SCHEMI SU ORIGINALI, COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI, RIPRODUZIONI a cura di VINCENZO DI GIACOMO (DIRITTI RISERVATI) ORIGINALI: 1) Documento informatico originale.

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SCHEMI SU ORIGINALI, COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI, RIPRODUZIONI a cura di VINCENZO DI GIACOMO (DIRITTI RISERVATI) ORIGINALI: 1) Documento informatico originale con o senza firma elettronica, ma senza firma elettronica di tipo avanzata o qualificata o digitale (artt. 20, co. 1-bis e 21, co. 1 CAD). 2) Documento informatico originale con firma digitale o con firma qualificata o avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al comb. disp. degli artt. 20, co. 3 e 71 CAD (artt. 21, co. 2 e art. 23-ter CAD). 3) Documento informatico originale con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25 CAD). COPIE, ESTRATTI, DUPLICATI, RIPRODUZIONI : 4) Copia informatica di documento analogico spedita o rilasciata da depositario pubblico autorizzato o da pubblico ufficiale (artt. 1, lett. i-bis e 22, co. 1 CAD). 5) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (artt. 1, co. i-ter e 22, co. 2 e 3 CAD). 6) Copia (o estratto) analogica di documento informatico (art. 23 cad). 7) Copia (o estratto) informatica di documento informatico (artt. 1, co. i-quater e 23-bis, co. 2 CAD) 8) Duplicato informatico di documento informatico (artt. 1, co. i-quinquies e 23-bis, co. 1 CAD): 9) Riproduzione meccanica di documento informatico e riproduzione informatica di documento analogico o informatico (art c.c., come modificato dall’art. 23-quater CAD, come inserito dall’art. 16, co. 2 d.p.r. n. 235/2010):

SCHEMA SU ORIGINALI (e relativo regime probatorio) 1) Documento informatico originale con o senza firma elettronica, ma senza firma elettronica di tipo avanzata o qualificata o digitale (artt. 20, co. 1-bis e 21, co. 1 CAD): è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (artt. 20, co. 1-bis e 21, co. 1 CAD). Stessa cosa è a dirsi per il documento informatico contenente una firma elettronica semplice, oppure una firma elettronica avanzata o qualificata o digitale ma non formato nel rispetto delle regole tecniche di cui agli artt. 21, co. 2, 20, co. 3 e 71 CAD. In simili ipotesi, colui contro il quale detto documento è stato prodotto (e che appare avervi apposto detta firma) deve disconoscerlo ai sensi degli artt. 214 e ss. cpc, per cui, la parte che lo ha prodotto se intende valersene deve proporre istanza di verificazione ex artt. 216 e ss. cpc. Tuttavia, trattandosi di documento informatico non conforme alle regole tecniche (e di cui non è quindi garantita l’immodificabilità), il procedimento di verificazione (ancorché di regola a mezzo di CTU informatica) potrebbe non essere così dirimente e resta pertanto fermo, al riguardo, il citato principio della libera valutabilità in giudizio del suo contenuto ex artt. 20, co. 1-bis e 21, co. 1 CAD. Se, invece, colui contro il quale detto documento è stato prodotto ne riconosce la firma ma ne contesta il contenuto, trova applicazione l’art cc ed egli dovrà proporre querela di falso.

SCHEMA SU ORIGINALI (e relativo regime probatorio) 2) Documento informatico originale con firma digitale o con firma qualificata o avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al comb. disp. degli artt. 20, co. 3 e 71 CAD (artt. 21, co. 2 e art. 23-ter CAD): ha, ai sensi dell’art. 21, co. 2 (e art. 23-ter) CAD, l’efficacia probatoria di cui all’art c.c. e quindi fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, se colui contro il quale è prodotto non ne disconosce la sottoscrizione oppure se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Una presunzione legale ex art c.c. di riconoscimento della sottoscrizione ricorre (oltre che ad es. nelle fattispecie di cui al comb. disp. degli artt cc e 25, co. 1 CAD, o anche in quella di cui agli artt c.p.c.) anche nella fattispecie di cui al medesimo art. 21, co. 2, ultima parte CAD. Ne discende che colui contro il quale è prodotto un documento informatico sottoscritto con firma digitale o qualificata e formato nel rispetto delle regole tecniche dovrà in ogni caso proporre querela di falso per dimostrare di non averlo firmato digitalmente (dando la prova contraria rispetto alla presunzione legale semplice di cui all’art. 21, co. 2, ultima parte CAD). Mentre, colui contro il quale è prodotto un documento informatico sottoscritto con firma avanzata, può disconoscerne la sottoscrizione ex art. 214 c.p.c.; ove non l’abbia fatto, se vuole successivamente negarne la provenienza dovrà proporre querela di falso (comb. disp. art. 21, co. 2 CAD, prima parte e 2702 cc: e l’onere della prova della falsità, secondo i principi generali di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., incomberà su di lui); se, invece, è mancato il riconoscimento, come nel caso in cui colui contro il quale è prodotto un documento informatico sottoscritto con firma avanzata lo abbia disconosciuto, la (contro)parte che intenda valersi del documento disconosciuto dovrà chiederne la verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c. (e l’onere della prova, secondo i principi generali, in tal caso incomberà su quest’ultima).

SCHEMA SU ORIGINALI (e relativo regime probatorio) 3) Documento informatico originale con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25 CAD): in tal caso la firma elettronica (anche se non avanzata, né qualificata, né digitale) si ha per riconosciuta ex art c.c. (art. 25, co. 1 CAD; e cfr. poi il co. 2, quanto alle modalità con cui il pubblico ufficiale deve procedere all’autentica). In simili ipotesi, si applica dunque il comb. disp. degli artt e 2703 c.c. e colui contro il quale è prodotto un documento informatico sottoscritto con detta firma elettronica autenticata deve proporre querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. per dimostrare di non averlo firmato. Qualora al documento informatico autenticato dal pubblico ufficiale debba essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto (es. cartaceo), il pubblico ufficiale può allegare una copia informatica autenticata dell’originale ex art. 25, co. 4, “secondo le disposizioni dell’art. 23, co. 5” (ora abrogato, per cui vale il disposto dell’art. 22, co. 2) e quindi deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

SCHEMA SU COPIE (e relativo regime probatorio) 4) Copia informatica di documento analogico spedita o rilasciata da depositario pubblico autorizzato o da pubblico ufficiale (artt. 1, lett. i-bis e 22, co. 1 CAD): copia informatica avente un contenuto identico (attraverso la ritrascrizione informatica, oppure la scansione per immagine) a quello del documento analogico originale da cui è tratta, depositato presso depositari pubblici autorizzati o pubblici ufficiali, sulla quale copia è apposta/associata la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) del depositario autorizzato o del pubblico ufficiale che li spedisce o rilascia. Detta copia ha piena efficacia ai sensi degli artt e 2715 c.c., nel senso che fa fede come l’originale (al pari, in sostanza, delle copie conformi rispettivamente di atti pubblici e di scritture private), per cui, per contestarne la conformità all’originale, colui contro il quale detta copia è prodotta deve proporre querela di falso; per disconoscere le copie di scritture private in questione come si disconoscerebbe l’originale, invece, colui contro il quale detta copia è prodotta deve disconoscerla ex art. 214 c.p.c. (e l’altra parte può/deve proporre istanza di verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c.), oppure (se intenda disconoscere il contenuto della copia come dell’originale) proporre querela di falso.

SCHEMA SU COPIE (e relativo regime probatorio) 5) Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (artt. 1, co. i-ter e 22, co. 2 e 3 CAD): documento informatico avente contenuto e forma identici a quello del documento analogico da cui è tratto, che si ottiene mediante la scansione del documento analogico ad esempio in.pdf : — ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la sua conformità è attestata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, co. 2) con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. Per contestarla nella sua conformità all’originale, la parte contro cui è prodotta deve proporre querela di falso; per disconoscere la copia informatica come disconoscerebbe l’originale della scrittura privata, deve disconoscerla ex artt. 214 e ss. c.p.c., oppure (se intenda disconoscere il contenuto della copia come dell’originale) proporre querela di falso; — se invece è stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, ma manca l’attestazione di conformità, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, co. 3: disconoscimento analogo a quello ex art c.c., per cui in tal caso la controparte deve produrre l’originale; in mancanza, il giudice può comunque accertarne la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni -Cass., n /2011- e magari CTU informatica); — se infine non contiene l’attestazione di conformità (asseverata secondo le regole tecniche ex art. 71 CAD) del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ex art. 22, co. 2 CAD, né è stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD ex art. 22, co. 3 CAD, né è stata riconosciuta da colui contro il quale è stata prodotta, si tratta di una mera riproduzione informatica e si applica l’art c.c. (v. oltre); — se si tratta di documento informatico processuale, il Cancelliere ne attesta la conformità sottoscrivendo la copia informatica del documento cartaceo con la propria firma digitale (art. 21, co. 3 d.m , n. 44).

SCHEMA SU COPIE (e relativo regime probatorio) 6) Copia (o estratto) analogica di documento informatico (art. 23 CAD): quella che si ottiene dalla stampa integrale o (quanto all’estratto) parziale del documento informatico o dalla sua ritrascrizione: — la copia analogica di documento informatico, anche sottoscritto con firma digitale o elettronica avanzata o qualificata, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la conformità della copia è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, co. 1 CAD). Per contestarla nella sua conformità all’originale, la parte contro cui è prodotta deve proporre querela di falso (cfr. art c.c.); per disconoscere la copia analogica come disconoscerebbe l’originale del documento informatico, deve farlo ex artt. 214 e ss. c.p.c. (sicché, se l’originale è ad esempio un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, a fronte del disconoscimento della copia conforme analogica ex art. 214 c.p.c. chi l’ha prodotta dovrà proporre istanza di verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c.), oppure (se intenda disconoscere il contenuto della copia come dell’originale) proporre querela di falso; — se carente di attestazione di conformità ma conforme alle vigenti regole tecniche, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale solo se la conformità non venga disconosciuta (disconoscimento cui applicare analogicamente l’art c.c., per cui la controparte deve produrre l’originale (o motivare il perché non può produrlo); in mancanza dell’originale, il giudice può comunque accertarne la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni - Cass., n /2011- e magari CTU informatica), fermo l’obbligo (ove previsto) di conservazione dell’originale informatico (art. 23, co. 2 CAD); — se infine non contiene l’attestazione di conformità del pubblico ufficiale a ciò autorizzato ex art. 23, co. 1 CAD, né è stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD ex art. 23, co. 2 CAD, né è stata riconosciuta da colui contro il quale è stata prodotta, si tratta di una mera riproduzione informatica e si applica l’art c.c. (v. oltre).

SCHEMA SU COPIE (e relativo regime probatorio) 7) Copia (o estratto) informatica di documento informatico (artt. 1, co. i- quater e 23-bis, co. 2 CAD) quella che si ottiene con diversa frequenza di valori binari, come ad es. tramite il salvataggio in formato.pdf di un documento in formato.doc, ma anche quella che si ottiene ad es. col salva con nome di un medesimo documento (o, quanto all’estratto, di parte di un medesimo documento) in formato.doc o di un medesimo documento in formato.pdf : — ove prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se contenente attestazione di conformità all’originale in tutti i suoi componenti da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per contestarla nella sua confor- mità all’originale, la parte contro cui è prodotta deve proporre querela di falso; per disconoscere la copia informatica come disconoscerebbe l’originale del documento informatico, deve farlo ex artt. 214 e ss. c.p.c. (sicché, se l’originale è ad esempio un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, a fronte del disconoscimento della copia conforme informatica ex art. 214 c.p.c. chi l’ha prodotta dovrà proporre istanza di verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c.), oppure (se intenda disconoscere il contenuto della copia come dell’originale) proporre querela di falso; — ove prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD ma non contenente l’attestazione di conformità del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se non espressamente disconosciuta da colui contro cui è prodotta (al disconoscimento espresso deve ritenersi applicabile analogicamente l’art c.c.); — se infine non è stata formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD ex art. 23- bis, co. 2 CAD, si tratta di una mera riproduzione informatica e deve ritenersi applicabile l’art c.c. (v. oltre).

SCHEMA SU DUPLICATI (e relativo regime probatorio) 8) Duplicato informatico di documento informatico (artt. 1, co. i- quinquies e 23-bis, co. 1 CAD): quello che si ottiene con medesima frequenza dei valori binari, come ad es. con la memorizzazione sullo stesso dispositivo (es. un pc) o su dispositivi diversi (es. anche su altro pc o su penna usb o su cd/rom) di altro documento informatico identico (es. la duplicazione di un documento in formato.pdf in un altro documento in formato.pdf, tramite il copia e incolla dell’icona del file —se sullo stesso dispositivo, in una diversa cartella—). Ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto (e non è ovviamente necessaria alcuna attestazione di conformità del duplicato), se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD: — ove si contesti il duplicato (che è esso stesso un originale) nella sua conformità all’altro originale da cui è tratto (sostenendo in sostanza che si tratta di una mera copia), occorrerà disconoscerlo ex art c.c. e poi espletare una CTU informatica la quale accerti se, in ipotesi, non ricorra la medesima frequenza dei valori binari e si sia quindi in realtà in presenza di mera copia informatica di documento informatico (trovando applicazione in tal caso la disciplina già esposta con riferimento alle copie informatiche di documenti informatici); — per disconoscere il duplicato come si disconoscerebbe l’originale da cui esso è tratto, la parte contro cui il duplicato è prodotto deve disconoscerlo come disconoscerebbe l’originale (sicché, se l’altro originale è ad esempio un documento informatico sottoscritto con mera firma elettronica avanzata, a fronte del disconoscimento del duplicato ex art. 214 c.p.c. chi lo ha prodotto dovrà proporre istanza di verificazione ex artt. 216 e ss. c.p.c., oppure (se intenda disconoscere il contenuto del duplicato come dell’originale) proporre querela di falso. — se il duplicato non è conforme alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, si applica l’art c.c. (salvo che colui contro il quale il duplicato è prodotto ne riconosca la firma ma ne contesti il contenuto, applicandosi in tal caso l’art cc e dovendo egli proporre querela di falso)..

SCHEMA SU RIPRODUZIONI (e relativo regime probatorio) 9) Riproduzione meccanica di documento informatico e riproduzione informatica di documento analogico o informatico (art c.c., come modificato dall’art. 23-quater CAD, come inserito dall’art. 16, co. 2 d.p.r. n. 235/2010): in pratica, è la copia non contenente attestazione di conformità, né prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, né riconosciuta da colui contro il quale è prodotta, oppure è il duplicato informatico non prodotto in conformità alle regole tecniche ei cui all’art. 71 CAD: — se la conformità all’originale della riproduzione è espressamente riconosciuta o comunque non è tempestivamente disconosciuta da colui contro il quale essa è prodotta, la stessa forma piena prova (art c.c.) e quindi in sostanza si ha per riconosciuta tanto nella sua conformità all’originale che nella sua scrittura e sottoscrizione, acquistando la medesima efficacia probatoria della copia autentica ed essendo quindi impugnabile solo con querela di falso; — se, all’opposto, la conformità all’originale della riproduzione è disconosciuta in maniera esplicita, circostanziata, puntuale (cfr. Cass., , n. 2117, Cass., , n. 8998) e tempestiva (cfr. Cass., n. 9526/2010) da colui contro il quale essa è prodotta, la stessa non ha alcuna efficacia probatoria (né la controparte che l’ha prodotta può proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. –perché non si è in presenza di un originale ma di una mera copia ed anzi di una mera riproduzione–, né può disporsi CTU); — se, infine, la conformità all’originale della riproduzione è disconosciuta da colui contro il quale essa è prodotta ma detto disconoscimento non è esplicito, circostanziato e puntuale, non si sarà in presenza di un valido disconoscimento ma neppure di un mancato disconoscimento né tanto meno di un espresso riconoscimento, bensì solo di un mancato riconoscimento e quindi l’efficacia probatoria di detta riproduzione sarà liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cass., , n. 2117, Cass., , n. 8998).

NORMATIVA (il contenuto di qualche provvedimento è stato peraltro in tutto o in parte abrogato, sebbene talora si dubiti dell’effettiva abrogazione) LEGGE n. 53/1994 LEGGE 59/97 DPR n. 513/97 DPR n. 445/2000 DPR n. 123/2001 DPCM 13/1/2004 Deliberazione CNIPA 19/2/2004, n. 11 Regolamento DPR n. 11/2/2005, n. 68 (Regolamento sulla PEC, ai sensi dell’art. 27 L. n. 3/2003) CAD: D.Lgs. n. 7/3/2005, n. 82, modif. da D.Lgs. n. 159/2006, dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal DL n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, dal DL n. 5/2012, conv. in L. n. 35/2012, dal DL n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, dal D.lgs. n. 33/2013 —e v. poi pure art. 13 d.l. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013—). DM 2/11/2005, n (Regole tecniche sulla PEC) DL 29/11/2008, n. 185, come conv. nella Legge 28/1/2009, n. 2 (cfr. spec. art. 16) DPCM 30/03/2009 DL 29/12/2009, n. 193, come conv. nella Legge 20/2/2010, n. 24 Regolamento/DM Interministeriale 21/2/2011, n. 44, come modificato dal DM Interministeriale 15/10/2012, n. 209 e dal DM/Giustizia 3/4/2013, n. 48 Provvedimento DGSIA 18/7/2011 (Specifiche tecniche ex art. 34 Reg. di cui al DM Interministeriale 21/2/2011, n. 44) DL 6/7/2011, n. 98 come conv. nella Legge 15/7/2011, n. 111 (cfr. spec. art. 37, co. 6, lett. q) DL 13/8/2011, n. 138, come conv. nella Legge 14/9/2011, n. 148 (cfr. spec. art. 2, co. 35-ter: su art. 125 e 136 cpc), poi ulteriormente integrato dall’art. 25 Legge 12/11/2011, n. 183 e poi dl DL 18/10/2012, n. 179 conv. nella Legge n. 17/12/2012, n. 221 Legge 12/11/2011, n. 183 (cfr. spec. art. 25, co. 1, let. d) Note DGSIA 28/12/2011, Prot U e 2/11/2011, Prot U DL 9/2/2012, n. 5 (cfr. spec. art. 6), come convertito nella Legge 4/4/2012, n. 54 (Decreto Semplificazioni) DM Interministeriale 15/10/2012, n. 209; DL n. 179/2012, come conv. nella L. n. 221/2012 (Decreto Crescita) e come integrato dalla Legge di Stabilità 2013 di cui all’art. 1, co. 19 L. n. 228/2012 Legge 24/12/2012, n. 228 Nota DGSIA 1/2/2013, Prot U (su art. 17 DL n. 179/2012 conv. nella Legge n. 221/12 e su DM n. 209/12) DPCM 22/2/2013 (Regole tecniche sulle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, in attuazione dell’art. 71 CAD) D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 (sul CAD) DM/Giustizia 3/4/2013, N. 48 (sul REG. di cui al DM 21/2/2011, n. 44) DL , n. 69, come conv. nella L , n. 98 (spec. artt. 14 e 17-ter) - Decreto del Fare 2 DPCM (Regole tecniche sulla protocollazione e sulla conservazione dei documenti informatici, in attuazione dell’art. 71 CAD) Nota DGSIA 3/12/2013, Prot U Legge , n. 147: art. 1, co. 598, che ha aggiunto il co. 1-bis all’art. 269 DPR , n. 115 (Legge di Stabilità 2014) Nota DGSIA 24/01/2014, Prot U Nota DGSIA 26/02/2014, Prot U Provvedimento DGSIA 16/4/2014 (Nuove specifiche tecniche ex art. 34 Reg. di cui al DM Interministeriale 21/2/2011, n. 44) Nota DGSIA 27/05/2014, Prot U Nota DGSIA 30/05/2014, Prot U