MALATTIA E’ una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa. A CHI SPETTA.

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MALATTIA E’ una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa. A CHI SPETTA L’indennità di malattia a carico dell’INPS, secondo le indicazioni di dettaglio di seguito riportate, spetta a: operai settore industria; operai ed impiegati settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; apprendisti; lavoratori sospesi dal lavoro; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi; Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95. Ai lavoratori con la qualifica di impiegati è garantita, durante il periodo di malattia, la retribuzione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, ad esclusione degli appartenenti al settore terziario e servizi, per i quali l’indennità è dovuta dall’Inps.

MALATTIA COSA SPETTA Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere: Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere: a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare; a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare; a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps. a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps.

MALATTIA QUANTO SPETTA Ai lavoratori dipendenti: dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. Ai lavoratori dipendenti: dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: l’indennità spetta nella misura dell’80% per tutto periodo di malattia. Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: l’indennità spetta nella misura dell’80% per tutto periodo di malattia.

MALATTIA Invio certificato entro 2 giorni; Invio certificato entro 2 giorni; Visite e controlli ( specifica del luogo); Visite e controlli ( specifica del luogo); Il periodo di carenza 3 giorni Il periodo di carenza 3 giorni Ricovero dimissioni (norme transitorie) Ricovero dimissioni (norme transitorie) Anticipate dal datore, trovano compensazione nei contributi a debito da versare Anticipate dal datore, trovano compensazione nei contributi a debito da versare