ARIS Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari Introduzione ad alcuni degli strumenti finanziari, economici e normativi funzionali all’equilibrio finanziario delle strutture socio – sanitarie Milano 21 marzo 2013
Presentation titlePage 2 Crisi economica e necessità di politica di austerità e rigore per la PA I ritardi della PA nell’onorare i propri creditori (1/2) La crisi economica europea ed in particolar modo quella italiana hanno determinato l’esigenza, per il governo tecnico insediato a fine 2011, di introdurre una politica di austerità e rigore che ha interessato dapprima i cittadini, mediante l’inasprimento della tassazione, ma che vede al centro della sua azione anche l’eliminazione di alcune inefficienze della PA, tra cui la riduzione dei tempi di pagamento nei confronti degli operatori privati.
Presentation titlePage 3 Crisi economica e necessità di politica di austerità e rigore per la PA I ritardi della PA nell’onorare i propri creditori (2/2) I crediti che le imprese vantano nei confronti della PA in Italia ammontano oggi a circa 80 miliardi di euro. La media europea in cui tali crediti verso la PA vengono incassati è di circa 63 giorni, mentre in Italia la media e di oltre 180 giorni con punte di 800 giorni (a livello regionale e soprattutto nel settore sanitario). Tali ritardi sono la causa, nel nostro paese, di un fallimento su quattro e della perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Le piccole imprese sono le più vulnerabili, perché solo la puntualità dei pagamenti può permettere loro di mantenere sufficienti disponibilità di cassa, considerate le resistenze delle banche, soprattutto in questo particolare momento, a concedere crediti. Una corretta e ordinata gestione finanziaria assume pertanto una importanza fondamentale in questo periodo in cui non esistono più margini per assorbire eventuali inefficienze
Presentation titlePage 4 La direttiva comunitaria 7/2011 Scopo garanzia di tempi certi per i pagamenti nelle transazioni commerciali. Scopo della Direttiva è di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e alla competitività delle imprese europee attraverso la garanzia di tempi certi per i pagamenti nelle transazioni commerciali. si applica a tutte le transazioni commerciali La direttiva si applica a tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni (PA). il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali: Salvo un diverso termine espressamente concordato tra le parti, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali: tra imprese non deve superare 60 giorni;tra imprese non deve superare 60 giorni; se la parte debitrice è una PA non deve superare 30 giornise la parte debitrice è una PA non deve superare 30 giorni, prorogabili a fino ad un massimo di 60 per: qualsiasi PA che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza (Direttiva 2006/111/CE); enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. N.B. N.B.Per “transazioni commerciali” si intendono tutte le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e PA che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.
Presentation titlePage 5 La direttiva comunitaria 7/2011 I termini di pagamento – Interessi di mora Le imprese restano libere di determinare contrattualmente la misura degli interessi di mora nelle transazioni commerciali. senza necessità di un sollecito Nelle transazioni tra imprese e PA il ritardato pagamento darà diritto, senza necessità di un sollecito, a un interesse legale di mora (fissato dalla BCE) a condizione che: il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. transazioni commerciali concluse a decorrere dal1° gennaio 2013 Le nuove norme si applicheranno a tutte le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio Il termine per il pagamento 30 giorni Il termine per il pagamento per tutte le transazioni commerciali è di 30 giorni, indipendentemente dal fatto che il debitore sia la PA o un’azienda privata. interessi legali moratori è pari all’8% Nel caso in cui si superi il limite dei 30 giorni, il tasso degli interessi legali moratori è pari all’8%, più il tasso applicato dalla BCE.
Presentation titlePage 6 Certificazione dei crediti delle imprese verso la PA Compensazione tra crediti e debiti verso la PA Sostegno alle imprese creditrici della PA I crediti certificati si possono utilizzare in compensazione di tributi I crediti certificati si possono utilizzare in compensazione di tributi erariali, regionali, locali, contributi assistenziali, ecc., per i quali è stata emessa cartella di pagamento entro il 30 aprile L‘Agente della Riscossione entro 3 giorni dovrà verificare la certificazione presso l‘Ente debitore, il quale è tenuto a fornire risposta entro 10 giorni. Ottenuto riscontro positivo, il Concessionario comunica all'istante, entro 5 giorni, l'effettuazione della compensazione. Per la certificazione del credito, il creditore deve inviare un’istanza alla PA debitrice Per la certificazione del credito, il creditore deve inviare un’istanza alla PA debitrice, la quale ha a disposizione 30 giorni per rispondere; se non riceve risposta entro tale termine, il creditore, rivolgendosi alla Ragioneria Provinciale può, se non sussistono impedimenti, ottenere la certificazione. ottenere un'anticipazione bancaria del credito cedere il proprio credito Una volta conseguita la certificazione, il creditore potrà (i) utilizzarla anche per ottenere un'anticipazione bancaria del credito eventualmente anche assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o (ii) cedere il proprio credito sia pro-soluto che pro-solvendo. La normativa nazionale. I decreti per accellerare i pagamenti della PA Pacchetto interventi per disciplinare i rapporti di credito/debito tra PA e imprese
Presentation titlePage 7 La Piattaforma Elettronica e i primi numeri Piattaforma Elettronica La Ragioneria generale dello Stato ha realizzato una Piattaforma Elettronica che ricomprende la totalità delle funzioni relative al procedimento di certificazione. Al 31 gennaio 2013: ► ► amministrazioni abilitate all’utilizzo della Piattaforma (oltre 900 comuni del Centro Nord, solo 70 enti del servizio sanitario); ► 71 ► 71 certificazioni rilasciate (per circa 3 milioni di euro); ► 467 ► 467 istanze presentate dalle imprese (per circa 45 milioni di euro); ► 5 ► 5 istanze per cui è stata richiesta la nomina del commissario ad acta (1 commissario è già stato nominato). NB18 ottobre 2012 NBNonostante la Piattaforma sia operativa dal 18 ottobre 2012, il sistema non è ancora decollato. assenza di sanzioni. La causa potrebbe rinvenirsi nell’assenza di sanzioni per la PA per il mancato adempimento.
Presentation titlePage 8 Riferimenti normativi incluso il DL 78/2012 Certificazione dei crediti delle imprese verso la PA Compensazione tra crediti e debiti verso la PA Sostegno alle imprese creditrici della PA Art. 31 D.L. n. 78/2010: Art. 31 D.L. n. 78/2010: introduzione della possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del SSN con le somme dovute iscritte a ruolo Decreto MEF Decreto MEF che istituisce la compensazione dei crediti vs la PA con le somme iscritte a ruolo Art. 9 D.L. n. 185/2008facoltà Art. 9 D.L. n. 185/2008: introduzione della facoltà, per Regioni e enti locali, di certificare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti Art. 13 L. n. 183/ 2011dell’obbligo di certificazione Art. 13 L. n. 183/ 2011: introduzione dell’obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza Art. 12 D.L. n. 16/2012 Art. 12 D.L. n. 16/2012: estensione dell’istituto della certificazione ad amministrazioni statali e semplificazione del processo di certificazione. Decreto MEF Decreto MEF sulla certificazione dei crediti vs le PA statali e gli enti pubblici nazionali Decreto MEF Decreto MEF sulla certificazione dei crediti vs enti locali, Regioni ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni Art. 39 D.L. n. 201/2011: Art. 39 D.L. n. 201/2011: introduzione della possibilità di differenziare la misura della percentuale massima di garanzia in relazione alle tipologie di operazioni coperte Introduzione nel Decreto MISE e MEF sul Fondo Centrale di Garanzia di una garanzia diretta sull’anticipazione dei crediti vs la PA La normativa nazionale. I decreti per accellerare i pagamenti della PA
Presentation titlePage 9 I numeri della sanità nell’ambito delle inefficienze della PA Il ruolo dei privati La Sanità in Italia costa circa 100 miliardi di euro l’anno e, nell’ambito dei ritardi della PA, la spesa sanitaria assume una dimensione drammatica in quanto il Servizio Sanitario pubblico paga con una media tra i 250 ed i 600 giorni fino ad un massimo di 800 giorni. Questa situazione danneggia gravemente i fornitori ed in particolare le PMI del settore che spesso non hanno le spalle sufficientemente larghe per partecipare ad appalti per cui verranno pagate dopo uno o due anni. La sanità pubblica inoltre eroga servizi troppo spesso di bassa qualità, tanto è che risulta frequentemente sotto i riflettori dei media per fatti ed avvenimento tutt’altro che positivi. In questo situazione la sanità “privata” intesa come quella del mondo religioso, delle associazioni e dei privati imprenditori, sta facendo la differenza garantendo servizi per l’utenza sempre più efficienti ed ad un costo congruo. Tuttavia la sanità “privata” non dispone ancora di un adeguato sistema di gestione e controllo che le consentirebbe, da un lato di migliorare ancora le proprie performance, dall’altro di poter comunicare adeguatamente i risultati raggiunti e marcare le differenze con la sanità pubblica che, in questo modo, potrebbe sentirsi adeguatamente stimolata a far meglio con effetti benefici per l’intera collettività sia da un punto di vista economico sia migliorando il servizio offerto. In questo contesto la revisione contabile del bilancio può giocare un ruolo determinante
Presentation titlePage 10 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Brevi cenni normativi (1/5) La revisione contabile nel settore sanitario viene introdotta, per la prima volta, con la Legge 266/2005 che però, a nostro avviso, presenta una grave lacuna ed infatti sortisce deludenti effetti senza raggiungere nessuno degli obiettivi per i quali era stata pensata. Essa dimentica infatti di affiancare all’obbligo di revisione legale, quello di costituire un adeguato sistema di governance aziendale intesa come: (i) la definizione di regole comuni da seguire; (ii) un efficace ambiente di controllo interno; (iii) la certezza ed affidabilità alle informazioni finanziarie. L’introduzione di un adeguato sistema di governance aziendale necessita infatti di un tempo tecnico durante il quale l’azienda deve attrezzarsi e strutturarsi per poi presentarsi all’appuntamento con la revisione contabile in modo che essa si completi in modo efficace ed efficiente. Il concetto di revisione contabile, che nel frattempo è stato interessato anche da alcune norme regionali, viene reintrodotti a livello nazionale con il Patto per la salute e con il Decreto del Ministero della Salute del 18 gennaio 2011, questa volta però in maniera più circostanziata e strutturata. Le norme appena citate fanno, infatti, rispettivamente riferimento: a) al fatto che le regioni e le Aziende sanitarie ed ospedaliere debbano effettuare una valutazione dello stato delle procedure amministrativo contabili e debbano successivamente avviare il procedimento di certificazione del bilancio; b) all’attribuzione di specifiche responsabilità ai Direttori Generali delle ASL in merito alla organizzazione delle loro Aziende ed alla mappatura delle procedure finalizzate a dare certezza e qualità alle informazioni finanziarie.
Presentation titlePage 11 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Brevi cenni normativi (2/5) Sempre nel 2011 viene poi introdotta una ulteriore norma molto importante che in qualche modo completa il processo armonizzazione dei comportamenti gestionali e contabili. La norma in questione il Decreto del 18 gennaio 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” che dedica il Titolo secondo ai principi contabili che debbono adottare le aziende sanitarie ed ospedaliere e che sono molto simili ai principi contabili previsti per le aziende che operano nel settore privato. Tale norma, in conclusione, contribuisce pertanto ad avvicinare ancora di più la gestione delle aziende sanitarie a quella delle aziende private ed a far si che tali entità adottino criteri contabili e di rappresentazione comuni facilitando la possibilità di comparare le informazioni in modo da poter fare scelte più consapevoli e prendere decisioni corrette. Il legislatore quindi, dopo aver tentato di creare una infrastruttura di regole comportamentali sia in termini di criteri contabili da seguire che di controlli da effettuare, il 17 settembre 2012, ha pubblicato il decreto che obbliga le aziende sanitarie ed ospedaliere ad arrivare alla certificazione contabile in un tempo definito ed attraverso specifici step finalizzati a riscontrare se le regole comportamentali di cui si è detto siano state recepite e correttamente applicate.
Presentation titlePage 12 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Brevi cenni normativi (3/5) Il nuovo decreto sulla “certificabilità” dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere prevede i seguenti punti essenziali: a) Definizione entro il 30 novembre 2012 di un programma di azione definito Percorso Attuativo della Certificabilità finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati di bilancio; b) Entro il 17 dicembre 2012 definizione dei requisiti comuni e termine massimo entro cui i percorsi attuativi dovranno essere completati; c) Assoggettamento dei bilanci delle aziende sanitarie a revisione legale condotta nel rispetto dei principi di revisione; d) Affidamento della revisione a soggetti iscritti al registro di cui all’art. 2 del DL 39/2010 che abbiano adeguate competenze tecniche e dimensione organizzativa; e) Revisione legale della Gestione Sanitaria Accentrata delle regioni e del relativo bilancio consolidato della gestione sanitaria regionale. I 5 punti sopra riportati danno ancora una volta il segno del fatto che questa volta si fa sul serio e che si vuole sottoporre a giudizio il bilancio solo dopo che sono state espletate tutte quelle procedure (es.: test sui sistemi di controllo, attività di inventariazione, attività di riconciliazione, incarichi specifici su determinate poste di bilancio, revisioni limitate, revisione del solo stato patrimoniale, etc.) che possono, nei limiti della ragionevolezza, garantire il risultato della certificabilità dei bilanci.
Presentation titlePage 13 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Brevi cenni normativi (4/5) L’introduzione di tale normativa, ed in particolare del Decreto del 17 settembre 2012, avrà effetti molto significativi in ambito sanitario e non solo nei confronti delle entità pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (ASL, Aziende Ospedaliere, etc.), ma anche per tutte quelle realtà private che operano con la PA mediante il sistema degli accreditamento, DRG e convenzioni di ogni tipo. Basti pensare che la Regione Lombardia ancor prima che il Decreto del 17 settembre venisse pubblicato, ha emanato un decreto regionale (n. IX/3856 del luglio 2012) che obbliga alla certificazione tutte le aziende private che hanno accordi contrattuali o finanziamenti per prestazioni rese nei confronti del Servizio Sanitario Regionale. Illustriamo di seguito uno stralcio della delibera.
Presentation titlePage 14 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Brevi cenni normativi (5/5)
Presentation titlePage 15 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Abbiamo accennato che la nuova normativa, a differenza della precedente, prevede un percorso attuativo per la certificabilità dei bilanci. Tale percorso serve affinché tutti i bilanci di queste aziende siano redatti: - Secondo un principio di competenza e non di cassa. - Attraverso una ordinata gestione economica, patrimoniale e finanziaria. - Disponendo di un sistema di controlli interni strutturato e procedure amministrative contabili adeguate a fronteggiare rischi di errore o, peggio ancora, di frode. Quanto affermato vale, ed è molto importante, anche per le aziende private di cui si è detto che, attraverso la predisposizione di bilanci attendibili e ricchi di informazioni, potrebbero dare corretta evidenza della loro gestione e potrebbe, come anticipato, fungere da stimolo per la PA. - Alcuni esempi: - Innanzitutto il bilancio per competenza consente di monitorare la redditività (e quindi l’economicità) di un business, confrontando costi e ricavi nei rispettivi esercizi di competenza. Questa informazione con la gestione per cassa si perde o, quantomeno, è molto più difficile da recuperare perché si mettono a confronto entrate ed uscite che, con ogni probabilità, fanno riferimento ad esercizi differenti. La contabilità economico patrimoniale consente inoltre di monitorare crediti e debiti permettendo al management di poter gestire situazioni di difficoltà su partite molto vecchie; - una ordinata gestione finanziaria, magari per una entità dove vi sono settori o attività differenti, consente di monitorare l’andamento di ciascun business in particolare con riferimento alle disponibilità liquide. Sarebbe inoltre opportuno che ad attività diverse corrispondano conti correnti differenti ed avviare gestioni finanziarie separate, senza togliere ovviamente la possibilità che un settore trasferisca risorse ad un altro, ma in modo però ordinato e soprattutto monitorato; - Una completa e corretta informativa consente infine di dare evidenza delle performance raggiunte.
Presentation titlePage 16 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere I vantaggi generali legati alla revisione contabile I vantaggi che possono derivare dall’assoggettamento del bilancio alla revisione contabile sono molteplici e si differenziano sia rispetto al sottore di attività sia a seconda del grado di organizzazione e dell’ambiente di controllo interno dell’entità da assoggettare a revisione contabile. Chiaramente più la struttura parte da un livello di organizzazione e da un sistema di governance insufficiente, maggiore sarà il contributo che la revisione apporterà a tale entità. In altre parole la revisione contabile non deve essere vista come una semplice attestazione sulla qualità dei dati contabili ma come un processo complesso ed articolato che, nel raggiungere il suo fine, trasferisce all’azienda cliente valore e competenze che rimarranno sempre nel patrimonio aziendale e nella sua cultura e che contribuiranno non solo a rendere qualitativamente migliori le informazioni finanziarie ma anche a migliorare la gestione aziendale ed i rapporti con terzi (banche, clienti e fornitori, Stato, etc.).
Presentation titlePage 17 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Possibili implicazioni e vantaggi specifici per i consociati ARIS (1/2) Attraverso la revisione contabile ed, ancor di più, attraverso il percorso di accompagnamento alla revisione contabile, si produrranno molteplici effetti benefici per le entità consociate all’Aris. In particolare: a) Nel caso non dovesse esserci l’introduzione del bilancio economico patrimoniale o la verifica se quello esistente rispetta i principi di riferimento della contabilità secondo il postulato della competenza economica. b) Disponibilità di informazioni economiche e reddituali altrimenti non reperibili. c) Maggiore affidabilità alle informazioni patrimoniali (ad esempio attraverso una corretta analisi dei crediti scaduti e l’eventuale appostamento di un fondo svalutazione crediti). d) Maggiore affidabilità delle informazioni finanziarie (ad esempio gestendo una finanza separata per settori ed avendo quindi evidenza se ve ne sono alcuni con rischi di cassa). e) Miglioramento dell’informativa mediante l’introduzione delle informazioni di settore; f) Maggiore trasparenza dell’attività aziendale. g) Possibilità di dare evidenza delle buone performance. h) Migliore gestione dei rapporti con terzi e maggiore autorevolezza nella gestione dei rapporti di business. i) Introduzione di un sistema di controllo di gestione e di budgeting analogo a quello previsto per le aziende private.
Presentation titlePage 18 L’introduzione della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere Possibili implicazioni e vantaggi specifici per i consociati ARIS (2/2) l) Valutazione di nuovi strumenti di gestione finanziaria come ad esempio la fattorizzazione dei crediti; m) riconciliazione periodica di informazioni contabili e gestionali. n) inventariazione periodica di cespiti e magazzino e gestione delle cosiddette rimanenze “a reparto”. o) Ricostruzione dei valori dei cespiti con particolare riferimento a quelli eventualmente finanziati mediante riconciliazione dei valori di questi ultimi con i valori dei risconti passivi / Patrimonio netto finalizzati alla loro sterilizzazione economica. p) introduzione di strumenti contabili e gestionali per la corretta valutazione di alcune poste dell’attivo come ad esempio: ► crediti verso enti pubblici e verso privati: scadenzario (ageing) dei crediti integrati con informazioni qualitative al fine di valutare con maggiore puntualità le poste dell’attivo circolante; ► magazzino: indici di rotazione comparati con esercizi precedenti e con benchmark di settore. q) Con particolare riferimento alle associazioni e fondazioni ricostruzione del Patrimonio netto (o voce equivalente) tra risorse libere e vincolate. r) Piena comprensione della normativa inerente al personale (medico e non medico) con analisi della contrattualistica e degli accordi integrativi in vigore (comprese le eventuali best practice del settore). s) Ricostruzione delle poste del passivo con evidenza di eventuali insussistenze. t) Valutazione di eventuali rischi di frode, propri del settore, e ricadute benefiche anche con riferimenti agli adempimenti obbligatori di cui alla 231. u) Crescita della struttura amministrativa che entra in possesso di nuove competenze e know how.
Presentation titlePage 19 Questions & Answers
Presentation titlePage 20 Check list preliminare Denominazione ente: Indirizzo: Responsabile: Telefono:
I nostri contatti Reconta Ernst & Young Mauro Ottaviani – Partner Via Po’ 32 – Roma Ginevra De Romanis – Partner Via Po’ 32 – Roma Aldo Alberto Amorese – Partner Via della Chiusa 2 – Milano Andrea Chieffalo – Senior Manager Via Po’ 32 – Roma Studio legale tributario in associazione con Ernest & Young Giacomo Albano – Partner Via Po’ 28 – Roma Paola Lumini – Senior Manager Via Po’ 28 – Roma