Unione di Comuni Terre di Pianura Settore Gare e Contratti GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO Versione 2016 GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO Versione.

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Unione di Comuni Terre di Pianura Settore Gare e Contratti GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO Versione 2016 GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO Versione 2016

Unione di Comuni Terre di Pianura – Ufficio Gare e Contratti – Via San Donato 199 Granarolo dell’Emilia (Bo) Tel – Fax – 2 L’Ufficio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura si è costituito nel 2010 come centrale di acquisto di forniture, servizi e lavori per i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia e Minerbio. Dal 2015 include anche il Comune di Malalbergo. Negli anni ha prestato la propria attività in favore di Comuni e Unioni di Comuni limitrofi.

Premessa

4 Quadro normativo: i principi comunitari NON DISCRIMINAZIONE in base a nazionalità e residenza PARITA’ DI TRATTAMENTO PROPORZIONALITÀ TRASPARENZA e pubblicità CONTRADDITTORIO MASSIMA CONCORRENZA Principi richiamati dal Codice per affidamenti in economia: TRASPARENZA ROTAZIONE PARITA’ DI TRATTAMENTO

5 Quadro normativo - - Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti - - Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e D.P.R. 207/2010 Regolamento dei Contratti Pubblici, art D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e seguenti - - D.L. 95/2012 Spending Review 2, art Legge 228/2012 Legge di stabilità per il L. 11/2015 Decreto “milleproroghe” L. 208/2015 Legge di stabilità 2016

6 La centralizzazione degli acquisti Art. 33 comma 3-bis del Codice dei Contratti I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. […] Art. 23-ter comma 3 L. 114/2014 COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA’ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni con popolazione superiore a abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a euro.

7 Le esigenze che stanno dietro all’evoluzione normativa MAGGIORE ECONOMICITÀ Il ricorso a strumenti elettronici di acquisto quali quelli messi a disposizione da Consip evita che vengano stipulati contratti pubblici, anche per importi ridotti, senza un minimo confronto concorrenziale, che è elemento indispensabile per garantire l’economicità (la convenienza) dell’acquisto. MAGGIORE TRASPARENZA Utilizzando i sistemi elettronici di acquisto, l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione garantisce maggiore trasparenza e riduzione di discrezionalità dell’affidamento. La procedura di affidamento è interamente tracciabile e può essere resa immediatamente visibile ai fornitori, eliminando qualunque formalità nell’accesso agli atti.

Gli strumenti elettronici di acquisto

9 Strumenti elettronici di acquisto CONSIP ORDINE DIRETTO DA CATALOGO (ODA) RICHIESTA DI OFFERTA AI FORNITORI (RDO) CONVENZIONI MERCATO ELETTRONICO (MEPA) Centrale di acquisto Regione Emilia Romagna INTERCENTER CONVENZIONI SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (SDAPA) ACCORDI QUADRO ORDINE DIRETTO RICHIESTA DI OFFERTA AI FORNITORI (RDO) BANDO SEMPLIFICATO MERCATO ELETTRONICO

10 Convenzioni Le convenzioni Le convenzioni sono accordi sulla base dei quali le imprese fornitrici, aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche, si impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale). Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti. Le Amministrazioni “aderiscono” alla convenzione effettuando ordinativi di fornitura. Pur potendo essere utilizzate anche per acquisti sotto soglia, spesso le convezioni prevedono dei volumi minimi di acquisto pertanto sono inadatte ad acquisti di modico valore.

11 Accordi quadro Gli accordi quadro L'Accordo quadro è uno strumento di contrattazione introdotto dal Codice dei Contratti, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell’ambito dell’Accordo quadro, le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di appalti specifici, provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze. I principali vantaggi degli Accordi quadro sono: ■ una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate ■ un miglior rapporto qualità / prezzo associato ad una maggiore competizione dei fornitori ■ una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto / servizio ■ autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara

12 SDAPA I sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA) E’ un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. Limitato nel tempo (max 4 anni), rimane aperto per tutta la sua durata a qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri (l’offerta indicativa è la dichiarazione di capacità a fornire i prodotti oggetto dello SDAPA, senza indicazione di prezzo). All’interno del Sistema, le Amministrazioni pubblicano i propri bandi semplificati cui tutti gli operatori abilitati possono partecipare e ottengono in breve tempo offerte specifiche per le loro esigenze. La graduatoria delle offerte viene redatta automaticamente dal Sistema, in base a criteri prezzo qualità non discrezionali, precedentemente impostati dall’Amministrazione.

13 Confronto tra strumenti CONVENZIONIACCORDI QUADROSISTEMI DINAMICI Inizia con la pubblicazione da parte di CONSIP di un bando, al quale non è più possibile per i fornitori partecipare una volta scaduto il termine. Inizia con la pubblicazione da parte di CONSIP di un bando istitutivo. Per tutta la durata del Sistema gli operatori possono chiedere di abilitarsi. Il bando ha un solo aggiudicatarioIl bando ha più aggiudicatari Non c’è aggiudicatario: c’è solo abilitazione degli operatori Non c’è una seconda fase negoziale successiva all’aggiudicazione: le Amministrazioni aderiscono alla Convenzione ed emettono direttamente gli ordinativi di fornitura. C’è una seconda fase negoziale: le Amministrazioni all’interno dell’Accordo creano “appalti specifici” (stessa procedura dell’RDO MEPA) C’è una seconda fase negoziale: le Amministrazioni pubblicano Bandi semplificati che hanno ad oggetto uno o più beni del sistema. \ La seconda fase è una gara che viene gestita dalle Amministrazioni con autonomia sia nella personalizzazione dei prodotti, sia nella possibilità di fissare criteri di valutazione discrezionali La seconda fase è una gara interamente elettronica, i beni non possono essere personalizzati e i criteri di valutazione devono essere di automatica attribuzione

14 MEPA Il mercato elettronico (MEPA) È uno strumento che ha la scopo di supportare gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria ( euro) e di promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese locali al Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. Si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line. Le amministrazioni, nell’ambito del MEPA, hanno due possibilità: - consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d’acquisto (ODA) fino ad € ; - predisporre richieste d'offerta (RDO) fino ad € , invitando tutti o alcuni dei fornitori abilitati a presentare un’offerta sulla base di un capitolato. Sul MEPA si possono trovare beni e servizi che non sono disponibili in convenzione (ad esempio articoli di cancelleria, prodotti per l'informatica al dettaglio, materiale elettrico, indumenti e accessori) oppure prodotti analoghi o simili a quelli delle convenzioni, che però vengono acquistati con modalità diverse. In ogni caso, senza limiti di importo, se il bene è disponibile in convenzione, occorre acquistare in convenzione o rispettarne i parametri qualità-prezzo.

15 Domande frequenti su MEPA DOMANDE: Fino a che importo posso fare affidamenti diretti su MEPA? Posso fare un RDO invitando un solo concorrente? RISPOSTA: DIPENDE DAL PROPRIO REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA IL MEPA E’ LO STRUMENTO, NON LA NORMA Esempio: * per le categorie di beni e servizi specificate nel Regolamento stesso Se il mio Regolamento prevede * Su MEPA posso fare Importi inferiori ad € Affidamento diretto ODA o RDO con invito ad un solo operatore economico Tra € e Richiesta di preventivi ad almeno 5 concorrenti RDO con invito ad almeno 5 operatori economici Tra € e Gara informale tra almeno 5 concorrenti RDO con invito ad almeno 5 operatori economici

16 Creazione di un RDO all’interno del MEPA CREAZIONE RDO RISPOSTA DA PARTE DELLE IMPRESE VALUTAZIONE OFFERTE AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DENOMINAZIONE E PARAMETRI RIEPILOGO E INVIO DEFINIZIONE OGGETTO DELLA FORNITURA INVITO FORNITORI INSERIMENTO DATE VALUTAZIONE DOCUMENTAZ. AMMINISTRATIVA VALUTAZIONE DOC. TECNICA E ECONOMICA CLASSIFICA DEI PARTECIPANTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STIPULA DEL CONTRATTO

17 Vantaggi nel ricorso al mercato elettronico Minore tempo per acquisto di beni e servizi sotto soglia; Trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto; Maggior scelta tra prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale; Risposta ad esigenze anche specifiche, grazie alla possibilità di chiedere ai fornitori accreditati di presentare offerte “su misura” per specifici prodotti o particolari condizioni di fornitura (vedere RDO);

18 Semplificazioni MEPA: stand still AGLI ACQUISTI TRAMITE MEPA NON SI APPLICA LO STAND-STILL Quando si aggiudica una gara, anche informale, prima di poter stipulare il contratto è necessario attendere il c.d. periodo di stand-still, cioè un termine di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Avendo i concorrenti 30 giorni di tempo per presentare ricorso contro l’atto di aggiudicazione, questa disposizione garantisce che non intervengano ricorsi a contratto già stipulato, fatto che aumenterebbe i diritti delle parti private coinvolte ad ottenere risarcimento. L’art. 11 del D.L. 52/2012, come convertito in L. 94/2012, ha modificato l’art. 11 comma 10-bis del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) escludendo gli acquisti effettuati mediante MEPA, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione dall’obbligo di attendere il termine di stand-still. Perchè? 1) L’importo è ridotto 2) Sono più rari i ricorsi su gare a invito 3) C’è meno carta qunidi meno errori.

19 Semplificazioni MEPA: diritti di segreteria AI CONTRATTI DERIVANTI DA ACQUISTO MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NON SI APPLICANO I DIRITTI DI SEGRETERIA L’art. 13 del D.L. 52/2012 stabilisce che: “Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604” AL DOCUMENTO DI STIPULA SI APPLICA, INVECE, L’IMPOSTA DI BOLLO (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013) Il pagamento è a carico del fornitore, l’Ente è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme che prevedono il pagamento dell’imposta.

Gli obblighi di acquisto

21 ACQUISTI SOPRA SOGLIA art. 1 comma 449 della L. 296/2006 PER AFFIDAMENTI SOPRA € Le amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o Intercent-ER, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 Comma 510. Le amministrazioni […] possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Comma 507. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità

22 ACQUISTI SOPRA SOGLIA Individuazione bene o servizio da acquistare Il bene è presente nelle convenzioni Consip o Intercenter? Scelgo se acquistare in convenzione o mediante procedura aperta o ristretta a rilevanza comunitaria rispettando i parametri qualità-prezzo Acquisto fuori convenzione, mediante procedura aperta o ristretta a rilevanza comunitaria SI NO N.B.: Nei contratti stipulati autonomamente è necessario inserire una clausola di recesso per l’ipotesi in cui venga attivata una convenzione più vantaggiosa.

23 ACQUISTI SOTTO SOGLIA art. 1 comma 450 della L. 296/2006 PER ACQUISTI TRA e EURO Le amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici. NB: Qualora il prodotto sia disponibile in convenzione, questa ha la precedenza anche sotto soglia: bisogna aderire alla convenzione o, se si sceglie di acquistare sul MEPA, rispettare i parametri qualità-prezzo della convenzione. NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 L. 208/2015 Comma 502 In vigore dal 1 gennaio 2016 ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MEPA PER ACQUISTI SOTTO € 1.000

24 ACQUISTI SOTTO SOGLIA NO Individuazione del bene (o servizio) da acquistare E’ sotto i euro? Richiesta di offerta (RDO) su MEPA C’è un bando attivo su MEPA? Acquisto con strumenti tradizionali SI NO SI NO SI NO Il bene è acquistabile in convenzione Consip o Intercenter ? SINO Il bene è presente sul MEPA? facoltativo Il bene Mepa sta nei parametri della convenzione ? Adesione a conv. o RDO su MEPA con i parametri della convenzione C’è un bando attivo su MEPA? Acquisto da convenzione Il bene è presente sul MEPA? E’ sotto i euro? SI NO Ordine diretto (ODA) su MEPA Ordine diretto (ODA) su MEPA

25 Casi particolari: indisponibilità della convenzione Art. 1 comma 3 D.L. 95/2012 PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA Le amministrazioni possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a CONDIZIONE RISOLUTIVA nel caso di disponibilità della detta convenzione. NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 Comma 508. Nei casi di indisponibilità della convenzione, l’ANAC individua con proprio provvedimento i prezzi massimi di aggiudicazione.

26 Casi particolari: diritto di recesso Art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA Le amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di RECEDERE in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip intervenute successivamente alla stipula siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. Ogni patto contrario è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

27 Casi particolari: energia elettrica, gas, carburanti, telefonia Art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 e Art. 1 comma 494 L. 208/2015 PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA RELATIVI A ENERGIA ELETTRICA, GAS, CARBURANTI RETE E EXTRA-RETE, COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE Le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip e Intercenter ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. Per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche in esame, in via sperimentale viene precluso il ricorso alla procedura autonoma ad evidenza pubblica non telematica (c.d. “outside option”).

28 Casi particolari: energia elettrica, gas, carburanti, telefonia Per il periodo fino al 31/12/2016 e, successivamente, dal 1/1/2020, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità (c.d. “outside option”), a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno: - del 10 per cento per telefonia fissa e telefonia mobile - del 3 per cento per carburanti, energia elettrica, gas e combustibili; rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro. Tali contratti devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tali contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

29 Casi particolari: beni e servizi informatici e di connettività L. 208/2015 Comma 512 In vigore dal 1 gennaio 2016 Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. comma 516 fuori da suddette modalità, quando il bene non è disponibile o idoneo ovvero in altri casi di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, serve autorizzazione della Giunta + comunicazione all’ANAC + comunicazione all’AGID. comma 517 la mancata osservanza rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale

30 Sanzioni Art. 1 comma 1 D.L. 95/2012 I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip e gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip: - sono nulli - costituiscono illecito disciplinare - sono causa di responsabilità amministrativa.

Deroghe all’obbligo di acquisto con strumenti elettronici

32 Deroghe Beni e servizi non disponibili o privi dei requisiti tecnici richiesti È legittimo non ricorrere al MEPA qualora i beni/servizi presenti in esso non siano coerenti con le proprie necessità in quanto privi di requisiti tecnici. Non è tuttavia ammissibile qualora tali requisiti siano non essenziali o, addirittura, di carattere meramente estetico. Lo stesso discorso vale per le convenzioni (salvo comma 510 L. stabilità 2016) In ogni caso, se il MePA mette a disposizione la categoria merceologica ma non il singolo e specifico prodotto, si dovrà procedere tramite MePA con una richiesta di offerta (RDO) per lo specifico prodotto. ANAC Determinazione n. 11 del 23/09/2015 “Nella specifica evenienza dell’irreperibilità o dell’inidoneità oggettiva e non opinabile, del bene sul mercato elettronico, dovrà essere prudentemente valutata dall’amministrazione anche la possibilità di richiedere tramite richieste di offerta (RdO), invitando almeno cinque fornitori, modifiche o integrazioni rispetto a quanto pubblicato sul catalogo, ciò che dovrà trovare, comunque, compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre.”

33 Deroghe Condizioni di acquisto esterne migliorative Corte dei Conti sez. Toscana n. 151/2013/PAR “Nel fare salvo “quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” lascia inalterata la norma di cui al comma 449 ivi citato che espressamente prevede che “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; in tal senso l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti va mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma.” ANAC Determinazione n. 11 del 23/09/2015 “Nell’ambito delle suddette eccezioni, viene inclusa anche l’ipotesi in cui, all’esterno dei mercati elettronici e telematici, siano reperibili condizioni di acquisto migliorative.”

34 Deroghe Per importo Il ricorso a MEPA non è obbligatorio al di sotto del euro. In ogni caso, ciascun Bando MEPA prevede un Importo Minimo di Consegna, al di sotto del quale per il fornitore non c'è obbligo ma facoltà di accettare l'ordine diretto. Urgenza Se derivante da eventi oggettivamente imprevedibili e in presenza di indifferibilità dell’acquisizione e incompatibilità dei tempi di consegna richiesti dal fornitore abilitato nel MePA.

35 Deroghe Convenzioni con cooperative sociali di tipo B L’art. 5, L. 381/1991 stabilisce che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali, il cui importo stimato sia sotto soglia, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Inoltre, l’art. 2, comma 2, del codice stabilisce che “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”. (Deroga prevista nelle FAQ Mepa)

36 Deroghe Convenzioni con Associazioni di promozione sociale Le convenzioni con associazioni di promozione sociale a norma dell’art. 30 L. 383/2000 e degli artt. 12 e 13 della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 34/2002 costituiscono lex specialis rispetto alla normativa in materia di appalti. Convenzioni con imprenditori agricoli A norma dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001 (importo annuale non superiore a euro nel caso di imprenditori singoli, e euro nel caso di imprenditori in forma associata)

37 Deroghe Accordi quadro Per sua natura un accordo quadro da stipulare con più fornitori non può essere gestito tramite MEPA. - - Beni, servizi (no progettazione e servizi intellettuali) o lavori (solo manutenzioni) - - Durata massima 4 anni - - PB o OEV PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER UNA PLURALITÀ DI OGGETTI CONTRATTUALI GLI OPERATORI ECONOMICI QUOTANO UNO O PIÙ OGGETTI CONTRATTUALI DEL LISTINO O PRESENTANO IL PROPRIO LISTINO CIASCUNA FORNITURA VIENE AFFIDATA AL MIGLIOR OFFERENTE PER L’OGGETTO / PRODOTTO RICHIESTO CREAZIONE DI UNA LISTA ESCLUSIVA DI FORNITORI AI QUALI FARE AFFIDAMENTI DIRETTI

38 Deroghe Concessioni Appalti di lavori (LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 STABILISCE CHE GLI STRUMENTI DI ACQUISTO DI CONSIP POSSONO AVERE AD OGGETTO LE MANUTENZIONI) Incarichi professionali (avvocati, notai, professionisti) Consulenze

Controllo sugli acquisti fuori convenzione

40 Verifica dei provvedimenti di acquisto fuori convenzione Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 commi 3-bis e 4 e ss.mm. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 DPR 445/2000) con la quale attesta il rispetto dei parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip e Intercenter. Nell'ambito di ciascuna amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione sono tenuti alla verifica dei provvedimenti inviati. Annualmente sottopongono alla Giunta una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’adesione alle Convenzioni o il rispetto dei parametri qualità-prezzo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione.

41 NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 Comma 510. Le amministrazioni […] possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

42 Ricognizione e negoziazione dei contratti in essere D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 comma 13 Le amministrazioni hanno diritto di recedere dai contratti di forniture o servizi in essere, qualora successivamente alla stipula del contratto vengano attivate convenzioni Consip più vantaggiose rispetto al contratto stesso e l’appaltatore non acconsenta ad adeguare il contratto. Ogni patto contrario è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno.

Schemi operativi

44 Fasi gara informaleFasi RDO Predisposizione capitolato / progetto (art. 279 DPR 207/2010) Richiesta all’Uff. Gare di indizione garaNO Redazione documenti di garaINSERIMENTO DATI SU MEPA Richiesta CIG Determina a contrarre Versamento contributo ANAC Nomina commissione di gara (solo se tra i criteri di valutazione ci sono elementi tecnici discrezionali) Nomina commissione di gara (solo se tra i criteri di valutazione ci sono elementi tecnici discrezionali) Confronto tra RDO e Gara informale

45 Confronto tra RDO e Gara informale Fasi gara informaleFasi RDO Allegazione e verifica dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali NO Comunicazioni (richiesta integrazioni, esclusioni) COMUNICAZIONI INVIATE RAPIDAMENTE TRAMITE MEPA Verifica di congruità dell’offerta Redazione verbali di gara E’ BENE REDIGERE UN VERBALE, ANCHE SE SINTETICO Verifiche ex art. 38 del Codice (obbligatorio AVCPass sopra € ) Verifiche ex art. 38 del Codice (NON è obbligatorio AVCPass) Determina di aggiudicazione definitiva Comunicazioni aggiudicazione definitiva COMUNICAZIONI INVIATE RAPIDAMENTE TRAMITE MEPA

46 Confronto tra RDO e Gara informale Fasi gara informaleFasi RDO Decorso 35 giorni di stand-stillNO Gestione istanze di accesso agli atti ACCESSO AGLI ATTI TRAMITE IL SISTEMA Richiesta documenti necessari alla stipula (cauzione definitiva, polizze…) Versamento diritti di segreteriaNO Appuntamento per stipula contrattoNO Inserimento dati nel Sitar (sopra )

47 PROCEDURA comunitaria ADESIONE A CONVENZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA Redazione capitolato15010 Redazione documenti di gara Termini per presentazione offerte Apertura e verifica amministrativa1011 Verifica ex art. 48 (eventuale)100 Valutaz. offerta tecnica (eventuale)15033 Apertura offerta economica1011 Verifica anomalia (eventuale)300 Agg. definitiva (e comunicazione)5150 Stand still e verifiche art Stipula10 1 TOTALE GIORNI Tempi indicativi per tipologia di affidamento

L’utilizzo dei portali

49 NOTA BENE PRIMA DI ADERIRE AD UNA CONVENZIONE È NECESSARIO LEGGERE ACCURATAMENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA. In particolare occorre leggere il Capitolato tecnico ed eventuali condizioni di contratto, per verificare le specifiche dei prodotti forniti in convenzione e le eventuali condizioni minime di adesione. Lo strumento della convenzione non consente, infatti, di modificare le specifiche del prodotto.

50 NOTA BENE PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SUI PORTALI OCCORRE SEMPRE ACQUISIRE IL CIG Quando prendo il CIG? Prima di inviare l’ODA o l’RDO su MEPA. Prima di aderire alla convenzione o all’accordo quadro. Prima di pubblicare il bando semplificato SDAPA. CIG normale o CIG derivato? Se si acquista sul MEPA va acquisito un CIG normale. Per l’adesione a convenzione o accordo quadro il CIG da acquisire è un CIG DERIVATO perché la convenzione e l’accordo hanno già un loro CIG (CIG master). Per lo SDAPA il CIG è normale, perché il bando istitutivo non ha un suo CIG.

51 NOTA BENE PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SUI PORTALI È NECESSARIO ADOTTARE LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E L’IMPEGNO DI SPESA: - nel caso di ODA MEPA o di adesione a CONVENZIONI va fatto prima di procedere al caricamento dell’ordine firmato digitalmente; - nel caso di RDO MEPA va fatto dopo l’aggiudicazione provvisoria ma prima o contestualmente alla definitiva.

52 Punto ordinante e Punto istruttore Il responsabile di un ufficio che necessita di compiere acquisti in Consip deve accreditarsi come PUNTO ORDINANTE. Attraverso la registrazione gli viene fornita una password di accesso strettamente personale. Per ovviare alla necessità di ciascun responsabile di delegare ai propri collaboratori la fase istruttoria dell’affidamento senza che questi utilizzino la sua password personale è stato creato il profilo PUNTO ISTRUTTORE. Chi si abilita come Punto istruttore all’interno di un Punto ordinante, è autorizzato a compiere tutti i passaggi relativi all’acquisto, salvo l’approvazione finale: - IN UN ACQUISTO DA CATALOGO arriva al momento di firmare l’ordine - IN UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) compie tutti i passaggi della procedura fino alla pubblicazione.

53 Punto Ordinante e Responsabile del Procedimento Il Dirigente competente per la firma del contratto è anche responsabile di procedimento Il Dirigente gestisce direttamente l’intera procedura agendo come Punto Ordinante Un collaboratore agisce come Punto Istruttore e il Dirigente come Punto Ordinante Il Dirigente ha individuato un diverso responsabile per l’istruttoria (art. 5 L. 241/1990) L’RPROC agisce come Punto Istruttore e il Dirigente come Punto Ordinante

54 Accesso ai portali CONSIP INTERCENT-ER