Gli Enti Locali: il quadro normativo Insegnamento “Diritto degli Enti Locali” a.a. 2007/2008 Dott. Giovanni Di Pangrazio.

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Gli Enti Locali: il quadro normativo Insegnamento “Diritto degli Enti Locali” a.a. 2007/2008 Dott. Giovanni Di Pangrazio

Gli organi politici del Comune e della Provincia  Il principio di separazione dei poteri  Il Sindaco e il Presidente della Provincia  Il Consiglio Comunale e Provinciale  La Giunta Comunale e Provinciale

L. 142/90 T.U. D.Lgs. 267/2000 L. 127/97 L. 81/93 D.Lgs. 77/95 L. 59/97 Evoluzione normativa negli EE.LL. D.Lgs. 29/93 D.Lgs. 80/98 L. 241/90 Costituzione D.Lgs. 286/99 L. 131/2003 Legge La Loggia L.3/2001 Riforma della Costituzione Legge sulla Devolution

L.3/2001 Riforma della Costituzione L. 142/90 Principio di: efficienza ed economicità separazione delle competenze L. 241/90 Principio di trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa T.U. D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 29/93 Riforma del Pubblico Impiego. Principio di separazione delle competenze L. 81/93 Elezione diretta del Sindaco e del Presidente D.Lgs. 77/95 Principi di: Economicità Separazione delle competenze L. 59/97 Decentramento, Flessibilità e Semplificazione delle procedure Evoluzione normativa negli EE.LL. L. 131/2003 Legge La Loggia L. 127/97 Semplificazione decentramento “federalismo amministrativo” Separazione delle competenze D.Lgs. 286/99 Efficienza: Controlli interni Costituzione Principio di buon Andamento della P.A.

La Costituzione prima della legge n. 3/2001 “La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo” Art. 5 Art. 114 “La Repubblica si riparte in Regione, Province e Comuni”.

Il principio di separazione delle competenze L. 142/90 D.Lgs.267/2000 L. 127/97 D.Lgs.29/93 D.Lgs.80/98 D.Lgs.77/95

INNOVAZIONIINTRODOTTE DALLA L. 142/90 ECONOMICITA’ Disciplina dei controlli Nuove forme di partecipazione del cittadino alla vita dell’amministratore Locale (tra cui anche la partecipazione al Procedimento sostituita Poi dalla L. 241/90) Nuove forme di Gestione dei servizi Pubblici locali. PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI -CONTROLLO ECONOMICO interno della gestione art. 57 comma 9, L. 142/90 -REVISORI DEI CONTI art. 57 ALTRO EFFICIENZA AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

L. 241/90 PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROLLO DEI CITTADINI NELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - OBBLIGATORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE - DIRITTO DI ACCESSO PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - INTRODUZIONE DI ALCUNI ISTITUTI DIRETTI A SNELLIRE E RENDERE PIU’ CELERE L’AZIONE AMMINISTRATIVA (quale la Conferenza dei servizi, Principio del silenzio assenso….) -IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.Lgs. 29/93 PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO RIBADISCE IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI

Il riassetto del D.Lgs. 29/93 Sostituzione della precedente tripartizione delle qualifiche dirigenziali con una bipartizione (dirigente generale e dirigente) L’affermazione dell’integrale autonomia decisionale ed operativa dei dirigenti Piena responsabilizzazione del ceto dirigente in ordine ai risultati conseguiti Modifica dei criteri di selezione e formazione professionale

Il riassetto del D.Lgs. 29/93 Delegificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e regolazione in base alla contrattazione collettiva Autonomia delle amministrazioni nella definizione mediante atti organizzativi, delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici Istituzione URP

INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA L. 81/93 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ATTRIBUZIONE AL SINDACO E AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AMPI POTERI DI NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

D.Lgs. 77/95 NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI EE.LL. PRINCIPIO DI ECONOMICITA’ PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI INTRODUZIONE DEL P.E.G. CONTROLLO DI GESTIONE INTRODUZIONE CONTABILITA’ ECONOMICA TUTTO RACCHIUSO NEI TRE PRINCIPI COSTITUZIONALI: IMPARZIALITA’, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. L’IMPEGNO DI SPESA COME ATTO TIPICO DI GESTIONE E QUINDI DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

LEGGE BASSANINI n. 59/97 DECENTRAMENTO o “FEDERALISMO AMMINISTRATIVO” PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

LEGGE BASSANINI BIS n. 127/97 PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE SEMPLIFICAZIONE DEI CERTIFICATI COMPETENZE DELLA GIUNTA (RESIDUALI) COMPETENZE DEL CONSIGLIO SEMPLIFICAZIONE DEI CERTIFICATI COMPETENZE DELLA GIUNTA (RESIDUALI) COMPETENZE DEL CONSIGLIO INTRODUZIONE FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE STABLISCE CHE SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DALL’ORGANO POLITICO INTRODUZIONE FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE STABLISCE CHE SONO ATTRIBUITI AI DIRIGENTI TUTTI I COMPITI DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DEFINITI CON GLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DALL’ORGANO POLITICO

L. 127/97 Alle competenze dei dirigenti sono state aggiunte le seguenti: Atti di gestione finanziaria Atti di amministrazione e gestione del personale Provvedimenti di autorizzazione concessioni

D.Lgs. 286/99 PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONTROLLO DI GESTIONE VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI CONTROLLO STRATEGICO PRINCIPIO DI ORIENTAMENTO AL RISULTATO

D.Lgs. 267/2000 T.U. DELL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. L. 3/2001 RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE L. 3/2001 RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Articoli modificati: Art. 114 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 123 Art. 127 Articoli modificati: Art. 114 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 123 Art. 127

ART. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

ART. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie…………………

ART. 117 Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

ART. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

ART. 119 I Comuni, Le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, Le Province, le Città Metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di Investimento.

ART. 127 Il Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 gg dalla sua pubblicazione. La regione quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60gg dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

LEGGE 05 GIUGNO 2003 N° 131 Legge La Loggia “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 3/2001”

Legge La Loggia Art. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla presente legge, uno o più D.Lgs. ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall’art. 117 comma 3 della Costituzione. Art. 2 Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla presente legge, uno o più D.Lgs. diretti all’individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera p), della Costituzione essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città Metropolitane. Con i D.Lgs. si provvede alla revisione delle disposizioni in materia di EE.LL.

Legge La Loggia ART. 4: Rafforzamento del potere statutario e regolamentare degli EE.LL. con la sottolineatura della riserva di autonomia normativa in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative ART. 7: che sancisce la necessità di un percorso concordato nell’ambito della Conferenza Unificata per il passaggio di competenze da Regioni a Province e Comuni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Inoltre prevede la possibilità di nominare un componente della Corte dei Conti da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, ove costituito, oppure del Presidente del Consiglio Regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province.