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2 Operazioni preliminari. Al curatore è affidata l’amministrazione e la liquidazione del patrimonio del fallito, nel quale sono compresi tra l’altro, beni mobili ed eventualmente anche beni immobili. Occorre, quindi, procedere preliminarmente alla:  identificazione dei beni  loro materiale apprensione  loro valutazione L’Art. 84 L.F. prevede che dopo la dichiarazione di fallimento si debba procedere immediatamente all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore. Vi sono inclusi:  i beni che si trovano nella sede principale dell’impresa  i beni che si trovano in luoghi appartenenti al fallito (sedi secondarie, magazzini, ecc.)  i beni che si trovano in luoghi non appartenenti al fallito, se questi ne può direttamente disporre  i beni in possesso di terzi, che consentano di esibirli

3 Operazioni preliminari. Sono esclusi dall’apposizione dei sigilli a norma dell’Art. 86 L.F.:  il denaro che va depositato a norma dell’Art. 34 L.F.  le cambiali e gli altri titoli di credito di cui il curatore curerà la riscossione  le scritture contabili e ogni altra documentazione della quale venga reputata necessaria l’immediata disponibilità  nella casa del fallito va omessa la sigillazione di cose necessarie all’uso personale di coloro che le abitano (Art. 758, primo comma, cod. proc. civ. e 84, quarto comma, L.F.) Il curatore appone i sigilli. Quando i beni si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, queste possono essere delegate a dei coadiutori designati dal giudice delegato. Quando le cose possono deteriorarsi può essere disposta la vendita immediata.

4 Operazioni preliminari. Dopo l’apposizione e rimozione dei sigilli, il curatore procede all’inventario a norma dell’Art. 87 L.F., presenti e avvisati il fallito e il comitato dei creditori. Nell’inventario devono essere, comunque, ricompresi:  beni del fallito  beni del fallito in possesso dei terzi che vantano un autonomo diritto di possesso opponibile alla procedura (Art. 87 bis, terzo comma, L.F.)  beni in possesso dei terzi che disconoscono qualsivoglia diritto della procedura  beni di terzi rinvenuti in luoghi appartenenti al fallito, i quali terzi dovranno dimostrare l’estraneità al patrimonio del debitore attraverso il procedimento di cui agli Artt. 93 e segg. L.F.  quando questi ultimi beni siano chiaramente riconoscibili, possono essere restituiti ai terzi con decreto del giudice delegato, previa istanza e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato (Art. 87 bis, primo comma, L.F.)

5 Operazioni preliminari. Il verbale di inventario viene redatto con l’assistenza del cancelliere e deve contenere l’analitica descrizione dei beni e l’indicazione del loro valore. Il curatore nomina uno stimatore. Man mano che viene fatto l’inventario, il curatore prende in consegna i beni e assume la responsabilità della loro custodia. Se vi sono beni mobili registrati o beni immobili, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, affinché sia trascritta nei pubblici registri. Prima di chiudere l’inventario, il curatore invita il fallito o gli amministratori della società fallita a dichiarare se hanno notizia di altre attività da inventariare, avvertendoli delle pene stabilite dall’art. 220 L.F. per falsa od omessa dichiarazione (Art. 87 L.F.). L’inventario viene redatto in doppio originale e uno di questi viene depositato nella cancelleria del tribunale (Art. 87 L.F.).

6 Art. 90 (Fascicolo della procedura) Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

7 Il programma di liquidazione (Art. 104 ter L.F.). Il curatore, parallelamente all’inventario dei beni, sulla base delle scritture contabili e degli altri documenti per tale ragione esclusi dalla sigillazione (Art. 86, primo comma, lett. c), L.F.), nonché delle altre notizie che può raccogliere, deve programmare le operazioni di realizzazione dell’attivo fallimentare. Con la riforma è stato previsto che il curatore deve predisporre un programma costituente l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo e la sua sottoposizione all’approvazione del comitato dei creditori. Questo programma non è approvato dal giudice delegato, il quale è chiamato, invece, ad autorizzare “l’esecuzione degli atti ad esso conformi”. Intervenuta l’approvazione, il programma è vincolante per il curatore. Per sopravvenute esigenze (Art. 104 ter, quinto comma, L.F.) è comunque possibile predisporre un supplemento del piano.

8 Art. 104-ter (Programma di liquidazione) Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo104, ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi.

9 La monetizzazione dei diritti (Art. 106 ter L.F.). I crediti del fallito e le pretese risarcitorie o revocatorie possono essere monetizzati. Art. 106 (Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere) Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

10 La liquidazione dei beni: a. carattere coattivo delle vendite. La vendita, che avviene in sede concorsuale, esplica il cosiddetto effetto purgativo, in forza del quale l’acquirente acquista il bene libero da ipoteche e privilegi, poiché la prelazione si trasferisce dalla cosa gravata al ricavato della sua alienazione. In linea di massima, le vendite effettuate dalla procedura sono caratterizzate dalla coattività e, quindi, si applicano i criteri delle vendite forzose previsti dal codice civile:  dato il carattere derivativo delle vendite è data all’acquirente garanzia contro l’evizione (Art cod. civ.)  dato il carattere coattivo, non legato, cioè, alla volontà del venditore, l’acquirente acquista il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di talché si ritiene che non vi sia garanzia per i vizi della cosa venduta (Art cod. civ.). Rientrano, di contro, tra le vendite a cui si applicano i principi ordinari, poiché il curatore agisce in qualità di parte e non di organo svolgente un’attività esecutiva in senso stretto:  le vendite effettuate nell’esercizio dell’impresa, che sia stata autorizzata ex Art. 104 L.F.  le vendite stipulate in adempimento di contratti preliminari, nei quali il curatore abbia deciso di subentrare ai sensi dell’Art. 72 L.F.

11 La liquidazione dei beni: b. vendita dell’azienda e di beni e rapporti in blocco (Art. 105 L.F.). L’attenzione alla conservazione dei complessi produttivi è evidenziata dalla preferenza assegnata al curatore nella liquidazione dell’attivo a:  cessione dell’azienda  cessione di rami della stessa  cessione di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco (questa assolve alla funzione di conservare una serie aggregata di rapporti di impresa – ad esempio quelli facenti capo a una filiale – così da realizzare dalla cessione il plusvalore costituito dal persistente avviamento)  la liquidazione dei singoli beni è disposta unicamente quando risulti prevedibile che la vendita del complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori  l’interesse alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali non prevale, però, sull’interesse dei creditori al miglior realizzo

12 La liquidazione dei beni: b. vendita dell’azienda e di beni e rapporti in blocco (Art. 105 L.F.). La vendita dell’azienda o di rami della stessa esplica l’effetto di far subentrare l’acquirente nei rapporti di lavoro. L’interesse alla conservazione dei complessi produttivi può venirsi a trovare in conflitto con l’interesse alla conservazione dei livelli occupazionali. Per tale ragione, si è stabilito che: “Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti” (Art. 105, terzo comma, L.F.). Prevale, dunque, l’interesse dei creditori. La vendita dell’azienda ha carattere coattivo e l’acquirente non risponde dei debiti sorti prima del trasferimento. E’ possibile convenire che il pagamento del prezzo avvenga mediante accollo dei debiti (liberatorio), solo se non viene alterata la graduazione dei crediti. Ove si effettui la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, questa ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

13 La liquidazione dei beni: c. disciplina generale delle forme delle vendite fallimentari (Artt. 107 e 108 L.F.). Per tutte le tipologie di vendita vige il principio della libertà delle forme, accompagnato, però, dalla previsione di forme competitive, salva la facoltà per il curatore di prevedere che il giudice delegato nelle vendite di singoli cespiti, mobiliari o immobiliari, ovvero di complessi aziendali, segua le norme del codice di procedura civile. E’ possibile usare strumenti privatistici, come il contratto di compravendita. Si richiede che:  le vendite vengano effettuate sulla base di stime di operatori esperti  e, comunque, previo esperimento di adeguate forme di pubblicità (per gli immobili è richiesta la notifica ai creditori muniti di ipoteca e privilegio – Art. 107, terzo comma, L.F.) La procedura competitiva si conclude con la determinazione del prezzo offerto e, ove pervengano offerte irrevocabili migliorative per almeno il 10% del prezzo offerto, il curatore può sospendere la vendita, cioè l’iter ulteriore, provvedendo, se del caso, a una gara informale fra gli offerenti in aumento. In ipotesi in cui l’offerta in aumento non vi sia, il curatore deposita in cancelleria la documentazione afferente alle procedure di vendita e informa il giudice delegato e il comitato dei creditori. A questo punto si applica la disposizione dell’art. 108 L.F.. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

14 La liquidazione dei beni: c. disciplina generale delle forme delle vendite fallimentari (Artt. 107 e 108 L.F.). Art. 108 (Poteri del giudice delegato) Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.