Avv. Mariagrazia Monegat Partner LS LEXJUS SINACTA - Milano
In assenza di una norma di conflitto che contemplasse il trust quale categoria autonoma, il giudice italiano, chiamato a procedere alla qualificazione delle relative fattispecie applicava le disposizioni in tema di legge regolatrice dei diritti reali, ossia la legge del luogo ove i beni sono situati (cd. lex rei sitae) Prima dell’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja (1/1/1992)
In Italia non esiste tutt’ora un trust di diritto italiano; ma ora possono essere riconosciuti nel foro gli effetti tipici del trust (regolati dal diritto straniero) la Convenzione ha natura autoreferenziale: non definisce il trust, ma descrive quali rapporti devono essere riconosciuti dagli Stati aderenti con il nome di trust Conseguenze dell’entrata in vigore in Italia della Convenzione dell’Aja
Appartiene alla categoria delle convenzioni di diritto internazionale privato uniforme Ma presenta caratteri di specialità: i suoi redattori sono stati costretti a discostarsi in più punti dalla tecnica normalmente seguita nella stesura di questo genere di convenzioni, per superare le difficoltà che si pongono allorché si renda necessario costituire un trust o comunque riconoscerne gli effetti nell’ambito di ordinamenti che non prevedono l’istituto nel proprio diritto sostanziale Caratteristiche generali della Convenzione dell’Aja
Ha natura auto referenziale non descrive cos’è il trust, ma quali rapporti devono essere riconosciuti dagli Stati aderenti con il nome di trust trust amorfo Caratteristiche generali della Convenzione dell’Aja
«per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato» (art. 2) L’art. 2.2 chiarisce poi che il trust è caratterizzato dai seguenti elementi distintivi essenziali: i) i beni costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; ii) i beni sono intestati in capo al trustee stesso o ad un altro soggetto per suo conto; iii) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, di gestire e di disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust stesso e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Cap. I: sfera di operatività della Convenzione
> i beni in trust: - costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; - sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per suo conto; > il trustee - è investito del potere e - contemporaneamente onerato dell’obbligo, - di rendere conto - di amministrare, gestire o disporre dei beni - in conformità alle disposizioni del trust stesso e secondo le norme imposte dalla legge Elementi minimi
I redattori della convenzione hanno così creato una sorta di figura autonoma di trust, per indicare i principali effetti di questo istituto, ovvero i beni in trust risultano sottoposti a: i) un vincolo di destinazione (ossia a soddisfare gli scopi stabiliti dal trustee nell’atto istitutivo) e a; ii) un vincolo di separazione (in quanto giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente, sia dal patrimonio del trustee) cd. effetto di segregazione patrimoniale. Capitolo I della Convenzione
È un rapporto giuridico, non è un soggetto giuridico, con autonoma personalità E’ un istituto poliedrico: non il trust, ma i trust E’ un atto, volontario, tra vivi o mortis causa Deve risultare per iscritto Natura del trust convenzionale
Disponente che manifesta la volontà di porre in essere il rapporto giuridico Beneficiario soggetto a favore del quale è finalizzato il trust Trustee soggetto sotto il cui controllo sono posti i beni I soggetti
La Convenzione «non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l’istituto del trust o la categoria di trust in questione» (art. 5); per cui ai sensi della Convenzione non potrà aversi un trust di diritto italiano Limiti applicativi
Secondo una tendenza ormai diffusa nelle convenzioni di diritto internazionale privato, le norme pattizie contenute nella convenzione sono norme cd. erga omnes, che si applicano anche se la legge designata appartiene a uno Stato non contraente (che sia un Paese-trust) (fatta salva la possibilità di apporre una riserva ex art. 21). Cap. II: la legge regolatrice
Art. 6 La Convenzione conferisce al disponente un’ampia libertà nell’individuazione della legge applicabile non indicando quale presupposto per la propria applicabilità la presenza di elementi di estraneità ulteriori rispetto alla scelta della legge straniera applicabile. L’unico limite è contenuto nel secondo paragrafo della disposizione in esame, ai sensi del quale se la legge scelta non prevede l’istituto del trust o la categoria del trust in questione, la scelta del disponente è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all’art.7», ai sensi del quale il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti. La legge regolatrice
Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l’istituto che può essere l’unico elemento straniero di un trust “interno” Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell’atto istitutivo La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust, etc. (art. 8) La legge regolatrice
Nel caso di trust che coinvolgano cittadini italiani, residenti in Italia e beni siti sempre in Italia … … la scelta da parte del disponente di una legge straniera ex art. 6.1 si rende assolutamente indispensabile; diversamente in virtù dell’applicazione del criterio del collegamento più stretto, la legge regolatrice del trust sarà la legge italiana, ovvero la legge di uno Stato contraente che non prevede l’istituto del trust, con conseguente impossibilità di procedere all’applicazione della Convenzione dell’Aja ex art. 5 della stessa. I trust “interni”
La legge regolatrice del trust disciplina la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del(l’atto istitutivo del) trust (art. 8); Non sono regolati dalla legge scelta > le questioni preliminari relative: i) al negozio di trasferimento dei beni in trust (art. 4); ii) all’opponibilità ai terzi dei beni in trust, che deve essere regolata dalla legge dello Stato in cui la pubblicità deve essere attuata (art. 12) ( Limiti di applicazione della legge regolatrice
Art. 11 Gli effetti derivano immediatamente dalla descrizione dell’istituto fornita all’art. 2 e se la legge regolatrice di un trust, pur contenendo le altre condizioni enunciate all’art. 2, non dovesse prevedere uno degli effetti di cui all’art. 11, tali effetti dovranno venire comunque ammessi negli Stati contraenti. Effetti minimi del riconoscimento > segregazione patrimoniale del fondo in trust rispetto al patrimonio del trustee > il trustee agisce come trustee Cap. III – il riconoscimento dei trust
Art. 12 La pubblicità del trust Il Trustee può chiedere che i beni in trust siano a lui intestati nella propria qualità di trustee art. 2654ter c.c. Cap. III – il riconoscimento dei trust
Art. 13 gli Stati contraenti hanno la facoltà di negare tout court il riconoscimento di un trust «nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge regolatrice, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente collegati con Stati che non conoscono l'istituto del trust o la categoria del trust in gioco». Il riconoscimento dei trust
La questione principale sollevata dall’art. 13 riguarda l’ammissibilità dei c.d. trusts interni, ossia dei trusts che non presentino alcun elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano, né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persona del disponente ovvero del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust. Trust c.d. interni
contrariaI e minoritaria: Tribunale di Belluno, 25 settembre 2002: negata la riconoscibilità del trust interno interpretando l’art. 13 come una norma che vieta il ricorso al trust da parte dei cittadini di un ordinamento non trust in assenza di collegamenti sostanziali con un ordinamento trust e, di conseguenza, ha ritenuto nullo per difetto di causa l’atto unilaterale traslativo con cui si era proceduto a conferire i beni in trust. Giurisprudenza
Favorevole e maggioritaria: Tribunale Bologna, 1 ottobre 2003, n Tribunale Reggio Emilia, 27 agosto 2011 Tribunale Brindisi, 18 marzo 2011 Tribunale Urbino, 10 novembre 2011 Tribunale Bologna, 12 giugno 2013 Giurisprudenza
L’art. 13 rappresenta una norma di chiusura, destinata ad operare quando le altre disposizioni convenzionali preclusive degli effetti del trust di cui al capitolo IV della Convenzione dell’Aja non consentano di impedire il riconoscimento degli effetti rilevanti e pur cui ci si trovi di fronte ad una situazione in cui l’impiego della scelta della legge applicabile risulti abusivo. Giurisprudenza
La scelta di ricorrere ad un trust interno, un rapporto giuridico sottoposto ad una legge straniera, è giustificato dalla meritevolezza dell’interesse tutelato La meritevolezza è una valutazione di sostanza e non di forma ed ha per oggetto il programma negoziale perseguito dalle parti che deve sempre essere reso conoscibile sia nell’atto istitutivo sia negli atti, anche successivi, di dotazione patrimoniale (Tribunale Trieste, decreto 7 aprile 2006) Giurisprudenza
Art. 15 impedire che un trust violi le norme imperative ritenute inderogabili del foro e, in particolare, le seguenti materie: - Protezione dei minori e degli incapaci - Gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio - I testamenti, la devoluzione ereditaria e la successione necessaria - Il trasferimento della proprietà e le garanzie reali - La protezione dei creditori in caso di insolvenza - La protezione dei terzi in buona fede Questa norma costituisce una barriera: il trust non può essere impiegato per aggirare o eludere disposizioni imperative. Il Disponente è libero di istituire un trust e di scegliere la legge che lo regola, ma non potrà mai ottenere come effetto del trust la violazione di una norma che disciplina queste materie. Limiti alla produzione degli effetti
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