1 Milano Rho Fiera, Giovedì 10 Maggio INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA Divisione Innovazione Spakers’ Corner «Macchine, Attrezzature da lavoro, Marcatua CE»
2 Milano, 4 novembre 2011 INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA La nuova azienda speciale MISSION Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, si propone di essere un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico specializzato nella soluzione alle esigenze delle imprese dei settori contribuenti afferenti alle industrie tessili, cartarie, dei combustibili, degli oli e dei grassi e a supporto e della pubblica amministrazione. Innovhub-SSI mira a migliorare la competitività del tessuto economico nazionale attraverso la promozione ed il sostegno dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico.
3 ATTIVITÀ E SERVIZI ricerca industriale e sviluppo sperimentale; analisi, prove e controlli; certificazione di prodotti e di processi produttivi; formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione; normazione tecnica a livello nazionale e internazionale; supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, anche in collaborazione con partner esterni.
4 Milano, 4 novembre 2011 INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA La nuova azienda speciale ORGANIZZAZIONE L’Azienda si articola in 5 Divisioni dotate di attrezzature moderne e laboratori altamente specializzati. Divisione Innovazione - Laboratorio Cisgem Divisione Stazione Sperimentale per la Carta, cartoni e paste per carta Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili Divisione Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi Divisione Stazione Sperimentale per la Seta
5 Milano, 4 novembre 2011 Divisione Innovazione Innovhub è partner della «Enterprise Europe Network» Innovhub è Sportello APRE Lombardia (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) OVHUB Obiettivi: favorire e stimolare l'innovazione nelle imprese milanesi La Divisione Innovazione offre servizi di: informazione sui finanziamenti e bandi comunitari, nazionali e regionali e supporto alle imprese per la partecipazione assistenza nell’identificazione di esigenze innovative, svolgendo un ruolo di broker fra domanda e offerta di servizi supporto nella ricerca di partner all’estero per la partecipazione a progetti congiunti e per siglare accordi di collaborazione e di trasferimento tecnologico informazione e assistenza sull’applicazione della legislazione comunitaria (ad esempio: marcatura CE; etichettatura prodotti; normative di prodotto; REACH)
6 Milano, 4 novembre 2011 MARCATURA CE: Attivita’ Innovhub-Divisione Innovazione Tematiche di maggiore interesse delle PMI: Marcatura CE; etichettatura prodotti; commercializzazione prodotti, ecc.. Attività di diffusione e divulgazione Guide informative “Direttive Marcatura CE” Seminari, incontri, convegni Campagna Informativa “SINGLE MARKET REVIEW” DVD “Un Mercato Unico per tutti” Speakers’ Corner - Voce alle imprese L’iniziativa è nata dal bisogno di stabilire un dialogo costante tra imprese e rete Enterprise Europe Network al fine di poter individuare tematiche e problematiche sulle quali richiamare l’attenzione della Commissione Europea Temi trattati: Problematiche relative a libera circolazione delle merci nell’Ue, obblighi del fabbricante, immissione dei prodotti sul mercato, Marcatura CE dei prodotti; Problematiche relative alla Nuova Direttiva Macchine; Made In…Obblighi e Strumenti di difesa (iniziative anche in altre città) 2010 – 2011 Partecipazione attiva alla Campagna informativa della Commissione europea Varie iniziative «Marcatura CE» alcune con focus «Prodotti da costruzione»
7 Milano, 4 novembre 2011 Campagna informativa « Marcatura CE » Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’industria/CCIAA MILANO: punto di contatto e di coordinamento a livello nazionale delle iniziative dei partner della Rete EEN Campagna: “La Marcatura CE vi apre il mercato!” Obiettivi informare le PMI sulla legislazione di riferimento dare maggiore visibilità alla Marcatura CE chiarire scopi e significati della Marcatura CE promuovere una maggiore consapevolezza delle implicazioni e finalità della Marcatura CE sensibilizzare imprese, operatori, enti sulle corrette modalità di apposizione della marcatura
8 Milano, 4 novembre 2011 Campagna informativa « Marcatura CE » Strumenti informativi - brochure informativa, poster, gadget, pubblicazioni - sito web: Iniziative a livello nazionale ed europeo - convegni e seminari - partecipazioni a fiere
9 Milano, 4 novembre 2011 Pacchetto Comunitario del 2008 (Nuovo Quadro Normativo New Legal Framework ) Regolamento (CE) Numero 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/07/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) numero 339/93. - Regolamento (CE) Numero 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/07/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga la decisione numero 3052/95/CE. - Decisione numero 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/07/2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 218/30 del 13 agosto common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
10 Milano, 4 novembre 2011 Pacchetto Comunitario del 2008 (Nuovo Quadro Normativo New Legal Framework ) Provvedimenti per migliorare il funzionamento del mercato interno delle merci Strumenti complementari che hanno l’obiettivo di: garantire la sicurezza di utilizzatori e consumatori; ridurre sul mercato il numero di prodotti che non soddisfano i requisiti indicati dalla legislazione comunitaria; migliorare la qualità del lavoro svolto dagli enti che si occupano della verifica e della certificazione dei prodotti. Il Regolamenti 765/2008 è entrato in vigore il La Decisione 768/2008 non ha effetti giuridici per le imprese, le persone o gli Stati Membri, ma è un importante “contenitore di strumenti utili” per affrontare gli aspetti comuni della legislazione sull’armonizzazione delle norme tecniche.
11 Milano, 4 novembre 2011 DIRETTIVA MACCHINE DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) pubblicata in GUUE del Serie L 157/24 Struttura: 30 Considerando; 29 Articoli; 11 Allegati: Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine Allegato II – Dichiarazioni Allegato III - Marcatura CE Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine Allegato IX - Esame CE del tipo Allegato X - Garanzia qualità totale Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica Recepimento in Italia: D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicato sulla G.U. n. 41 del – Supplemento Ordinario n Entrata in vigore: Il D.Lgs 17/2010 è strutturato in 19 Articoli ed 11 Allegati.
12 Milano, 4 novembre 2011 DIRETTIVA MACCHINE: riferimenti di utilità Italy Vincenzo Correggia Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DGSP - Ispettorato Tecnico dell'Industria Via Molise, 2 I Roma Tel: Fax: SITO WEB EUROPEAN COMMISSION Contact points in charge of implementation of Directive 2006/42/EC Guide to application of Directive 2006/42/EC – 2nd Edition - June ec-2nd _en.pdf
13 Milano, 4 novembre 2011 MARCATURA CE: siti web di utilità European Commission - Enterprise and Industry common-rules-for-products/index_en.htm New Legislation Framework common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm Single Market of Goods – Mutual recognition harmonised-sectors/mutual-recognition/index_en.htm NANDO Information System (New Approach Notified and Designated Organisations- Organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio)
14 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 1 Quali direttive possono applicarsi in aggiunta alla direttiva macchine per i pericoli non disciplinati da questa direttiva? La direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica, la direttiva 89/106 CE (formalmente abrogata dal 24 aprile 2011 dal Regolamento (UE) n. 305/2011 ma con disciplina transitoria fino al 1° luglio 2013) sui materiali da costruzione, la direttiva 1999/5/CE sulla apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, la direttiva 2002/95/CE (abrogata dalla direttiva 2011/65/UE con effetto dal 3 gennaio 2013) sulla restrizione nell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva 2005/32/CE abrogata dalla direttiva 3009/125/UE sulla “progettazione ecocompatibile” con effetti dal 20 novembre 2010.
15 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 2 Quali soggetti ed a quali condizioni possono redigere e sottoscrivere la “dichiarazione di conformità”? Il fabbricante, il suo mandatario o anche l’importatore? I soggetti autorizzati a redigere e sottoscrivere tale dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario
16 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 3 Quale soggetto: 1.può redigere e può assumere la responsabilità per le istruzioni originali che devono accompagnare la macchina? 2.deve tradurre le istruzioni dalla lingua originale nella lingua del paese di utilizzo della macchina, se le due lingue sono diverse? 1 Il fabbricante o il suo mandatario. 2. Il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione (paese di destinazione).
17 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 4 A quali requisiti essenziali di sicurezza deve rispondere una “macchina” messa in servizio prima dell’entrata in vigore della “direttiva macchine”? Ai pertinenti requisiti minimi di sicurezza che sono contenuti nell’All. V al D.Lgs. 81/08 (v. direttiva 2009/104/CE) ovvero a quei requisiti che sono stati stabiliti negli altri Stati membri che devono essere almeno equivalenti, agli effetti della sicurezza, a quelli dettati nel suddetto All. V.
18 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 5 Quali tipi di modifiche ad una “macchina” già in “servizio” equivalgono ad una nuova “immissione sul marcato”, con tutto quanto ne consegue per la “marcatura CE” il fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità, ecc..? Le modifiche considerabili “sostanziali” (ad esempio aggiunta di una nuova funzione e/o di una prestazione non prevista dal fabbricante originario)
19 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 6 Modifiche di macchine commissionate dall’utilizzatore e realizzate post vendita dallo stesso soggetto che le ha commercializzate (immesse sul mercato) originariamente. Chi certifica nel caso le modifiche siano eccedenti la straordinaria manutenzione? Il soggetto che apporta le modifiche “sostanziali” viene considerato – in linea di principio - il “fabbricante”, con tutto quello che ne consegue (in ogni caso è necessario prevedere per queste ipotesi una adeguata disciplina contrattuale tra le parti interessate: soggetto che esegue gli interventi, committente, utilizzatore, ecc..).
20 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N.7 Insiemi di macchine. Il punto 38 della linea guida europea afferma che un insieme di macchine per essere tale deve avere un sistema di comando comune. Cosa si intende con tale affermazione? Se ogni macchina ha il proprio quadro di comando e non vi sono quadri impiantistici allora il loro assiemaggio non costituisce un “insieme”? Se manca un sistema di comando che sia comune a tutte le unità costitutive dell’insieme, l’aggregazione delle suddette unità singole non costituisce un “insieme” secondo la definizione prevista dall’art. 2, lett. a) – quarto trattino della direttiva 2006/42/CE.
21 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N.8 Inserimento di una quasi macchina nuova in un insieme esistente. La linea guida europea al punto 39 afferma sintetizzando “il soggetto che incorpora la quasi macchina nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità” dovrà curare le interfacce monte/valle e dichiarare CE la macchina «as assembled». Chi è il soggetto che incorpora? In alcuni casi non è possibile definire le interfacce a priori, occorrerebbe sempre un sopralluogo preventivo in cantiere oppure le macchine possono essere di altri costruttori e avere logiche di sicurezza diverse. Cosa occorre fare? E’ il soggetto che sia stato incaricato da chicchessia, a qualsiasi titolo, di incorporare la “quasi macchina” nell’insieme, con la conseguenza di divenire “fabbricante” della nuova unità che costituisce necessariamente una “macchina” per effetto dell’inserimento nell’ “insieme” e, dunque, dell’acquisizione di una “applicazione ben determinata” nell’ambito ed in funzione dell’ “insieme” stesso. La “valutazione dei rischi”, conseguentemente, dovrà tenere conto dell’interfacciamento tra la quasi macchina” e le altre macchine e/o attrezzature che ne compongono l’insieme. Se l’operazione di incorporazione comporta modifiche sostanziali all’ “insieme” che siano rilevanti per la sicurezza, quest’ultimo dovrà essere considerato come “nuovo”, con tutto quanto ne consegue ai fini anche della nuova “marcatura CE”.
22 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 9 Nel caso di valvola motorizzata con attuatore (oleopneumatico o elettrico) è soggetto alla Direttiva il solo attuatore (l’organo motore) o l’insieme valvola + attuatore? E in questo secondo caso, chi è responsabile della conformità alla Direttiva al momento che la valvola e l’attuatore provengono da due fornitori diversi? E’ soggetto alla direttiva – come “macchina” l’insieme costituito dalla valvola e dall’attuatore quale “prodotto” utile per un’ “applicazione ben determinata”. E’ responsabile della “conformità alla direttiva” – indipendentemente dalla diversa provenienza dei componenti del prodotto finale – il soggetto che assembla la valvola con l’attuatore e che immette questo prodotto sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio.
23 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 10 Nella redazione delle specifiche tecniche in sede di fornitura è necessario/consigliabile riportare come requisito esplicito la conformità alla Direttiva Macchine o è compito e responsabilità del fornitore stabilire se il proprio prodotto ricade nel campo di applicazione della Direttiva? E’ sempre “consigliabile” (anche se non strettamente obbligatorio in quanto norma imperativa) esplicitare il riferimento alla “direttiva macchine” (ove applicabile) ed a tutte le altre direttive e/o regolamenti applicabili al prodotto in questione (eventualmente anche con formula ampia ed omnicomprensiva). In ogni caso, resta la responsabilità del “fornitore” per la conformità alle norme imperative applicabili al prodotto.
24 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 11 In qualità di importatori di beni di origine extra UE (Svizzera) (Caricatori automatici di barre) che funzionano solo ed unicamente interfacciati ad altri macchine utensili (Torni), oltre alla dichiarazione CE è necessario fornire altra documentazione al rivenditore che certifica la conformità dell’insieme tornio-caricatore di barra? La documentazione da fornire al rivenditore che “certifica la conformità dell’insieme tornio/caricatore di barra” – da parte dell’importatore di un bene che sembra (a quanto dichiarato) rientrare nella categoria delle “quasi macchine”, è costituita dalla “dichiarazione di incorporazione” e dalle “istruzioni per l’assemblaggio” che devono accompagnare la “quasi macchina” fino alla incorporazione e devono entrare a far parte del “fascicolo tecnico” della macchina finale (che deve essere preparato dal “rivenditore” che, “certificando”, diviene “fabbricante” della suddetta “macchine finale”).
25 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 12 Nei casi di ritiro (buy back, permuta) di macchine installate la prima volta prima del 1996, vi sono obblighi particolari con riferimento alla marcatura “CE” per eventualmente poterle rivendere? Si precisa che la domanda è riferita alla “marcatura CE” e non già all'eventuale dotazione di protezioni anti infortunistiche; si chiede inoltre se c'è differenza se l'operazione è perfezionata tra due utilizzatori ovvero tra l'utilizzatore e un “venditore” (inteso commerciante, rivenditore, produttore, importatore ecc). Nel caso di ritiro di macchine “messe in servizio” per la prima volta anteriormente al 21/9/1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96) non vi sono “obblighi particolari” con riferimento alla “marcatura CE”. Nel caso di eventuale “rivendita” – e purché, a partire da quella data, la “macchina” non abbia subito “modifiche” sostanziali - l’ “obbligo particolare” non riguarda la “marcatura CE” bensì l’emissione di una “attestazione di conformità” ai requisiti minimi di cui all’All. V del D.lgs. 81/08, oppure, secondo altra interpretazione, all’intera legislazione previgente all’entrata in vigore del DPR 459/96 (v. art. 11, comma 1 di quest’ultimo decreto, fatto salvo dall’art. 18 del D.Lgs. 17/2010).
26 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 13 Secondo la direttiva, le istruzioni dovrebbero contemplare l'installazione della macchina e tutte le procedure di manutenzione volte a mantenere lo stato di efficienza e sicurezza del macchinario industriale. La maggior parte di queste operazioni tuttavia sono svolte dalla stessa azienda o da subappaltatori da essa incaricati. Quanto devono essere approfondite le descrizioni di queste procedure, le quali vengono effettuate nella maggior parte solo una volta oppure su contratto di manutenzione con aziende specializzate/agenti in loco? In quali casi è prevista l'opzione di mantenere nella sede del costruttore una linea guida, redatta solamente nella lingua del costruttore, in merito a queste procedure, senza che esse compaiano nel manuale? Occorre rispettare, in particolare, il requisito essenziale previsto dal p (lett. r, s e t) dell’All. I alla direttiva, in materia di “contenuto delle istruzioni”, rapportando le alle esigenze specifiche della “macchina” in questione. La deroga può riguardare l’ipotesi che le istruzioni per la manutenzione siano destinate ad essere utilizzate da personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario. In questo caso le istruzioni possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa dal suddetto personale e non devono, quindi, essere tradotte nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchine è destinata ad essere immessa sul mercato e/o messa in servizio.
27 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 14 Quali discipline si applicano all’installazione, e quali ai controlli manutentivi delle “macchine”? Fondamentalmente, le discipline previste dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08, oltre le eventuali discipline speciali per determinate categorie di impianti oggetto di legislazione e/o regolamentazione nazionale (vds, per gli impianti elettrici, il DM 37/08 e vds art. 15 della direttiva 2006/42/CE ).
28 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 15 I saldatori utilizzati durante la fase di realizzazione dei telai, in acciaio, delle macchine (presse meccaniche, piattaforme di sollevamento e comunque per le macchine menzionate in allegato IV delle 2006/42/CE) devono essere qualificati in accordo alla UNI EN 287-1? Trattandosi di macchine per le quali il legislatore ha previsto una disciplina speciale per la loro sicurezza è opportuno utilizzare figure professionali secondo il principio della massima sicurezza. Nb: UNI-EN 287-1La norma definisce la prova di qualificazione dei saldatori per la saldatura per fusione degli acciai e fornisce un insieme di regole tecniche per una prova di qualifica sistematica del saldatore consentendo che le qualificazioni cos ottenute siano uniformemente accettate indipendentemente dal tipo di prodotto, dal luogo e dall'esaminatore o dall'organismo d'esame. Nel corso della qualificazione del saldatore, particolare importanza è data all'abilità nel maneggiare la torcia o il cannello al fine di ottenere una saldatura di qualità accettabile. I procedimenti di saldatura cui fa riferimento la norma sono quelli a fusione manuali e semiautomatici e non tratta i procedimenti automatici o totalmente meccanizzati (vedere UNI EN 1418).
29 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 16 Quale possiamo adottare come soluzione qualora un software debba gestire funzioni strettamente correlato con il garantire funzione di sicurezza (es. arresto organi in movimento, frenatura, utensili, ecc..)? Possiamo ritenere affidabile un software senza che siano presenti sistemi di ridondanza meccanici? Innanzitutto occorre tenere presente che il software deve essere conforme alla norma EN La funzione di sicurezza è stabilita nella norma EN 13840/1.
30 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 17 Al paragrafo la direttiva macchine cita che i sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l’insorgere di situazioni pericolose e che un’avaria nell’hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose. Ciò significa che la macchina deve essere dotata di modulo di sicurezza certificato in accordo alla EN 62061? La norma di per se non è sempre esaustiva delle problematiche legate alla presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza presenti negli allegati alle direttive. Potrebbe essere necessario, a seguito di una attenta analisi dei rischi, dover ricorrere anche all’utilizzo di più norme ovvero all’utilizzo di norme e esperienze tecniche. Nb: Norma EN ”Sicurezza dei macchinari: Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici e programmabili,” è l'implementazione specifica per le macchine di EN Fornisce i requisiti applicabili alla progettazione a livello del sistema di tutti i tipi di sistemi di controllo elettrici di sicurezza per le macchine, oltre che per la progettazione di sottosistemi o dispositivi non complessi
31 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 18 Operando nel campo della componentistica pneumatica (cilindri e valvole) utilizzati successivamente negli impianti vorrei conoscere lo stato attuale della normativa e gli eventuali sviluppi previsti. Inoltre esistono delle condizioni limite in cui un nostro componente standard può essere utilizzato come elemento di sicurezza. In questo caso quali documenti si devono fornire al costruttore? Le norme EN 182 e EN 183 trattano proprio i circuiti di componenti pneumatici ed idraulici. In tali norme sono citati almeno 5 standard rilevanti ai fini della sicurezza richiamata.
32 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 19 L’analisi dei rischi, che impronta il fascicolo tecnico, deve riportare il calcolo del performance level in accordo alla EN e ? Occorre precisare che l’All. VII - lett. a) - para I – III trattino impone come contenuto del fascicolo tecnico le note di calcolo che devono comprendere almeno i risultati di calcolo e la metodologia. Nb: EN ISO «Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza» – (Parte 2: Validazione»)
33 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 20 Un azienda italiana importa un prodotto da paese terzo ponendosi come fabbricante (poiché sul prodotto compare solo il nome dell'azienda italiana). L'immissione sul mercato avviene nel momento in cui la rete vendita (agenti), dell'azienda italiana, propone il prodotto alla clientela (negozi o utilizzatori finali) oppure quando il prodotto è di fatto fatturato e consegnato alla clientela? Un prodotto si considera immesso sul mercato unico europeo quando viene messo a disposizione per la prima volta da parte del fabbricante con un atto di fornitura o ad un distributore o ad un utilizzatore finale.
34 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 21 Quando si perde la «Marcatura CE» in un Centro di lavoro con isola robotizzata? Nel momento in cui si interviene su una macchina modificandone ad esempio la funzione, è necessario effettuare una nuova analisi dei rischi, emettere una nuova dichiarazione di conformità ed apporre marcatura CE, in relazione all’intervento effettuato Movimentazione dispositivi di bloccaggio con circuito di sicurezza (porte aperte)
35 Milano, 4 novembre 2011 QUESITO N. 22 Chiarimenti sui metodi di valutazione e analisi dei rischi, con particolare riferimento all'applicazione delle norme tecniche EN ISO , EN Indicazioni per la redazione del fascicolo tecnico della macchina. Si veda Quesito n. 17 (con riferimento alla norma EN 62061) e Quesito n. 19 (con riferimento alla norma EN 13849)
36 Milano, 4 novembre 2011 CONTATTI Dott.ssa Mariacristina Boeri INNOVHUB –SSI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano Via Camperio, Milano Tel Prof. Avv. Antonio Oddo Studio Legale Oddo Via Leopardi 27, Milano (Italia) Ing. Vincenzo Correggia MiSE - DGMCCVNT - Div. XVIII – Capo Area Normativa Tecnica Tel : )