vale la regola del ne bis in idem. La domanda può essere riproposta, ogni qualvolta l’arbitrato non si chiude nel merito Es. 1) l’arbitro non decide il merito perchè non esiste una efficace convenzione di arbitrato. La decisione (il lodo) si impugna e la corte dice che invece la convenzione era efficace. La controversia viene rimessa agli arbitri. Se invece l’impugnazione conferma quanto affermato nel lodo, spetterà al giudice decidere non più agli arbitri. 2) 102 c.p.c. convenzione non efficace nei confronti di tutti i litisconsorti: competenza del giudice; 3) 102 convenzione efficace verso tutti i litisconsorti, ma bisogna integrare il contraddittorio e le parti non hanno ottemperato all’ordine dell’arbitro: competenza degli arbitri.
Arbitrato ad hoc Le parti si sono limitate a pattuire la via arbitrale In ordine ad una singola controversia, o ad un singolo rapporto, contrattuale o non contrattuale. Si dovranno decidere le regole del gioco, la nomina degli arbitri, la costituzione del collegio e le forme procedimentali. Le parti tuttavia possono richiamare un regolamento arbitrale preesistente (art. 832, commi 2, 3, 5, c.p.c.) Arbitrato amministrato Organizzazioni – es. Camere di commercio come la CCI - che offrono un pacchetto di servizi ai clienti che mettono a disposizione un elenco di soggetti disponibili a svolgere la funzione di arbitro, con un compenso prefissato e un regolamento arbitrale (di regola) – I rapporto che si instaura tra le parti e l’istituzione arbitrale è il contratto di amministrazione dell’arbitrato. (art. 832, comma 4, 6, c.p.c.) Es. il consiglio dell’ordine degli avvocati può benissimo nominare arbitri in una controversia fra due avvocati (non fra avvocato e cliente) Arbitrato ad hoc, amministrato