NOVITA’ FISCALI 2011 a cura di Sandro Cerato. Legge di stabilità 2011 Legge 13.12.2010, n. 220.

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NOVITA’ FISCALI 2011 a cura di Sandro Cerato

Legge di stabilità 2011 Legge , n. 220

Novità immobili Legge stabilità 2011 Dal 2011 le cessioni di immobili abitativi da parte delle imprese di costruzione e ristrutturazione, sono imponibili Iva, se effettuate entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori (modifica art. 10, n. 8- bis, del DPR 633/72) Immobili abitativi: Iva Responsabilità solidale utilizzatore per pagamento imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto degli immobili da parte della società di leasing Registrazione dei contratti solo in caso d’uso Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale all’atto dell’acquisto dell’immobile strumentale da parte della società di leasing, ed imposte in misura fissa all’atto del riscatto Imposta sostitutiva per contratti in essere al 1° gennaio 2011, da versarsi entro 31 marzo 2011 Leasing immobiliare

Cessione immobili abitativi L’ampliamento da quattro a cinque anni decorre dalle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2011 Immobili costruiti con ultimazione dei lavori anno 2006: la vendita nel 2010 può essere esente Iva, e nel 2011 imponibile ad Iva Possibili situazioni con acconti in preliminare fatturati 2010 in esenzione (post 4 anni dalla fine dei lavori) e saldo fatturato all’atto del rogito con Iva

Cessioni di immobili: situazione dal 2011 FABBRICATI ABITATIVI DISCIPLINA APPLICABILE IVA: IMPONIBILE 20% - 10% - 4% REGISTRO: MISURA FISSA IPOTECARIA: MISURA FISSA CATASTALE: MISURA FISSA IVA: IMPONIBILE 20% - 10% - 4% REGISTRO: MISURA FISSA IPOTECARIA: MISURA FISSA CATASTALE: MISURA FISSA IVA: ESENTE REGISTRO: ART. 1 TARIFFA DPR 131/86 IPOTECARIA: 2% (MISURA FISSA) CATASTALE: 1% (MISURA FISSA) TIPOLOGIA CEDUTI DALLE IMPRESE CHE LI HANNO COSTRUITI O RIPRISTINATI ENTRO 5 ANNI DA ULTIMAZIONE COSTRUZIONE O INTERVENTO CEDUTI DALLE IMPRESE CHE LI HANNO COSTRUITI O RIPRISTINATI OLTRE 5 ANNI DA ULTIMAZIONE COSTRUZIONE O INTERVENTO SE PRIMA LOCATI IN PIANI EDILIZIA CONV. IN TUTTI GLI ALTRI CASI COMPRESO IL CASO DI CESSIONE DA PARTE DI IMPRESA CON OGGETTO ATTIVITÀ DI RIVENDITA IMMOBILIARE 5

PARTE ACQUIRENTE/CEDENTE SOCIETA’ DI LEASING FINO AL 2010 DAL 2011 (legge si stabilità 2011) LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI SONO RIDOTTE ALLA META’ (solo per strumentali) BASE IMPONIBILE “RISCATTO”: SOMMATORIA QUOTA CAPITALE CANONI SCOMPUTO IMPOSTA DI REGISTRO DALLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI DOVUTE IN SEDE DI RISCATTO IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI PROPORZIONALI ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI LEASING IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA ALL’ATTO DEL RISCATTO DELL’IMMOBILE 6 IMMOBILI STRUMENTALI: LEASING

Imposte ipotecarie e catastali leasing immobiliare Provvedimento direttoriale 14 gennaio 2011: le nuove modalità di applicazione dell’imposta ipo-catastale riguardano anche gli immobili abitativi Pertanto, dal 2011: – STRUMENTALI: 4% di ipotecarie e catastali all’atto dell’acquisto da parte della società di leasing, e imposta in misura fissa all’atto del riscatto – ABITATIVI: 3% di ipotecarie e catastali all’atto dell’acquisto da parte della società di leasing, e imposta in misura fissa all’atto del riscatto

Registrazione contratti di leasing immobiliare Dall’ registrazione solo in caso d’uso Ambito applicativo: – riguarda anche i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi – l’imposta applicabile in caso d’uso è in misura fissa

Imposta sostitutiva leasing Ambito oggettivo: solo contratti di locazione in essere all’ riferiti sia ad immobili strumentali, sia ad immobili abitativi Termine di versamento: 31 marzo 2011 (in unica soluzione) Provvedimento direttoriale 14 gennaio 2011: stabilisce modalità di versamento imposta

Imposta sostitutiva leasing Conteggio imposta: a)Calcolo del quantum di imposte ipotecarie e catastali dovute se fosse riscattato l’immobile (2% per immobili strumentali, ovvero 3% per immobili abitativi, sul prezzo di riscatto + quota capitale dei canoni di leasing) b)Deduzione dall’importo sub a) dell’imposta di registro versata in dipendenza del contratto (versamenti effettuati fino al ) c)Sulla differenza tra a) e b) si opera una riduzione percentuale determinata moltiplicando l’aliquota del 4% per il numero di anni di durata residua del contratto di leasing

Imposta sostitutiva leasing Esempio conteggio imposta: – Data stipula del contratto: 20 aprile 2003 – Data termine contratto: 20 aprile 2015 – Costo immobile (prezzo di riscatto + quota capitale canoni): – Annualità residue (dal 20 aprile 2011 al 20 aprile 2015): 4

Imposta sostitutiva leasing Esempio conteggio imposta (immobile strumentale): a)Imposta ipotecaria e castastale dovuta all’atto del riscatto: x 2% = b)Imposta di registro pagata fino al : c)Imposta sostitutiva dovuta: 1.a) – b) = – = Deduzione spettante = x 4% x 4 = Imposta dovuta = – 480 = 2.520

Imposta sostitutiva leasing Aspetti critici: – Computo annualità residue: sono quelle che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2011 (su quelle precedenti l’imposta di registro è già stata pagata – Leasing-appalto (o in costruendo) su immobili in costruzione al : il provvedimento attuativo non ha chiarito la base imponibile dell’imposta (si presume quello indicato nel contratto, visto che quelle effettivo è conoscibile solo al termine della costruzione) e le modalità di calcolo delle annualità residue per lo “sconto” del 4%, visto che il contratto decorre dalla consegna dell’immobile

Istituti definizione: riduzione sanzioni ISTITUTORegole “vecchie”Regole “nuove” Conciliazione giudiziale 1/32/5 Accertamento con adesione 1/41/3 Acquiescenza (preceduta da invito) 1/41/3 Definizione sanzioni 1/41/3 Adesione agli inviti e PVC 1/81/6 Acquiescenza (non preceduta da invito) 1/81/6 Ravvedimento entro 30 giorni omessi versamenti 1/121/10 Ravvedimento violazioni entro il termine della dichiarazione successiva 1/101/8 Ravvedimento dichiarazione omessa nei 90 giorni successivi 1/121/10

Istituti definizione: riduzione sanzioni ISTITUTODECORRENZA NOVITA’ Conciliazione giudiziale Ricorsi presentati dal 1° febbraio 2011 Ravvedimento operoso Violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 Altri atti definibili Atti emessi dagli Uffici dal 1° febbraio 2011

Detrazione 55% Conferma dell’applicazione del principio di cassa per persone fisiche (e lavoratori autonomi): la detrazione inizia quindi, quale regola generale, nell’anno in cui è sostenuta la spesa, a prescindere che si tratti o meno di acconti su lavori ancora da eseguire Rimane possibile rinviare l’inizio della detrazione all’anno successivo rispetto a quello di effettuazione del bonifico, purchè non si attesti che i lavori non sono finiti (R.M. 295/E/2008) Tale opportunità potrebbe essere interessante per coloro che, avendo effettuato il bonifico nel 2010, hanno poca capienza per la detrazione in 5 anni, ed ai quali conviene quindi la “spalmatura” in 10 anni

Accertamento parziale Ampliamento accertamento parziale (modifica art. 41-bis del DPR 600/73 e art. 54, co. 4, del DPR 633/72) del DPR 600/73 anche a seguito delle seguenti attività istruttorie: – Inviti al contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, anche relativamente ai rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari – Inviti al contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei suoi confronti – Invii dei questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei confronti di un determinato soggetto, nonché di altri contribuenti con i quali abbia intrattenuto rapporti

Decreto “milleproroghe” D.L. 29 dicembre 2010, n. 225

Art. 1: proroghe al TERMINE ORIGINARIOFONTE NORMATIVA 31 dicembre 2010Modello 770 mensile (art. 42 del D.L. 207/2008, convertito in Legge 14/2009) 30 settembre 2010Revisione studi di settore (art. 1, co. 1, secondo periodo, del DPR 195/1999) 31 dicembre 2010Regolarizzazione case fantasma (art. 19, co. 8, 9 e 10, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010) 31 dicembre 2009Approvazione modello per comunicazione dati fiscali degli enti associativi (art. 30 del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, e art. 3 del provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009)

Art. 2: altre proroghe NORMACONTENUTO Art. 2, co. 1Cinque per mille Prorogate anche al 2011 le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef in base alla scelta del contribuente Art. 2, co. 2Sospensione dei versamenti per gli alluvionati del Veneto Rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010 per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail (in precedenza sospeso dal D.M ) Art. 2, co. 3Ulteriore sospensione dei versamenti per il sisma in Abruzzo Sono sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i soggetti colpiti dal sisma. Un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza Art. 2, co. 5Deduzioni forfetarie per esercenti impianti di distribuzione di carburante Prorogate per il 2011 le deduzioni forfetarie dal reddito d’impresa, di cui all’art. 21 della Legge 448/98). I soggetti beneficiari, nel calcolo dell’acconto dovuto per il 2012, assumono quale imposta dovuta per il periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria

Manovra d’estate 2010 D.L , n. 78

Obbligo di comunicazione telematica operazioni di importo non inferiore a euro Art. 21 D.L. 78/2010

Generalità >.

Obiettivi Come emerge dalla relazione di accompagnamento del decreto, uno degli obiettivi perseguiti dalla disposizione è di individuare «spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico», si ritiene che il monitoraggio riguarderà anche le transazioni commerciali (di importo pari o superiore a euro 3.000) certificate attraverso il rilascio di scontrini o ricevute fiscali, che dovranno essere documentate in modo tale da identificare il destinatario, per esempio mediante lo scontrino fiscale cosiddetto «parlante» o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cessionario o committente, oppure rilevando separatamente tali dati ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate (in considerazione della prevista possibilità di utilizzare ai fini del redditometro le informazioni sulle manifestazioni di spesa, circostanza che presuppone l'identificazione dell'acquirente).

Il punto 1 del provvedimento del 22 dicembre dispone che sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini Iva che effettuano o ricevono operazioni rilevanti ai fini del citato tributo (cessioni di beni e prestazioni di servizi). L’ambito soggettivo è quindi molto ampio, e comprende i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. SOGGETTI INTERESSATI

Il punto 1.2 del provvedimento direttoriale prevede particolari regole in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.) o trasformazioni sostanziali soggettive. In tali ipotesi, è necessario distinguere due casi: 1)il soggetto interessato dall’operazione straordinaria o dalla trasformazione sostanziale soggettiva si estingue a seguito dell’operazione stessa: il soggetto subentrante deve inserire nella propria comunicazione anche le operazioni effettuate dal soggetto estinto nel periodo antecedente l’operazione o la trasformazione; 2) il soggetto interessato dall’operazione straordinaria o dalla trasformazione sostanziale soggettiva non si estingue a seguito dell’operazione stessa: la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso, in quanto ancora esistente dopo l’operazione straordinaria o la trasformazione. SOGGETTI INTERESSATI – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Salvo quanto previsto in via “transitoria” per l’anno 2010 (vedi slides dedicate), a regime rientrano nell’obbligo di comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi), di importo: pari o superiore a euro 3.000, al netto dell’Iva, in presenza dell’obbligo di fatturazione; pari o superiore a euro 3.600, Iva compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione (documentate da scontrino o ricevuta fiscale). AMBITO OGGETTIVO – SOGLIA DI EURO 3.000

Il provvedimento direttoriale del contiene particolari regole, per le determinazione del suddetto limite di euro 3.000, in relazione alle seguenti fattispecie: stipula di più contratti tra loro collegati: si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti; contratti da cui derivano corrispettivi periodici, quali appalto, fornitura, somministrazione, ecc.: si deve aver riguardo al corrispettivo dovuto per l’intero anno solare, e solamente laddove tale corrispettivo superi l’importo di euro sorge l’obbligo di comunicazione dell’operazione derivante dai predetti contratti. AMBITO OGGETTIVO – CASI PARTICOLARI

Il punto 2.4 del provvedimento contiene un elenco di operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione. Si tratta delle seguenti: importazioni di beni (si ritiene anche se i beni siano introdotti in deposito Iva, previa immissione in libera pratica in Italia, con conseguente non applicazione dell’imposta (art. 50-bis, co. 4, lett. b), del D.L. 331/93); esportazioni di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) e b), del DPR 633/72. Si tratta delle esportazioni di beni “dirette”, delle esportazioni “triangolari”, e di quelle con trasporto a cura del cessionario entro 90 giorni dalla consegna dei beni nel territorio nazionale; cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese o ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi “black list”, di cui al D.M e D.M ; operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, di cui all’art. 7 del DPR 605/73. Si tratta, ad esempio, delle informazioni relative ai contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, ecc. AMBITO OGGETTIVO – OPERAZIONI ESCLUSE

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati: anno di riferimento; partita Iva o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato: se persone fisiche, cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; se soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale corrispettivo dovuti ed importo dell’Iva CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

il punto 4.2 del provvedimento stabilisce che è necessario fare riferimento: al momento in cui l’operazione è registrata ai fini Iva, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72, ovvero, al momento di effettuazione dell’operazione stessa, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72. Come già accade per la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici stabiliti in Paesi “black list”, anche in relazione all’obbligo in questione si deve far riferimento, quale momento rilevante per la compilazione della comunicazione, alla data di effettiva registrazione del documento ai fini Iva nei relativi registri. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

In occasione del Forum di “Italia Oggi”, del 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella comunicazione deve essere indicata anche la data dell’operazione (obbligo previsto dall’allegato tecnico al provvedimento del Deve essere indicata: la data di registrazione dell’operazione (nei registri Iva), se trattasi di operazione per la quale sussiste tale obbligo la data di effettuazione dell’operazione (art. 6 del DPR 633/72), se trattasi di operazione per la quale non sussiste obbligo di registrazione ai fini Iva CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Salvo quanto previsto per il periodo “transitorio” (si vedano slides dedicate), la comunicazione in parola deve essere: inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o mediante intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento; entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE PER L’ANNO 2010 Relativamente alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2010: la soglia di riferimento per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione è di euro , al netto dell’Iva; l’obbligo di comunicazione si riferisce solamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione. il termine per l’invio della comunicazione è il 31 ottobre Nota bene: per l’anno 2010, non devono quindi essere oggetto di segnalazione né le operazioni effettuate da soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura sia nei confronti di privati, sia nei confronti di altri soggetti che non richiedono l’emissione della fattura. Infatti, ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, per i “dettaglianti” l’obbligo di emissione della fattura sussiste solamente nel caso in cui l’acquirente (impresa) acquista beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;

COMUNICAZIONE PER L’ANNO 2011 A decorrere dalle operazioni effettuate a decorrere dall’anno 2011, l’obbligo in commento entra e regime, con conseguente inclusione delle operazioni: di importo almeno pari a euro (Iva esclusa), se soggette a fatturazione, di importo almeno pari a euro se non soggette all’obbligo di fatturazione (Iva compresa). Nota bene: il punto 2.5 del provvedimento stabilisce che sono escluse le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione (vedi paragrafo precedente), effettuate fino al 30 aprile In buona sostanza, per l’anno 2011, è necessario distinguere tra: operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione: il conseguente obbligo di comunicazione decorre sin dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011; operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione: l’obbligo di comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dal 1° maggio 2011.

Sanzioni SOGGETTO CONTRIBUENTE EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD € OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE TELEMATICA SANZIONE DA € 258 AD € 2.065

Limitazioni alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo Art. 31 D.L. 78/2010

Limite alla compensazione La compensazione di crediti erariali è vietata fino a concorrenza dei debiti erariali, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo Il divieto scatta per le somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento (60 giorno dalla notifica della cartella) La limitazione riguarda solo crediti erariali (l’Irap?)

Sanzione La sanzione è pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali a titolo definitivo Limiti all’applicazione delle sanzioni: – “temporale”: non può essere applicata fino a che sull’iscrizione a ruolo pesa contestazione giudiziale o amministrativa; – “quantitativa”: non può eccedere il 50% di quanto indebitamente compensato

Aspetto critico Possibilità di procedere alla compensazione in presenza di crediti superiori alle somme iscritte a ruolo: – Forum di Italia Oggi del 14 gennaio 2011: in presenza di iscrizioni a ruolo, il contribuente non può procedere alla compensazione del credito (nemmeno per la parte eccedente il debito), a meno che non provveda alla previa estinzione del ruolo – Comunicato stampa del 14 gennaio 2011: fino all’emanazione del decreto che consente la compensazione dei crediti con i tributi iscritti a ruolo, è possibile utilizzare il credito in compensazione per la part e eccedente l’importo iscritto a ruolo

Esempio Credito Iva euro Debiti a ruolo “scaduti”: euro Ritenute da versare: euro Fino all’approvazione del provvedimento: si compensazione Dopo l’approvazione del provvedimento: compensazione credito Iva con debito iscritto a ruolo e successiva compensazione del residuo credito

Altri aspetti In presenza di rateizzazione del pagamento dell’importo iscritto a ruolo, non dovrebbe operare alcun limite alla compensazione Per i soggetti “trasparenti”, si dovrebbe tener conto solo delle iscrizioni a ruolo del socio o associato (salvo nel caso di restituzione all’ente dell’eccedenza non utilizzata dal socio o associato)

Altre disposizioni Entro 180 giorni dal deve essere emanato un apposito decreto attuativo per consentire il pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte Saranno predisposti specifici piani operativi per vigilare sull’osservanza dei descritti limiti alle compensazioni

Le novità Iva negli scambi intracomunitari: il nuovo regime autorizzativo a cura di Sandro Cerato 44

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Riferimenti normativi e di prassi Art. 35, commi 2, lett. e-bis), 7-bis, 7-ter e 15-quater, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 (prot. n. 2010/ e ). 45

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Modifiche apportate all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare “per i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge, convertito con modificazioni, dalla legge 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni”: o Quadro I del Modello AA9 (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) oppure AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche). Quest’ultima dichiarazione deve essere, inoltre, utilizzata dagli enti non commerciali non soggetti passivi, selezionando la casella “C” del Quadro A; o istanza al Centro Operativo di Pescara, nel caso di soggetti non residenti, che presentano il Modello ANR per l’identificazione diretta. 46

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Modifiche apportate all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 I soggetti già titolari di partita Iva, e dunque non tenuti alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, possono comunque manifestare la propria volontà di effettuare scambi intracomunitari di beni, presentando una specifica istanza, direttamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Analogamente, la suddetta opzione può formare oggetto di una successiva rinuncia, con le medesime modalità di manifestazione della volontà del contribuente. 47

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Effetti della manifestazione di volontà del contribuente La dichiarazione dell’intento di effettuare scambi intracomunitari determina la contestuale sospensione della soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso la loro esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati, sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione della partita Iva. Durante tale periodo, il contribuente può soltanto effettuare operazioni interne, assolvendo i relativi adempimenti. L’eventuale compimento, prima del decorso dei 30 giorni in assenza di diniego (c.d. silenzio-assenso), di cessioni oppure acquisti intracomunitari di beni non ne comporta la decadenza, ma l’applicazione della sanzione in misura fissa, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 2.065,00 (art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997). 48

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Altre modifiche apportate all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 comma 7-bis, in virtù del quale la manifestazione di volontà del contribuente, riguardante gli scambi intracomunitari, può formare oggetto di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, entro 30 giorni dall’attribuzione della partita Iva (periodo di sospensione della soggettività in ambito comunitario), previa valutazione dei dati forniti e dei correlati elementi di rischio: o mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi; o carenza dei requisiti di inclusione nella banca dati Vies; o posizione fiscale del contribuente, compreso il coinvolgimento, anche soltanto indiretto, in fenomeni evasivi; o completezza ed esattezza dei dati forniti; o gravi inadempimenti dichiarativi nei 5 anni precedenti; o passato coinvolgimento in frodi fiscali. 49

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Altre modifiche apportate all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 comma 7-ter: le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione sono state stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 29 dicembre 2010 (prot. n. 2010/188376). In particolare, è previsto che – entro sei mesi dalla ricezione della manifestazione di volontà del contribuente – l’Amministrazione Finanziaria effettua, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio degli abilitati alle operazioni intracomunitarie, controlli più approfonditi. In caso di esito negativo, è disposta la revoca dell’autorizzazione. 50

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Altre modifiche apportate all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 comma 15-quater: i criteri e le modalità di inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari (c.d. banca dati Vies) sono definiti anch’essi con provvedimento direttoriale, reso pubblico sempre il 29 dicembre 2010 (prot. n. 2010/188381). L’Agenzia delle Entrate effettua, quindi, una valutazione del rischio di possibili finalità evasive, sulla base di alcuni elementi significativi: o tipologia e modalità di svolgimento dell’attività; o posizione fiscale: omissioni oppure incongruenze, nell’adempimento degli obblighi dichiarativi o di versamento; o collegamento con soggetti coinvolti, anche soltanto indirettamente, in fenomeni evasivi. 51

Le novità Iva negli scambi intracomunitari Cause di esclusione dalla banca dati Vies dichiarazione di inizio attività entro il 30 maggio 2010: o omessa presentazione, negli anni 2009 e 2010, degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; oppure o mancato assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti, ai fini Iva, per il periodo d’imposta 2009; dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010: o omessa manifestazione della volontà del contribuente; oppure o mancata esecuzione di operazioni intracomunitarie nel 2° semestre 2010, e dei relativi obblighi Intrastat. 52

Aspetti critici – Forum Italia Oggi Il nuovo regime autorizzativo riguarda i soggetti passivi che intendono effettuare operazioni in ambito intracomunitario di cui al DL 331/93 (quindi “solo” scambi di beni): tuttavia, nel Forum di Italia Oggi del , l’Agenzia ha precisato che tale regime riguarda anche coloro che effettuano prestazioni di servizi Soggetti preesistenti (coloro che hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010, ovvero anche successivamente ma non hanno cause di esclusione dall’obbligo in questione): se presentano l’istanza entro il 29 gennaio 2011, permangono nell’archivio Vies senza soluzione di continuità, e possono quindi operare in ambito comunitario anche nei 30 giorni che intercorrono fino al 28 febbraio 2011 (data di eventuale esclusione). In caso contrario, sono esclusi dagli archivi dal 28 febbraio 2011 fino al 30esimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza (formazione del silenzio- assenso) 53

Presentazione istanza DATA PRESENTAZIONE ISTANZAEFFETTI ENTRO 29 GENNAIO 2011 Mantenimento iscrizione nell’archivio degli operatori intracomunitari senza soluzione di continuità, con conseguente possibilità di operare anche nei 30 giorni intercorrenti tra il 29 gennaio 2011 ed il 28 febbraio 2011 DAL 30 GENNAIO 2011 AL 28 FEBBRAIO 2011 Cancellazione dall’archivio degli operatori intracomunitari nel periodo intercorrente tra il 28 febbraio 2011 e la successiva data in cui sono intercorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza Esempio: -Data presentazione istanza 15 febbraio Esclusione VIES dal 28 febbraio 2011 al 17 marzo 2011 (inclusione dal 18 marzo 2011)

ELENCHI BLACK LIST: CHIARIMENTO FORUM ITALIA OGGI DEL 14 GENNAIO 2011 a cura di Sandro Cerato 55

Regolarizzazione entro 31 gennaio 2011 C.M , N. 54/E: possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, eventuali violazioni commesse nelle comunicazioni da luglio a novembre 2010, ovvero del terzo trimestre 2010, con presentazione comunicazione integrativa entro 31 gennaio 2011 Mancato ottenimento dati controparte black list entro 31 gennaio: verifica caso per caso dei requisiti per l’applicazione di esimenti alle sanzioni

Acquisti di carburante Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli acquisti di carburante effettuati in Pesi black list Trattasi infatti di acquisti di beni, per i quali non sussiste alcun obbligo di registrazione ai fini Iva (operazioni fuori campo per carenza del presupposto territoriale) L’obbligo di comunicazione riguarda solamente le prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter del DPR 633/72), anche se non soggette all’obbligo di registrazione Iva (D.M )