Benefici Fiscali a sostegno dell’Industria Cinematografica Un’opportunità per la Cultura e per le Imprese del Territorio Vitorchiano – 19 aprile 2012.

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Benefici Fiscali a sostegno dell’Industria Cinematografica Un’opportunità per la Cultura e per le Imprese del Territorio Vitorchiano – 19 aprile 2012

Da Maggio 2010 e fino a tutto il 2013 le imprese non appartenenti al settore cinematografico hanno a disposizione un nuovo strumento per la promozione dell’attività d’azienda Tax Credit Utilizzabile per compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA), contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) con il credito maturato a seguito di un investimento nella produzione e nello sfruttamento di un’opera cinematografica

TAX CREDIT INVESTITORI ESTERNI: riferimenti normativi D.M. 21 gennaio 2010, Art. 2, commi 1 e 2 Ai soggetti di cui all’art. 73 del T.U.I.R. ed ai titolari di reddito d’impresa non appartenenti al settore cine-audiovisivo, è riconosciuto un credito d’imposta per gli apporti in danaro eseguiti a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana. Tutte le imprese sono ammesse, purché fiscalmente residenti in Italia, anche le persone fisiche purché esercenti attività d’impresa (ditte individuali).

CHI SONO GLI INVESTITORI ESTERNI? 1/2 Si considerano “soggetti non appartenenti al settore” le imprese diverse dalle seguenti: -Imprese operanti nel “settore”, ossia:  Imprese di produzione cinematografica  Imprese di distribuzione cinematografica  Esercenti sale cinematografiche  Soggetti di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 177/2005 (“Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi”) - lett. b), d), p), q), aa), l) quali: Operatori di Rete, Fornitori di Contenuti, Fornitori di Servizi ed Emittenti TV (tranne deroghe previste dal chiarimento MIBAC del )

CHI SONO GLI INVESTITORI ESTERNI? 2/2 Non sono ammesse a beneficiare del Tax Credit le imprese non operanti nel “settore” ma legate da particolari rapporti con il produttore, ossia:  Imprese che abbiano rapporti di fornitura correlati alla specifica opera cinematografica (incluse le c.d. “industrie tecniche”);  Imprese appartenenti allo stesso gruppo societario della produzione cui l’apporto è destinato (concetto ampio, include qualsiasi rapporto partecipativo nonché correlazioni al medesimo soggetto economico).

QUAL E’ IN CONCRETO IL BENEFICIO PER GLI INVESTITORI ESTERNI ?  40% di credito d’imposta commisurato all’apporto eseguito, fino ad un massimo annuo di € 1 mln. per ciascun periodo d’imposta (i.e. investimento max annuo: € 2,5 mln.);  Partecipazione ad una quota di utili derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera cinematografica;  Tassazione utili, dopo il recupero dell’apporto, come i dividendi, e quindi solamente sul 5% del loro ammontare;  Canale alternativo di comunicazione per l’attività d’azienda (mercato nazionale ed internazionale);  Possibilità di effettuare attività di Product Placement;  Partecipazione alle attività promozionali legate alla vita del film: festival, rassegne, premi;  Valorizzazione risorse attività di marketing tradizionale;  Priorità del recupero rispetto ad eventuale contributo Fondo Unico per lo Spettacolo.

IL CREDITO D’IMPOSTA ATTENUA IL RISCHIO D’IMPRESA  Budget film:  Quota Investitore Esterno: 30% =  Quota Produttore: 70% =  Partecipazione agli utili e alle perdite: 30%  Tax Credit produttore: ( x 15%)  Tax Credit investitore: ( x 40%)  Totale Tax Credit: (<50% costo di produzione) Scenario 2 Ricavi totali film: Utile film: Ricavi Quota Investitore: Risultato netto Investitore: ( *) (*) al netto dell’Ires (27,5%) sul 5% Scenario 1 Ricavi totali film: (Perdita film: ) Ricavi Quota Investitore: (Perdita Quota Investitore: ) Risultato netto Investitore: Tax Credit –

CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COINTERESSENZA  Associazione in Partecipazione, art c.c, “Partecipazione agli utili e alle perdite”  Cointeressenza agli utili, art c.c, “Partecipazione agli utili”

CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE L’estrema flessibilità dei contratti consente alle parti di pattuire clausole che possano adeguatamente tutelare l’investitore e inoltre:  Nessuna obbligazione nei confronti di terzi (art c.c.)  Diritto al rendiconto dell’affare compiuto (art c.c.)  Obbligo di presentare/integrare la domanda al MIBAC per ottenere il tax credit: in capo al produttore

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: ASPETTI CONTABILI. Rendiconto della gestione Prospetto contabile (in forma libera) Indicazione analitica dei costi e dei ricavi che hanno determinato utile/perdita Predisposto con cadenza annuale se il contratto è superiore all’anno

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: ASPETTI FISCALI. Imposte dirette Indeducibilità compenso associato Associato: società di capitali utile assoggettato per il 5% Associato: società di persone o impresa individuale utile assoggettato per il 49,72% Ai fini IRAP irrilevante il compenso

. Imposte indirette L’apporto in denaro è escluso dal campo IVA (art. 2, lett. a) D.P.R. n. 633/1972) L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: ASPETTI FISCALI

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ED IL PRODUCT PLACEMENT L’investimento in produzione può essere associato all’investimento in product placement. Investimento minimo: 10% budget produzione 5% nel caso di opere prime e seconde, documentari, cortometraggi, film “difficili”, realizzati con risorse finanziarie modeste (<1,5 mln€) VISIBILITA’ PER L’IMPRESA: Pubblicità / Eventi di promozione

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER IL PRODUTTORE E L’INVESTITORE  Apporti complessivi degli Investitori esterni, per ciascuna opera: max 49% del costo di produzione;  Partecipazione complessiva agli utili degli Investitori esterni, per ciascuna opera: max 70% degli utili/proventi complessivi del produttore;  Contratti e apporti devono essere stipulati e versati entro la data di presentazione del nulla osta di proiezione in pubblico;  Durata minima del contratto di associazione in partecipazione: 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell’istanza definitiva;  Territorializzazione della spesa: l’80% degli apporti ricevuti dagli Investitori Esterni deve essere speso sul territorio nazionale;  Utilizzo del credito: al termine dell’iter procedurale Mibac (1-3 mesi dall’uscita nelle sale);

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI? L’Ufficio Tax Credit e Finanziamenti dell’ANICA supporta gli operatori nazionali ed internazionali:  Attività di informazione, promozione, workshop;  Assistenza nella interpretazione delle norme riguardanti le agevolazioni fiscali;  Gestione di una pagina web interamente dedicata alla normativa, agli approfondimenti, agli appuntamenti internazionali dedicati alla materia fiscale;  Newsletter periodiche;  Consulenza per la presentazione delle pratiche tax credit al Ministero tramite la struttura dedicata di Anica Servizi.

UFFICIO TAX CREDIT E FINANZIAMENTI ANICA V.le Regina Margherita 286, Roma