I SOGGETTI OBBLIGATI. LA DEFINIZIONE DI PRODUTTORE Gli obblighi previsti dal D.lgs 151 si applicano ai “produttori”, così come definiti dall’articolo.

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I SOGGETTI OBBLIGATI

LA DEFINIZIONE DI PRODUTTORE Gli obblighi previsti dal D.lgs 151 si applicano ai “produttori”, così come definiti dall’articolo 3, lettera (m del decreto stesso. La definizione di produttore include più soggetti rispetto alla definizione classica di fabbricante/importatore e introduce il concetto dell’importazione anche nel caso in cui le merci provengano da Paesi membri dell’Unione europea. Decreto Legislativo 151, art. 3, m) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; importa o immette per primo nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.

PRODUZIONE CONTO TERZI Chi produce per conto terzi, in base a un qualsiasi tipo di accordo contrattuale, apparecchiature che vengono poi commercializzate sotto il marchio del cliente, non è considerato “produttore”, sia che le AEE siano prodotte già marchiate con il marchio del cliente, sia che siano prodotte senza marchio. Infatti, in questo caso, non sarebbe soddisfatta la condizione “commercializza sotto il proprio marchio”.

PRODOTTO A DOPPIO MARCHIO Non è raro che un rivenditore apponga il proprio marchio su AEE che commercializza, mantenendo il marchio del Fabbricante. In questo caso si parla di dual brand, e il rivenditore non è considerato produttore. E’ il caso di catene di distribuzione o dei gestori di telefonia mobile che in alcuni casi commercializzano telefonini prodotti da altri fabbricanti, apponendo il proprio marchio sull’apparecchiatura. In questo caso il gestore non è il “produttore” ma è un semplice rivenditore, in quanto l’AEE, secondo la definizione, riporta il marchio del “produttore” Se invece il gestore acquistasse i telefonini al di fuori del territorio italiano, sarebbe individuato come produttore ai sensi del punto 3, poiché immette sul “territorio italiano e commercializza”, indipendentemente dal fatto che apponga o meno il proprio marchio.

CASI PARTICOLARI Uso in proprio Si ritiene che gli utilizzatori professionali che acquistano una AEE da un rivenditore/produttore straniero (sia EU che extra-EU) per utilizzarlo nella propria attività professionale, ma senza effettuarne la commercializzazione, non siano da considerare come produttori. Attività occasionale La definizione di produttore contenuta nel D.Lgs 151/2005 non fa alcuna distinzione relativamente alla frequenza o occasionalità dell’attività di commercializzazione di AEE. Comodato d’uso, locazione Non è stata elaborata un’interpretazione univoca su questo particolare tipo di attività. In generale, non si ritiene che sia una attività tale da configurare la responsabilità di produttore (a meno che non tutte le apparecchiature tornino al produttore/distributore che le dà in comodato o locazione). Tuttavia potrebbe essere prudente, in attesa di un chiarimento in proposito, provvedere all’iscrizione al registro come produttore, comportando questa scelta oneri limitati a fronte di possibili sanzioni molto elevate.

INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE A: E’ produttore in Germania per tutti i prodotti venduti in Germania, ma non per i prodotti “esportati” in Francia. B: E’ produttore in Francia per i prodotti acquistati da A e venduti in Francia. C: è produttore in Italia

B: E’ produttore in Francia per tutti i prodotti venduti in Francia con marchio B, ma non per i prodotti “unbranded” venduti a C in Francia. C: E’ produttore in Francia per i prodotti acquistati da B e venduti in Francia a marchio C. INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE

A (terzista) produce apparecchiature senza marchio per B e D. Pertanto non è produttore B vende in Francia le AEE acquistate da A sotto il proprio marchio B. B è produttore in Francia. D vende in Italia le AEE acquistate da A sotto il proprio marchio D. D è produttore in Italia.

INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE B (terzista) fornisce AEE a marchio per D, ma le produce/acquista da A fuori dall’UE. B non è produttore. D rivende le AEE acquistate da B sotto il proprio marchio D. D è produttore in Spagna e Francia per le AEE ivi vendute.

SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO Le apparecchiature acquistate a San Marino e nella Città del Vaticano sono da considerarsi “importate” e dunque i relativi distributori in Italia o UE sono a tutti gli effetti dei produttori ai sensi del punto 3) della definizione di “produttore”, articolo 3, lettera m.