La Nuova territorialità iva ed i connessi obblighi CONVEGNO La nuova normativa in materia IVA intracomunitaria e gli adempimenti Intrastat Confcommercio,

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La Nuova territorialità iva ed i connessi obblighi CONVEGNO La nuova normativa in materia IVA intracomunitaria e gli adempimenti Intrastat Confcommercio, 14 aprile 2010

2 Norme di riferimento L’art. 7 del DPR n. 633 del 1972 è stato sostituito dal 1° gennaio 2010 dal D.Lgs. n.18 del 11 febbraio 2010 Recepimento delle norme comunitarie contenute nel cd Pacchetto IVA Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 (modifica del luogo di tassazione dei servizi) Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 (nuove norme in tema di rimborso IVA in uno Stato diverso da quello di stabilimento) Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008 (aggiornamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni) Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 (misure per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie)

3 Le nuove norme – Regole generali Art. 7  definizioni territorio soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità trasporto intracomunitario di beni locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto Art. 7-bis  cessioni di beni Art. 7-ter  prestazioni di servizi e concetto di soggetto passivo

4 Le nuove norme – Regole particolari B2B e B2C Art. 7-quater servizi relativi a beni immobili, prestazioni di trasporto passeggeri, servizi di ristorazione e catering locazione a breve termine di mezzi di trasporto; Art. 7-quinquies servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili servizi di accesso

5 Le nuove norme – Regole particolari B2C Art. 7-sexies prestazioni di intermediazione, trasporto di beni, prestazioni su beni mobili materiali, carico, scarico e trasbordo merci, locazione di mezzi di trasporto a lungo termine servizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni, broadcasting rese da soggetti extracomunitari Art. 7-septies servizi resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione)

6 Acronimi B2B Rapporti economici tra operatori economici (Business to Business) B2C Rapporti economici tra operatore economico e privati consumatori (Business to Consumer)

Regola generale

8 Prestazioni di servizi Regola generale Differenza tra B2B e B2C B2C  luogo di stabilimento del prestatore Regola invariata B2B  luogo di stabilimento del committente Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni attualmente disciplinate diversamente) Soggetti interessati Operatori economici e enti commerciali Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti intracomunitari)

9 Prestazioni B2C Luogo di imposizione dove il prestatore è stabilito (regola invariata) Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla sede dell’attività) del prestatore (stabile organizzazione) che rende materialmente il servizio

10 B2B Prestazioni generiche Rientrano nella nuova regola generale Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le fattispecie in deroga: Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (dal 2011 limitatamente alle prestazioni di accesso) Ristorazione e catering Locazione di mezzi di trasporto di breve durata

11 Committente “soggetto passivo” Qualità del committente Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o non residente (comunitario o non) Soggetti interessati Operatore economico “che agisce in quanto tale” Ente commerciale Ente non commerciale (anche per l’attività istituzionale) Ente non soggetto “identificato ai fini IVA”

12 Operatore economico Applicazione della regola generale B2B se l’operatore economico agisce nell’esercizio della sua attività economica Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni personali Ai fini dell’individuazione della qualità di soggetto passivo Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi Riferimento alla natura dei servizi

13 Enti non commerciali e enti non soggetti Enti non commerciali Soggetti muniti di partita IVA per l’attività commerciale Applicano le nuove regole anche per gli acquisti istituzionali Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali Enti non soggetti Non svolgono alcuna attività commerciale Applicano le nuove regole solo se già muniti di partita IVA In relazione al superamento della soglia di euro per acquisti intracomunitari o per opzione I servizi non concorrono al superamento della soglia

Deroghe

15 Deroghe B2B e B2C Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Ristorazione e catering Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto

16 Deroghe B2C Intermediazioni Trasporto beni Lavorazioni Locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto Prestazioni rese tramite mezzi elettronici Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni

17 Prestazioni su beni immobili Stesse regole 2009 (B2B e B2C) Ampliamento dell’oggetto con riferimento a: Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori analoghi Campi vacanza Terreni attrezzati per campeggio Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili

18 Prestazioni culturali e simili Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C PRECISAZIONI Luogo in cui sono materialmente svolte le attività Prestazioni riferite alla fornitura di servizi all’accesso alle manifestazioni Comprese le prestazioni accessorie (ampliamento)

19 Prestazioni culturali e simili dal B2C  regola immutata  tassazione nel Paese di esecuzione B2B Servizi relativi all’attività  luogo del committente (regola generale) Servizi relativi all’accesso  luogo di esecuzione

20 Ristorazione e catering B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione della prestazione Esecuzione del servizio complesso Irrilevanza della fase di preparazione Qualche difficoltà per l’individuazione del luogo di esecuzione nelle prestazioni di catering transfrontaliere

21 Ristorazione e catering a bordo B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione Eccezione Tassazione nello Stato comunitario di inizio del trasporto comunitario, in caso di Trasporto intracomunitario Tratta di trasporto effettuato all’interno della Comunità

22 Prestazioni di trasporto Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale) Stessa regola 2009 B2B e B2C Riferimento alla tratta percorsa Trasporto beni B2B  nuova regola generale  luogo di stabilimento del committente (estensione dell’attuale regole dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali) B2C  conservazione delle regole 2009 Trasporti intracomunitari  Paese di inizio del trasporto Trasporti nazionali e internazionali  tratta percorsa

23 Prestazioni di trasporto beni Trasporto beni B2B  nuova regola generale  luogo di stabilimento del committente (estensione delle regole 2009 dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali) B2C  conservazione delle regole già vigenti Trasporti intracomunitari  Paese di inizio del trasporto Trasporti nazionali e internazionali  tratta percorsa

24 Trasporto beni Effettuati interamente in Italia (trasporti interni) 2009 Rilevanti in Italia per l’intera tratta Nessuna differenza in relazione al soggetto committente Soggetto passivo Nazionale Comunitario Extracomunitario Privato consumatore 2010 B2B  luogo di stabilimento del committente Rilevanti in Italia se effettuati nei confronti di soggetto passivo nazionale Non rilevante se effettuato nei confronti di soggetto passivo non stabilito Comunitario Extracomunitario B2C  regole immutate Tratta percorsa Interamente rilevante in Italia

25 Trasporto beni Trasporti intracomunitari 2009 Luogo di stabilimento del committente Committente Soggetto passivo italiano o comunitario Non imponibile se reso a soggetto non stabilito in IT Luogo di inizio trasporto Committente Privato consumatore Soggetto passivo stabilito fuori della Comunità Tassabile in Italia se ivi inizia il trasporto 2010 B2B  luogo di stabilimento del committente Committente Soggetto passivo Stabilito in Italia Stabilito in altro Stato membro Stabilito al di fuori della Comunità Tassazione In Italia Committente IT Fuori campo Committene non stabilito B2C  regole immutate Luogo di inizio del trasporto per i trasporti intracomunitari

26 Trasporto beni Trasporti internazionali 2009 Rilevante in Italia la sola tratta effettuata su territorio nazionale B2B e B2C Regime di non imponibilità per la tratta nazionale Fuori campo per la tratta estera 2010 B2B luogo di stabilimento del committente Soggetto stabilito in IT Totalmente rilevante in IT Non imponibili se relativi a beni In esportazione In transito In temporanea importazione In importazione se già tassato in dogana Soggetto non stabilito in IT Fuori campo IVA B2C  regole immutate Tratta percorsa Non imponibile tratta nazionale

27 Trasporto beni Effettuati totalmente all’estero 2009 Fuori campo IVA per l’intera tratta 2010 Rilevanti in Italia se effettuati nei confronti di committente soggetto passivo stabilito in IT

28 Trasporto beni Regime fiscale 2009 Trasporti interni  soggetti ad IVA Trasporti internazionali  non imponibili se relativi a beni In esportazione In transito In temporanea importazione In importazione se già tassato in dogana Trasporti intracomunitari Soggetti ad IVA in Italia resi a committenti soggetti passivi in Italia Resi a privati o soggetti extra con inizio in Italia Non imponibili Resi da prestatore italiano a soggetto passivo comunitario 2010 B2B-committente italiano Tassati in Italia (ovunque effettuati) Non imponibili se relativi a beni In esportazione In transito In temporanea importazione In importazione se già tassato in dogana B2B-committente non stabilito in Italia Fuori campo IVA (anche per trasporti in territorio italiano) B2C  stesse regole attuali

29 Locazione mezzi di trasporto Mezzi di trasporto concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni o di persone da un luogo ad un altro Distinzione tra Locazione a breve termine Durata non superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni) Locazione a lungo termine (non a breve termine) Durata superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni)

30 Locazione a breve termine Stessa regola per B2B e B2C Tassazione in Italia Regola 1 Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in Italia Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per utilizzi promiscui) Regola 2 Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità Utilizzo in Italia

31 Locazione a lungo termine – mezzi di trasporto B2B  regola generale Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in Italia B2C  regola generale + utilizzo  (non rileva la messa a disposizione) Tassazione in Italia Regola 1 Prestatore stabilito in Italia Utilizzo in Comunità Regola 2 Prestatore stabilito fuori Comunità Utilizzo in Italia Dal sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C

32 Prestazioni su beni mobili materiali B2C  stessa regola 2009  luogo di esecuzione B2B  nuova regola generale  luogo del committente Comprese le prestazioni rese in altro Stato membro, indipendentemente dall’uscita dei beni dallo Stato in cui sono eseguite

33 Lavorazioni - criteri generali 2009 B2B e B2C Luogo di materiale esecuzione Eccezione Rapporti intracomunitari B2B 2010 B2B Luogo di stabilimento del committente B2C Luogo di materiale esecuzione

34 Lavorazioni B2B 2009 Luogo di esecuzione (art. 7, quarto comma, lett. b, DPR n. 633 del 1972) Eccezione Prestazione resa a cliente comunitario con beni che escano dal Paese di effettuazione della lavorazione Luogo del committente (art. 40, comma 4-bis, DL n. 331 del 1993) 2010 Luogo di stabilimento del cliente soggetto passivo Nessuna rilevanza se il soggetto è comunitario o extracomunitario Nessuna rilevanza per l’uscita o meno dei beni dal Paese di esecuzione della prestazione

35 Lavorazioni B2B regime fiscale 2009 Prestazione resa in IT  tassazione in IT Eccezioni Non imponibilità per Beni in temporanea importazione Beni destinati ad essere esportati se committente non residente Beni che escono da IT se committente soggetto passivo comunitario 2010 Prestazione resa a IT Tassazione in IT (reverse charge se prestatore non residente) Non imponibili se relativa a beni in temporanea importazione Prestazione resa a soggetto non residente (comunitario o extracomunitario) Fuori campo

36 Lavorazioni B2C 2009/2010 Situazione immutata Tassazione nel luogo di materiale esecuzione Regime delle prestazioni rese in IT Tassazione in IT Non imponibilità per Beni in temporanea importazione Beni destinati ad essere esportati (da prestatore o committente) se committente non residente

37 Prestazioni accessorie ai trasporti di beni B2C  stessa regola 2009  luogo di esecuzione B2B  nuova regola generale  luogo del committente Non si fa più differenza tra prestazioni rese nell’ambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali

38 Prestazioni accessorie ai trasporti di beni B2C  stessa regola 2009  luogo di esecuzione B2B  nuova regola generale  luogo del committente Non si fa più differenza tra prestazioni rese nell’ambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali

39 Intermediazioni B2B  nuova regola generale tassazione nel luogo di stabilimento del committente Committente soggetto passivo stabilito in IT Tassate in IT se il cliente è ivi stabilito Non opera più l’esclusione estero su estero Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7, del DPR n. 633 del 1972) B2C  stessa regola 2009 Tassate in IT se l’operazione sottostante si considera effettuata in IT

40 Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni B2B  nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo) B2C Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Tassate in Italia Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se utilizzate in IT Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM Tassate in Italia Se rese a privato extraCom Utilizzate in IT

41 Servizi resi tramite mezzi elettronici B2B  nuova regola generale (luogo del cliente) B2C  luogo del prestatore se Comunitario Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Regola generale  luogo del prestatore (= 2009) Tassate in Italia Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se cliente domiciliato o residente in IT (= 2009) Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop)

Prestazioni a privati extracomunitari Art. 7-septies Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

43 Prestazioni rese a privati extracomunitari Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dell’utilizzo) Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e simili Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti Telecomunicazione e teleradiodiffusione  Eccezione telecomunicazione e teleradiodiffusione utilizzate in Italia sono ivi tassabili

Adempimenti dei soggetti passivi

45 Nuovi adempimenti Generalizzazione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge Per le prestazioni e per le cessioni Anche per gli enti Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari Operazioni non soggette Indicazione del numero identificativo del cliente Non rientrano nel volume d’affari in IT

46 Reverse charge in IT prestazioni generiche Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile all’estero Si applica il reverse charge La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce l’applicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione all’estero. Va, quindi, fatta fattura dalla sede.

47 Reverse Charge in Italia Oltre che per le prestazioni generiche Il reverse charge si applica anche alle cessioni di beni a tutte le altre prestazioni di servizi Quando il cliente è un soggetto stabilito in Italia (compresi gli Enti) Anche se il prestatore o il cedente ha nominato un rappresentante fiscale o è identificato ai fini IVA in Italia Anche se il prestatore o il cedente ha nominato un rappresentante fiscale o è identificato ai fini IVA in Italia

48 Enti Enti non commerciali per attività istituzionale ed Enti non soggetti identificati all’IVA Versamento dell’imposta sugli acquisti di servizi Autofatturazione (ovvero integrazione della fattura estera) Annotazione degli acquisti in apposito registro Versamento mensile imposta Presentazione telematica dichiarazione acquisti servizi del mese precedente Non presentano dichiarazione annuale IVA Presentano elenchi acquisti servizi

49 Operazioni non imponibili Limitazione nella costituzione del plafond Alcune operazioni attualmente non imponibili diventano non soggette Operazioni bancarie (da 1 a 4 dell’art. 10) non sono più non imponibili (art. 9) consentono la detrazione (modifiche all’art. 19)

50 Rimborsi a non residenti Semplificazione in ambito comunitario Richiesta tramite propria amministrazione Verifica dei presupposti da parte dell’amministrazione di appartenenza Riduzione dei tempi Presentazione dei documenti originali solo su richiesta

51 Rimborsi a soggetti passivi IT La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un Paese comunitario è presentata all’Amministrazione italiana attraverso portale elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni) Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1° gennaio 2010 Condizioni In Italia Il richiedente deve essere un soggetto in attività Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale Nel Paese del rimborso Non deve avere stabile organizzazione nel Paese del rimborso Non deve essere state effettuato nel Paese del rimborso alcun tipo di operazione, ad eccezione di: prestazioni “non imponibili” di trasporto e di servizi accessori; prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dell’imposta, obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta

Adempimenti soggetto passiv0 non stabilito

53 Prestazioni generiche B2B - Prestatore COM - Prestatore COM non identificato in Italia  Cliente IT Operazione rilevante in Italia  IT assolve IVA con reverse charge (autofattura o integrazione fattura) Prestatore COM identificato in Italia  Cliente IT Operazione rilevante in Italia  IT assolve IVA con reverse charge (autofattura o integrazione fattura)  IT compila modello INTRA-2 quater Prestatore COM con stabile organizzazione in Italia  Cliente IT Operazione rilevante in Italia SO non partecipa alla prestazione del servizio  IT assolve IVA con reverse charge (autofattura o integrazione fattura)  IT compila modello INTRA-2 quater SO rende il servizio Stabile organizzazione emette fattura con IVA

54 Prestazioni generiche B2B - Prestatore ExtraUE  Cliente IT - Prestatore Extra-UE non identificato in Italia Operazione rilevante in Italia  IT assolve IVA con reverse charge (autofattura) Prestatore Extra-UE identificato in Italia Operazione rilevante in Italia  IT assolve IVA con reverse charge (autofattura) Prestatore Extra-UE con stabile organizzazione in Italia Operazione rilevante in Italia SO non partecipa alla prestazione del servizio  IT assolve IVA con reverse charge (autofattura) SO rende il servizio Stabile organizzazione emette fattura con IVA

55 Intermediazioni B2B - Committente IT - COM  IT Operazione rilevante in Italia  IT emette autofattura (o integra fattura)  Compila modello Intra-2 quater Extra-UE  IT Operazione rilevante in Italia  IT emette autofattura  L’autofattura o l’integrazione della fattura è  Con IVA  Non imponibile se relativa a (art. 9, c. 1°, n. 7, del DPR n. 633 del 1972)  Beni in importazione, esportazione o transito  Trasporto internazionali di persone  Trasporto beni in importazione, esportazione o transito  Noleggio mezzi di trasporto adibiti a precedenti trasporti  Operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità  Cessioni di licenze all’esportazione

56 Intermediazioni B2C - Committente IT - COM  IT Operazione sottostante rilevante in Italia  COM si identifica o nomina RF  emette fattura Extra-UE  IT Operazione sottostante rilevante in Italia  Extra-UE nomina RF  emette fattura  La fattura è  Con IVA  Non imponibile se relativa a (art. 9, c. 1°, n. 7, del DPR n. 633 del 1972)  Beni in importazione, esportazione o transito  Trasporto internazionali di persone  Trasporto beni in importazione, esportazione o transito  Noleggio mezzi di trasporto adibiti a precedenti trasporti  Operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità  Cessioni di licenze all’esportazione

57 Beni importati da Extra-UE ExtraUE Importa bene in IT Paga IVA in dogana Successiva cessione a soggetto passivo (anche enti non commerciali e non soggetti)  Reverse charge del cliente Recupero dell’IVA a monte  Art. 38-ter  Israele, Norvegia e Svizzera  RF  altri Paesi

58 Obbligo della identificazione o della nomina del RF in Italia Se il soggetto non residente (COM o EXTRA UE) effettua in Italia cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA: nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi comprese le forniture con posa in opera e le installazioni nei confronti di cessionari o committenti esteri non stabiliti in Italia Se il soggetto non residente (COM o EXTRA UE): introduce in Italia beni nei depositi IVA effettua particolari operazioni “triangolari” o “quadrangolari” Se il soggetto non residente COM effettua in Italia le seguenti operazioni soggette ad IVA: "vendite a distanza" nei confronti di privati consumatori al di sopra della soglia annua di euro introduce in Italia beni in conto proprio per esigenza della sua impresa comunitaria